TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, a seguito della discussione orale ordinata alle parti ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 7990/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Arienzo n. 237/2019 depositata in data 19.05.2020 e non notificata;
TRA in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Pasqualina Buonanno in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso - Filiale di Caserta - sita in Viale Parte_1
Lamberti n. 29;
- Parte appellante
E
, rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Pesce e dall'avv. Andrea Controparte_1
Russo in virtù di procura in calce all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliata in Caianello (CE) alla Via Ceraselle I Traversa n. 24;
- Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso Parte_1 la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata condannata al pagamento nei confronti dell'appellato della somma di euro 5.000,00 nei limiti della competenza, Controparte_1 oltre spese di lite chiedendone l'integrale riforma.
La suddetta somma è stata considerata dovuta dal Giudice di Pace di Arienzo a titolo di rimborso del buono fruttifero postale serie Q/P n. 000.945 di lire 2.000.000,00 emesso in data 07.01.1987 in ragione della prevalenza del dato testuale su quello normativo.
A sostegno dell'appello ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado Parte_1 sia nella parte in cui non ha tenuto in considerazione l'eccezione di accettazione con quietanza liberatoria nei confronti di al momento del rimborso del buono, sia nella Pt_1 parte in cui ha ritenuto che il rendimento applicabile era quello posto a tergo del titolo essendo il buono per cui è causa stato emesso dopo il D.M. dell'86.
Ha chiesto, pertanto, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e la condanna delle appellate alla restituzione di quanto corrisposto in forza della pronuncia di primo grado, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 347 c.p.c.; nel merito, la correttezza della sentenza impugnata dato il percorso argomentativo seguito dal giudice che riconosceva al risparmiatore gli interessi apposti a tergo del titolo, rimarcando che si trattava di un titolo erogato dopo la modifica del D.M. 86.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed infondato, dichiarare la sentenza passata in giudicato sui capi o sulle parti che, con riferimento sia all'an che al quantum, non sono state fatte oggetto di censura con vittoria di spese ed onorari con distrazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza dell'13.05.2025 la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 10.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va precisato che il gravame è ammissibile e procedibile nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Deve essere premesso che il giudizio di appello si caratterizza per il c.d. effetto devolutivo dell'appello (cfr. Cass. n. 20636/06 e n. 12911/95), che attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione dello stesso rapporto conosciuto in primo grado ma limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte;
in particolare il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata (Cass. n. 3655/04), anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass. n. 2973/06, n. 5887/16 e n. 26374/14). Si premette, altresì, che le
Sezioni Unite Civili della Cassazione (cfr. sentenza n. 7940 del 21 marzo 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado".
Sempre preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata, per essere stato l'appello proposto in violazione dell'articolo 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La giurisprudenza ormai consolidata sul punto - che risponde, per il principio a cui si assimila, al principio di effettività della tutela giurisdizionale, tale per cui “l'art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c. - non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”. (Cfr. Cass. civ. n. 21336/2017).
In altre parole, quanto alla portata del 342 c.p.c., la Suprema Corte ritiene che non si debba esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza” né alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
inoltre, non è richiesta all'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. (Cfr. Cass. civ. n. 13535/2018).
Ne discende che si debba ritenere il presente appello ammissibile, stando alla giurisprudenza prevalente sul tema della corretta interpretazione dell'art. 342 c.p.c. Tempestiva l'impugnazione avverso la sentenza non notificata, incontestata la legittimazione attiva e passiva, risultata specifica l'indicazione dei motivi di impugnazione, può procedersi quindi all'esame delle censure dell'appellante.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Occorre premettere che dall'esame della documentazione versata in atti non è stata rinvenuta, nemmeno in copia, l'allegazione del buono serie Q/P n. 000.945 di lire
2.000.000,00 emesso in data 07.01.1987.
Nonostante ciò, l'appartenenza del buono alla predetta serie, così come l'apposizione del timbro previsto dalla normativa vigente da parte di emergono chiaramente sia dalla Pt_1 sentenza del Giudice di Pace, non oggetto sotto questo profilo di impugnazione, sia dalle stesse allegazioni delle parti, che su tale punto non hanno sollevato alcuna contestazione.
Pertanto, anche in assenza del documento in atti, le caratteristiche del buono per cui è causa devono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in forza del principio di non contestazione secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita sono considerati provati e possono essere posti a fondamento della decisione.
Tanto premesso, priva di pregio è la prima doglianza di avente ad oggetto Parte_1
l'intervenuta accettazione delle somme da parte dell'appellato al momento del rimborso del buono, con quietanza liberatoria.
Come da recenti orientamenti giurisprudenziali – salvo ricorrano elementi atti o idonei a dimostrare la ricorrenza di una rinunzia ai propri diritti da parte del dichiarante – la quietanza liberatoria configura esclusivamente una dichiarazione di scienza, priva di valore negoziale: “La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti” (cfr. Cass. Civ., sez. II, n.4420/2017; Cass. civ. sent. n.
