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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/09/2024, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2412/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2412/2022 tra le parti:
, c,f, , n proprio e quale legale rappresentate Parte_1 C.F._1
di c.f. , Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Morisco, elettivamente domiciliai in Ottaviano (NA), via
R. Pappalardo n. 27 presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
, c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Leonardo Masi e dall'avv. Martina Gentile, elettivamente domiciliata in Prato, viale della Repubblica n. 245 presso lo studio dei difensori;
OPPOSTA
OGGETTO: Somministrazione
Decisa a Prato in data 26/09/2024 sulle seguenti conclusioni:
Opponenti: Dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa della Controparte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 844/2022 (RG
[...]
1847/2022), concesso dal Tribunale di Prato in data 09.08.2022 e notificato il 29.08.2022; 2.
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente ad 3. Controparte_1 pagina 1 di 7 Rigettare, per l'effetto, ogni domanda proposta da 4. Con vittoria di Controparte_1
spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Opposta: in via preliminare: rigettare l'avversa eccezione di incompetenza per territorio, in quanto infondata, per i motivi espressi negli atti difensivi;
- nel merito, in tesi: respingere l'azione avversaria e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 844/2022 del 9.8.2022
(Tribunale di Prato – R.G. 1847/2022); - in ipotesi: riconosciuto il complessivo credito di
[...] per l'importo di € 20.843,54, in linea capitale, oltre interessi ex artt. Controparte_2
4 e 5 del D. Lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze indicate nelle fatture al saldo, condannare la società e il Sig. , in proprio, Controparte_3 Parte_1
nella sua qualità di socio accomandatario della società Controparte_3
in solido fra loro, al pagamento, in favore di dell'importo
[...] Controparte_2 di € 20.843,54, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del D. Lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze indicate nelle fatture al saldo ed ulteriori somme di spettanza. Con vittoria di spese e competenze professionali.
FATTO E DIRITTO
e (di seguito: « Parte_1 Parte_2 [...]
) hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 844/2022 del Parte_2
9/08/2022 con cui questo Tribunale ha ingiunto loro di pagare a Controparte_2
(di seguito: «NWG») la somma di € 20.843,54, oltre interessi, spese e accessori, a titolo
[...]
di corrispettivo della fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E84986621, situato in
Ottaviano (NA), via R. Pappalardo, n. 160, in forza del contratto stipulato con la società opponente in data 27/11/2018.
A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito, in via preliminare,
l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Nola, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., in relazione al luogo in cui è ubicata la sede della società, trattandosi di credito illiquido da adempiere al domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c..
Gli opponenti hanno poi contestato la quantificazione del credito azionato in via monitoria, allegando di avere denunciato il carattere sproporzionato del corrispettivo indicato nelle fatture
Contro con missive del 4/03/2022 e del 26/03/2022, chiedendo a senza tuttavia ricevere risposta, di fornire il dettaglio di calcolo della c.d. quota variabile e copia delle Condizioni Tecnico –
Economiche. Più nello specifico, contestando l'efficacia probatoria delle fatture prodotte in via monitoria, gli opponenti hanno lamentato l'impossibilità di comprendere come siano stati calcolati i consumi e il relativo corrispettivo, con particolare riferimento alla parte variabile della pagina 2 di 7 Contro tariffa applicata;
hanno contestato la legittimità delle ultime due fatture emesse da in quanto successive alla cessazione del rapporto contrattuale;
ha eccepito che la società opposta non ha fornito i dati di prelievo tramite il deposito delle fatture d'acquisto dal proprio distributore e non ha indicato i consumi storici del cliente, né li ha desunti dalla potenza indicata in contratto o dalla modalità d'uso dell'energia. Contro Si è costituita in giudizio contestando le avversarie difese.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, non essendo stata accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. per ordinare al distributore l'esibizione dei documenti relativi ai consumi e ai flussi di misura oggetto delle fatture oggetto di causa.
***
1. L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
2. In primo luogo va respinta l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dagli opponenti.
L'art. 23 delle Condizioni Generali di Fornitura (di seguito CGF, doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione), clausola che risulta specificamente approvata per iscritto dalla società opponente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nel contratto di fornitura (doc. 5 ibidem), prevede come foro convenzionale esclusivo quello di Prato nei casi in cui il contratto, come nella specie, non sia concluso con un «consumatore o utente».
