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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 826/24, est. Dott.ssa Emilia Antenore, posta in decisione all'udienza collegiale del 13/2/25 e promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7/1/1976 e residente in [...], presso lo studio del difensore Avv. Giuseppe Graziano Rossi del Foro di Locri, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato allegato al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, anche per l' CP_2 [...]
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
Generale pro tempore e per l' Parte_2
(c.f. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_3 ex l ura Distrettuale dello Stato di Milano presso i cui Uffici in Milano Via Freguglia, 1 è domiciliato
APPELLATO
E CONTRO
(c.f. ) e Controparte_5 C.F._2 [...]
inseriti nella graduatoria permanente del personale ATA, Controparte_6 profilo professionale di collaboratore scolastico, della provincia di Pt_2
e nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, profili
[...] professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico di cui alla graduatoria permanente personale ATA
APPELLATI CONTUMACI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
In via preliminare:
SOSPENDERE, INAUDITA ALTERA PARTE, L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA.
Nel merito:
1. IN VIA PRINCIPALE
In riforma della sentenza n. 826/2024 del Tribunale di Monza -Sez. Lavoro Giudice Dott.ssa Antenore Emilia, dichiarare l'illegittimità e/o disapplicare il provvedimento avente prot. n. 3885 del 9/9/2022 l' di Lissone graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del Controparte_7 personale ATA per il triennio 2021/2024 per i profili di Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico e, per l'effetto, ordinare il reinserimento del ricorrente nelle predette graduatorie ed ogni altro atto consequenziale;
Per l'effetto, annullare la revoca dell'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Monza Sez Lavoro n. 4443/2023 RG del 8/9/2023 e dell'ordinanza n. 1680/2023 RG del 23/10/2023 emessa dal medesimo Tribunale ex art. 669 decies cpc;
2. IN SUBORDINE
Riformare la sentenza impugnata per violazione dell'art. 92 comma 2 cpc nella parte in cui ha condannato il Sig. alle spese legali, e, per l'effetto, dichiarare compensate le spese legali Parte_1 del giudizio di primo grado.
3. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di lite, compensi, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario e la relativa istanza cautelare con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio stante l'assoluta infondatezza dell'appello avversario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 826/24, decidendo, nella contumacia dei terzi controinteressati, sul ricorso presentato dal , 1) accertava la legittimità Controparte_1 del provvedimento prot. n. 10983 del 25/7/23 emesso dall
[...]
con cui era stata disposta Controparte_8 la decadenza dalle graduatorie permanenti della provincia di del Parte_2 personale approvate con atto prot. n. 7083 del 26/7/22, di CP_9 Parte_1
per il profilo di Collaboratore scolastico, oltre che della revoca della
[...] nomina conferita al predetto con provvedimento dell' Parte_1 [...]
prot. n. 7828 del 31/8/22 e la conseguente Parte_2 risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato con il dirigente scolastico dell'IC di Via Mariani di Lissone (MB); 2) disponeva la revoca dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Monza, sezione lavoro, n. 4443/23 e dell'ordinanza emessa dal medesimo Ufficio in sede di reclamo del 23/10/23 ex art. 669 decies c.p.c.; 3) condannava alla Parte_1 Cont rifusione in favore del delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge;
4) compensava tra le parti le spese di lite dei procedimenti cautelari.
Richiamato lo svolgimento del procedimento cautelare (2.1), riassumeva i pacifici e/o documentali fatti di causa (2.2) ovvero che, a seguito della domanda di aggiornamento della graduatoria permanente di collaboratore scolastico presentata il 5/5/23 da , nella quale questo ultimo aveva Parte_1 dichiarato di avere riportato la condanna penale di cui alla sentenza del Tribunale dei Minori di RC del 4/3/93, la amministrazione di appartenenza aveva accertato dal certificato del Casellario Giudiziale la esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed al pagamento di € 206,58 di multa, pena sospesa ex art. 163 c.p.c. per i reati, in concorso ex art. 110 c.p. e con il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., di 1) detenzione illegale di armi e munizioni, 2) porto illegale di armi, 3) violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
4) detenzione illegale di armi e munizioni continuato in concorso;
5) ricettazione;
ed aveva pertanto provveduto all'esclusione di dalla procedura Parte_1 concorsuale in applicazione di quanto stabilito dall'art. 7, punto 3, lettera d) del Bando di concorso, a mente del quale non potevano partecipare coloro che si trovavano in una delle condizioni ostative di cui alla legge n. 16/92, al depennamento del predetto dalle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia e dalla graduatoria provinciale permanente per il profilo Collaboratore Scolastico, nonché alla revoca del conferimento del contratto di supplenza annuale ed alla contestuale rescissione del contratto in essere.
Tanto premesso, dopo aver riportato (2.3) i riferimenti normativi utili per la questione controversa (accertamento della insussistenza dei requisiti di ammissione al bando indetto con decreto n. 10410 del 21/4/23 dall' per CP_11 l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, valide per l'anno scolastico 2023/2024 per il profilo di collaboratore scolastico) e nello specifico l'art. 7, 3^ comma, lettera d) del citato bando (“Non possono partecipare alla procedura […] coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16)” e l'art. 7, 1^ comma lettera a) del D.L.vo n. 235/12 (“non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva […] per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita
o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti”.), osservava che sei reati su sette attenevano alle armi e solo uno (ricettazione) ne era estraneo;
e, in applicazione del principio secondo cui “allorché occorra individuare il reato più grave, deve farsi riferimento alla pena edittale, ovvero alla gravità "astratta" dei reati per i quali è intervenuta condanna, dandosi rilievo esclusivo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, senza che possano venire in rilievo anche gli indici di determinazione della pena di cui all'art. 133 c.p., che possono contribuire alla determinazione di quella da infliggere in concreto” (Cass. pen. 13.5.2015, n. 19726)”, affermava che “il reato di cui al capo b) - porto illegale in luogo pubblico della stessa arma da guerra e munizioni - previsto e punito dagli artt. 81, 110 c.p. e dall'art. 12 Legge 497/1974 è il reato più grave per il quale è stata comminata la pena base detentiva di due anni di reclusione e poi, per effetto della diminuente della minore età e dell'aumento per la ritenuta continuazione con gli altri cinque reati in materia di armi e con il reato di ricettazione e poi ancora per la riduzione di rito, rideterminata in anni uno e mesi quattro di reclusione.
