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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/10/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 11/2025 All'udienza del giorno 10.10.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da:
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, (P. IVA rappresenta e P.IVA_1 difesa dall'avv. CARNEVALI PAOLO e dall'avv. LVIA, presente personalmente appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. BOCCO P.IVA_2
VINCENZO, prese te appellato la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 11/2025 RG promossa da:
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, (P. IVA ) elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA GIUNCHI 45 RECANATI press vv. CARNEVALI PAOLO che la rappresenta e difende unitamente all'avv. MENGARELLI SILVIA in forza di procura allegata in atti appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 71 P.IVA_2
NAPOLI presso lo studio dell'avv. BOCCO VINCENZO in forza di procura allegata in atti appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si opponeva al decreto Parte_1 Parte_1
o NI e con cui gli veniva ingiunto, su istanza del , di pagare in favore di Controparte_1 quest'ultimo la somma di euro consortili insolute. In particolare, la società opponente – premesso di aver acquistato nell'anno 2011 un fabbricato posto nel complesso immobiliare denominato “I Fenicotteri” sito nel Comune di Arzachena (SS), Località - domandava la revoca CP_1 del decreto ingiuntivo, eccependo che:
- dal rogito notarile del citato bene immobile risultava che la gestione dei beni comuni relativi al complesso immobiliare “I Fenicotteri” era affidata ad un consorzio denominato “Consorzio Bagaglino Cala del Faro” ma di fatto detto ente non aveva mai realizzato alcun servizio comune in favore dei consorziati, né aveva urbanizzato alcunché limitandosi semplicemente a “gestire tutti i beni comuni ai consorziati, tra i quali le infrastrutture della lottizzazione (che dovevano essere prese in carico dal CP_1
Comune di Arzachena) alla stregua di un supercondominio composto da numerosi condomini ed abitazioni singole” (vedi pag. 6 atto di opposizione);
- pertanto, nulla era dovuto dalla società opponente in forza dell'eccezione di inadempimento, in merito alla quale il non forniva alcun CP_1 riscontro dello svolgimento delle presta lte in favore dei consorziati;
- inoltre, le delibere consortili poste a base del decreto opposto erano nulle in quanto rese in violazione delle norme attinenti al procedimento di convocazione e di formazione delle assemblee e perché adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte dalla normativa dettata in tema di condominio di edifici applicabile al caso di specie. Per tali ragioni la Geom. insisteva Parte_1 Parte_1 Parte_1 per la revoca del decreto opposto, per ottenere la declaratoria di nullità delle delibere consortili e per la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni risultanti in corso di causa. Si costituiva in giudizio il resistendo all'opposizione in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto ed assumendo, in particolare, di non accettare il contraddittorio sulla nullità delle delibere consortili in assenza di impugnativa delle stesse nei termini di legge. Il Tribunale di Tempio NI, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 721/2024, pubblicata il 29.11.2024, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 450/2020 regolando le spese di lite secondo soccombenza. Il primo giudice - ritenuta applicabile al caso di specie la normativa dettata in materia di condominio e richiamato il principio di diritto secondo cui “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, nel caso in esame consortili, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita, domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (Cass. Civ. n. 1663/2024)” – rigettava la domanda osservando che i motivi di nullità delle delibere consortili dedotti dall'opponente erano, in vero, motivi di annullabilità e che gli stessi non potevano essere esaminati in quanto non richiesti mediante apposita domanda riconvenzionale e perché proposti oltre il termine di legge di 30 giorni (cfr. sentenza opposta: “integrano meri motivi di annullabilità quelli esposti dall'opponente con particolare riferimento all'approvazione dei bilanci sia preventivi che consuntivi gestioni consortili 2018 e 2019, assemblea straordinaria del 8.11.2014, mancanza di approvazione assembleare riguardo alla sottoscrizione della convenzione di gestione e manutenzione del verde pubblico ottenuta dal comune di Arzachena nel 2011 e successivamente nel 2013, modifica tabelle millesimali, errata ripartizione della spesa. In conclusione, rilevato che la delibera assembleare di approvazione, legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del consorziato a pagare le somme, e poiché non risultano impugnate le delibere assembleari del 08.11.2014, 23.03.2019, 08.06.2019 nei termini di legge, l'opposizione deve essere rigettata”). E.M.I. del Geom. e ha proposto appello Parte_1 Parte_1 lamentando, con un unico articolato motivo di gravame, il difetto di legittimazione attiva del , osservando che detto ente Controparte_1 giuridico è distinto e differente dall'originario ente Controparte_2
, al quale lo stesso aveva aderito con la sottoscrizione del rogito notarile
[...] to dell'immobile avvenuto nell'anno 2011. A sostegno dell'eccezione, proposta solo nel presente grado di giudizio, l'appellante ha allegato nuovi documenti, financo nelle note conclusionali depositate il 29.9.2025 e, fuori termine, il 7.10.2025, di cui ha chiesto l'acquisizione. Si è costituito il resistendo all'appello di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto, osserv sollevata da controparte, oltre che inammissibile perché tardivamente proposta ai sensi dell'art. 345 c.p.c., così come i documenti allegati, è infondata in fatto e in diritto in quanto il
[...]
e il Consorzio Bagaglino Cala del Faro sono lo stesso soggetto CP_1 pera ininterrottamente dal 1990 e l'eccezione si pone in contrasto a quanto affermato e riconosciuto dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado in cui il appellato è sempre stato riconosciuto quale legittimato CP_1 attivo ad agire. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate. Con un unico motivo di gravame la Parte_1 ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ,
[...] Controparte_1 ando, in particolare, che “da una verifica esegui Entrate di Brescia in data 13.09.2024 per altra posizione, è emerso che l'originario Consorzio Bagaglino Cala del Faro, costituito il 12.12.1990 e corrispondente al C.F. e P.Iva natura giuridica 11 - Consorzi senza P.IVA_3 personalità giuridica è cessat o giuridico alla data del 31.12.1993 (doc. 32); l'organizzazione denominata “ ” (costituita Controparte_1 successivamente in data 3.10.1996 inizial inazione poi accorciata) è dunque un ente giuridico DISTINTO dal sopra citato , CP_1 tanto è vero che ha un diverso numero di Codice Fiscale (C.F.: 910 ) ed una diversa natura giuridica: 13, ossia Altre organizzazione di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) (doc. 33)”. L'appellante nulla ha censurato, invece, nel merito della sentenza. Orbene, la Suprema Corte a S.U. con la pronuncia n. 2951/2016 ha chiarito che
“La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. anche Cass. n. 10435/25) ed ha altresì precisato (cfr. Cass. n. 16814/2024) che “La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere”. Alla luce di tali principi di diritto, l'eccezione di “carenza di legittimazione ad agire attiva” sollevata dall'appellante per la prima volta nel presente grado di giudizio, benché in astratto ammissibile per le ragioni indicate, non può trovare accoglimento, posto che dalle produzioni in atti non risulta alcun documento – validamente e tempestivamente prodotto - dal quale inferire l'eccepita carenza di titolarità attiva del . Controparte_1
La documentazione a dizio non è, infatti, ammissibile ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., non avendo parte appellante dimostrato di non averla potuta produrre nel corso del giudizio di primo grado e non trattandosi di documentazione sopravvenuta. Inoltre, è appena il caso di rilevare che - conformemente a quanto già deciso in altre controversie tra le medesime parti (cfr. sentenze allegate alla comparsa di costituzione in appello – docc. A-M) - quand'anche detta documentazione fosse stata tempestivamente e ritualmente allegata, la prova documentale del mutamento del codice fiscale dell'ente ingiungente, in assenza di altri univoci elementi di giudizio, non dimostra affatto l'estinzione del soggetto giuridico interessato. A ciò si aggiunga, altresì, che l'appellante nel giudizio di primo grado riconosceva espressamente in capo al appellato la legittimazione attiva ad agire, CP_1 svolgendo difese e doman atibili con la negazione della stessa. In particolare, la nell'atto di Parte_1 Parte_1 Parte_1 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, premesso che dal rogito notarile di acquisto del proprio bene immobile risultava che il complesso immobiliare “I Fenicotteri” era gestito dal “Consorzio Bagaglino Cala del Faro”, allegava espressamente che il predetto ente aveva cambiato denominazione in “
[...]