In ogni caso, il Tribunale di Prato è territorialmente competente anche in base al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c. (forum destinatae solutionis), tenuto conto Contro della natura liquida del credito azionato da in via monitoria, quantificabile in base a criteri predeterminati indicati nelle CGF e nelle Condizioni tecnico-economiche di fornitura (di seguito
CTE doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione), che definiscono analiticamente le condizioni economiche, le modalità di calcolo dei corrispettivi e le modalità di individuazione dei dati di misura posti alla base delle bollette (Cass., Sez. Unite, n. 17989 del 13/09/2016).
3. In secondo luogo deve rilevarsi, quanto al riparto dell'onere probatorio, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà
pagina 3 di 7 ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (cfr. in tal senso la granitica giurisprudenza di legittimità a partire da Cass., Sez. Unite n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso all'esame, in cui gli opponenti non hanno eccepito l'inadempimento della società di vendita ai sensi dell'art. 1460 c.c., ma si sono limitati a dolersi della carenza probatoria della Contro prospettazione di e a contestare l'ammontare del credito oggetto dell'ingiunzione, la parte opposta ha assolto all'onere probatorio a suo carico mediante prova documentale della fonte del proprio diritto, costituita dalla copia del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con sottoscritto mediante la procedura c.d. point and click dal Controparte_4
legale rappresentante con le relative CGC e CTE (cfr. documenti sopra Controparte_5
Contro richiamati). ha inoltre prodotto i dati di consumo trasmessi dal distributore (doc. 17 e 18 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), la cui conformità agli originali non è stata specificamente e tempestivamente contestata dagli opponenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c..
Gli opponenti, dal canto loro, hanno formulato eccezioni del tutto generiche, come tali destituite di fondamento.
3.1. Quanto alla doglianza relativa all'aumento sproporzionato del corrispettivo applicato, si osserva che le tre fatture indicate - n. 1258443 del 18/12/2021 di € 6.158,12; n. 94106 del
18/01/2022 di € 8.183,72; n. 198718 del 18/02/2022 di € 4.791,40 – espongono corrispettivi tra loro omogenei, talché non si comprende rispetto a quali diversi valori debba rilevarsi l'asserita sproporzione, tanto più che gli opponenti nulla hanno allegato con riferimento ad altri periodi di consumo.
3.2. Non coglie nel segno neppure l'eccezione relativa alla mancata indicazione dei criteri di quantificazione dei corrispettivi, con specifico riguardo alla quota variabile, in quanto si tratta di informazioni ricavabili dalle CTE. In particolare, l'opzione contrattuale scelta da
[...]
è la c.d. tariffa multioraria variabile, descritta nel dettaglio nelle CTE (pag. 3). In Controparte_4
particolare nelle CTE si precisa: a) quanto alla reperibilità degli indici, che «il Corrispettivo
Energia sarà composto dal corrispettivo di listino (invariabile per tutto il periodo di durata del contratto), come da tabella sottoindicata, e da una quota variabile aggiuntiva [di seguito
“QV”», soggetta ad indicizzazione rispetto al PUN (Prezzo Unico Nazionale) medio nazionale pubblicato dal GME s.p.a. sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione “Statistiche”; b) quanto alla modalità di calcolo della QV, che «nel caso in cui il Cliente scelga l'applicazione del listino ENERGIA A CORRISPETTIVO VARIABILE, oltre a corrispettivo fisso di listino sopra
pagina 4 di 7 indicato, sarà addebitato in bolletta il corrispettivo variabile Qv (Quota Variabile), aggiornato mensilmente e il cui valore unitario è calcolato in base alla seguente formula»; c) che il calcolo della QV avviene in base a una formula matematica esplicitata, in calce alla quale è riportata una dettagliata legenda, in cui sono spiegati tutti gli indici presenti nella formula, necessari per eseguire il calcolo.
Deve ritenersi, pertanto, che sia stata adeguatamente informata di tutti gli Controparte_4 elementi necessari alla determinazione dell'importo delle fatture. Contro Come spiegato da la ragione per la quale l'offerta alla quale ha aderito la società opponente è caratterizzata da un'intrinseca volatilità del prezzo praticato al consumo risiede nel fatto che parte di esso – la QV appunto, relativa all'acquisto della «materia prima energia» – è indicizzata al c.d. PUN (Prezzo Unico Nazionale) il quale, a sua volta, è determinato dal volume di offerte di acquisto e di vendita di energia che quotidianamente si realizzano alla Borsa
Elettrica. La parte opposta ha prodotto, tra l'altro, il calcolo della QV dalla stessa effettuato con riferimento alle fatture oggetto di causa, il riepilogo delle fasce del PUN rilevanti, per il periodo di interesse, ai fini del calcolo della percentuale di incremento della tariffa, nonché la tabella relativa all'incremento del PUN inclusa nella PEC del 1°/04/2022 inviata a (doc. Parte_3
16.1, 16.2 e 16.3).
3.3. Riguardo alla prova dei consumi, si è già detto che la società di vendita ha prodotto i dati trasmessi dal distributore, rispetto ai quali gli opponenti non hanno mosso alcuna specifica contestazione avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalla specifica attività imprenditoriale svolta (cfr. Cass., n. 297 del 09/01/2020 secondo cui «In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare
l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite»).
Anche sul punto, peraltro, gli opponenti non hanno assolto all'onere minimo di allegazione a loro carico.
pagina 5 di 7 3.4. Infondata è anche l'eccezione relativa alle fatture n. 304148 del 19/03/2022 di € 58,46 e n.
417712 del 19/04/2022 di € 99,37 (doc. 17.5 e 17.6 allegati alla comparsa di costituzione): il fatto che i documenti contabili siano stati emessi dopo la risoluzione del contratto inter partes è irrilevante in quanto non è contestato che, come allegato dalla parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta, si tratta di fatture relative non a consumi, ma a spese fisse di gestione Contro (c.d. oneri passanti) che anticipa a soggetti terzi e poi riaddebita al cliente.
3.5. Si rileva, infine, che in relazione al corrispettivo oggetto della fattura n. 1150607/2021 di €
5.174,93, rimasta inevasa per € 1.552,47 (doc.
7.1 allegato alla comparsa di costituzione), la società opponente in data 13/01/2022 ha firmato un accordo di rateizzazione (doc. 13 e 13.1 ibidem), recante una ricognizione di debito che, a prescindere dalle suesposte considerazioni,
Contro esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume (art. 1988 c.c.).
4. In definitiva, al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo.
5. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 97 c.p.c..
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014, in base al valore (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla complessità della controversia, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva, mentre sono ridotti del 50% i compensi per la fase istruttoria, esclusivamente documentale, e per la fase decisionale, avendo Contro depositato soltanto la comparsa conclusionale, stante l'omesso deposito di tale memoria da parte degli opponenti.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 844/2022 del 9/08/2022, emesso da
[...] questo Tribunale in favore di e per l'effetto Controparte_2
conferma il predetto decreto;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
pagina 6 di 7 Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 26/09/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2412/2022 tra le parti:
, c,f, , n proprio e quale legale rappresentate Parte_1 C.F._1
di c.f. , Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Morisco, elettivamente domiciliai in Ottaviano (NA), via
R. Pappalardo n. 27 presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
, c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Leonardo Masi e dall'avv. Martina Gentile, elettivamente domiciliata in Prato, viale della Repubblica n. 245 presso lo studio dei difensori;
OPPOSTA
OGGETTO: Somministrazione
Decisa a Prato in data 26/09/2024 sulle seguenti conclusioni:
Opponenti: Dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa della Controparte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 844/2022 (RG
[...]
1847/2022), concesso dal Tribunale di Prato in data 09.08.2022 e notificato il 29.08.2022; 2.
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente ad 3. Controparte_1 pagina 1 di 7 Rigettare, per l'effetto, ogni domanda proposta da 4. Con vittoria di Controparte_1
spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Opposta: in via preliminare: rigettare l'avversa eccezione di incompetenza per territorio, in quanto infondata, per i motivi espressi negli atti difensivi;
- nel merito, in tesi: respingere l'azione avversaria e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 844/2022 del 9.8.2022
(Tribunale di Prato – R.G. 1847/2022); - in ipotesi: riconosciuto il complessivo credito di
[...] per l'importo di € 20.843,54, in linea capitale, oltre interessi ex artt. Controparte_2
4 e 5 del D. Lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze indicate nelle fatture al saldo, condannare la società e il Sig. , in proprio, Controparte_3 Parte_1
nella sua qualità di socio accomandatario della società Controparte_3
in solido fra loro, al pagamento, in favore di dell'importo
[...] Controparte_2 di € 20.843,54, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del D. Lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze indicate nelle fatture al saldo ed ulteriori somme di spettanza. Con vittoria di spese e competenze professionali.
FATTO E DIRITTO
e (di seguito: « Parte_1 Parte_2 [...]
) hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 844/2022 del Parte_2
9/08/2022 con cui questo Tribunale ha ingiunto loro di pagare a Controparte_2
(di seguito: «NWG») la somma di € 20.843,54, oltre interessi, spese e accessori, a titolo
[...]
di corrispettivo della fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E84986621, situato in
Ottaviano (NA), via R. Pappalardo, n. 160, in forza del contratto stipulato con la società opponente in data 27/11/2018.