Trattandosi, allora, di condanna definitiva per sei reati in materia di armi, in relazione alla quale è stata comminata la pena della reclusione superiore ad un anno, correttamente è stata disposta l'esclusione del sig. alla graduatoria, configurandosi una delle fattispecie ostative cui Parte_1
è collegata la mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione alla procedura. Ed invero è evidente che l'incidenza della continuazione con il reato di ricettazione non è tale da ridurre la pena per i sei reati in continuazione in materia di armi ad una misura uguale o inferiore ad un anno”.
Affermava, altresì, che alcuna rilevanza poteva essere attribuita alla circostanza che il reato ostativo, nel caso in esame, si sarebbe estinto ex art. 167 c.p.: ”Ed infatti, l'estinzione del reato non equivale e non produce i medesimi effetti della riabilitazione.
Sul punto si richiama la motivazione della sentenza penale della Cassazione n. 51115/13 che così enuncia: “.. deve concordarsi che il provvedimento di riabilitazione richiede, rispetto alla declaratoria di estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen., un più approfondito esame della condotta tenuta dal soggetto istante, non solo in senso negativo quale mancata recidivazione, ma anche in termini di buon comportamento, di cui devono essere acquisite prove "effettive e costanti", secondo quanto preteso dall'art. 179 cod. pen., e di positiva attivazione nell'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli del reato. L'accoglimento dell'istanza di riabilitazione implica dunque una favorevole considerazione del percorso rieducativo seguito dal condannato col concreto reinserimento nel contesto sociale e quindi il riconoscimento della meritevolezza del beneficio, oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, del tutto assente nella pronuncia di estinzione del reato e dei suoi effetti.”.
Rilevava, inoltre, che “la scelta dell'Amministrazione che ha emesso il Bando in parola di prescrivere, nell'ambito di una facoltà prevista dalla legge, quale requisito di ammissione la mancanza di reati ostativi risponde a canoni di logica, ragionevolezza, buon senso, oltreché a una accorta gestione del servizio pubblico dell'istruzione , soprattutto se si tiene conto della particolare delicatezza della posizione lavorativa a concorso destinata a inserirsi nel sistema scolastico”.
Da ultimo, affermava che l'art. 28, 8^ comma del D.P.R. n. 313/02 (Testo unico sul casellario giudiziale), come novellato dal D.L.vo n. 122/18 e dalla legge n. 199/22 (“L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1”, tra cui rientrano “le condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale”) non era rilevante, in quanto “come già detto, non si fa questione di accertare se il ricorrente avesse o meno un obbligo dichiarativo, ma si fa questione della sussistenza o meno dei requisiti di ammissione ai concorsi più sopra descritti.”
ha proposto appello, affidandosi a quattro ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo - SUSSISTENZA DEI REQUISITI GENERALI DEL BANDO PREVISTI ALL'ART.
7.3. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 212/2012 PER ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL REATO CONTINUATO EX ART. 81 comma 2 cp (pag. 5 e seg.) - impugna la sentenza n. 826/24 nella parte in cui il Tribunale di Monza ha dichiarato la legittimità del provvedimento di decadenza e depennamento dalle graduatorie scolastiche per insussistenza dei requisiti di ammissione previsti dal bando concorsuale.
Sostiene che non doveva essere applicata - come ha fatto il giudice a quo - la continuazione, essendo notorio che “la ratio dell'istituto di cui all'art. 81 comma 2 cp sia retta dal principio del favor rei, in virtù del quale i reati avvinti dal vincolo della continuazione debbano considerarsi come un unico reato o come una vera pluralità di reati autonomi e diversi, in funzione del carattere più o meno favorevole degli effetti che ne discendano nei confronti del reo. Il reato continuato, quindi, costituisce una figura unitaria per certi effetti e un semplice concorso materiale, priva di rilevanza, per altri, a seconda che siano più favorevoli le conseguenze derivanti dall'una o dall'altra opzione.”
Invoca la sentenza n. 3286/09 delle Sezioni Unite della Cassazione in forza della quale “l'unitarietà del reato continuato deve affermarsi solamente ove vi sia un'apposita disposizione normativa in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo”.
Osserva che per i singoli reati concernenti le armi la condanna comminatagli è sicuramente e matematicamente inferiore ad anni 1 di reclusione: “Stante il vincolo della continuazione, dunque, il ricorrente è stato condannato per il reato più grave alla pena finale di mesi 10 e giorni 20 di reclusione così determinata: anni 2 di reclusione diminuita di mesi 8 (1/3 di 2 anni) per l'attenuante ex art. 98 cp, diminuita di ulteriori mesi 5 e giorni 10 (1/3 di anni 1 e mesi 4) per il rito abbreviato. Per i restanti sei reati l'aumentato complessivo è stato di mesi 5 e giorni 10 (26,66 giorni di reclusione per ogni reato)…”
Nell'ottica del gravame, pertanto, “posto che la Legge Severino in tema di incandidabilità nulla specifica in ordine alla condanna per reati avvinti dal vincolo della continuazione, in ossequio ai principi generali sopra esposti, discende che i singoli reati commessi dal dovranno Parte_1 considerarsi come una pluralità di reati autonomi, con il risultato che nessuno dei sei delitti può essere considerato ostativo ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. d) del bando concorsuale, in quanto riportante una pena inferiore ad anni uno di reclusione”.
Richiama la sentenza n. 3020/19 del Consiglio di Stato, che ha annullato la sentenza del TAR Veneto, per le seguenti argomentazioni: “5.2. È dunque evidente che, ai fini dell'art. 10, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 235 del 2012, la sottocommissione elettorale, nel decidere l'ammissione o l'esclusione del candidato, avrebbe dovuto considerare solo la pena irrogata per il delitto di porto d'armi, senza sommare ad essa quella inflitta, seppure con la medesima sentenza di condanna, per la fattispecie contravvenzionale in continuazione.
5.3. Non è quindi condivisibile la sentenza impugnata laddove afferma che la pena cumulativa irrogata in applicazione della continuazione non potrebbe essere utilizzata “a ritroso” per determinare la pena che sarebbe stata concretamente determinata per ciascuno dei due distinti reati qualora non si fosse tenuto conto della continuazione.
5.4. Simile argomentazione non solo contraddice la natura del reato continuato, che costituisce una peculiare ipotesi di cumulo materiale di reati unificati solo per mitigare il trattamento sanzionatorio in sede penale, ma la stessa ratio dell'art. 10, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 235 del 2012, che limita le fattispecie di incandidabilità a tassative ipotesi, di stretta interpretazione, che non possono essere estese a casi non espressamente contemplati.”
Ritiene che detti principi possano operare nel caso concreto.
