Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7720/2022 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale
Tra
, nato a [...], il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Sibilla C.F._1
-ricorrente-
e
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Siniscalchi Saverio C.F._2
-resistente-
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- Interveniente ex lege-
CONCLUSIONI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2022 il sig. , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in data 17.5.2008, che da predetta CP_1 unione nasceva un figlio, , in data 3.1.2017, ha rilevato che l'unione spirituale e materiale Per_1
è fallita a causa di insanabili contrasti. Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con dichiarazione di addebito al predetto coniuge e contestualmente affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione della casa familiare alla resistente, contributo al mantenimento del minore da porsi a suo carico nella misura di euro 350,00 mensili oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 12.5.2023 si costituiva parte resistente, sig.ra la quale non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia di separazione e chiedeva disporsi affido esclusivo del minore, assegnazione della casa coniugale alla resistente, contributo al mantenimento del figlio da porsi a carico del ricorrente nella misura di euro 1500,00 mensili nonché in favore della resistente di euro 1000,00 mensili.
In data 29.5.2023 si svolgeva la prima udienza dinanzi al Giudice Delegato dal Presidente del
Tribunale il quale, ascoltate le parti alla presenza dei rispettivi difensori, rinviava all'udienza del
3.7.2023 per consentire al ricorrente di sottoporsi ad esami tossicologici ematici ed a detta udienza, rilevata la difficoltà di deposito della documentazione evidenziata da parte ricorrente, disponeva un ulteriore rinvio al 10.7.2023 da intendersi udienza figurata di deposito note ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Rinvenute pertanto le note dei difensori, sciolta la riserva di cui alla predetta udienza, esperito invano Con il tentativo di conciliazione nell'udienza del 29.5.2023, il autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre regolamentando il diritto di visita paterno, determinava in euro 700,00 il contributo al mantenimento del figlio da porsi a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie con contestuale assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e, nominata la dott.ssa Vincenza Barbalucca quale Giudice Istruttore, fissava per la trattazione della fase istruttoria l'udienza del 15.1.2024.
Alla predetta udienza il GI, esaminata la richiesta svolta da parte ricorrente di modifica dell'ordinanza presidenziale, fissava il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza al 4.3.2024 in prosieguo di prima udienza per la trattazione di detta questione;
pertanto, vagliate le risultanze acquisite agli atti, rideterminava in euro 450,00 il contributo al mantenimento del figlio minore a carico di Per_1 parte ricorrente da versare alla resistente secondo le modalità statuite, confermando nel resto l'ordinanza presidenziale. Fissava pertanto l'udienza figurata da trattare in modalità cartolare al
18.11.2024 e, pervenute le note, rinviava alla udienza del 2.2.2026 per l'espletamento dell'interrogatorio formale deferito dalla resistente al ricorrente e per l'escussione di un teste per parte e fissava il termine per deposito note ex art. 127 ter cpc con scadenza al 12.5.2025 da intendersi udienza figurata di precisazione conclusioni per la sentenza non definitiva di separazione. Sciolta dunque la riserva di cui all'udienza del 12.5.2025 riservava la causa a sentenza per la sola pronuncia di stato di separazione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, circostanze che hanno reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla salvaguardia dell'unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Quanto alle ulteriori determinazioni, il Tribunale prende atto delle richieste svolte dalle parti;
pertanto, non è dato allo stato pronunciarsi anche sulle determinazioni accessorie.
La causa va quindi rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Spese al definitivo.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
d'Arco (NA) il 24.12.1973 e nata a [...] Controparte_1 il 21.5.1974, che hanno contratto matrimonio a Liveri in data 17.5.2008, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Suddetto Comune (atto n. 2, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2008);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.6.3.1987
n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
3) dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo della procedura per il prosieguo;
4) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, 16.5.2025.
Il Presidente estensore
Dottoressa Vincenza Barbalucca