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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/12/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. Federico Scioli Presidente rel.
Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
Dr. Di Blasio Eriberto Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 369/22 R.G. di appello, avverso la sentenza non definitiva n. 502/06 e la sentenza definitiva n. 361/10 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica, pubblicate rispettivamente il
15/9/06 ed il 16/6/10, a conclusione del giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione
n. 26850/22 del 24/2/22 tra
, nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_3 C.F._3 tutti residenti in [...] Fraz. Indiprete via dei Pentri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Elisa Pepe
( ) e ME VA ( ), presso il cui studio in Isernia al C.so C.F._4 C.F._5
Risorgimento n. 101 eleggono domicilio, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni anche di Cancelleria ai seguenti domicili digitali: Email_1
Email_2
APPELLANTI
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente alla C.da Controparte_1 C.F._6
Nunziatella n.211, con studio in Isernia alla via Occidentale n. 148, difensore di se stessa ex art. 86 c.p.c.; domicilio digitale: Email_3 [...]
[...]
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), residente a Pesche (IS) alla Parte_4 C.F._7 via ES s.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. , con studio ad Isernia via Occidentale n. Controparte_1
148; domicilio digitale: Email_3
-APPELLATO
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), residente a [...] C.F._8
ES s.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. , con studio ad Isernia via Occidentale n. 148; Controparte_1 domicilio digitale: Email_3
-APPELLATO
nata ad [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente alla C.da Parte_6 C.F._9
Nunziatella n.211, rappresentata e difesa dall'avv. , con studio ad Isernia via Occidentale n. Controparte_1
148; domicilio digitale: Email_3
-APPELLATA
, nata a Castelpetroso (IS) il 23.09.1940 (C.F.: ), residente in [...]Parte_7 C.F._10
(CB) loc. Monteverde alla via Massari n. 75 (in proprio e quale erede di ), rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. Sara Nini, presso il cui studio in Isernia via Occidentale n. 148 elettivamente domicilia;
p.e.c.:
Email_4
[...]
, nata a Castelpetroso (IS) il 19.08.1932 (C.F.: ), ivi residente a[...] C.F._11
Santuario n. 1 (in proprio e quale erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Sara Nini, Persona_1 presso il cui studio in Isernia via Occidentale n. 148 elettivamente domicilia;
p.e.c.:
Email_4
[...]
nato a [...] [...] (C.F.: ), residente in 196 Queen Controparte_2 C.F._12
Street in Port Colborne, Ontario, Canada (quale erede di e ) Persona_2 Persona_1
-APPELLATO CP_3
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), residente in 196 Queen Controparte_4 C.F._13
Street in Port Colborne, Ontario, Canada (quale erede di e ) Persona_2 Persona_1
-APPELLATO contumace
, nata in [...] il [...] (C.F.: , residente in 196 Queen Controparte_5 C.F._14
Street in Port Colborne, Ontario, Canada (quale erede di e ) Persona_2 Persona_1
-APPELLATA contumace nato a Castelpetroso (IS) il 27.09.1948 (C.F.: ), residente in [...]2 (in proprio e quale erede di ) Persona_1 -APPELLATO contumace
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...] (quale erede del padre - figlio di anche erede di Persona_3 Controparte_8 [...]
- e della sorella , nonchè erede di Per_1 CP_9 Persona_1
-APPELLATO contumace
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente alla Contrada CP_10 C.F._17
Bazzoffie n. 47 (quale erede del padre -figlio di anche erede di Persona_3 Controparte_8 [...]