Con il secondo motivo - “INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA PER IRRAGIONEVOLEZZA E OMESSA MOTIVAZIONE, COSÌ COME ACCERTATO DAL TRIBUNALE DI MONZA COMPOSIZIONE COLLEGIALE IN SEDE DI RECLAMO EX ART. 669 DECIES CPC. OMESSA MOTIVAZIONE”(pag. 14 e seg.) - impugna la sentenza n. 826/24 nella parte in cui il Tribunale di Monza “ha omesso di pronunciarsi circa la mancanza di motivazione del provvedimento di decadenza in ordine al disvalore concreto di una condotta commessa nel 1992 da minorenne, così come enunciato dal Tribunale di Monza- Composizione Collegiale ordinanza di rigetto del reclamo a pagine nn. 7 e 8.”
Riporta la motivazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Monza in sede di reclamo e deduce che il giudice a quo avrebbe dovuto accertare se la condotta da lui posta in esser nel 1992, dopo trenta anni, possa rappresentare un disvalore rispetto alla posizione di collaboratore scolastico il quale non presuppone un contatto con i ragazzi, risolvendosi in mere attività materiali a favore del plesso scolastico.
Con il terzo motivo - “ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46-47 DPR n. 445/2000 e 28 comma 8 TUCG ”(pag. 16 e seg.) - impugna la sentenza n. 826/24 nella parte in cui il Tribunale di Monza a pag. 11 sembra affermare “che nel caso di specie avesse l'obbligo di dichiarare ugualmente il precedente in quanto ostativo all'accesso di Parte_1 cui al bando concorsuale.”
Segnala che “ il D.P.R. n. 313/2002 (Testo unico sul casellario giudiziale) per come novellato con il D.lgs. 122/2018 e L. n. 199/2022, all'art. 28 comma 8 recita: “L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1”. Alla lettera a) del comma 7 dell'art. 28 sono incluse “le condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale”.
Con la predetta riforma, dunque, si è finalmente risolto il problema di quali procedimenti penali vadano riportati nelle autodichiarazioni.”
Infine, con il quarto motivo - “ERRONEA ED ILLOGICA CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE LEGALI. VIOALZIONE DELL'ART. 96 COMMA 2 CPC “ pag. 19 e seg.) - impugna la sentenza n. 826/24 nella parte in cui il Tribunale di Monza lo ha condannato alle spese di lite.
Ricorda in sede cautelare è stata disposta la compensazione per “la peculiarità della fattispecie, la novità delle questioni trattate e l'esistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali giustificano l'integrale compensazione delle spese”, e che quindi dovevano essere compensate anche le spese del giudizio di merito.
Il resiste in giudizio. Controparte_1
Difende la sentenza gravata, reiterando la difesa articolata nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
Nel denegato accoglimento dell'appello, alla luce della intervenuta riabilitazione di , chiede la compensazione delle spese del doppio grado. Parte_1
Si è proceduto nella contumacia dei terzi controinteressati indicati in epigrafe.
All'udienza del 13/2/25 la causa è stata discussa nel merito - per cui è venuto meno l'interesse di parte appellante alla richiesta inibitoria - ed è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il Collegio rileva la irritualità delle conclusioni formulate in appello da , avendo nella memoria di costituzione ex art. 416 Parte_1 Cont c.p.c. chiesto unicamente il rigetto del ricorso proposto dal .
*Violazione del D.L.vo n. 235/12 per erronea applicazione dell'art. 81, 2^ comma c.p. (I motivo)
Va ricordato che l'art. 7, 3^ comma, lettera d) del bando indetto con decreto n. 10410 del 21/4/23 dall' per l'inserimento e l'aggiornamento delle CP_11 graduatorie provinciali permanenti, valide per l'anno scolastico 2023/2024 per il profilo di collaboratore scolastico, prevede che “Non possono partecipare alla procedura
[…] coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16” (il testo di questa legge, a seguito dell'abrogazione intervenuta, è stato riprodotto dapprima negli artt. 58 e 59 del D.L.vo n. 267/00 e poi ripreso dall'art 7 del D.L.vo n. 235/12).
E l'art. 7 (“Incandidabilità alle elezioni regionali”), 1^ comma lettera a) - così come l'art. 10 (“Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali”), 1^ comma lettera a) - del D.L.vo n. 235/12 stabilisce che ”Non possono essere candidati….. coloro che hanno riportato condanna definitiva … per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti….”.
Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria con la sentenza irrevocabile n. 7/93 ha condannato ad un anno e 4 mesi di reclusione (oltre Parte_1 al pagamento di € 206,58 di multa), secondo le seguenti modalità: “pena base per il reato più grave anni due di reclusione e L. 600.000 di multa, ridotta di mesi otto di recl. e L. 200.000 diminuente per la minore età, aumentata, inoltre della stessa misura per effetto della ritenuta continuazione ed, infine, diminuita di un terzo per il rito abbreviato”.
sostiene che non deve tenersi conto dell'istituto della Parte_1 continuazione per le ragioni sopra esposte e che pertanto sussistono i requisiti generali richiesti all'art.
7.3 dalla lex specialis, poichè, senza considerare l'aumento applicato per la continuazione, anche la pena comminatagli per il reato più grave sarebbe inferiore ad un anno di reclusione.
La Corte non ritiene persuasiva la tesi difensiva dell'attuale appellante.
ha beneficiato dell'istituto giuridico della continuazione (che, Parte_1 come è noto, si applica in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, pure quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee), perché gli è stata calcolata la pena ai sensi dell'art. 81 c.p. (pena prevista per il reato più grave aumentata sino al triplo, c.d. cumulo giuridico che si differenza dal c.d. cumulo materiale, che comporta la mera somma matematica delle sanzioni previste per ogni violazione). E il reato più grave ovvero quello principale sulla base del quale è stata calcolata la pena complessiva non è - come rilevato dal giudice a quo in un passaggio motivazionale non aggredito - quello della ricettazione di cui al capo g), bensì quello di porto illegale della arma da guerra e munizioni ex art. 12 Legge 497/74 di cui al capo b), punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni. Avendo riportato una condanna di un anno e 4 mesi di Parte_1 reclusione per la unitarietà del reato continuato, è a questa condanna che deve farsi riferimento per valutare la sussistenza o meno della condizione ostativa di cui all'art. 7 citato, non potendo, al contrario, essere utilizzata la pena derivante dal metodo delineato dall'art. 81 c.p. per individuare la pena che gli sarebbe stata comminata autonomamente per ciascuno dei reati legati dal vincolo della continuazione;
e ciò anche in considerazione del fatto che la determinazione della pena per i singoli reati uniti dalla continuazione - non ricavabile dalla sentenza del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria, dato che quella di
“calcolare gli aumenti di pena, per i reati ritenuti in continuazione di quello più grave, anziché in modo unitario, in quantità correlative a ciascuno di tali reati entro il limite massimo complessivamente previsto dalla legge, costituisce per il giudice una semplice facoltà e non un obbligo dato che la legge, coerentemente alla teoria del cumulo giuridico cui essa si ispira, si riferisce ad un aumento unitario, quale che sia il numero dei reati ritenuti in continuazione e senza pregiudicare l'autonoma loro individualità a tutti gli altri effetti” (così Cass. Penale n. 28350/17) - non spetta al giudice civile, ma al giudice penale dell'esecuzione.
