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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Lisa Micochero Presidente
2) dott.ssa Silvia Barison Giudice
3) dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 6569/2024 R.G. promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Franca Parte_1 C.F._1
Tonello, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Noale, via U. Bregolini
n. 4;
RICORRENTE
contro
; CP_1
RESISTENTE- CONTUMACE
OGGETTO: modifica condizione del divorzio – revoca assegno mantenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso depositato in data 04.04.2024 da nei confronti di Parte_2 CP_2
avente ad oggetto l'istanza di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 4184/2015 del Tribunale di Venezia (pubblicata in data 31.12.2015), in relazione alla richiesta di eliminazione del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne è fondato per le ragioni di seguito evidenziate. Persona_1
Occorre premettere che in forza della sentenza divorzile sopra indicata l'odierno ricorrente
è tenuto al pagamento, in favore della madre , a titolo di contributo al CP_2
mantenimento della figlia , della somma di euro 450,00 mensili, oltre rivalutazione Per_1
annuale ISTAT, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie nell'interesse della giovane.
Il ricorrente, a fondamento della propria istanza, ha dedotto che la figlia all'epoca Per_1
del divorzio era ancora una studente;
che ella nel giungo 2018 ha conseguito il diploma presso l'Istituto Alberghiero di Treviso;
che malgrado siano decorsi circa 5 anni dal termine del ciclo di studi, non ha ancora reperito una stabile occupazione, avendo soltanto Per_1
svolto attività lavorativa occasionale per un breve periodo nel periodo dal mese di maggio
2023 al mese di ottobre 2023; che la figlia non si è nemmeno mai impegnata nella ricerca di occasioni lavorative nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dal conseguimento del diploma;
che il mancato reperimento di una stabile occupazione è imputabile a colpa esclusiva della figlia;
che a fronte della colpevole inerzia della figlia, alla quale è ascrivibile il mancato conseguimento della indipendenza economica, sussisterebbero le condizioni per la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico di esso ricorrente, tenuto conto dei consolidati orientamenti espressi in materia dalla Suprema Corte.
Parte resistente non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ed è rimasta contumace.
All'udienza di comparizione delle parti celebrata in data 12.12.2024 il ricorrente è stato sentito personalmente sui fatti di causa;
all'esito dell'audizione, il giudice istruttore,
ritenuta la causa matura per la decisone senza necessità di assumere mezzi di prova, ha invitato la parte a precisare le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto con nota telematica del 10.06.2024 e in data 18.12.2024
ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con riferimento alla situazione della figlia non ci si può esimere dall'evidenziare Per_1
che, benché l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio non cessi automaticamente con il raggiungimento della maggiore età dello stesso, essendo invece destinato a protrarsi qualora il figlio, divenuto maggiorenne, continui a dipendere dai genitori senza sua colpa, la giurisprudenza di legittimità – con orientamento al quale il
Collegio intende dare ulteriore continuità – ha affermato il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento ed alla percezione dell'assegno è sempre a carico del richiedente (cfr. in particolare Cass. n.
17183/2022; Cass. n. 30179/2024; Cass. n. 5177/2024).
Ai fini dell'accoglimento della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore (come nel caso di specie), è onere del richiedente (il genitore che percepisce l'assegno e con cui il figlio vive o il figlio stesso) provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica,
e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
Ed invero, una volta raggiunta la maggiore età, deve presumersi l'idoneità al reddito che,
per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (peraltro, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più
prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una utile collocazione lavorativa).
Tale impostazione, come argomentato dalla Suprema Corte nelle pronunce richiamate (in particolare si veda Cass. n. 17183/2022), è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa.
D'altro canto, i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel
“figlio adulto” l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (così sempre Cass. n. 17183/2022).
Nel solco dei principi appena evidenziati è dirimente osservare che nessuna dimostrazione
è stata offerta dalla parte resistente (contumace e disinteressatasi al procedimento) in merito alla sussistenza delle condizioni che legittimano la figlia a continuare a Per_1
ricevere il mantenimento dal padre.
Non vi è prova infatti che la figlia , che da quel che pacificamente consta in giudizio Per_1
ha concluso ormai il percorso di studi da oltre 6 anni, si sia effettivamente e diligentemente adoperata per rendersi autonoma economicamente e che perciò si sia attivamente impegnata per trovare una stabile collocazione lavorativa in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro (cfr. in particolare l'estratto relativo alla posizione lavorativa di predisposto tramite il Sistema Informativo del Lavoro Veneto dimesso Persona_1
con note del 03.07.2024). Né ricorrono circostanze – tenuto conto delle allegazioni del ricorrente – che possano indurre a ritenere giustificato il mancato conseguimento di una seppur minima indipendenza economica nonostante il tempo trascorso dalla conclusione degli studi.
E tanto basta, in adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte dei quali si è dato conto,
per ritenere sussistenti i presupposti per disporre la revoca (con decorrenza dalla data della domanda) dell'obbligo di di concorrere al mantenimento della figlia Parte_2 maggiorenne mediante il versamento di un assegno a favore della madre Per_1 CP_2
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate alla resistente contumace. Le
stesse vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri ministeriali vigenti,
avuto riguardo allo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminato-
complessità bassa, facendo applicazione di valori prossimi ai minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e trattazione, in ragione della natura delle questioni affrontate, del pregio dell'attività difensiva concretamente svolta, nulla riconoscendo per la fase decisionale tenuto conto che tutta l'attività processuale si è concentrata in prima udienza e che la parte ricorrente si è limitata ad insistere l'accoglimento del ricorso e delle domande svolte.
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 6569/2024 R.G.., a parziale modifica della sentenza divorzile n. 4184/2015 depositata in data 31.12.2015,
pronunciata tra e , così provvede: Parte_1 CP_2
-revoca l'obbligo previsto a carico di di provvedere al versamento, in Parte_2
favore di , dell'assegno mensile dovuto a titolo di mantenimento della CP_2
figlia maggiorenne , con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
Per_1
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese CP_2 Parte_2
processuali liquidate in euro 2.356,00 per compensi professionali, euro 98,00 per esborsi,
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice est.
dott. Matteo Del Vesco La Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Lisa Micochero Presidente
2) dott.ssa Silvia Barison Giudice
3) dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 6569/2024 R.G. promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Franca Parte_1 C.F._1
Tonello, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Noale, via U. Bregolini
n. 4;
RICORRENTE
contro
; CP_1
RESISTENTE- CONTUMACE
OGGETTO: modifica condizione del divorzio – revoca assegno mantenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso depositato in data 04.04.2024 da nei confronti di Parte_2 CP_2
avente ad oggetto l'istanza di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 4184/2015 del Tribunale di Venezia (pubblicata in data 31.12.2015), in relazione alla richiesta di eliminazione del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne è fondato per le ragioni di seguito evidenziate. Persona_1
Occorre premettere che in forza della sentenza divorzile sopra indicata l'odierno ricorrente
è tenuto al pagamento, in favore della madre , a titolo di contributo al CP_2
mantenimento della figlia , della somma di euro 450,00 mensili, oltre rivalutazione Per_1
annuale ISTAT, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie nell'interesse della giovane.
Il ricorrente, a fondamento della propria istanza, ha dedotto che la figlia all'epoca Per_1
del divorzio era ancora una studente;
che ella nel giungo 2018 ha conseguito il diploma presso l'Istituto Alberghiero di Treviso;
che malgrado siano decorsi circa 5 anni dal termine del ciclo di studi, non ha ancora reperito una stabile occupazione, avendo soltanto Per_1
svolto attività lavorativa occasionale per un breve periodo nel periodo dal mese di maggio
2023 al mese di ottobre 2023; che la figlia non si è nemmeno mai impegnata nella ricerca di occasioni lavorative nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dal conseguimento del diploma;
che il mancato reperimento di una stabile occupazione è imputabile a colpa esclusiva della figlia;
che a fronte della colpevole inerzia della figlia, alla quale è ascrivibile il mancato conseguimento della indipendenza economica, sussisterebbero le condizioni per la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico di esso ricorrente, tenuto conto dei consolidati orientamenti espressi in materia dalla Suprema Corte.
Parte resistente non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ed è rimasta contumace.