18094/2015).
La mancanza in atti di dichiarazioni negoziali di tal fatta non può che far concludere per il rigetto della eccezione proposta da Pt_1
Fondata è, per converso, la doglianza di afferente alla non corretta applicazione da Pt_1 parte del giudice di primo grado della normativa riferibile ai beni fruttiferi della serie Q/P a cui appartiene quello per cui è causa. In relazione a tale motivo di appello va osservato quanto segue.
Il D.M. del Tesoro 13.6.1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e buoni postali di risparmio), emanato a seguito dell'art. 173 D.P.R. 156/1973, ha fissato le seguenti norme:
- art. 4: “Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”;
- art. 5: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
La ratio della disposizione, che imponeva agli uffici postali l'apposizione di specifici timbri sul fronte e sul retro dei suddetti titoli cartacei appartenenti alla serie “P”, era non solo quella di informare i clienti delle nuove condizioni relative all'investimento, ma altresì di equiparare tali buoni, a tutti gli effetti, ai titoli della nuova serie ordinaria (la serie “Q”) con i relativi interessi fissati nella misura indicata dalle tabelle allegate al D.M. 12.6.1986.
Il sopra citato D.M. trova la base normativa nell'art. 173 D.P.R. n. 156/73, il quale, abrogato dall'art. 7 del D.lgs. n. 284/99, è rimasto applicabile ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice. Ebbene, l'art. 173 citato prevedeva che le variazioni del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali, disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero per le Poste e le Telecomunicazioni, da pubblicarsi sulla Gazzetta
Ufficiale, avessero effetto non solo per i buoni della nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto, ma potessero essere estese anche ad una o più delle precedenti serie.
Ciò chiarito, si osserva che il buono nella disponibilità dell'appellato fu emesso in epoca successiva al citato decreto ministeriale, che aveva variato il tasso di interesse applicabile anche ai buoni delle precedenti serie.
Nel caso in esame, come previsto dall'art. 5 del D.M. del 1986, , nell'emettere Parte_1 il buono fruttifero per cui è causa, aveva utilizzato un modulo cartaceo della vecchia serie
“P”, apponendovi il timbro posteriore, recante la misura dei nuovi tassi: facendo ciò
[...]
aveva emesso sostanzialmente un buono fruttifero equiparabile a quelli della nuova Pt_1 serie “Q”.
Tuttavia, la tabella apposta sul retro del titolo, recante la misura dei nuovi tassi, indicava solamente i tassi di interesse applicabili fino al ventesimo anno. Con il timbro successivamente apposto veniva, dunque, totalmente omesso ogni riferimento agli interessi per il periodo successivo, ovvero dal 20° al 30° anno, rimanendo, pertanto, stampato a tergo del titolo, per tali ultime annualità, esclusivamente il riferimento originario, valido per la serie “P”, ovvero la dicitura “più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Il thema decidendum riguarda, dunque, l'applicabilità al buon fruttifero in questione, per gli anni successivi al ventesimo, dei rendimenti applicabili ai buoni fruttiferi della serie “Q”, come previsti dal D.M. 16 giugno 1986, ovvero dei rendimenti previsti per i buoni della precedente serie “P”, sulla base dell'utilizzo del modulo cartaceo appartenente a quest'ultima serie con la stampigliatura di una tabella recante diversi tassi di interesse soltanto per i primi venti anni, che renderebbe, pertanto -secondo l'impostazione dei risparmiatori odierni appellati- applicabili a partire dal ventesimo anno in poi le condizioni riportate a tergo del titolo, originariamente previste per la serie “P”, e non quelle differenti previste dal DM del
1986, istitutivo della serie “Q”.
La tesi dell'appellato non è fondata.
È utile rammentare che in ordine alla corretta applicazione dei tassi di interesse per i periodi dal ventunesimo al trentesimo anno relativamente alla serie “Q/P” dei BFP, è insorto un contrasto nella giurisprudenza di merito, risolto recentemente dalla S.C. con le pronunce n.
87/23 e n. 22619/2023.
Anche con le pronunce nn. 4748/2022, 4751/2022, 4763/2022 la Corte di Cassazione si è occupata della questione che ci interessa statuendo che "la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie
'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie 'Q', e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla serie 'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla 'Q/P', ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie 'P' è palesemente esclusa"
(cfr. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022,
n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, in motivazione).
Tali principi sono stati confermati dalle citate pronunce n. 87/2023 e n. 22619/2023. In particolare, con la sentenza n. 22619/2023, la prima sezione della Suprema Corte ha rimarcato che i buoni fruttiferi postali integrano dei titoli di legittimazione e sono, dunque, dei documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 citato, il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo;
come in precedenza ricordato, difatti, le variazioni dei rendimenti disposte con decreto ministeriale, che hanno effetto per i buoni di nuova serie, "possono essere estese ad una o più delle precedenti serie".