L'attuale appellante invoca, a sostegno del proprio assunto, la sentenza n. 3020/19 del Consiglio di Stato.
Osserva il Collegio che la fattispecie non è sovrapponibile alla presente.
Il caso esaminato dai giudici amministrativi riguardava un candidato alla carica di consigliere comunale che aveva riportato la condanna ad un anno di reclusione e € 1.200,00 di multa per il reato di detenzione e porto di arma clandestina ex art. 23, 4^ comma, della legge n. 110/75, comprensivi dell'aumento di pena disposto in applicazione del vincolo della continuazione per la trasgressione del divieto di caccia nel territorio di un parco nazionale ex art. 11, comma 3^, lettera a), della legge n. 394/91. Proprio in conformità ai principi di tassatività e di stretta interpretazione delle limitazioni del diritto di elettorato passivo sancite dall'art. 10 citato, il Consiglio di Stato non ha ritenuto giustificata l'addizione delle due pene in virtù del vincolo della continuazione, “in quanto la stessa ratio dell'art. 10, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 235 del 2012, che limita le fattispecie di incandidabilità a tassative ipotesi, di stretta interpretazione, che non possono essere estese a casi non espressamente contemplati” e dunque, non rientrando il reato c.d. satellite (divieto di caccia) tra quelli previsti specificamente come cause di incandidabilità, ha scomputato dal cumulo giuridico la componente relativa al capo d'imputazione non pertinente.
Come messo in luce dal giudice a quo, nel lontano 1993 è Parte_1 stato condannato per setti reati uniti dal vincolo della continuazione, di cui sei concernenti “il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti….” ovvero proprio quelle tipologie di reati che escludono la possibilità di accedere alla candidatura, per cui il principio di diritto enunciato nella pronuncia n. 3020/19 del Consiglio di Stato non può operare nella fattispecie concreta.
La sentenza di primo grado va dunque confermata, non essendo inficiata dal provvedimento di riabilitazione del Tribunale di Reggio Calabria del 15/1/25 - di formazione successiva e perciò ammissibile - depositato dall'attuale appellante il 5/2/25. E' vero che ai sensi dell'art. 15, 3^ comma, del D.L.vo n. 235/12 - che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 58, 5^ comma del T.U.E.L. - “La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità…” ; ma è altresì vero che l'effetto estintivo si produce dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento di riabilitazione (operatività ex nunc), poiché la pronuncia ha valore costitutivo, ricollegandosi all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge da parte dell'autorità giudiziaria.
Non avendo, pertanto, la intervenuta riabilitazione efficacia ex tunc, la condotta Cont del (che ha adottato i provvedimenti di decadenza dalle graduatorie permanenti e di risoluzione del rapporto di lavoro in essere) è del tutto legittima, in quanto all'epoca dei fatti la condizione ostativa che precludeva a Parte_1
l'accesso al pubblico impiego ai sensi del D.P.R. n. 487/94 era
[...] sussistente.
*Omessa pronuncia sul disvalore della condotta oggetto di condanna penale rispetto alla posizione di collaboratore scolastico (II motivo)
La doglianza, oltre ad essere generica, è priva di pregio.
Trattasi di un passaggio motivazionale della ordinanza emessa dal Tribunale di Monza ex art. 669 decies c.p.c. e dunque il giudice a quo in sede di merito non era tenuto a pronunciarsi sul punto che non attiene, peraltro, ai profili sollevati nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
* Erronea applicazione degli artt. 46-47 DPR n. 445/00 e 28 comma 8 del DPR 313/02 (III motivo)
La censura non è conferente.
Il Tribunale di Monza ha - correttamente - evidenziato come nel caso di specie fosse del tutto irrilevante la (diversa) questione sulla sussistenza (o meno) di un obbligo dichiarativo in capo a in ossequio a quanto previsto Parte_1 dall'art. 2, comma 7, D.P.R. 487/94, poiché i provvedimenti di cui è causa sono stati adottati dalla Amministrazione non per la omessa e/o tardiva dichiarazione da parte del predetto di un precedente penale, bensì per la ravvisata esistenza di Cont una condanna per un reato ostativo, come ribadito dal anche in questa sede.
*Violazione dell'art. 96, 2^ comma c.p.c. – rectius 92, 2^ comma c.p.c. - (IV motivo)
Non ci sono censure specifiche in ordine all'importo di € 4.000,00, oltre accessori di legge, liquidato dal Tribunale di Monza - che, atteso il valore indeterminato della controversia (€ 26.001/52.000) e la mancanza di istruttoria - risulta essere di poco superiore al minimo tariffario (€ 3.689).
Ciò posto, la doglianza è infondata.
Il Collegio osserva che il Tribunale di Monza, nel compensare tra le parti le spese relative al sub procedimento cautelare, ha di fatto applicato l'art. 92 c.p.c, ponendo a carico dell'attuale appellante unicamente le spese del giudizio di merito.
In ogni caso, ricorda che il giudice ha la facoltà - e non l'obbligo - di compensare le spese nel caso di reciproca soccombenza o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da individuarsi alla luce della sentenza n. 77/18 CC e che non possono integrare ragioni gravi ed eccezionali “la complessità e la pluralità delle questioni trattate;
semmai di tali parametri si può tener conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa” (cfr. 22598/18).
Per queste considerazioni, l'appello va rigettato, ogni altra questione assorbita.
Le spese del grado - determinate ai sensi del D.M. n. 147/22 in base al valore indeterminabile (€ 26.001/52.000) della controversia, alla assenza di istruttoria, in applicazione della facoltà di riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti e senza l'aumento per la redazione della memoria di Cont costituzione del con modalità telematiche ex art. 4, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 37692/22) - seguono la soccombenza.
Nulla per le spese di lite nei confronti dei terzi controinteressati che non si sono costituiti.
L'odierno appellante è tenuto inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 826/24 del Tribunale di Monza, che conferma.
Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00 oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Nulla per le spese del grado nei confronti dei controinteressati contumaci.
