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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 25/09/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 260/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella causa instaurata
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO Parte_1
FERRO VITO
ricorrente
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza e rispettivi atti difensivi all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429
c.p.c, dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_2
1.686,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA se dovute da distrarsi in favore del procuratore antistatario
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 N.R.G. 260/2025
Con ricorso depositato il 18/02/2025, ha Parte_1 esposto:
- che con sentenza n. 349/2024 resa 10/10/2024, questo Tribunale dichiarava il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sin dal 19 aprile 2023;
- che, nonostante la regolare notifica della sentenza, l'Ente previdenziale non provvedeva al pagamento della relativa provvidenza entro i termini di legge.
Tanto premesso, deducendo il possesso dei requisiti socio - economici per il riconoscimento della prestazione, ha chiesto la condanna di CP_2 al pagamento della indennità di accompagnamento sin dal 19 aprile 2023.
Si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
All'odierna udienza, il ricorrente ha rappresentato che , in seguito CP_2 alla proposizione della domanda, ha erogato le somme spettantegli e pertanto ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite.
***
Sulla base della esplicita domanda di parte ricorrente, corroborata dalla documentazione e corrispondenza intercorsa con l'ente e versata in atti
(cfr. depositi 23 e 23 settembre 2025), attestante la liquidazione delle somme richieste, va dichiarata la cessata materia del contendere essendo venuto meno l'interesse alla statuizione di condanna.
Le spese seguono il principio della soccombenza virtuale e vanno poste in capo ad stante l'esplicito riconoscimento della pretesa avvenuto CP_2 nella fase amministrativa , in assenza di alcuna giustificazione in ordine al tardivo pagamento offerta in memoria dall'ente resistente, costituitosi quando già era stata riconosciuta la pretesa azionata.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi indicati dal D.M. 55/2014, e successive modifiche, considerato il
2 N.R.G. 260/2025
valore della causa, evincibile dal prospetto di liquidazione degli arretrati
(€ 12.209,00), tenuto conto della bassissima complessità della controversia, liquidando un unico compenso per le fasi trattazione – decisionale, considerata l'indistinguibilità delle dette fasi quando, come nel caso odierno, la causa viene decisa alla prima udienza.
Spese distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 25/09/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella causa instaurata
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO Parte_1
FERRO VITO
ricorrente
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza e rispettivi atti difensivi all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429
c.p.c, dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_2
1.686,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA se dovute da distrarsi in favore del procuratore antistatario
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 N.R.G. 260/2025
Con ricorso depositato il 18/02/2025, ha Parte_1 esposto:
- che con sentenza n. 349/2024 resa 10/10/2024, questo Tribunale dichiarava il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sin dal 19 aprile 2023;
- che, nonostante la regolare notifica della sentenza, l'Ente previdenziale non provvedeva al pagamento della relativa provvidenza entro i termini di legge.
Tanto premesso, deducendo il possesso dei requisiti socio - economici per il riconoscimento della prestazione, ha chiesto la condanna di CP_2 al pagamento della indennità di accompagnamento sin dal 19 aprile 2023.
Si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
All'odierna udienza, il ricorrente ha rappresentato che , in seguito CP_2 alla proposizione della domanda, ha erogato le somme spettantegli e pertanto ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite.
***
Sulla base della esplicita domanda di parte ricorrente, corroborata dalla documentazione e corrispondenza intercorsa con l'ente e versata in atti
(cfr. depositi 23 e 23 settembre 2025), attestante la liquidazione delle somme richieste, va dichiarata la cessata materia del contendere essendo venuto meno l'interesse alla statuizione di condanna.
Le spese seguono il principio della soccombenza virtuale e vanno poste in capo ad stante l'esplicito riconoscimento della pretesa avvenuto CP_2 nella fase amministrativa , in assenza di alcuna giustificazione in ordine al tardivo pagamento offerta in memoria dall'ente resistente, costituitosi quando già era stata riconosciuta la pretesa azionata.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi indicati dal D.M. 55/2014, e successive modifiche, considerato il
2 N.R.G. 260/2025
valore della causa, evincibile dal prospetto di liquidazione degli arretrati
(€ 12.209,00), tenuto conto della bassissima complessità della controversia, liquidando un unico compenso per le fasi trattazione – decisionale, considerata l'indistinguibilità delle dette fasi quando, come nel caso odierno, la causa viene decisa alla prima udienza.
Spese distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 25/09/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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