- e della sorella , nonchè erede di Per_1 CP_9 Persona_1
-APPELLATA contumace
, nata a [...] il [...] (C.F.: e residente in [...] Controparte_11 C.F._18 alla Contrada Croce di Luca n. 7 (quale erede del padre -figlio di anche Persona_3 Controparte_8 erede di – e della sorella , nonchè erede di Persona_1 CP_9 Persona_4
contumace
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in CP_12 C.F._19
Castelpetroso alla via Glicinia n. 28/A (quale erede del marito -figlio di Persona_3 Controparte_8 anche erede di - e della figlia , nonchè erede di Persona_1 CP_9 Persona_1
-APPELLATA contumace
, nata a [...] il [...] (C.F.: , residente in [...] (quale erede della madre anche erede di , nonchè erede Controparte_8 Persona_1 di ) Persona_1
-APPELLATA contumace
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 30/4/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 26850/22 del 24/2/22 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n. 146/17 della Corte di
Appello di Campobasso, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, in quanto ritenuta tardiva, la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione, da parte dei fratelli , ed , degli Parte_1 Parte_2 Pt_3 immobili ubicati nel Comune di Castelpetroso, censiti in catasto al foglio 48 p.lla 249 ed al foglio 47 p.lla
465. Ha quindi rinviato la causa al giudice di secondo grado in diversa composizione, rimettendo al giudice del rinvio la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. La causa è stata riassunta davanti alla Corte di Appello da , , , Controparte_1 Parte_4 Parte_5
Parte_6
Il presente giudizio verte quindi sulla pretesa usucapione, da parte di , ed Parte_1 Parte_2
, degli immobili ubicati nel Comune di Castelpetroso, censiti in catasto al foglio 48 p.lla 249 Parte_3 ed al foglio 47 p.lla 465.
1. Pretesa usucapione dei fabbricati
Le prove acquisite nel corso del giudizio sono assolutamente insufficienti a dimostrare la pretesa usucapione degli immobili da parte dei fratelli , e . Parte_1 Parte_2 Pt_3
Di , marito di , ha escluso che i fratelli , e Persona_5 Parte_8 Parte_1 Parte_2 Pt_3 avessero posseduto i fabbricati. Essi convissero con i loro genitori, comproprietari dei fabbricati, fino a quando convolarono a nozze. ha dichiarato di avere eseguito lavori in muratura sui fabbricati “circa 15 / 20 anni fa”. Fu Testimone_1 pagato da e . Egli ha poi aggiunto: “l'assunzione è stata effettuata dai fratelli Parte_2 Parte_3
, senza indicare il nome”. Dunque, dalla testimonianza, di contenuto incerto ed estremamente laconica, Per_1 non è possibile stabilire quale dei (numerosi) fratelli gli affidò l'incarico di eseguire i lavori. E' solo Per_1 possibile inferire che l'operaio fu pagato da e . Parte_2 Pt_3
, moglie di , ha dichiarato che il fabbricato ove abitavano i fratelli Testimone_2 CP_6 [...]
e fu costruito con le risorse di tutti i fratelli . “La casa era comune” in quanto i fratelli Parte_2 Pt_3 Per_1
“avevano insieme una società di trasporti”. Ha affermato che il progetto relativo alla edificazione dell'immobile ed i successivi lavori furono commissionati da e pagati dai tutti i fratelli . CP_14 Per_1
ed occuparono soltanto il primo piano dell'edificio, mentre i due piani sottostanti Parte_2 Pt_1 furono utilizzati da tutti i fratelli per il ricovero dei mezzi di trasporto e per gli interventi di manutenzione. In ogni caso i fratelli convennero, con accordo verbale, che tutti i fabbricati sarebbero stati conferiti alla massa ereditaria alla morte dei genitori. Anche il fabbricato, utilizzato da a partire dal 1985, venne Parte_1 costruito con le risorse di tutti i fratelli, secondo la testimonianza di Tes_2
ha riferito che l'immobile utilizzato dai fratelli e , ubicato a Testimone_3 Parte_2 Pt_3
Castelpetroso via Glicinia, fu costruito, ma solo in parte, con gli sforzi dei predetti. realizzò la Tes_1 struttura in cemento armato e venne pagato da questi ultimi.
installò gli infissi al fabbricato di via Glicinia. In quella occasione vide i fratelli Controparte_15 [...]
, e lavorare alla costruzione dell'immobile. Il teste venne pagato da Parte_2 Pt_3 Pt_1 [...]
ed , dai quali ricevette l'incarico. I lavori furono realizzati negli anni '70. Parte_2 Pt_3 ha dichiarato di avere redatto il progetto relativo al fabbricato utilizzato da , Testimone_4 Parte_1 su incarico di quest'ultimo. Fu retribuito dal medesimo. Il progetto venne redatto nel 1986 ed i lavori di edificazione richiesero circa quattro anni.
ha riferito di avere realizzato gli impianti elettrici. Ognuno dei fratelli dava direttive Testimone_5 Per_1 all'elettricista. a riferito che il fabbricato occupato da ed venne realizzato nel Testimone_6 Parte_2 Pt_3
1972. Durante i lavori tutti i fratelli erano presenti e “forse” anche gli altri fratelli eseguirono “qualche Per_1 lavoretto”.
Da quanto evidenziato può inferirsi che le deposizioni dei testi , , Tes_7 Tes_2 Testimone_3 Tes_5
e scludono il possesso esclusivo ed ultraventennale degli immobili da parte dei soli fratelli Tes_6 [...]
, ed . Tutti i fratelli contribuirono alla costruzione dei fabbricati, convenendo di Pt_1 Parte_2 Pt_3 dividerli equamente alla morte dei genitori.
La testimonianza di è poco intellegibile, per le ragioni innanzi illustrate. Testimone_1
Anche la deposizione di non è dirimente, essendosi limitato a riferire di essere stato pagato da CP_15 [...]
e per i lavori da lui eseguiti. La circostanza non ha valore gravemente indiziario, ai sensi Parte_2 Pt_3 dell'art. 2729 c.c. Non può escludersi infatti che i due fratelli fossero stati incaricati dagli altri germani di provvedere al pagamento del falegname.
Il quadro probatorio depone perciò per il rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione.
Decisiva è infine la circostanza relativa al rilascio, da parte del sindaco del Comune di Castelpetroso, dell'autorizzazione edilizia avente ad oggetto la realizzazione del fabbricato in via Glicinia. Si evince che la domanda per il rilascio del provvedimento autorizzativo venne inoltrata da tutti i fratelli e non già soltanto da
, ed . Ciò esclude, senza ombra di dubbio, che l'immobile di via Glicinia Parte_1 Parte_2 Pt_3 fosse stato posseduto in via esclusiva dai tre fratelli.
Va quindi confermata la sentenza di primo grado, laddove rigetta la domanda riconvenzionale.
2. Riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione dei fabbricati.
Lamentano gli appellanti l'omesso riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione dei fabbricati oggetto della domanda di usucapione.
Il motivo di censura è infondato.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che la domanda proposta era del tutto indeterminata nel quantum. Ha condivisibilmente osservato che dalle prove orali e documentali non si traevano elementi a sostegno delle pretese di e . Parte_3 Parte_2
Difetta infatti qualsiasi elemento di prova utile a quantificare il contributo concretamente dato da ciascuno dei fratelli nella edificazione degli immobili. Gli stessi appellanti prendono atto dell'assenza di qualsiasi Per_1 documentazione (anche fiscale) utile al riguardo.
Per tale ragione appare superflua la rinnovazione della consulenza, chiesta dagli appellanti, non potendo in alcun modo sanare le descritte lacune probatorie.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese processuali dei tre gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
369/22 R.G., a seguito di riassunzione della causa con atto di citazione notificato il 28/11/22 da , Controparte_1
, , nei confronti di , , Parte_9 Parte_5 Parte_6 Parte_1 Parte_2
, , , , , , Parte_3 Parte_7 Parte_8 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
, , , , , , avverso la CP_6 CP_7 CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 sentenza non definitiva n. 502/06 e la sentenza definitiva n. 361/10 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali dei tre gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al primo grado di giudizio, in euro 7.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al secondo grado di giudizio, in euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al giudizio in Cassazione ed in euro 7.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al giudizio di rinvio;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 4/12/2025
Il Presidente rel.
(Dr. Federico Scioli)
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. Federico Scioli Presidente rel.
Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
Dr. Di Blasio Eriberto Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 369/22 R.G. di appello, avverso la sentenza non definitiva n. 502/06 e la sentenza definitiva n. 361/10 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica, pubblicate rispettivamente il
15/9/06 ed il 16/6/10, a conclusione del giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione
n. 26850/22 del 24/2/22 tra
, nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_3 C.F._3 tutti residenti in [...] Fraz. Indiprete via dei Pentri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Elisa Pepe
( ) e ME VA ( ), presso il cui studio in Isernia al C.so C.F._4 C.F._5
Risorgimento n. 101 eleggono domicilio, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni anche di Cancelleria ai seguenti domicili digitali: Email_1
Email_2
APPELLANTI
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente alla C.da Controparte_1 C.F._6
Nunziatella n.211, con studio in Isernia alla via Occidentale n. 148, difensore di se stessa ex art. 86 c.p.c.; domicilio digitale: Email_3 [...]
[...]
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), residente a Pesche (IS) alla Parte_4 C.F._7 via ES s.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. , con studio ad Isernia via Occidentale n. Controparte_1
148; domicilio digitale: Email_3
-APPELLATO
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), residente a [...] C.F._8
ES s.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. , con studio ad Isernia via Occidentale n. 148; Controparte_1 domicilio digitale: Email_3
-APPELLATO
nata ad [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente alla C.da Parte_6 C.F._9
Nunziatella n.211, rappresentata e difesa dall'avv. , con studio ad Isernia via Occidentale n. Controparte_1
148; domicilio digitale: Email_3
-APPELLATA
, nata a Castelpetroso (IS) il 23.09.1940 (C.F.: ), residente in [...]Parte_7 C.F._10
(CB) loc. Monteverde alla via Massari n. 75 (in proprio e quale erede di ), rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. Sara Nini, presso il cui studio in Isernia via Occidentale n. 148 elettivamente domicilia;
p.e.c.:
Email_4
[...]
, nata a Castelpetroso (IS) il 19.08.1932 (C.F.: ), ivi residente a[...] C.F._11
Santuario n. 1 (in proprio e quale erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Sara Nini, Persona_1 presso il cui studio in Isernia via Occidentale n. 148 elettivamente domicilia;
p.e.c.:
Email_4
[...]
nato a [...] [...] (C.F.: ), residente in 196 Queen Controparte_2 C.F._12
Street in Port Colborne, Ontario, Canada (quale erede di e ) Persona_2 Persona_1
-APPELLATO CP_3
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), residente in 196 Queen Controparte_4 C.F._13
Street in Port Colborne, Ontario, Canada (quale erede di e ) Persona_2 Persona_1
-APPELLATO contumace
, nata in [...] il [...] (C.F.: , residente in 196 Queen Controparte_5 C.F._14
Street in Port Colborne, Ontario, Canada (quale erede di e ) Persona_2 Persona_1
-APPELLATA contumace nato a Castelpetroso (IS) il 27.09.1948 (C.F.: ), residente in [...]2 (in proprio e quale erede di ) Persona_1 -APPELLATO contumace
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...] (quale erede del padre - figlio di anche erede di Persona_3 Controparte_8 [...]
- e della sorella , nonchè erede di Per_1 CP_9 Persona_1
-APPELLATO contumace
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente alla Contrada CP_10 C.F._17
Bazzoffie n. 47 (quale erede del padre -figlio di anche erede di Persona_3 Controparte_8 [...]
- e della sorella , nonchè erede di Per_1 CP_9 Persona_1
-APPELLATA contumace
, nata a [...] il [...] (C.F.: e residente in [...] Controparte_11 C.F._18 alla Contrada Croce di Luca n. 7 (quale erede del padre -figlio di anche Persona_3 Controparte_8 erede di – e della sorella , nonchè erede di Persona_1 CP_9 Persona_4
contumace
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in CP_12 C.F._19
Castelpetroso alla via Glicinia n. 28/A (quale erede del marito -figlio di Persona_3 Controparte_8 anche erede di - e della figlia , nonchè erede di Persona_1 CP_9 Persona_1
-APPELLATA contumace
, nata a [...] il [...] (C.F.: , residente in [...] (quale erede della madre anche erede di , nonchè erede Controparte_8 Persona_1 di ) Persona_1
-APPELLATA contumace
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 30/4/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 26850/22 del 24/2/22 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n. 146/17 della Corte di
Appello di Campobasso, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, in quanto ritenuta tardiva, la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione, da parte dei fratelli , ed , degli Parte_1 Parte_2 Pt_3 immobili ubicati nel Comune di Castelpetroso, censiti in catasto al foglio 48 p.lla 249 ed al foglio 47 p.lla
465. Ha quindi rinviato la causa al giudice di secondo grado in diversa composizione, rimettendo al giudice del rinvio la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. La causa è stata riassunta davanti alla Corte di Appello da , , , Controparte_1 Parte_4 Parte_5
Parte_6
Il presente giudizio verte quindi sulla pretesa usucapione, da parte di , ed Parte_1 Parte_2
, degli immobili ubicati nel Comune di Castelpetroso, censiti in catasto al foglio 48 p.lla 249 Parte_3 ed al foglio 47 p.lla 465.
1. Pretesa usucapione dei fabbricati
Le prove acquisite nel corso del giudizio sono assolutamente insufficienti a dimostrare la pretesa usucapione degli immobili da parte dei fratelli , e . Parte_1 Parte_2 Pt_3
Di , marito di , ha escluso che i fratelli , e Persona_5 Parte_8 Parte_1 Parte_2 Pt_3 avessero posseduto i fabbricati. Essi convissero con i loro genitori, comproprietari dei fabbricati, fino a quando convolarono a nozze. ha dichiarato di avere eseguito lavori in muratura sui fabbricati “circa 15 / 20 anni fa”. Fu Testimone_1 pagato da e . Egli ha poi aggiunto: “l'assunzione è stata effettuata dai fratelli Parte_2 Parte_3
, senza indicare il nome”. Dunque, dalla testimonianza, di contenuto incerto ed estremamente laconica, Per_1 non è possibile stabilire quale dei (numerosi) fratelli gli affidò l'incarico di eseguire i lavori. E' solo Per_1 possibile inferire che l'operaio fu pagato da e . Parte_2 Pt_3
, moglie di , ha dichiarato che il fabbricato ove abitavano i fratelli Testimone_2 CP_6 [...]
e fu costruito con le risorse di tutti i fratelli . “La casa era comune” in quanto i fratelli Parte_2 Pt_3 Per_1
“avevano insieme una società di trasporti”. Ha affermato che il progetto relativo alla edificazione dell'immobile ed i successivi lavori furono commissionati da e pagati dai tutti i fratelli . CP_14 Per_1
ed occuparono soltanto il primo piano dell'edificio, mentre i due piani sottostanti Parte_2 Pt_1 furono utilizzati da tutti i fratelli per il ricovero dei mezzi di trasporto e per gli interventi di manutenzione. In ogni caso i fratelli convennero, con accordo verbale, che tutti i fabbricati sarebbero stati conferiti alla massa ereditaria alla morte dei genitori. Anche il fabbricato, utilizzato da a partire dal 1985, venne Parte_1 costruito con le risorse di tutti i fratelli, secondo la testimonianza di Tes_2
ha riferito che l'immobile utilizzato dai fratelli e , ubicato a Testimone_3 Parte_2 Pt_3
Castelpetroso via Glicinia, fu costruito, ma solo in parte, con gli sforzi dei predetti. realizzò la Tes_1 struttura in cemento armato e venne pagato da questi ultimi.
installò gli infissi al fabbricato di via Glicinia. In quella occasione vide i fratelli Controparte_15 [...]
, e lavorare alla costruzione dell'immobile. Il teste venne pagato da Parte_2 Pt_3 Pt_1 [...]
ed , dai quali ricevette l'incarico. I lavori furono realizzati negli anni '70. Parte_2 Pt_3 ha dichiarato di avere redatto il progetto relativo al fabbricato utilizzato da , Testimone_4 Parte_1 su incarico di quest'ultimo. Fu retribuito dal medesimo. Il progetto venne redatto nel 1986 ed i lavori di edificazione richiesero circa quattro anni.
ha riferito di avere realizzato gli impianti elettrici. Ognuno dei fratelli dava direttive Testimone_5 Per_1 all'elettricista. a riferito che il fabbricato occupato da ed venne realizzato nel Testimone_6 Parte_2 Pt_3
1972. Durante i lavori tutti i fratelli erano presenti e “forse” anche gli altri fratelli eseguirono “qualche Per_1 lavoretto”.
Da quanto evidenziato può inferirsi che le deposizioni dei testi , , Tes_7 Tes_2 Testimone_3 Tes_5
e scludono il possesso esclusivo ed ultraventennale degli immobili da parte dei soli fratelli Tes_6 [...]
, ed . Tutti i fratelli contribuirono alla costruzione dei fabbricati, convenendo di Pt_1 Parte_2 Pt_3 dividerli equamente alla morte dei genitori.
La testimonianza di è poco intellegibile, per le ragioni innanzi illustrate. Testimone_1
Anche la deposizione di non è dirimente, essendosi limitato a riferire di essere stato pagato da CP_15 [...]
e per i lavori da lui eseguiti. La circostanza non ha valore gravemente indiziario, ai sensi Parte_2 Pt_3 dell'art. 2729 c.c. Non può escludersi infatti che i due fratelli fossero stati incaricati dagli altri germani di provvedere al pagamento del falegname.
Il quadro probatorio depone perciò per il rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione.
Decisiva è infine la circostanza relativa al rilascio, da parte del sindaco del Comune di Castelpetroso, dell'autorizzazione edilizia avente ad oggetto la realizzazione del fabbricato in via Glicinia. Si evince che la domanda per il rilascio del provvedimento autorizzativo venne inoltrata da tutti i fratelli e non già soltanto da
, ed . Ciò esclude, senza ombra di dubbio, che l'immobile di via Glicinia Parte_1 Parte_2 Pt_3 fosse stato posseduto in via esclusiva dai tre fratelli.
Va quindi confermata la sentenza di primo grado, laddove rigetta la domanda riconvenzionale.
2. Riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione dei fabbricati.
Lamentano gli appellanti l'omesso riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione dei fabbricati oggetto della domanda di usucapione.
Il motivo di censura è infondato.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che la domanda proposta era del tutto indeterminata nel quantum. Ha condivisibilmente osservato che dalle prove orali e documentali non si traevano elementi a sostegno delle pretese di e . Parte_3 Parte_2
Difetta infatti qualsiasi elemento di prova utile a quantificare il contributo concretamente dato da ciascuno dei fratelli nella edificazione degli immobili. Gli stessi appellanti prendono atto dell'assenza di qualsiasi Per_1 documentazione (anche fiscale) utile al riguardo.
Per tale ragione appare superflua la rinnovazione della consulenza, chiesta dagli appellanti, non potendo in alcun modo sanare le descritte lacune probatorie.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese processuali dei tre gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
369/22 R.G., a seguito di riassunzione della causa con atto di citazione notificato il 28/11/22 da , Controparte_1
, , nei confronti di , , Parte_9 Parte_5 Parte_6 Parte_1 Parte_2
, , , , , , Parte_3 Parte_7 Parte_8 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
, , , , , , avverso la CP_6 CP_7 CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 sentenza non definitiva n. 502/06 e la sentenza definitiva n. 361/10 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali dei tre gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al primo grado di giudizio, in euro 7.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al secondo grado di giudizio, in euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al giudizio in Cassazione ed in euro 7.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al giudizio di rinvio;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 4/12/2025
Il Presidente rel.
(Dr. Federico Scioli)