Articolo 50 della Legge 14 agosto 1967, n. 800
Articolo 49Articolo 51
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1 ottobre 1967
Art. 50. Norme di attuazione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.
Le norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale d'intesa col Ministro per il turismo e per lo spettacolo.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1967