Seppur vero che, come sancito da Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979, la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisca, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto "non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche quando (...) in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli".
Tuttavia, altro è tener conto del dato testuale del titolo, altro è enfatizzarne la portata in contrasto col canone ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c.: norma che, come è noto, impone di interpretare il contratto indagando quale sia stata l'intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole.
Del resto, la fattispecie oggetto di controversia e l'ipotesi presa in considerazione dalla pronuncia di Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979 sono ontologicamente diverse, riferendosi quest'ultima ad una controversia avente ad oggetto dei buoni fruttiferi con un tasso di interesse che risultava ab origine in contrasto con le disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione. Nello specifico, si trattava di titoli sottoscritti nel 1986 per i quali era stata prevista la triplicazione degli interessi dopo otto anni dalla sottoscrizione, in difformità a quanto previsto dal D.M. del 16 giugno 1984 – già in vigore al momento della sottoscrizione dei titoli – che fissava tale termine in nove anni.
Nella circostanza è stato osservato che "la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può (...) rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni".
Le Sezioni Unite hanno difatti valorizzato la prescrizione, contenuta nell'art. 173, comma 3,
D.P.R. n. 156 del 1973, che impone di "procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore".
Ebbene, nella presente fattispecie, invece,” si controverte non della presenza di una tale tabella e del radicale contrasto di essa con la previsione del decreto ministeriale che regola l'emissione dei titoli, ma di una singola previsione (quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostituita, sul titolo, da altra tabella. Non entra quindi immediatamente in gioco il conflitto tra le distinte discipline dei rendimenti che sono desumibili, rispettivamente, dal decreto ministeriale e dal titolo, venendo prima in questione il significato che possa accordarsi ad indicazioni, presenti nel contesto del buono fruttifero, che concernono un particolare aspetto del rapporto: quello relativo agli interessi da corrispondersi dal ventunesimo al trentesimo anno di vita del titolo. In tal senso, i buoni della serie "Q/P" pongono, anzitutto, e per quanto qui interessa, una questione di natura interpretativa”.
Nella fattispecie per cui è causa, secondo la impostazione della recente giurisprudenza di legittimità (cfr. sent, 22619/2023), non sarebbe conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie "Q/P" e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie "P".
Tale soluzione ermeneutica finirebbe per parcellizzare il dato testuale, non tenendo conto che la richiamata tabella è sostituita da una diversa griglia dei rendimenti, recante addirittura l'indicazione dei tassi in valori percentuali.
La Suprema Corte ha altresì affermato che tale interpretazione oltre che coerente con il dato letterale non appare affatto contraria a buona fede, atteso che l'elemento letterale deve sempre essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici, tra cui quello dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. (Cass. 17 novembre 2021, n. 34795;
Cass. 14 settembre 2021, n. 24699). La regola di cui all'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, impone tuttavia di analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento
(Cass. 20 luglio 2000, n. 9532), con la conseguenza che non possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio.
Secondo, dunque, il principio di diritto affermato nella ordinanza 25583/2023 “in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 DPR n.
156/1973, opera una interazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”.
La S.C., dunque, sancisce che in presenza di un'ambigua o incompleta manifestazione della volontà dei contraenti - rinvenibile appunto nella fattispecie esaminata, ove sul buono la stampigliatura della tabella sostitutiva della serie P è presente, ma non a copertura integrale della stampa dei tassi d'interesse della precedente serie-opera una interazione suppletiva della norma, che consente di applicare al buono della serie “Q/P” i nuovi tassi di interesse previsti per la serie “Q”.
La conclusione degli è, quindi, che “poiché l'interpretazione del testo contrattuale Parte_2 deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti”.
A ciò si aggiunga quanto statuito dalla Corte di Cassazione civile sez. I, con sent. n. 4384 del
10/02/2022 laddove si è definitivamente sancito che “In tema di buoni postali fruttiferi,
l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili.”
E, osserva questo Tribunale, non si rinviene un argomento ragionevole che consenta di ipotizzare che il legislatore intendesse modificare i rendimenti della serie “Q/P” solo con riferimento al ventennio e non a tutto il periodo di validità del Buono postale.
Per tutto quanto evidenziato, l'appello va accolto in totale riforma della sentenza di prime cure.
L'appellato va pertanto condannato alla restituzione di tutto quanto ricevuto in virtù dell'esecuzione della sentenza di primo grado.
Stante la peculiarità delle questioni trattate ed i diversi orientamenti presenti nella giurisprudenza di merito, sussistono validi motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni altra eccezione e domanda disattesa, così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello proposto;
- condanna l'appellato alla restituzione di quanto eventualmente Controparte_1 ricevuto in esecuzione della sentenza n. 273/2019 emessa dal Giudice di Pace di Arienzo;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso