Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 633/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 633/2017
TRA
(C.F. ) – Avv. Margherita Manasseri Parte_1 C.F._1
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Giuseppe Castiglione Controparte_1 C.F._2
convenuto
E
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
C.F._4
convenuti contumaci
E
(C.F. ) – Avv. Giovanni Vinciguerra Controparte_4 C.F._5
intervenuto
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, ex art. 1079 c.c. accertare ritenere e dichiarare che
l'immobile catastalmente identificato con la particella 143 sub 6 del foglio 5 del
Comune di Caronia di proprietà dell'attrice gode di servitù Parte_1
attiva di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia e gravante sui fondi di proprietà dei convenuti particella 142 sub 5 di proprietà oggi di
(già di e particella 744 sub 3 di proprietà di Controparte_4 CP_5
1
lei dei suoi danti causa, da oltre cento anni e sino ad oggi attraverso una stradella esistente, della larghezza di circa metri lineari cinque (ml 5,00), che dipartendosi dal cancello, posto di fronte alla vasca di raccolta dell'acqua, attraversa la corte antistante il fabbricato di proprietà di e il CP_3 fabbricato oggi di proprietà di (già di ), fino a Controparte_4 CP_5 raggiungere la corte di pertinenza esclusiva dell'appartamento della sig.ra
[...]
E voglia l' Tribunale ordinare al proprietario (oggi Parte_1 CP_6
la cessazione di impedimenti e turbative e condannarlo al Controparte_4 risarcimento dei danni, dovendo la detta stradella rimanere libera da ingombri per consentire il libero transito al fine di accedere alla particella 143 sub 6.
In subordine ove non si raggiungesse la prova richiesta ex art. 1062 c.c., voglia
l'Inclito Tribunale adito accertare, ritenere e dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione della servitù attiva di passaggio per accedere all'immobile oggi individuato al foglio 5 del Comune di Caronia con la particella 143 subalterno 6 servitù esercitata attraverso una stradella esistente, della larghezza di circa metri lineari cinque (ml 5,00), che dipartendosi dal cancello, posto di fronte alla vasca di raccolta dell'acqua, attraversa la corte antistante i fabbricati oggi rispettivamente di proprietà e CP_3
(già di ), fino a raggiungere la corte di pertinenza Controparte_4 CP_5 esclusiva dell'appartamento della sig.ra servitù acquistata Parte_1
a titolo originario per intervenuta usucapione per il possesso pacifico, indisturbato, pubblico e ininterrotto di essa da parte dell'attrice e prima di lei dei suoi danti causa, da oltre cento anni e sino ad oggi, nonostante le turbative descritte in citazione e messe in atto dal conduttore dell'immobile che si affaccia sul locus servitutis, immobile già di proprietà di e oggi di proprietà CP_5 di . E voglia l'Inclito Tribunale ordinare al proprietario, ex Controparte_4 art. 1079 c.c. la cessazione di impedimenti e turbative e condannarlo al risarcimento dei danni, dovendo la detta stradella rimanere libera da ingombri per consentire il libero transito al fine di accedere alla particella 143 sub 6.
Con vittoria di spese e compensi.”
Conclusioni di parte convenuta: aderisce alle domande dell'attrice riconoscendole Controparte_1 giuridicamente fondate e meritevoli di accoglimento;
2 Conferma quanto dalla stessa attrice lamentato nei confronti del proprio dante causa;
Chiede che il giudizio sia deciso con totale compensazione delle spese tra il concludente e tutte le altre parti del giudizio.” Controparte_1
Conclusioni di parte intervenuta:
1) Ritenere e dichiarare che non gode di un diritto di servitù di Parte_1 passaggio, regolarmente trascritto, sull'immobile di proprietà di CP_4
[...]
2) Ritenere e dichiarare, conseguentemente, inammissibili e/o improcedibili, le domande formulate dalla nei confronti di;
Parte_1 Controparte_4
3) Ritenere e dichiarare infondate le domande formulate dalla Parte_1 nei confronti di e, per l'effetto, rigettarle;
Controparte_4
4) In subordine, riconoscere alla odierna attrice solo ed esclusivamente un diritto di passaggio pedonale.
5) Con vittoria di compensi e spese di giudizio da distrarre in favore dell'infrascritto Legale che dichiara di averne anticipato le spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, esponeva di essere Parte_1 proprietaria di una unità immobiliare urbana in Marina di Caronia, contrada Palme, porzione di una grande ed antica residenza nobiliare. In particolare, affermava di avere acquistato, con atto dell'08.04.2004, un appartamento di civile abitazione (in catasto al foglio 5 particella 143 subalterno 6, piano 1) con annessa antistante corte di pertinenza esclusiva, da cui ha accesso autonomo “attraverso una stradella, attualmente esistente”, della larghezza di circa cinque metri, che estendendosi dal cancello d'ingresso attraversa la corte antistante i fabbricati di proprietà dei vicini convenuti, e CP_3 CP_5
, fino a raggiungere la propria corte di pertinenza esclusiva.
[...]
L'attrice riferiva che l'intero immobile anticamente apparteneva in modo indiviso ai fratelli e , i quali, con atto del 28.09.1895, avevano Persona_1 CP_1 proceduto alla divisione pro-pari quota e che a sud del caseggiato fosse stata sempre presente, già in data anteriore alla divisione del 1895, una superfice sulla quale si aprivano gli ingressi secondari e su cui attualmente si affacciano gli immobili delle odierne parti. Descriveva inoltre in maniera dettagliata gli ulteriori successivi frazionamenti dell'antica residenza avvenuti sia successione ereditaria, sia per compravendita, precisando che essa stessa e i suoi danti causa avevano sempre esercitato
3 l'accesso al già menzionato appartamento attraverso la predetta stradella per destinazione degli originari proprietari.
A seguito del suo trasferimento in detta proprietà, avvenuto nel mese di agosto 2016, la constatava che il conduttore dell'immobile di proprietà di oggi Pt_1 CP_5
, aveva occupato con svariati oggetti ingombranti la stradella antistante Controparte_4
l'abitazione condotta in locazione, a partire dal cancello e fino al confine con la propria corte esclusiva. La presenza di tali ostacoli rendeva difficoltoso e non agevole il passaggio all'attrice e, pertanto, essa si vedeva costretta a chiedere all'inquilino di spostarli, ogni qualvolta dovesse entrare o uscire dalla propria abitazione.
La avendo appreso che l'immobile di proprietà di era stato Pt_1 CP_5
sottoposto a pignoramento immobiliare, chiedeva al custode giudiziario di esortare il conduttore a liberare il transito e lo invitava a segnalare al perito nominato per la stima dell'immobile di indicare l'esistenza del vincolo su esso gravante.
Il conduttore, però, non provvedeva a rimuovere gli ostacoli che impedivano l'esercizio della servitù di passaggio dell'attrice e il perito non menzionava il diritto vantato dalla stessa nella relazione di stima descrittiva dell'immobile.
Stante il mancato riscontro alle sue richieste e a seguito del fallimento della mediazione obbligatoria, la intraprendeva il presente giudizio per chiedere Pt_1
l'accertamento della servitù di passaggio attiva per destinazione del padre di famiglia gravante sui fondi di proprietà dei convenuti (particella 142 sub 5 e particella 744 sub 3 alle quali è graffata la superficie oggetto di contestazione) ed in subordine l'acquisto della servitù per intervenuta usucapione. Chiedeva, altresì, che fosse ordinata al convenuto la cessazione degli impedimenti e turbative, con la rimessione in pristino del locus CP_5 servitutis, e che fosse condannato al risarcimento dei danni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il convenuto , CP_5 rimanendo contumace la convenuta CP_3
Il contestava le deduzioni attoree e richiedeva il rigetto delle domande CP_5 proposte dalla In particolare, riteneva priva di fondamento e inammissibile Pt_1
l'actio confessoria intrapresa dall'attrice, non essendo in contestazione la legittimità dell'esercizio del diritto di servitù di passaggio, ed affermava che essa avrebbe dovuto agire, con azione possessoria o di risarcimento di danni, direttamente nei confronti del conduttore. Asseriva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto privo della disponibilità dell'immobile per essere stato sottoposto a procedura esecutiva e rilevava che il titolo costitutivo della servitù non fosse opponibile al pignoramento in quanto non trascritto prima della trascrizione dello stesso.
4 Durante il procedimento de quo l'immobile di veniva aggiudicato a CP_5 CP_4
ed a questi trasferito con decreto del 29.01.2020, sicché il giudice ne ordinava
[...]
l'intervento in giudizio ex artt. 107 e 270 c.p.c.
Effettuata la chiamata, si costituiva il terzo intervenuto facendo proprie tutte le difese ed eccezioni formulate dal convenuto Evidenziava, altresì, che il decreto di CP_5 trasferimento emesso dal G.E. non conteneva alcun riferimento ad una preesistente servitù di passaggio a favore di terzi e che tale servitù, non essendo stata trascritta prima del pignoramento, non era a lui opponibile a norma dell'art. 2919 c.c. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice.
A seguito del decesso del convenuto , il processo veniva interrotto e CP_5
riassunto nei confronti degli eredi che non si costituiva, e Controparte_7 [...]
, il quale aderiva alle domande attore, ritenendole fondate. CP_1
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda attrice è fondata e va accolta.
Premessa la legittimità dell'azione esperita da parte attrice, l'accertamento richiesto impone di valutare la sussistenza dei presupposti che consentano di configurare una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia o, in subordine, per usucapione.
In via generale, la servitù prediale è un diritto reale costituito dal rapporto tra due fondi appartenenti a due diversi proprietari nel quale uno, fondo servente, è asservito all'altro, fondo dominante. Tra i modi di costituzione di essa possono configurarsi la destinazione del padre di famiglia e l'usucapione.
A mente del disposto dell'art. 1062 c.c., “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
È l'art.1061 c.c., invece, a stabilire che le servitù non apparenti, cioè non visibili perché non collegate ad opere permanenti, “non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia”.
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone, pertanto, la coeva sussistenza delle seguenti condizioni in fatto: 1) l'esistenza di due fondi
5 divisi;
2) che i due fondi in origine fossero posseduti dal medesimo proprietario;
3) che questi abbia posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù; 4) che la servitù risulti da opere apparenti.
L'acquisto della servitù per usucapione, invece, richiede, altresì, il possesso continuo e ininterrotto della stessa per vent'anni.
Requisito necessario per la nascita della servitù è quello della sua apparenza, ossia la visibilità attraverso opere permanenti.
A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario per l'acquisto per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, essendo sufficiente che le opere siano individuabili - anche saltuariamente ed occasionalmente - da qualsiasi punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché per la loro struttura e consistenza rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo”
(Cass. 21485/2024).
Tale requisito, dunque, deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere destinate in maniera non equivoca all'esercizio della servitù.
Afferma, inoltre, la Cassazione che “Qualora un unico fondo, originariamente pervenuto in successione a due eredi per quote indivise, venga successivamente frazionato da questi ultimi in porzioni distinte in sede di divisione, la situazione di assoggettamento di fatto di una di tali porzioni rispetto all'altra è idonea a determinare la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, con decorrenza da detta divisione” (Cass. 14714/2022).
Orbene, nel caso di specie si rinviene uno stato di fatto che consente di configurare una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia in quanto al momento del frazionamento dell'unico fondo lo stato dei luoghi è stato posto o lasciato in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio. In particolare, la presenza di due distinte unità immobiliari nate dalla divisione di un'unica antica residenza, gli accessi autonomi a ciascuna delle dette unità immobiliari sul lato Sud del caseggiato, la circostanza che esse dispongono di parti comuni e la presenza della stradella, rendono evidente a chiunque l'assoggettamento di una parte del fondo all'altra al fine di consentirne il passaggio, che in caso contrario risulterebbe intercluso.
Dagli atti risulta inoltre pacifica (oltre che incontestata) la preesistente proprietà unica dei fondi dominante e servente in capo al medesimo soggetto, con i successivi
6 passaggi di titolarità che hanno condotto alla situazione attuale. Emerge, inoltre, che nella divisione del 1908 il percorso di accesso è definito “strada di accesso”.
Tale situazione di fatto è stata confermata dalla convenuta CP_3 nell'interrogatorio formale reso in giudizio, dal convenuto , avente causa Controparte_1
del genitore , e dai testi escussi. CP_5
In particolare, la prova testimoniale ha dimostrato come l'unica via di accesso alla proprietà della sia sempre stata la stradella larga cinque metri che costeggia i Pt_1
fabbricati di proprietà dei convenuti fino a raggiungere la corte di pertinenza esclusiva dell'attrice, nonché che tale percorso sia stato sempre libero da ingombri al fine di consentire il transito degli aventi diritto.
In conclusione, la servitù si è costituita a titolo originario, ope legis e nel momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere ad un unico proprietario (cfr. Cass.
24849/2005): a seguito della separazione, la situazione fattuale di asservimento determina la nascita di una situazione giuridica di vera e propria servitù.
La conseguenza di questo peculiare modo di acquisto del diritto reale di servitù a titolo originario è che, mancando una volontà negoziale formalmente espressa, non è soggetto a trascrizione, e risulta opponibile all'acquisto (pur sempre a titolo derivativo) dell'aggiudicatario intervenuto.
Alla luce delle superiori argomentazioni la domanda dell'attrice di accertamento di servitù di passaggio attiva per destinazione del padre di famiglia dell'attrice va accolta, rimanendo assorbita la domanda relativa all'acquisto per usucapione.
Essendo inoltre risultato comprovato l'ingombro della via d'accesso, con conseguente ostacolo all'esercizio della servitù, va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 2056
c.c., e tenuto conto che gli impedimenti si sono protratti dal 2016 alla data del decreto di trasferimento del 29/01/2020 nella somma di € 100,00 mensili, per complessivi €
4.900,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
In merito alla domanda con cui si chiede la cessazione di impedimenti e turbative da parte del e la rimessa in pristino del locus servitutis, essendo venuto meno il CP_4 motivo di contrasto, per come affermato dall'attrice in comparsa conclusionale, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico di , e , in solido fra loro, ai sensi CP_5 CP_3 Controparte_4 dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 900,00 per la fase di studio,
7 € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.650,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 1.167,82.
Le spese fra l'attrice ed il convenuto , in difetto di soccombenza Controparte_1
successivamente alla riassunzione del giudizio nei suoi confronti, devono essere interamente compensate, così come le spese nei confronti delle altre parti del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 633/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara che l'immobile catastalmente identificato con la particella 143 sub 6 del foglio 5 del Comune di Caronia, di proprietà dell'attrice , Parte_1 gode di servitù attiva di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, gravante sui fondi di proprietà dei convenuti particella 142 sub 5 di proprietà di e particella 744 sub 3 di proprietà di Controparte_4 CP_3
sulla stradella della larghezza di circa cinque metri che, dipartendosi dal
[...] cancello posto di fronte alla vasca di raccolta dell'acqua, attraversa la corte antistante il fabbricato di proprietà di e il fabbricato di proprietà CP_3 di , fino a raggiungere la corte di pertinenza esclusiva Controparte_4 dell'appartamento di;
Parte_1
2) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di riduzione in pristino;
3) condanna al pagamento della somma di € 4.900,00 in favore Controparte_4
dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
4) condanna , e , in solido fra loro, CP_5 CP_3 Controparte_4
alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi ed € 1.167,82 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
5) compensa interamente le spese fra il convenuto e le altre parti Controparte_1
del giudizio.
Patti, 20/03/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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