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 13/2/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 826/24, est. Dott.ssa Emilia Antenore, posta in decisione all'udienza collegiale del 13/2/25 e promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7/1/1976 e residente in [...], presso lo studio del difensore Avv. Giuseppe Graziano Rossi del Foro di Locri, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato allegato al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, anche per l' CP_2 [...]
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
Generale pro tempore e per l' Parte_2
(c.f. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_3 ex l ura Distrettuale dello Stato di Milano presso i cui Uffici in Milano Via Freguglia, 1 è domiciliato
APPELLATO
E CONTRO
(c.f. ) e Controparte_5 C.F._2 [...]
inseriti nella graduatoria permanente del personale ATA, Controparte_6 profilo professionale di collaboratore scolastico, della provincia di Pt_2
e nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, profili
[...] professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico di cui alla graduatoria permanente personale ATA
APPELLATI CONTUMACI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
In via preliminare:
SOSPENDERE, INAUDITA ALTERA PARTE, L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA.
Nel merito:
1. IN VIA PRINCIPALE
In riforma della sentenza n. 826/2024 del Tribunale di Monza -Sez. Lavoro Giudice Dott.ssa Antenore Emilia, dichiarare l'illegittimità e/o disapplicare il provvedimento avente prot. n. 3885 del 9/9/2022 l' di Lissone graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del Controparte_7 personale ATA per il triennio 2021/2024 per i profili di Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico e, per l'effetto, ordinare il reinserimento del ricorrente nelle predette graduatorie ed ogni altro atto consequenziale;
Per l'effetto, annullare la revoca dell'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Monza Sez Lavoro n. 4443/2023 RG del 8/9/2023 e dell'ordinanza n. 1680/2023 RG del 23/10/2023 emessa dal medesimo Tribunale ex art. 669 decies cpc;
2. IN SUBORDINE
Riformare la sentenza impugnata per violazione dell'art. 92 comma 2 cpc nella parte in cui ha condannato il Sig. alle spese legali, e, per l'effetto, dichiarare compensate le spese legali Parte_1 del giudizio di primo grado.
3. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di lite, compensi, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario e la relativa istanza cautelare con ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio stante l'assoluta infondatezza dell'appello avversario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 826/24, decidendo, nella contumacia dei terzi controinteressati, sul ricorso presentato dal , 1) accertava la legittimità Controparte_1 del provvedimento prot. n. 10983 del 25/7/23 emesso dall
[...]
con cui era stata disposta Controparte_8 la decadenza dalle graduatorie permanenti della provincia di del Parte_2 personale approvate con atto prot. n. 7083 del 26/7/22, di CP_9 Parte_1
per il profilo di Collaboratore scolastico, oltre che della revoca della
[...] nomina conferita al predetto con provvedimento dell' Parte_1 [...]
prot. n. 7828 del 31/8/22 e la conseguente Parte_2 risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato con il dirigente scolastico dell'IC di Via Mariani di Lissone (MB); 2) disponeva la revoca dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Monza, sezione lavoro, n. 4443/23 e dell'ordinanza emessa dal medesimo Ufficio in sede di reclamo del 23/10/23 ex art. 669 decies c.p.c.; 3) condannava alla Parte_1 Cont rifusione in favore del delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge;
4) compensava tra le parti le spese di lite dei procedimenti cautelari.
Richiamato lo svolgimento del procedimento cautelare (2.1), riassumeva i pacifici e/o documentali fatti di causa (2.2) ovvero che, a seguito della domanda di aggiornamento della graduatoria permanente di collaboratore scolastico presentata il 5/5/23 da , nella quale questo ultimo aveva Parte_1 dichiarato di avere riportato la condanna penale di cui alla sentenza del Tribunale dei Minori di RC del 4/3/93, la amministrazione di appartenenza aveva accertato dal certificato del Casellario Giudiziale la esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed al pagamento di € 206,58 di multa, pena sospesa ex art. 163 c.p.c. per i reati, in concorso ex art. 110 c.p. e con il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., di 1) detenzione illegale di armi e munizioni, 2) porto illegale di armi, 3) violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
4) detenzione illegale di armi e munizioni continuato in concorso;
5) ricettazione;
ed aveva pertanto provveduto all'esclusione di dalla procedura Parte_1 concorsuale in applicazione di quanto stabilito dall'art. 7, punto 3, lettera d) del Bando di concorso, a mente del quale non potevano partecipare coloro che si trovavano in una delle condizioni ostative di cui alla legge n. 16/92, al depennamento del predetto dalle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia e dalla graduatoria provinciale permanente per il profilo Collaboratore Scolastico, nonché alla revoca del conferimento del contratto di supplenza annuale ed alla contestuale rescissione del contratto in essere.
Tanto premesso, dopo aver riportato (2.3) i riferimenti normativi utili per la questione controversa (accertamento della insussistenza dei requisiti di ammissione al bando indetto con decreto n. 10410 del 21/4/23 dall' per CP_11 l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, valide per l'anno scolastico 2023/2024 per il profilo di collaboratore scolastico) e nello specifico l'art. 7, 3^ comma, lettera d) del citato bando (“Non possono partecipare alla procedura […] coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16)” e l'art. 7, 1^ comma lettera a) del D.L.vo n. 235/12 (“non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva […] per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita
o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti”.), osservava che sei reati su sette attenevano alle armi e solo uno (ricettazione) ne era estraneo;
e, in applicazione del principio secondo cui “allorché occorra individuare il reato più grave, deve farsi riferimento alla pena edittale, ovvero alla gravità "astratta" dei reati per i quali è intervenuta condanna, dandosi rilievo esclusivo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, senza che possano venire in rilievo anche gli indici di determinazione della pena di cui all'art. 133 c.p., che possono contribuire alla determinazione di quella da infliggere in concreto” (Cass. pen. 13.5.2015, n. 19726)”, affermava che “il reato di cui al capo b) - porto illegale in luogo pubblico della stessa arma da guerra e munizioni - previsto e punito dagli artt. 81, 110 c.p. e dall'art. 12 Legge 497/1974 è il reato più grave per il quale è stata comminata la pena base detentiva di due anni di reclusione e poi, per effetto della diminuente della minore età e dell'aumento per la ritenuta continuazione con gli altri cinque reati in materia di armi e con il reato di ricettazione e poi ancora per la riduzione di rito, rideterminata in anni uno e mesi quattro di reclusione.
Trattandosi, allora, di condanna definitiva per sei reati in materia di armi, in relazione alla quale è stata comminata la pena della reclusione superiore ad un anno, correttamente è stata disposta l'esclusione del sig. alla graduatoria, configurandosi una delle fattispecie ostative cui Parte_1
è collegata la mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione alla procedura. Ed invero è evidente che l'incidenza della continuazione con il reato di ricettazione non è tale da ridurre la pena per i sei reati in continuazione in materia di armi ad una misura uguale o inferiore ad un anno”.
Affermava, altresì, che alcuna rilevanza poteva essere attribuita alla circostanza che il reato ostativo, nel caso in esame, si sarebbe estinto ex art. 167 c.p.: ”Ed infatti, l'estinzione del reato non equivale e non produce i medesimi effetti della riabilitazione.
Sul punto si richiama la motivazione della sentenza penale della Cassazione n. 51115/13 che così enuncia: “.. deve concordarsi che il provvedimento di riabilitazione richiede, rispetto alla declaratoria di estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen., un più approfondito esame della condotta tenuta dal soggetto istante, non solo in senso negativo quale mancata recidivazione, ma anche in termini di buon comportamento, di cui devono essere acquisite prove "effettive e costanti", secondo quanto preteso dall'art. 179 cod. pen., e di positiva attivazione nell'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli del reato. L'accoglimento dell'istanza di riabilitazione implica dunque una favorevole considerazione del percorso rieducativo seguito dal condannato col concreto reinserimento nel contesto sociale e quindi il riconoscimento della meritevolezza del beneficio, oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, del tutto assente nella pronuncia di estinzione del reato e dei suoi effetti.”.
Rilevava, inoltre, che “la scelta dell'Amministrazione che ha emesso il Bando in parola di prescrivere, nell'ambito di una facoltà prevista dalla legge, quale requisito di ammissione la mancanza di reati ostativi risponde a canoni di logica, ragionevolezza, buon senso, oltreché a una accorta gestione del servizio pubblico dell'istruzione , soprattutto se si tiene conto della particolare delicatezza della posizione lavorativa a concorso destinata a inserirsi nel sistema scolastico”.
Da ultimo, affermava che l'art. 28, 8^ comma del D.P.R. n. 313/02 (Testo unico sul casellario giudiziale), come novellato dal D.L.vo n. 122/18 e dalla legge n. 199/22 (“L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1”, tra cui rientrano “le condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale”) non era rilevante, in quanto “come già detto, non si fa questione di accertare se il ricorrente avesse o meno un obbligo dichiarativo, ma si fa questione della sussistenza o meno dei requisiti di ammissione ai concorsi più sopra descritti.”
ha proposto appello, affidandosi a quattro ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo - SUSSISTENZA DEI REQUISITI GENERALI DEL BANDO PREVISTI ALL'ART.
7.3. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 212/2012 PER ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL REATO CONTINUATO EX ART. 81 comma 2 cp (pag. 5 e seg.) - impugna la sentenza n. 826/24 nella parte in cui il Tribunale di Monza ha dichiarato la legittimità del provvedimento di decadenza e depennamento dalle graduatorie scolastiche per insussistenza dei requisiti di ammissione previsti dal bando concorsuale.
Sostiene che non doveva essere applicata - come ha fatto il giudice a quo - la continuazione, essendo notorio che “la ratio dell'istituto di cui all'art. 81 comma 2 cp sia retta dal principio del favor rei, in virtù del quale i reati avvinti dal vincolo della continuazione debbano considerarsi come un unico reato o come una vera pluralità di reati autonomi e diversi, in funzione del carattere più o meno favorevole degli effetti che ne discendano nei confronti del reo. Il reato continuato, quindi, costituisce una figura unitaria per certi effetti e un semplice concorso materiale, priva di rilevanza, per altri, a seconda che siano più favorevoli le conseguenze derivanti dall'una o dall'altra opzione.”
Invoca la sentenza n. 3286/09 delle Sezioni Unite della Cassazione in forza della quale “l'unitarietà del reato continuato deve affermarsi solamente ove vi sia un'apposita disposizione normativa in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo”.
Osserva che per i singoli reati concernenti le armi la condanna comminatagli è sicuramente e matematicamente inferiore ad anni 1 di reclusione: “Stante il vincolo della continuazione, dunque, il ricorrente è stato condannato per il reato più grave alla pena finale di mesi 10 e giorni 20 di reclusione così determinata: anni 2 di reclusione diminuita di mesi 8 (1/3 di 2 anni) per l'attenuante ex art. 98 cp, diminuita di ulteriori mesi 5 e giorni 10 (1/3 di anni 1 e mesi 4) per il rito abbreviato. Per i restanti sei reati l'aumentato complessivo è stato di mesi 5 e giorni 10 (26,66 giorni di reclusione per ogni reato)…”
Nell'ottica del gravame, pertanto, “posto che la Legge Severino in tema di incandidabilità nulla specifica in ordine alla condanna per reati avvinti dal vincolo della continuazione, in ossequio ai principi generali sopra esposti, discende che i singoli reati commessi dal dovranno Parte_1 considerarsi come una pluralità di reati autonomi, con il risultato che nessuno dei sei delitti può essere considerato ostativo ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. d) del bando concorsuale, in quanto riportante una pena inferiore ad anni uno di reclusione”.
Richiama la sentenza n. 3020/19 del Consiglio di Stato, che ha annullato la sentenza del TAR Veneto, per le seguenti argomentazioni: “5.2. È dunque evidente che, ai fini dell'art. 10, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 235 del 2012, la sottocommissione elettorale, nel decidere l'ammissione o l'esclusione del candidato, avrebbe dovuto considerare solo la pena irrogata per il delitto di porto d'armi, senza sommare ad essa quella inflitta, seppure con la medesima sentenza di condanna, per la fattispecie contravvenzionale in continuazione.
5.3. Non è quindi condivisibile la sentenza impugnata laddove afferma che la pena cumulativa irrogata in applicazione della continuazione non potrebbe essere utilizzata “a ritroso” per determinare la pena che sarebbe stata concretamente determinata per ciascuno dei due distinti reati qualora non si fosse tenuto conto della continuazione.
5.4. Simile argomentazione non solo contraddice la natura del reato continuato, che costituisce una peculiare ipotesi di cumulo materiale di reati unificati solo per mitigare il trattamento sanzionatorio in sede penale, ma la stessa ratio dell'art. 10, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 235 del 2012, che limita le fattispecie di incandidabilità a tassative ipotesi, di stretta interpretazione, che non possono essere estese a casi non espressamente contemplati.”
Ritiene che detti principi possano operare nel caso concreto.
Con il secondo motivo - “INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA PER IRRAGIONEVOLEZZA E OMESSA MOTIVAZIONE, COSÌ COME ACCERTATO DAL TRIBUNALE DI MONZA COMPOSIZIONE COLLEGIALE IN SEDE DI RECLAMO EX ART. 669 DECIES CPC. OMESSA MOTIVAZIONE”(pag. 14 e seg.) - impugna la sentenza n. 826/24 nella parte in cui il Tribunale di Monza “ha omesso di pronunciarsi circa la mancanza di motivazione del provvedimento di decadenza in ordine al disvalore concreto di una condotta commessa nel 1992 da minorenne, così come enunciato dal Tribunale di Monza- Composizione Collegiale ordinanza di rigetto del reclamo a pagine nn. 7 e 8.”
Riporta la motivazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Monza in sede di reclamo e deduce che il giudice a quo avrebbe dovuto accertare se la condotta da lui posta in esser nel 1992, dopo trenta anni, possa rappresentare un disvalore rispetto alla posizione di collaboratore scolastico il quale non presuppone un contatto con i ragazzi, risolvendosi in mere attività materiali a favore del plesso scolastico.
Con il terzo motivo - “ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46-47 DPR n. 445/2000 e 28 comma 8 TUCG ”(pag. 16 e seg.) - impugna la sentenza n. 826/24 nella parte in cui il Tribunale di Monza a pag. 11 sembra affermare “che nel caso di specie avesse l'obbligo di dichiarare ugualmente il precedente in quanto ostativo all'accesso di Parte_1 cui al bando concorsuale.”
Segnala che “ il D.P.R. n. 313/2002 (Testo unico sul casellario giudiziale) per come novellato con il D.lgs. 122/2018 e L. n. 199/2022, all'art. 28 comma 8 recita: “L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1”. Alla lettera a) del comma 7 dell'art. 28 sono incluse “le condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale”.
Con la predetta riforma, dunque, si è finalmente risolto il problema di quali procedimenti penali vadano riportati nelle autodichiarazioni.”
Infine, con il quarto motivo - “ERRONEA ED ILLOGICA CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE LEGALI. VIOALZIONE DELL'ART. 96 COMMA 2 CPC “ pag. 19 e seg.) - impugna la sentenza n. 826/24 nella parte in cui il Tribunale di Monza lo ha condannato alle spese di lite.
Ricorda in sede cautelare è stata disposta la compensazione per “la peculiarità della fattispecie, la novità delle questioni trattate e l'esistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali giustificano l'integrale compensazione delle spese”, e che quindi dovevano essere compensate anche le spese del giudizio di merito.
Il resiste in giudizio. Controparte_1
Difende la sentenza gravata, reiterando la difesa articolata nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
Nel denegato accoglimento dell'appello, alla luce della intervenuta riabilitazione di , chiede la compensazione delle spese del doppio grado. Parte_1
Si è proceduto nella contumacia dei terzi controinteressati indicati in epigrafe.
All'udienza del 13/2/25 la causa è stata discussa nel merito - per cui è venuto meno l'interesse di parte appellante alla richiesta inibitoria - ed è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il Collegio rileva la irritualità delle conclusioni formulate in appello da , avendo nella memoria di costituzione ex art. 416 Parte_1 Cont c.p.c. chiesto unicamente il rigetto del ricorso proposto dal .
*Violazione del D.L.vo n. 235/12 per erronea applicazione dell'art. 81, 2^ comma c.p. (I motivo)
Va ricordato che l'art. 7, 3^ comma, lettera d) del bando indetto con decreto n. 10410 del 21/4/23 dall' per l'inserimento e l'aggiornamento delle CP_11 graduatorie provinciali permanenti, valide per l'anno scolastico 2023/2024 per il profilo di collaboratore scolastico, prevede che “Non possono partecipare alla procedura
[…] coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16” (il testo di questa legge, a seguito dell'abrogazione intervenuta, è stato riprodotto dapprima negli artt. 58 e 59 del D.L.vo n. 267/00 e poi ripreso dall'art 7 del D.L.vo n. 235/12).
E l'art. 7 (“Incandidabilità alle elezioni regionali”), 1^ comma lettera a) - così come l'art. 10 (“Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali”), 1^ comma lettera a) - del D.L.vo n. 235/12 stabilisce che ”Non possono essere candidati….. coloro che hanno riportato condanna definitiva … per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti….”.
Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria con la sentenza irrevocabile n. 7/93 ha condannato ad un anno e 4 mesi di reclusione (oltre Parte_1 al pagamento di € 206,58 di multa), secondo le seguenti modalità: “pena base per il reato più grave anni due di reclusione e L. 600.000 di multa, ridotta di mesi otto di recl. e L. 200.000 diminuente per la minore età, aumentata, inoltre della stessa misura per effetto della ritenuta continuazione ed, infine, diminuita di un terzo per il rito abbreviato”.
sostiene che non deve tenersi conto dell'istituto della Parte_1 continuazione per le ragioni sopra esposte e che pertanto sussistono i requisiti generali richiesti all'art.
7.3 dalla lex specialis, poichè, senza considerare l'aumento applicato per la continuazione, anche la pena comminatagli per il reato più grave sarebbe inferiore ad un anno di reclusione.
La Corte non ritiene persuasiva la tesi difensiva dell'attuale appellante.
ha beneficiato dell'istituto giuridico della continuazione (che, Parte_1 come è noto, si applica in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, pure quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee), perché gli è stata calcolata la pena ai sensi dell'art. 81 c.p. (pena prevista per il reato più grave aumentata sino al triplo, c.d. cumulo giuridico che si differenza dal c.d. cumulo materiale, che comporta la mera somma matematica delle sanzioni previste per ogni violazione). E il reato più grave ovvero quello principale sulla base del quale è stata calcolata la pena complessiva non è - come rilevato dal giudice a quo in un passaggio motivazionale non aggredito - quello della ricettazione di cui al capo g), bensì quello di porto illegale della arma da guerra e munizioni ex art. 12 Legge 497/74 di cui al capo b), punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni. Avendo riportato una condanna di un anno e 4 mesi di Parte_1 reclusione per la unitarietà del reato continuato, è a questa condanna che deve farsi riferimento per valutare la sussistenza o meno della condizione ostativa di cui all'art. 7 citato, non potendo, al contrario, essere utilizzata la pena derivante dal metodo delineato dall'art. 81 c.p. per individuare la pena che gli sarebbe stata comminata autonomamente per ciascuno dei reati legati dal vincolo della continuazione;
e ciò anche in considerazione del fatto che la determinazione della pena per i singoli reati uniti dalla continuazione - non ricavabile dalla sentenza del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria, dato che quella di
“calcolare gli aumenti di pena, per i reati ritenuti in continuazione di quello più grave, anziché in modo unitario, in quantità correlative a ciascuno di tali reati entro il limite massimo complessivamente previsto dalla legge, costituisce per il giudice una semplice facoltà e non un obbligo dato che la legge, coerentemente alla teoria del cumulo giuridico cui essa si ispira, si riferisce ad un aumento unitario, quale che sia il numero dei reati ritenuti in continuazione e senza pregiudicare l'autonoma loro individualità a tutti gli altri effetti” (così Cass. Penale n. 28350/17) - non spetta al giudice civile, ma al giudice penale dell'esecuzione.