All'udienza di comparizione delle parti celebrata in data 12.12.2024 il ricorrente è stato sentito personalmente sui fatti di causa;
all'esito dell'audizione, il giudice istruttore,
ritenuta la causa matura per la decisone senza necessità di assumere mezzi di prova, ha invitato la parte a precisare le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto con nota telematica del 10.06.2024 e in data 18.12.2024
ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con riferimento alla situazione della figlia non ci si può esimere dall'evidenziare Per_1
che, benché l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio non cessi automaticamente con il raggiungimento della maggiore età dello stesso, essendo invece destinato a protrarsi qualora il figlio, divenuto maggiorenne, continui a dipendere dai genitori senza sua colpa, la giurisprudenza di legittimità – con orientamento al quale il
Collegio intende dare ulteriore continuità – ha affermato il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento ed alla percezione dell'assegno è sempre a carico del richiedente (cfr. in particolare Cass. n.
17183/2022; Cass. n. 30179/2024; Cass. n. 5177/2024).
Ai fini dell'accoglimento della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore (come nel caso di specie), è onere del richiedente (il genitore che percepisce l'assegno e con cui il figlio vive o il figlio stesso) provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica,
e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
Ed invero, una volta raggiunta la maggiore età, deve presumersi l'idoneità al reddito che,
per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (peraltro, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più
prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una utile collocazione lavorativa).
Tale impostazione, come argomentato dalla Suprema Corte nelle pronunce richiamate (in particolare si veda Cass. n. 17183/2022), è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa.
D'altro canto, i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel
“figlio adulto” l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (così sempre Cass. n. 17183/2022).
Nel solco dei principi appena evidenziati è dirimente osservare che nessuna dimostrazione
è stata offerta dalla parte resistente (contumace e disinteressatasi al procedimento) in merito alla sussistenza delle condizioni che legittimano la figlia a continuare a Per_1
ricevere il mantenimento dal padre.
Non vi è prova infatti che la figlia , che da quel che pacificamente consta in giudizio Per_1
ha concluso ormai il percorso di studi da oltre 6 anni, si sia effettivamente e diligentemente adoperata per rendersi autonoma economicamente e che perciò si sia attivamente impegnata per trovare una stabile collocazione lavorativa in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro (cfr. in particolare l'estratto relativo alla posizione lavorativa di predisposto tramite il Sistema Informativo del Lavoro Veneto dimesso Persona_1
con note del 03.07.2024). Né ricorrono circostanze – tenuto conto delle allegazioni del ricorrente – che possano indurre a ritenere giustificato il mancato conseguimento di una seppur minima indipendenza economica nonostante il tempo trascorso dalla conclusione degli studi.
E tanto basta, in adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte dei quali si è dato conto,
per ritenere sussistenti i presupposti per disporre la revoca (con decorrenza dalla data della domanda) dell'obbligo di di concorrere al mantenimento della figlia Parte_2 maggiorenne mediante il versamento di un assegno a favore della madre Per_1 CP_2
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate alla resistente contumace. Le
stesse vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri ministeriali vigenti,
avuto riguardo allo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminato-
complessità bassa, facendo applicazione di valori prossimi ai minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e trattazione, in ragione della natura delle questioni affrontate, del pregio dell'attività difensiva concretamente svolta, nulla riconoscendo per la fase decisionale tenuto conto che tutta l'attività processuale si è concentrata in prima udienza e che la parte ricorrente si è limitata ad insistere l'accoglimento del ricorso e delle domande svolte.
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 6569/2024 R.G.., a parziale modifica della sentenza divorzile n. 4184/2015 depositata in data 31.12.2015,
pronunciata tra e , così provvede: Parte_1 CP_2
-revoca l'obbligo previsto a carico di di provvedere al versamento, in Parte_2
favore di , dell'assegno mensile dovuto a titolo di mantenimento della CP_2
figlia maggiorenne , con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
Per_1
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese CP_2 Parte_2
processuali liquidate in euro 2.356,00 per compensi professionali, euro 98,00 per esborsi,
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice est.
dott. Matteo Del Vesco La Presidente
dott.ssa Lisa Micochero