A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito, in via preliminare,
l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Nola, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., in relazione al luogo in cui è ubicata la sede della società, trattandosi di credito illiquido da adempiere al domicilio del debitore ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c..
Gli opponenti hanno poi contestato la quantificazione del credito azionato in via monitoria, allegando di avere denunciato il carattere sproporzionato del corrispettivo indicato nelle fatture
Contro con missive del 4/03/2022 e del 26/03/2022, chiedendo a senza tuttavia ricevere risposta, di fornire il dettaglio di calcolo della c.d. quota variabile e copia delle Condizioni Tecnico –
Economiche. Più nello specifico, contestando l'efficacia probatoria delle fatture prodotte in via monitoria, gli opponenti hanno lamentato l'impossibilità di comprendere come siano stati calcolati i consumi e il relativo corrispettivo, con particolare riferimento alla parte variabile della pagina 2 di 7 Contro tariffa applicata;
hanno contestato la legittimità delle ultime due fatture emesse da in quanto successive alla cessazione del rapporto contrattuale;
ha eccepito che la società opposta non ha fornito i dati di prelievo tramite il deposito delle fatture d'acquisto dal proprio distributore e non ha indicato i consumi storici del cliente, né li ha desunti dalla potenza indicata in contratto o dalla modalità d'uso dell'energia. Contro Si è costituita in giudizio contestando le avversarie difese.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, non essendo stata accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. per ordinare al distributore l'esibizione dei documenti relativi ai consumi e ai flussi di misura oggetto delle fatture oggetto di causa.
***
1. L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
2. In primo luogo va respinta l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dagli opponenti.
L'art. 23 delle Condizioni Generali di Fornitura (di seguito CGF, doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione), clausola che risulta specificamente approvata per iscritto dalla società opponente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nel contratto di fornitura (doc. 5 ibidem), prevede come foro convenzionale esclusivo quello di Prato nei casi in cui il contratto, come nella specie, non sia concluso con un «consumatore o utente».
In ogni caso, il Tribunale di Prato è territorialmente competente anche in base al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c. (forum destinatae solutionis), tenuto conto Contro della natura liquida del credito azionato da in via monitoria, quantificabile in base a criteri predeterminati indicati nelle CGF e nelle Condizioni tecnico-economiche di fornitura (di seguito
CTE doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione), che definiscono analiticamente le condizioni economiche, le modalità di calcolo dei corrispettivi e le modalità di individuazione dei dati di misura posti alla base delle bollette (Cass., Sez. Unite, n. 17989 del 13/09/2016).
3. In secondo luogo deve rilevarsi, quanto al riparto dell'onere probatorio, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà
pagina 3 di 7 ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (cfr. in tal senso la granitica giurisprudenza di legittimità a partire da Cass., Sez. Unite n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso all'esame, in cui gli opponenti non hanno eccepito l'inadempimento della società di vendita ai sensi dell'art. 1460 c.c., ma si sono limitati a dolersi della carenza probatoria della Contro prospettazione di e a contestare l'ammontare del credito oggetto dell'ingiunzione, la parte opposta ha assolto all'onere probatorio a suo carico mediante prova documentale della fonte del proprio diritto, costituita dalla copia del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con sottoscritto mediante la procedura c.d. point and click dal Controparte_4
legale rappresentante con le relative CGC e CTE (cfr. documenti sopra Controparte_5
Contro richiamati). ha inoltre prodotto i dati di consumo trasmessi dal distributore (doc. 17 e 18 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), la cui conformità agli originali non è stata specificamente e tempestivamente contestata dagli opponenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c..
Gli opponenti, dal canto loro, hanno formulato eccezioni del tutto generiche, come tali destituite di fondamento.
3.1. Quanto alla doglianza relativa all'aumento sproporzionato del corrispettivo applicato, si osserva che le tre fatture indicate - n. 1258443 del 18/12/2021 di € 6.158,12; n. 94106 del
18/01/2022 di € 8.183,72; n. 198718 del 18/02/2022 di € 4.791,40 – espongono corrispettivi tra loro omogenei, talché non si comprende rispetto a quali diversi valori debba rilevarsi l'asserita sproporzione, tanto più che gli opponenti nulla hanno allegato con riferimento ad altri periodi di consumo.
3.2. Non coglie nel segno neppure l'eccezione relativa alla mancata indicazione dei criteri di quantificazione dei corrispettivi, con specifico riguardo alla quota variabile, in quanto si tratta di informazioni ricavabili dalle CTE. In particolare, l'opzione contrattuale scelta da
[...]
è la c.d. tariffa multioraria variabile, descritta nel dettaglio nelle CTE (pag. 3). In Controparte_4
particolare nelle CTE si precisa: a) quanto alla reperibilità degli indici, che «il Corrispettivo
Energia sarà composto dal corrispettivo di listino (invariabile per tutto il periodo di durata del contratto), come da tabella sottoindicata, e da una quota variabile aggiuntiva [di seguito
“QV”», soggetta ad indicizzazione rispetto al PUN (Prezzo Unico Nazionale) medio nazionale pubblicato dal GME s.p.a. sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione “Statistiche”; b) quanto alla modalità di calcolo della QV, che «nel caso in cui il Cliente scelga l'applicazione del listino ENERGIA A CORRISPETTIVO VARIABILE, oltre a corrispettivo fisso di listino sopra
pagina 4 di 7 indicato, sarà addebitato in bolletta il corrispettivo variabile Qv (Quota Variabile), aggiornato mensilmente e il cui valore unitario è calcolato in base alla seguente formula»; c) che il calcolo della QV avviene in base a una formula matematica esplicitata, in calce alla quale è riportata una dettagliata legenda, in cui sono spiegati tutti gli indici presenti nella formula, necessari per eseguire il calcolo.
Deve ritenersi, pertanto, che sia stata adeguatamente informata di tutti gli Controparte_4 elementi necessari alla determinazione dell'importo delle fatture. Contro Come spiegato da la ragione per la quale l'offerta alla quale ha aderito la società opponente è caratterizzata da un'intrinseca volatilità del prezzo praticato al consumo risiede nel fatto che parte di esso – la QV appunto, relativa all'acquisto della «materia prima energia» – è indicizzata al c.d. PUN (Prezzo Unico Nazionale) il quale, a sua volta, è determinato dal volume di offerte di acquisto e di vendita di energia che quotidianamente si realizzano alla Borsa
Elettrica. La parte opposta ha prodotto, tra l'altro, il calcolo della QV dalla stessa effettuato con riferimento alle fatture oggetto di causa, il riepilogo delle fasce del PUN rilevanti, per il periodo di interesse, ai fini del calcolo della percentuale di incremento della tariffa, nonché la tabella relativa all'incremento del PUN inclusa nella PEC del 1°/04/2022 inviata a (doc. Parte_3
16.1, 16.2 e 16.3).
3.3. Riguardo alla prova dei consumi, si è già detto che la società di vendita ha prodotto i dati trasmessi dal distributore, rispetto ai quali gli opponenti non hanno mosso alcuna specifica contestazione avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalla specifica attività imprenditoriale svolta (cfr. Cass., n. 297 del 09/01/2020 secondo cui «In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare
l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite»).
Anche sul punto, peraltro, gli opponenti non hanno assolto all'onere minimo di allegazione a loro carico.
pagina 5 di 7 3.4. Infondata è anche l'eccezione relativa alle fatture n. 304148 del 19/03/2022 di € 58,46 e n.
417712 del 19/04/2022 di € 99,37 (doc. 17.5 e 17.6 allegati alla comparsa di costituzione): il fatto che i documenti contabili siano stati emessi dopo la risoluzione del contratto inter partes è irrilevante in quanto non è contestato che, come allegato dalla parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta, si tratta di fatture relative non a consumi, ma a spese fisse di gestione Contro (c.d. oneri passanti) che anticipa a soggetti terzi e poi riaddebita al cliente.
3.5. Si rileva, infine, che in relazione al corrispettivo oggetto della fattura n. 1150607/2021 di €
5.174,93, rimasta inevasa per € 1.552,47 (doc.
7.1 allegato alla comparsa di costituzione), la società opponente in data 13/01/2022 ha firmato un accordo di rateizzazione (doc. 13 e 13.1 ibidem), recante una ricognizione di debito che, a prescindere dalle suesposte considerazioni,
Contro esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume (art. 1988 c.c.).
4. In definitiva, al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo.
5. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 97 c.p.c..
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014, in base al valore (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla complessità della controversia, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva, mentre sono ridotti del 50% i compensi per la fase istruttoria, esclusivamente documentale, e per la fase decisionale, avendo Contro depositato soltanto la comparsa conclusionale, stante l'omesso deposito di tale memoria da parte degli opponenti.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 844/2022 del 9/08/2022, emesso da
[...] questo Tribunale in favore di e per l'effetto Controparte_2
conferma il predetto decreto;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
pagina 6 di 7 Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 26/09/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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