”, riconoscendo, quindi, che si trattava dello stesso soggetto CP_1 ag. 2 atto di citazione in opposizione a D.I.: “Dalla lettura dell'atto costitutivo del Consorzio Bagaglino Cala del Faro (ora – Controparte_1
Doc. all. n. 3) è emerso che quest'ultimo è stato costit le porzioni di area descritte in premessa”, ossia i Sig. sia in proprio Parte_2 che nella sua qualità di Amministratore Unico della el Faro S.r.l., Sig. e Sig. ed esattamente:…” ). Parte_3 Persona_1
Allo comp nali e di replica l'appellante non solo insisteva nelle domande formulate nei confronti dell'odierno appellato ma precisava di aver proposto con esito positivo nei confronti del medesimo ente (ora ritenuto carente di legittimazione attiva) altre azioni giudiziarie riguardanti sempre la gestione del complesso immobiliare “I Fenicotteri”, dando, quindi, per pacifica la legittimazione attiva dello stesso. Per tali ragioni, l'appello va rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione non avendo l'appellante censurato il merito della decisione assunta dal primo giudice. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ed in difetto di qualsiasi attività istruttoria. Non si ravvisano invece i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc, posto che la condotta processuale dell'appellante non si connota per profili di mala fede o colpa grave, tenuto conto che, come sopra evidenziato, la contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, integrando una mera difesa, è in astratto proponibile a prescindere dalle decadenze processuali, salva ovviamente ogni diversa valutazione nel merito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_1 Pt_1 avverso la sentenza n. 721/2024, pubblicata il 29.11.2024, del Tribunale
[...] pio NI;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 10.10.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, (P. IVA rappresenta e P.IVA_1 difesa dall'avv. CARNEVALI PAOLO e dall'avv. LVIA, presente personalmente appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. BOCCO P.IVA_2
VINCENZO, prese te appellato la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 11/2025 RG promossa da:
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, (P. IVA ) elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA GIUNCHI 45 RECANATI press vv. CARNEVALI PAOLO che la rappresenta e difende unitamente all'avv. MENGARELLI SILVIA in forza di procura allegata in atti appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 71 P.IVA_2
NAPOLI presso lo studio dell'avv. BOCCO VINCENZO in forza di procura allegata in atti appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si opponeva al decreto Parte_1 Parte_1
o NI e con cui gli veniva ingiunto, su istanza del , di pagare in favore di Controparte_1 quest'ultimo la somma di euro consortili insolute. In particolare, la società opponente – premesso di aver acquistato nell'anno 2011 un fabbricato posto nel complesso immobiliare denominato “I Fenicotteri” sito nel Comune di Arzachena (SS), Località - domandava la revoca CP_1 del decreto ingiuntivo, eccependo che:
- dal rogito notarile del citato bene immobile risultava che la gestione dei beni comuni relativi al complesso immobiliare “I Fenicotteri” era affidata ad un consorzio denominato “Consorzio Bagaglino Cala del Faro” ma di fatto detto ente non aveva mai realizzato alcun servizio comune in favore dei consorziati, né aveva urbanizzato alcunché limitandosi semplicemente a “gestire tutti i beni comuni ai consorziati, tra i quali le infrastrutture della lottizzazione (che dovevano essere prese in carico dal CP_1
Comune di Arzachena) alla stregua di un supercondominio composto da numerosi condomini ed abitazioni singole” (vedi pag. 6 atto di opposizione);
- pertanto, nulla era dovuto dalla società opponente in forza dell'eccezione di inadempimento, in merito alla quale il non forniva alcun CP_1 riscontro dello svolgimento delle presta lte in favore dei consorziati;
- inoltre, le delibere consortili poste a base del decreto opposto erano nulle in quanto rese in violazione delle norme attinenti al procedimento di convocazione e di formazione delle assemblee e perché adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte dalla normativa dettata in tema di condominio di edifici applicabile al caso di specie. Per tali ragioni la Geom. insisteva Parte_1 Parte_1 Parte_1 per la revoca del decreto opposto, per ottenere la declaratoria di nullità delle delibere consortili e per la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni risultanti in corso di causa. Si costituiva in giudizio il resistendo all'opposizione in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto ed assumendo, in particolare, di non accettare il contraddittorio sulla nullità delle delibere consortili in assenza di impugnativa delle stesse nei termini di legge. Il Tribunale di Tempio NI, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 721/2024, pubblicata il 29.11.2024, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 450/2020 regolando le spese di lite secondo soccombenza. Il primo giudice - ritenuta applicabile al caso di specie la normativa dettata in materia di condominio e richiamato il principio di diritto secondo cui “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, nel caso in esame consortili, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita, domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (Cass. Civ. n. 1663/2024)” – rigettava la domanda osservando che i motivi di nullità delle delibere consortili dedotti dall'opponente erano, in vero, motivi di annullabilità e che gli stessi non potevano essere esaminati in quanto non richiesti mediante apposita domanda riconvenzionale e perché proposti oltre il termine di legge di 30 giorni (cfr. sentenza opposta: “integrano meri motivi di annullabilità quelli esposti dall'opponente con particolare riferimento all'approvazione dei bilanci sia preventivi che consuntivi gestioni consortili 2018 e 2019, assemblea straordinaria del 8.11.2014, mancanza di approvazione assembleare riguardo alla sottoscrizione della convenzione di gestione e manutenzione del verde pubblico ottenuta dal comune di Arzachena nel 2011 e successivamente nel 2013, modifica tabelle millesimali, errata ripartizione della spesa. In conclusione, rilevato che la delibera assembleare di approvazione, legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del consorziato a pagare le somme, e poiché non risultano impugnate le delibere assembleari del 08.11.2014, 23.03.2019, 08.06.2019 nei termini di legge, l'opposizione deve essere rigettata”). E.M.I. del Geom. e ha proposto appello Parte_1 Parte_1 lamentando, con un unico articolato motivo di gravame, il difetto di legittimazione attiva del , osservando che detto ente Controparte_1 giuridico è distinto e differente dall'originario ente Controparte_2
, al quale lo stesso aveva aderito con la sottoscrizione del rogito notarile
[...] to dell'immobile avvenuto nell'anno 2011. A sostegno dell'eccezione, proposta solo nel presente grado di giudizio, l'appellante ha allegato nuovi documenti, financo nelle note conclusionali depositate il 29.9.2025 e, fuori termine, il 7.10.2025, di cui ha chiesto l'acquisizione. Si è costituito il resistendo all'appello di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto, osserv sollevata da controparte, oltre che inammissibile perché tardivamente proposta ai sensi dell'art. 345 c.p.c., così come i documenti allegati, è infondata in fatto e in diritto in quanto il
[...]
e il Consorzio Bagaglino Cala del Faro sono lo stesso soggetto CP_1 pera ininterrottamente dal 1990 e l'eccezione si pone in contrasto a quanto affermato e riconosciuto dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado in cui il appellato è sempre stato riconosciuto quale legittimato CP_1 attivo ad agire. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate. Con un unico motivo di gravame la Parte_1 ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ,
[...] Controparte_1 ando, in particolare, che “da una verifica esegui Entrate di Brescia in data 13.09.2024 per altra posizione, è emerso che l'originario Consorzio Bagaglino Cala del Faro, costituito il 12.12.1990 e corrispondente al C.F. e P.Iva natura giuridica 11 - Consorzi senza P.IVA_3 personalità giuridica è cessat o giuridico alla data del 31.12.1993 (doc. 32); l'organizzazione denominata “ ” (costituita Controparte_1 successivamente in data 3.10.1996 inizial inazione poi accorciata) è dunque un ente giuridico DISTINTO dal sopra citato , CP_1 tanto è vero che ha un diverso numero di Codice Fiscale (C.F.: 910 ) ed una diversa natura giuridica: 13, ossia Altre organizzazione di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) (doc. 33)”. L'appellante nulla ha censurato, invece, nel merito della sentenza. Orbene, la Suprema Corte a S.U. con la pronuncia n. 2951/2016 ha chiarito che
“La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. anche Cass. n. 10435/25) ed ha altresì precisato (cfr. Cass. n. 16814/2024) che “La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere”. Alla luce di tali principi di diritto, l'eccezione di “carenza di legittimazione ad agire attiva” sollevata dall'appellante per la prima volta nel presente grado di giudizio, benché in astratto ammissibile per le ragioni indicate, non può trovare accoglimento, posto che dalle produzioni in atti non risulta alcun documento – validamente e tempestivamente prodotto - dal quale inferire l'eccepita carenza di titolarità attiva del . Controparte_1
La documentazione a dizio non è, infatti, ammissibile ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., non avendo parte appellante dimostrato di non averla potuta produrre nel corso del giudizio di primo grado e non trattandosi di documentazione sopravvenuta. Inoltre, è appena il caso di rilevare che - conformemente a quanto già deciso in altre controversie tra le medesime parti (cfr. sentenze allegate alla comparsa di costituzione in appello – docc. A-M) - quand'anche detta documentazione fosse stata tempestivamente e ritualmente allegata, la prova documentale del mutamento del codice fiscale dell'ente ingiungente, in assenza di altri univoci elementi di giudizio, non dimostra affatto l'estinzione del soggetto giuridico interessato. A ciò si aggiunga, altresì, che l'appellante nel giudizio di primo grado riconosceva espressamente in capo al appellato la legittimazione attiva ad agire, CP_1 svolgendo difese e doman atibili con la negazione della stessa. In particolare, la nell'atto di Parte_1 Parte_1 Parte_1 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, premesso che dal rogito notarile di acquisto del proprio bene immobile risultava che il complesso immobiliare “I Fenicotteri” era gestito dal “Consorzio Bagaglino Cala del Faro”, allegava espressamente che il predetto ente aveva cambiato denominazione in “
[...]
”, riconoscendo, quindi, che si trattava dello stesso soggetto CP_1 ag. 2 atto di citazione in opposizione a D.I.: “Dalla lettura dell'atto costitutivo del Consorzio Bagaglino Cala del Faro (ora – Controparte_1
Doc. all. n. 3) è emerso che quest'ultimo è stato costit le porzioni di area descritte in premessa”, ossia i Sig. sia in proprio Parte_2 che nella sua qualità di Amministratore Unico della el Faro S.r.l., Sig. e Sig. ed esattamente:…” ). Parte_3 Persona_1
Allo comp nali e di replica l'appellante non solo insisteva nelle domande formulate nei confronti dell'odierno appellato ma precisava di aver proposto con esito positivo nei confronti del medesimo ente (ora ritenuto carente di legittimazione attiva) altre azioni giudiziarie riguardanti sempre la gestione del complesso immobiliare “I Fenicotteri”, dando, quindi, per pacifica la legittimazione attiva dello stesso. Per tali ragioni, l'appello va rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione non avendo l'appellante censurato il merito della decisione assunta dal primo giudice. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ed in difetto di qualsiasi attività istruttoria. Non si ravvisano invece i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc, posto che la condotta processuale dell'appellante non si connota per profili di mala fede o colpa grave, tenuto conto che, come sopra evidenziato, la contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, integrando una mera difesa, è in astratto proponibile a prescindere dalle decadenze processuali, salva ovviamente ogni diversa valutazione nel merito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_1 Pt_1 avverso la sentenza n. 721/2024, pubblicata il 29.11.2024, del Tribunale
[...] pio NI;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 10.10.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi