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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1326/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Calicchia Carlo giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Buccheri Simona giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio contenziosa, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 14/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/6/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e A tal fine ha esposto di avere Parte_1 CP_1 contratto matrimonio ( con rito concordatario ) con il in AL il 15/12/84; CP_1 che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 13/5/85 ) e ( il Per_1 Per_2
1 22/2/97 ), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che con decreto di questo Tribunale dell'8-12/1/09 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, con affidamento condiviso del figlio ad Per_2 entrambi i genitori e suo collocamento prevalente con la madre nella casa familiare ad essa assegnata in godimento e con diritto-dovere di visita per il in capo al quale veniva disposto l'obbligo di versare la somma mensile di CP_1
€ 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed € 150,00 Per_2 per la moglie, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, e contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50 %; che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Svolgeva inoltre allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Concludeva chiedendo la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge
1/12/1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la SI.ra e il SInor Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della relativa CP_1 sentenza;
b) assegnare la casa coniugale, in via definitiva, alla SI.ra , sita in AL (FR) Via La Rustica Pt_1
14 la quale non gode di reddito autonomo, presso la quale vive anche il figlio , ad oggi maggiorenne e Per_2 lavoratore. c) riconoscere in favore della SI.ra il diritto a percepire un assegno mensile di Parte_1 divorzio dell'importo di euro 150,00 ad ella intestato;
d) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ad AL in data 15.12.1984; e) confermare e/o modificare il provvedimento di separazione in parte, quindi, per i soli motivi esposti nel presente atto.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata il 14/1/25, aderendo all'avversa domanda di divorzio, non opponendosi alla domanda di assegnazione in via definitiva della casa familiare alla , opponendosi Pt_1 invece all'avversa domanda di assegno divorzile e nel merito formulava le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
15/12/1984 in AL (Fr); 2) La casa coniugale, sita in AL (Fr) Via La Rustica n°14 rimarrà assegnata definitivamente alla SI.ra ; 3) Ogni coniuge provveda autonomamente al proprio Parte_1 mantenimento;
4) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa di distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice rel. del 14/2/25 le parti dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo conciliativo in ordine alle condizioni del loro divorzio: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri e;
2) Il sig. riconoscerà alla sig.ra un assegno divorzile Parte_1 CP_1 CP_1 Pt_1
2 mensile pari ad € 100,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo p.v. sulla posizione IBAN intestata alla sig.ra già nota al sig. ”. Pt_1 CP_1
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente come sopra e il
Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in data 5/12/08 e visto il cit. decreto di questo Tribunale dell'8-12/1/09 ( cfr. doc. 2, produzioni documentali dell'attrice ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate all'udienza del 14/2/25.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in AL ( FR ) il 15/12/84, trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di AL dell'anno 1984, Atto n. 135, Parte II,
Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate all'udienza del 14/2/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui al capo a), sia trasmessa in copia autentica a
3 cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 25/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1326/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Calicchia Carlo giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Buccheri Simona giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio contenziosa, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 14/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/6/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e A tal fine ha esposto di avere Parte_1 CP_1 contratto matrimonio ( con rito concordatario ) con il in AL il 15/12/84; CP_1 che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 13/5/85 ) e ( il Per_1 Per_2
1 22/2/97 ), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che con decreto di questo Tribunale dell'8-12/1/09 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, con affidamento condiviso del figlio ad Per_2 entrambi i genitori e suo collocamento prevalente con la madre nella casa familiare ad essa assegnata in godimento e con diritto-dovere di visita per il in capo al quale veniva disposto l'obbligo di versare la somma mensile di CP_1
€ 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed € 150,00 Per_2 per la moglie, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, e contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50 %; che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Svolgeva inoltre allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Concludeva chiedendo la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge
1/12/1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la SI.ra e il SInor Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della relativa CP_1 sentenza;
b) assegnare la casa coniugale, in via definitiva, alla SI.ra , sita in AL (FR) Via La Rustica Pt_1
14 la quale non gode di reddito autonomo, presso la quale vive anche il figlio , ad oggi maggiorenne e Per_2 lavoratore. c) riconoscere in favore della SI.ra il diritto a percepire un assegno mensile di Parte_1 divorzio dell'importo di euro 150,00 ad ella intestato;
d) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ad AL in data 15.12.1984; e) confermare e/o modificare il provvedimento di separazione in parte, quindi, per i soli motivi esposti nel presente atto.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata il 14/1/25, aderendo all'avversa domanda di divorzio, non opponendosi alla domanda di assegnazione in via definitiva della casa familiare alla , opponendosi Pt_1 invece all'avversa domanda di assegno divorzile e nel merito formulava le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
15/12/1984 in AL (Fr); 2) La casa coniugale, sita in AL (Fr) Via La Rustica n°14 rimarrà assegnata definitivamente alla SI.ra ; 3) Ogni coniuge provveda autonomamente al proprio Parte_1 mantenimento;
4) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa di distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice rel. del 14/2/25 le parti dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo conciliativo in ordine alle condizioni del loro divorzio: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri e;
2) Il sig. riconoscerà alla sig.ra un assegno divorzile Parte_1 CP_1 CP_1 Pt_1
2 mensile pari ad € 100,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo p.v. sulla posizione IBAN intestata alla sig.ra già nota al sig. ”. Pt_1 CP_1
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente come sopra e il
Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in data 5/12/08 e visto il cit. decreto di questo Tribunale dell'8-12/1/09 ( cfr. doc. 2, produzioni documentali dell'attrice ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate all'udienza del 14/2/25.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in AL ( FR ) il 15/12/84, trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di AL dell'anno 1984, Atto n. 135, Parte II,
Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate all'udienza del 14/2/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui al capo a), sia trasmessa in copia autentica a
3 cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 25/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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