L'attuale appellante invoca, a sostegno del proprio assunto, la sentenza n. 3020/19 del Consiglio di Stato.
Osserva il Collegio che la fattispecie non è sovrapponibile alla presente.
Il caso esaminato dai giudici amministrativi riguardava un candidato alla carica di consigliere comunale che aveva riportato la condanna ad un anno di reclusione e € 1.200,00 di multa per il reato di detenzione e porto di arma clandestina ex art. 23, 4^ comma, della legge n. 110/75, comprensivi dell'aumento di pena disposto in applicazione del vincolo della continuazione per la trasgressione del divieto di caccia nel territorio di un parco nazionale ex art. 11, comma 3^, lettera a), della legge n. 394/91. Proprio in conformità ai principi di tassatività e di stretta interpretazione delle limitazioni del diritto di elettorato passivo sancite dall'art. 10 citato, il Consiglio di Stato non ha ritenuto giustificata l'addizione delle due pene in virtù del vincolo della continuazione, “in quanto la stessa ratio dell'art. 10, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 235 del 2012, che limita le fattispecie di incandidabilità a tassative ipotesi, di stretta interpretazione, che non possono essere estese a casi non espressamente contemplati” e dunque, non rientrando il reato c.d. satellite (divieto di caccia) tra quelli previsti specificamente come cause di incandidabilità, ha scomputato dal cumulo giuridico la componente relativa al capo d'imputazione non pertinente.
Come messo in luce dal giudice a quo, nel lontano 1993 è Parte_1 stato condannato per setti reati uniti dal vincolo della continuazione, di cui sei concernenti “il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti….” ovvero proprio quelle tipologie di reati che escludono la possibilità di accedere alla candidatura, per cui il principio di diritto enunciato nella pronuncia n. 3020/19 del Consiglio di Stato non può operare nella fattispecie concreta.
La sentenza di primo grado va dunque confermata, non essendo inficiata dal provvedimento di riabilitazione del Tribunale di Reggio Calabria del 15/1/25 - di formazione successiva e perciò ammissibile - depositato dall'attuale appellante il 5/2/25. E' vero che ai sensi dell'art. 15, 3^ comma, del D.L.vo n. 235/12 - che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 58, 5^ comma del T.U.E.L. - “La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità…” ; ma è altresì vero che l'effetto estintivo si produce dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento di riabilitazione (operatività ex nunc), poiché la pronuncia ha valore costitutivo, ricollegandosi all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge da parte dell'autorità giudiziaria.
Non avendo, pertanto, la intervenuta riabilitazione efficacia ex tunc, la condotta Cont del (che ha adottato i provvedimenti di decadenza dalle graduatorie permanenti e di risoluzione del rapporto di lavoro in essere) è del tutto legittima, in quanto all'epoca dei fatti la condizione ostativa che precludeva a Parte_1
l'accesso al pubblico impiego ai sensi del D.P.R. n. 487/94 era
[...] sussistente.
*Omessa pronuncia sul disvalore della condotta oggetto di condanna penale rispetto alla posizione di collaboratore scolastico (II motivo)
La doglianza, oltre ad essere generica, è priva di pregio.
Trattasi di un passaggio motivazionale della ordinanza emessa dal Tribunale di Monza ex art. 669 decies c.p.c. e dunque il giudice a quo in sede di merito non era tenuto a pronunciarsi sul punto che non attiene, peraltro, ai profili sollevati nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
* Erronea applicazione degli artt. 46-47 DPR n. 445/00 e 28 comma 8 del DPR 313/02 (III motivo)
La censura non è conferente.
Il Tribunale di Monza ha - correttamente - evidenziato come nel caso di specie fosse del tutto irrilevante la (diversa) questione sulla sussistenza (o meno) di un obbligo dichiarativo in capo a in ossequio a quanto previsto Parte_1 dall'art. 2, comma 7, D.P.R. 487/94, poiché i provvedimenti di cui è causa sono stati adottati dalla Amministrazione non per la omessa e/o tardiva dichiarazione da parte del predetto di un precedente penale, bensì per la ravvisata esistenza di Cont una condanna per un reato ostativo, come ribadito dal anche in questa sede.
*Violazione dell'art. 96, 2^ comma c.p.c. – rectius 92, 2^ comma c.p.c. - (IV motivo)
Non ci sono censure specifiche in ordine all'importo di € 4.000,00, oltre accessori di legge, liquidato dal Tribunale di Monza - che, atteso il valore indeterminato della controversia (€ 26.001/52.000) e la mancanza di istruttoria - risulta essere di poco superiore al minimo tariffario (€ 3.689).
Ciò posto, la doglianza è infondata.
Il Collegio osserva che il Tribunale di Monza, nel compensare tra le parti le spese relative al sub procedimento cautelare, ha di fatto applicato l'art. 92 c.p.c, ponendo a carico dell'attuale appellante unicamente le spese del giudizio di merito.
In ogni caso, ricorda che il giudice ha la facoltà - e non l'obbligo - di compensare le spese nel caso di reciproca soccombenza o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da individuarsi alla luce della sentenza n. 77/18 CC e che non possono integrare ragioni gravi ed eccezionali “la complessità e la pluralità delle questioni trattate;
semmai di tali parametri si può tener conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa” (cfr. 22598/18).
Per queste considerazioni, l'appello va rigettato, ogni altra questione assorbita.
Le spese del grado - determinate ai sensi del D.M. n. 147/22 in base al valore indeterminabile (€ 26.001/52.000) della controversia, alla assenza di istruttoria, in applicazione della facoltà di riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti e senza l'aumento per la redazione della memoria di Cont costituzione del con modalità telematiche ex art. 4, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 37692/22) - seguono la soccombenza.
Nulla per le spese di lite nei confronti dei terzi controinteressati che non si sono costituiti.
L'odierno appellante è tenuto inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 826/24 del Tribunale di Monza, che conferma.
Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00 oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Nulla per le spese del grado nei confronti dei controinteressati contumaci.
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 13/2/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau