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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/12/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3134/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa NI GH, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. R.G. 3134/2020 promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
, C.F. , entrambi residenti in [...]del Parte_2 CodiceFiscale_2
Greco alla via Nazionale n. 389; rappresentati e difesi, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe
SA (C.F. e dall'avv. Alberto Di Capua (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliati, unitamente agli stessi, presso lo C.F._4 studio dell'avv. Giuseppe SA sito in Sorrento (NA) alla via degli Aranci 99; p.e.c.:
e Email_1 Email_2
ATTORI - OPPONENTI
contro
C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Torre del Greco al Corso V. Emanuele n. 92/100, Palazzo Vallelonga, iscritta nell'Albo delle Banche di cui all'art.13 D.Lgs. 1/9/93 n.385 con numero di matricola
4708.4.0 e codice meccanografico 5142.5, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, in persona del suo Presidente dott. CP_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Faustino
NI, (C.F. ) e CL NI (C.F. C.F._5
) con studio in Napoli alla via M. Cervantes de Saavedra n. 64, e C.F._6 con i medesimi elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via E. De Nicola, 25, presso l'avv. Carla Ardizzone;
PEC e/o Email_3
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CONVENUTA-OPPOSTA
nonché contro società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_3 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”), con sede legale in via Vittorio Betteloni, n. 2, 20131 Milano, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi, n.
capitale sociale interamente versato pari ad Euro 10.000,00 (di seguito, la P.IVA_2
“Mandante”), e per essa, quale mandataria, la società di diritto italiano, con CP_4 sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p.IVA in persona del dott. nato a [...] P.IVA_3 P.IVA_4 CP_5
Calabria il 21.07.1984, c.f. procuratore, con poteri di firma per C.F._7 essa già giusta procura per atto Notaio di CP_4 CP_6 Per_1
Roma del 06.10.2020 (Rep. n. 57205, Racc. 16621); rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Forino in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto avvocato, in Nocera Inferiore (SA) alla via Roma n. 58 (c.f. e P. C.F._8
i.v.a. , posta elettronica certificata: e al n. di P.IVA_5 Email_5 fax 0815179643;
INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: giudizio di merito dell'opposizione avanzata ex art. 615, co. II, c.p.c. nel processo di esecuzione immobiliare n. 87/2018 R.G.E. pendente innanzi all'intestato
Tribunale, in materia di usura;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IZZO RAFFAELE E IZZO IMMACOLATA:
“voglia l'ill.mo Tribunale adito: A- per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la sussistenza di usura nei contratti di mutuo ipotecario di cui in premessa in base ai quali è stata promossa la procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 87/2018 Tribunale di Torre
Annunziata -- quindi in accoglimento della proposta opposizione dichiarare che non è possibile procedere ad esecuzione forzata per i crediti ritenuti fondatamente contestati in ragione di quanto sopra e condannare la opposta alla ripetizione in favore degli CP_1 opponenti degli importi ritenuti indebitamente pagati oltre interessi legali secondo legge da scomputarsi e/o compensarsi con gli importi ritenuti dovuti alla in base ai contratti CP_1 di mutuo ipotecario di cui in premessa ed in particolare I. - ritenendo, in accoglimento delle eccezioni di nullità sopra proposte, la gratuità , ex art. 1815 co.2 c.c., dei contratti di in quanto usurari, previa CTU contabile 1) in riferimento al mutuo 50/9002007 ( CP_7 capitale mutuato € 350.000,00), -- accertare l'effettivo debito residuo relativo al mutuo de quo in considerazione delle eccezioni di nullità sopra proposte e della gratuità , ex art. 1815 co.2 c.c., del contratto in quanto usurario, -- accertare il credito ex art. 2033 c.c., vantato dagli opponenti in ragione delle somme da essi indebitamente pagate con riferimento al contratto di mutuo de quo e , e previa pronuncia di condanna al pagamento dello stesso emessa nei confronti della Banca mutuataria, scomputare e/o compensare il relativo importo fino a concorrenza dal debito residuo da mutuo, come sopra determinato , condannando la Banca opposta al pagamento in favore degli opponenti dell'eventuale esubero a loro favore, oltre interessi ex art. 2033 c.c. ; 2) in riferimento al mutuo
50/907003 ( capitale mutuato € 70.000,00) -- accertare l'effettivo debito residuo relativo al mutuo de quo in considerazione delle eccezioni di nullità sopra proposte e della gratuità , ex art. 1815 co.2 c.c., del contratto in quanto usurario, -- accertare il credito ex art. 2033
c.c., vantato dagli opponenti in ragione delle somme da essi indebitamente pagate con riferimento al contratto di mutuo de quo e , previa pronuncia di condanna al pagamento dello stesso emessa nei confronti della Banca mutuataria, scomputare e/o compensare il relativo importo fino a concorrenza dal debito residuo da mutuo come sopra determinato, fino a concorrenza, prima, dal residuo importo ad essa dovuto dagli opponenti per il mutuo in discorso e , poi, per la restante parte, dall'importo che residuerebbe dallo scomputo sopra operato per il mutuo 50/9002007, condannando la Banca opposta al pagamento in favore degli opponenti dell'eventuale esubero a loro favore, oltre interessi ex art. 2033 c.c.
; 3) di conseguenza, in accoglimento della proposta opposizione dichiarare che la Banca creditrice -- non possa proseguire l'esecuzione de qua sulla base mutuo 50/907003 ( capitale mutuato € 70.000,00), atteso che , in ragione di quanto sopra dedotto , eccepito e richiesto e delle consequenziali pronunce di accertamento e\o di condanna al pagamento dell'indebito , la stessa per tale credito non può vantare alcun credito;
-- possa proseguire nell'esecuzione de qua sulla base del (solo) mutuo 50/9002007 ( capitale mutuato €
350.000,00) ed unicamente per la minor somma ritenuta dovuta in ragione di quanto sopra dedotto, eccepito e richiesto e delle consequenziali pronunce di accertamento e\o condanna al pagamento dell'indebito; II.- ovvero, ritenendo, in accoglimento delle eccezioni di nullità sopra proposte, di dover procedere al ricalcolo dei Piani o d'ammortamento ai Tassi Minimi dei BOT ex art. 117 TULB, 1) in riferimento al mutuo 50/9002007 ( capitale mutuato € 350.000,00) -- accertare l'effettivo debito residuo relativo al mutuo de quo in considerazione delle eccezioni di nullità sopra proposte e dell'applicazione dell'art. 117
TULB al contratto in sostituzione delle pattuizioni usurarie in esso contenute , -- accertare il credito ex art. 2033 c.c., vantato dagli opponenti in ragione delle somme da essi indebitamente pagate con riferimento al contratto di mutuo de quo e , e previa pronuncia di condanna al pagamento dello stesso emessa nei confronti della Banca mutuataria, scomputare e/o compensare il relativo importo fino a concorrenza dal debito residuo da mutuo, come sopra determinato , condannando la Banca opposta al pagamento in favore degli opponenti dell'eventuale esubero a loro favore, oltre interessi ex art. 2033 c.c. ; 2) in riferimento al mutuo 56/907003 (capitale mutuato € 70.000,00) -- accertare l'effettivo debito residuo relativo al mutuo de quo in considerazione delle eccezioni di nullità sopra proposte e dell'applicazione dell'art. 117 TULB al contratto in sostituzione delle pattuizioni usurarie in esso contenute , -- accertare il credito ex art. 2033 c.c., vantato dagli opponenti in ragione delle somme da essi indebitamente pagate con riferimento al contratto di mutuo de quo e , previa pronuncia di condanna al pagamento dello stesso emessa nei confronti della Banca mutuataria, scomputare e/o compensare il relativo importo fino a concorrenza dal debito residuo da mutuo come sopra determinato, fino a concorrenza, prima, dal residuo importo ad essa dovuto dagli opponenti per il mutuo in discorso e , poi, per la restante parte, dall'importo che residuerebbe dallo scomputo sopra operato per il mutuo
50/9002007, condannando la Banca opposta al pagamento in favore degli opponenti dell'eventuale esubero a loro favore, oltre interessi ex art. 2033 c.c. ; 3) di conseguenza, in accoglimento della proposta opposizione dichiarare che la Banca creditrice -- non possa proseguire l'esecuzione de qua sulla base mutuo 50/907003 ( capitale mutuato €
70.000,00), atteso che, in ragione di quanto sopra dedotto , eccepito e richiesto e delle consequenziali pronunce di accertamento e\o di condanna al pagamento dell'indebito , la stessa per tale credito non può vantare alcun credito;
-- possa proseguire nell'esecuzione de qua sulla base del (solo) mutuo 50/9002007 ( capitale mutuato € 350.000,00) ed unicamente per la minor somma ritenuta dovuta in ragione di quanto sopra dedotto, eccepito e richiesto e delle consequenziali pronunce di accertamento e\o condanna al pagamento dell'indebito; B.- in conseguenza dell'accoglimento quanto sopra revocare l'ordinanza del g.e. del 21 gennaio 2020 nonché delle relative alle statuizioni riguardanti la mancata sospensione dell'esecuzione e le spese della fase cautelare in essa contenute, ivi comprese quelle di condanna pronunciate in favore della opposta creditrice procedente. C.- per l'effetto di tutto quanto sopra, sia per la fase cautelare che per quella di merito -- in via principale condannare al pagamento delle spese e competenze processuali tutte ivi comprese spese gen ex 2 co.2 D.M 55/2014, l'opposta Controparte_8 con attribuzione al sottoscritto procuratore per intervenuto anticipo dello
[...] stesse ex art. 93 c.p.c.. -- in via subordinata in caso di accoglimento solo parziale dell'opposizione compensare integramente le stesse ex art. 92 co. 2 c.p.c..”
PER Controparte_1
“perché il sig. G.U., disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, dichiari, per i motivi così come gradatamente esposti in premessa, improponibili e inammissibili in rito e gradatamente infondate nel merito, e, in entrambi i casi, rigetti, l'opposizione e le domande/eccezioni ed istanze che i Sigg.ri hanno proposto, e li condanni, in solido tra Pt_1 loro, a pagarle le spese e le competenze del giudizio.”
Controparte_9
“ai sensi per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della
[...] nel presente procedimento recante R.G. n. 3134/2020 Controparte_10 pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, richiamando tutte le difese, domande, deduzioni, eccezioni, istanze, impugnative e conclusioni fin qui formulate nell'interesse della parte attrice, che si abbiano qui di seguito integralmente riportate e trascritte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 24/06/2020, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la introducendo la fase di Controparte_10 merito dell'opposizione all'esecuzione dagli stessi avanzata ex art 615, co. II, c.p.c., in veste di debitori esecutati, nella procedura esecutiva immobiliare n. 87/2018 R.G.E., pendente innanzi all'intestato Tribunale, nella quale il giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa in data 21/10/2020 a chiusura della fase sommaria, aveva rigettato l'istanza di sospensione.
A sostegno dell'opposizione, avanzavano un'unica doglianza, lamentando il carattere usurario degli interessi pattuiti nei due contratti di mutuo azionati nei loro confronti dalla nella suddetta procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_10
87/2018 R.G.E. nella quale, in forza:
- del contratto di muto fondiario n. 50/9000207 per Notar di Torre del Per_2
Greco, rep. 56695 e racc. 8725, stipulato in data 30/12/2004, per l'importo di €
350.000,00, tra la Banca opposta da un lato, ed e , quali Parte_2 Persona_3 mutuatari nonché e , quali fideiussori solidali tra Parte_1 Controparte_11 loro e terzi datori di ipoteca, dall'altro lato;
- del contratto di mutuo ipotecario n. 56/907003 per Notar rep. 57233 e Per_2 racc. 8974, stipulato in data 9/12/2005 per l'importo di € 70.000,00 tra la Banca opposta da un lato ed e , quali mutuatari e quest'ultimo Parte_2 Persona_3 anche quale datore di ipoteca, dall'altro lato;
la Banca procedente aveva pignorato gli immobili ipotecati, di proprietà di e Parte_1
(odierni opponenti), onde ottenere il pagamento della somma di € Parte_2
297.589,44 da e la minor somma di € 282.921,25, compresa nella Parte_2 precedente, da , in solido con la prima, il tutto oltre spese e interessi di mora. Parte_1
I due opponenti chiedevano quindi di “dichiarare la sussistenza di usura nei contratto di mutuo ipotecario di cui in premessa” nonché “dichiarare che non è possibile procedere a esecuzione forzata per i crediti ritenuti fondatamente contestati” e “condannare la Banca opposta alla ripetizione in favore degli opponenti degli importi ottenuti indebitamente pagati oltre interessi legali secondo legge da scomputarsi e/o compensarsi con gli importi ritenuti dovuti dalla in base ai contratto di mutuo ipotecario di cui in premessa”, CP_1 proponendo due possibili conteggi a seconda della ritenuta gratuità dei mutui ovvero applicando “Tassi Minimi dei BOT ex art. 117 TULB”, con vittoria o compensazione delle spese di lite (cfr. conclusioni atto di citazione a pagg. 15 e ss.).
2. In data 15/10/2020, si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_1
depositando comparsa di costituzione e risposta nella quale eccepiva
[...]
l'inammissibilità della domanda avversaria per carenza di specificità nonché l'infondatezza, in fatto e diritto, delle doglianze avanzate dagli opponenti e chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. In data 17/06/2022, a seguito ed in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 13 dicembre 2021, si costituiva in giudizio la ai sensi per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., quale successore Controparte_3
a titolo particolare nel credito vantato dalla nei Controparte_10 confronti degli opponenti, richiamando e facendo proprie tutte le difese, domande, deduzioni, eccezioni, istanze, impugnative e conclusioni formulate nell'interesse della Banca opposta.
4. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU contabile, avente ad oggetto i seguenti quesiti, esplicitati nell'ordinanza dell'11/07/2022: “tenuto conto del tasso soglia usura, applicabile ratione temporis, relativo al trimestre di stipula dei contratti per cui è causa quale si desume dai
D.M. di riferimento che provvederà a reperire anche da fonti pubbliche, dica il CTU se il tasso di interesse effettivo così come pattuito nei contratti di finanziamento, stipulati dalle parti, calcolato tenendo conto del tasso corrispettivo e degli oneri connessi all'erogazione del credito, secondo la formula del TEG dettata dalla Banca d'Italia, (con un doppio calcolo comprensivo o meno dei costi assicurativi) superi il tasso soglia di periodo;
in ipotesi di accertato superamento della soglia usuraria, ridetermini il rapporto di dare avere tra le parti, in applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c., tenendo conto degli importi versati in costanza di rapporto dal finanziato a titolo di remunerazione del capitale, degli interessi e degli oneri accessori connessi all'erogazione del credito, considerando come dovuta unicamente la sorta capitale;
stabilisca di conseguenza a quanto ammonti l'eventuale debito residuo, rimodulando il piano di ammortamento in ragione della ritenuta debenza della sola sorta capitale, o se emerga invece, alla luce dei pagamenti in totale eseguiti, una ragione di credito in capo al finanziato, a titolo di restituzione di quanto versato in eccesso rispetto alla sorta capitale dovuta;
tenuto conto del tasso di interesse moratorio e delle modalità di calcolo dello stesso, come pattuite nel predetto contratto di finanziamento, esclusa la mera somma aritmetica dei tassi di mora e di quelli corrispettivi, dica il CTU se il tasso di mora nominale pattuito ove non espressamente applicato superi il tasso soglia ratione temporis applicabile alla fattispecie con l'aggiunta della percentuale statistica relativa alla tipologia di operazione e deducibile dai DM di riferimento, per il periodo successivo al marzo 2003 e secondo la formula contenuta nella sentenza a SS.UU. della
Suprema Corte di Cassazione n. 19597/20 ; dica altresì se, invece, in base alla documentazione in atti, risulti l'effettiva e concreta applicazione del tasso di mora da parte del mutuante, in relazione ad una o più delle rate di ammortamento e se esso risponda al tasso moratorio concordato;
ove risulti l'aggravio di interessi di mora e quindi la di loro applicazione in concreto, verifichi il superamento del cd. tasso soglia inserendo il tasso di mora effettivo nella formula del TEG dettata dalla Banca d'Italia, tenuto conto del periodo di inadempimento e dell'entità del capitale impagato;
predisponga un conteggio alternativo che, in ipotesi di superamento del tasso soglia usura per effetto dell'applicazione della clausola sugli interessi di mora, applichi gli interessi di mora al tasso corrispettivo;
all'esito delle verifiche operate indichi l'effettivo ammontare del saldo dei rapporti di finanziamento oggetto di causa, precisando se ed eventualmente di quanto esso differisca da quello esposto nelle scritture della banca convenuta”; poi integrati all'udienza del
15/11/2022, come esegue: “(da adattare al caso concreto, in base alla tipologia contrattuale oggetto del contenzioso):
“anche alla luce della perizia di parte, e previa illustrazione della natura giuridica dei contratti allegati (nel caso del conto - corrente se con apertura di credito o meno e se quest'ultimo munito o meno di forma scritta e se risulta dalla documentazione in atti l'esistenza di un affidamento in qualunque modo riconosciuto dalla banca ad es. dagli estratti conto, dai riassunti scalari, dai report di Centrale rischi agli atti, anche se la concessione di credito non risulti formalizzata per iscritto) e previa verifica se il rapporto giuridico è ancora pendente al momento della introduzione della lite, dell'ultimo saldo contabile rinvenuto nella documentazione nonché delle condizioni economico - contrattuali ivi contenute e della loro variazione nel corso del tempo, ridetermini il CTU il saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa, alla fine del rapporto, pari alla differenza tra il saldo di estinzione (su conto corrente chiuso) o ultimo saldo risultante e quello ricalcolato come di seguito, alla luce dei seguenti principi:
1.Tasso d'interesse: in mancanza di pattuizione scritta o in presenza di rinvio agli usi di piazza, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con i) per i contratti anteriori all'entrata in vigore della legge 17.2.1992 n. 154, gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati al tasso legale ex art. 1284 cc, fino all'entrata in vigore della legge
17.2.1992 n. 154 e, per il tratto successivo, al tasso di sostituzione previsto dall'art. 5 legge 17.2.1992 n. 154 (poi art. 117 co. 7 T.U. bancario), intendendo per operazioni “attive”
(tasso minimo) quelle di impiego e “passive” (tasso massimo) quelle di raccolta laddove, per ii) per i contratti successivi, sostituendo il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (cd “tasso sostitutivo” ex art. 117 TUB). In caso di applicazione di interessi ultra - legali superiori a quelli validamente pattuiti per iscritto, riduca gli interessi a quelli legali;
se è provata la sussistenza di una pattuizione scritta del tasso ultra - legale, occorre applicare i tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti - conto
2.Anatocismo:
i) per i contratti stipulati e chiusi anteriormente al 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000) non si applica alcuna capitalizzazione;
ii) per i contratti stipulati in epoca successiva al 22.4.2000 si applicano i criteri di capitalizzazione contenuti nella delibera CICR del 9.2.2000, previa verifica dell'esistenza di una clausola di capitalizzazione reciproca degli interessi specificamente approvata per iscritto, in difetto della quale escluda ogni forma di capitalizzazione;
per i contratti stipulati anteriormente al 22.4.2000 ed ancora in corso a detta data, se vi è prova dell'avvenuta comunicazione al cliente, della pubblicazione in G.U. dell'avvenuto adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000 nonché clausola di capitalizzazione reciproca degli interessi specificamente approvata per iscritto dal cliente, si applicano gli interessi debitori senza alcuna capitalizzazione sino al 30.6.2000 e si applicano i criteri di capitalizzazione reciproca trimestrale dal 1.7.2000 sino alla chiusura del conto;
escluda ogni forma di capitalizzazione successivamente al 31 dicembre 2013 fino al 30 settembre 2016 (in quest'ultimo periodo 2013/2016, il CTU preveda uno scenario alternativo con capitalizzazione degli interessi). Successivamente, al 30 settembre 2016, con l'entrata in vigore del decreto - legge 14 febbraio 2016, convertito in legge 8 aprile 2016 n. 49, si applichi la novella in parte qua dispone che “cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione
è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”. In ogni caso, dalla chiusura del conto decorreranno solo gli interessi moratori, senza alcuna capitalizzazione.
2.1. Anatocismo (prescrizione). In relazione ai cd “versamenti solutori” accessori al contratto di apertura di credito effettuati in assenza o eccedendo il cd “fido” concesso o dopo che questi sia stato revocato, alla luce dell'orientamento espresso da Cass. sez. un.,
13 giugno 2019, n. 15895 secondo cui “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” che abilita il giudicante a far ricorso, anche di ufficio, ad una consulenza tecnica a carattere percipiente, determini il CTU, una volta accertate rimesse cd “solutorie”, l'importo contabile decurtato delle somme indebitamente annotate ma per le quali è prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito ossia allorché sia decorso il termine di 10 anni dalla notifica dell'atto di citazione (salvo atti interruttivi)
3.Cms: la commissione di massimo scoperto può essere applicata (fino alla data di scadenza di 150 gg dall'entrata in vigore dell'art. 2 bis decreto-legge 29 novembre 2008 n.
185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2) a incremento del saldo passivo del cliente purché il contratto preveda detta commissione determinata in modo specifico ossia in misura percentuale e base di calcolo (es. picco di scopertura, e/o massimo utilizzo del fido registrato nel trimestre chiuso, sulla media del trimestre); in difetto di queste condizioni, gli addebiti devono essere stornati. Successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come poi convertito, verifichi se la clausola che prevede una commissione di massimo scoperto sia conforme alle previsioni di detta norma che, per i contratti di apertura di credito o con un fido successivo, prevede sia la “commissione di massimo scoperto” che il “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme” ossia, per la commissione di massimo scoperto, se le clausole prevedono un tasso determinato da calcolare entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa - esclusi gli sconfinamenti oltre il fido - e la sua applicazione solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni laddove, per il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, che può essere previsto anche in via cumulativa con la commissione di massimo scoperto, che sia pattuito in modo espresso ad un tasso non superiore allo 0,5% per trimestre sull'importo dell'affidamento, sia proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, non sia rinnovabile tacitamente, sia onnicomprensivo rispetto ad ogni altra voce di costo e specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo (fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento). Se, entro il 1.10.2012 (nel caso in cui il rapporto sia ancora in corso),
l'istituto di credito abbia adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117 bis TUB (inserito dall'art. 6 bis D.L. 201/11, convertito in L. 214/2011) e del decreto del
Cicr del 30 giugno 2012 n. 644 (entrato in vigore il 1/7/2012) e se vi sia prova della comunicazione al cliente dell'adeguamento dei contratti alle clausole di cui all'art. 117 bis
TUB che prevedono, per il conto affidato, la “commissione di affidamento” di cui al primo comma (con la previsione di una commissione onnicomprensiva di affidamento, entro il limite del fido, non superiore allo 0,5% per trimestre) oppure, in caso di sconfinamento per conto non affidato o in caso di superamento del fido accordato, il “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme”, di cui al secondo comma (con la previsione solo di una commissione di istruttoria della pratica di sconfinamento in misura fissa, espressa in valore assoluto).
4.Valute: in mancanza di una diversa pattuizione scritta, per le operazioni passive successive al 10.3.1992 (data di entrata in vigore dell'art.7 legge 154/1992), gli interessi sui versamenti di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca creditrice e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento, devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento (art. 120 del decreto legislativo 385/1993 già art.78 legge 154/1992).
5.Interessi usurari: accerti il CTU se, al momento della pattuizione degli interessi o dell'esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito, si sia superato il cd tasso - soglia dopo l'entrata in vigore della legge 108/96 ed in particolare accerti il superamento del predetto tasso che, sino alla data del 14.5.2011, si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (laddove, successivamente al 14.5.2011, esso si calcola ai sensi dell'art. 2, 4° comma L. 108/96, come modificato dal decreto legge 70/2011, convertito in legge 106/2011 stabilendo che dal giorno di entrata in vigore di tale decreto legge la soglia di usura è calcolata aumentando il tasso medio del 25%, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali), tenendo conto di tutti gli interessi, costi, commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese comunque collegate all'erogazione del credito, ivi compresi i premi di polizza secondo le istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti, escluse quelle per imposte e tasse, nonché, in uno scenario alternativo, parimenti interessi, remunerazioni e spese annotati in assenza di pattuizione o in base a pattuizione nulla. Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal
Ministero del Tesoro corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il
CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato. Il parametro da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria è il seguente: nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 108/1996 ed il 31.12.2009, computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, come sopra illustrato, conteggiando anche le cms facendo applicazione, per queste ultime, di quanto statuito da Cass., sez. un., 20 giugno 2018 n. 16303 secondo cui “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della
CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”; per il periodo successivo all'1.1.2010, computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia, ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto.
Verifichi, infine, l'autonoma usurarietà degli interessi moratori sulla base dei medesimi criteri del tasso pattuito con riferimento ai predetti interessi moratori, ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo secondo i principi espressi da Cass., sez. un., 18 settembre 2020 n. 19597 secondo cui “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché
"fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”. Ai fini dell'indagine in concreto, per i contratti conclusi fino al 31 marzo 2003, il “tasso – soglia” ai fini della mora coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DM anteriori al DM 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dal 1 aprile 2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori di talché la formula da seguire
è la seguente: TEGM x 1,5. Per i contratti conclusi dal 1° aprile 2003 (data di entrata in vigore del DM 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il “tasso – soglia” ai fini della mora si determina sommando al TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2 legge 108/1996 (ratione temporis vigente) di modo che la formula diviene la seguente: (TEGM + 2,1) x 1,5. Per i contratti conclusi dal 1° luglio 2011 (data di entrata in vigore del DM 27 giugno 2011) al
31 dicembre 2017, il “tasso – soglia” ai fini della mora si determina sommando al TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2 legge 108/1996 (come modificato dal decreto - legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106) per cui la formula corrispondente è la seguente: (TEGM + 2,1) x 1,25 + 4. Come si vede, la maggiorazione di 4 punti percentuali si applica una volta solo e non distintamente per il tasso corrispettivo e in più sullo spread di mora. Infine, per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore del DM 21 dicembre 2017), il “tasso – soglia” ai fini della mora si determina invece sommando al TEGM il valore del 1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultra - quinquennale) o del 4,1% (per le operazioni di leasing) o del 3,1% (per il complesso degli altri prestiti) - maggiorazioni medie interessi di mora indicate nei DD.MM.
a partire dal DM 21 dicembre 2017 -, il tutto maggiorato sempre di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali sempre ex art. 2 legge 108/1996 (come modificato dal decreto – legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106) per cui la formula diviene la seguente: (TEGM + 1,9 o 4,1 o 3,1) x 1,25 + 4.
Va, infine esclusa ogni forma di accertamento della cd “usura – sopravvenuta” per effetto dell'intervento di Cass. 19 ottobre 2017 n. 24675 secondo cui “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Circa la produzione dei decreti ministeriale di rilevazione del cd tasso - soglia, è noto come
Cass. 13 maggio 2020 n. 8883, invertendo il precedente orientamento da ultimo espresso da
Cass. 2543/2019 (secondo cui “i decreti ministeriali, in quanto atti amministrativi, non sono soggetti al principio Iura novit curia, dunque la parte che intende contestare la natura usuraria di un contratto è tenuta, oltre a dimostrare il superamento della soglia , anche a depositare copia in giudizio dei D.M., in quanto essenziali per individuare il tasso soglia usura”), ha consentito al giudice di acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalla parte deducente la nullità degli interessi applicati, atteso che sia indubbio che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile, e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata, essendo norme di carattere secondario, continuamente aggiornate, che realizzano una etero-integrazione del precetto normativo, per cui detto giudice, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile
6.Spese: occorre escludere tutte le voci di spese/commissioni non pattuite. In caso di incompletezza degli estratti conto (che il CTU avrà cura di segnalare anche in relazione a incompletezza in periodi intermedi), qualora il cliente agisca per la rideterminazione del saldo – conto (in via di ripetizione dell'indebito o accertamento del credito) effettui il CTU solo un conteggio dalla data a partire dalla quale vi è continuità negli estratti conto ed indichi quale sia il saldo del primo estratto - conto che ha utilizzato
(a debito o credito del cliente); in caso di azione proposta dall'istituto di credito (anche in via monitoria), o qualora questa proponga domanda riconvenzionale, azzeri il CTU il saldo iniziale a debito del cliente risultante disponibile, oppure mantenga il saldo iniziale se a credito.”.
5. In data 17/03/2023, il fascicolo, in precedenza trattato ad altro giudice, veniva assegnato al giudice scrivente il quale, con ordinanza del 5/09/2024, ritenuto che non fosse necessario richiedere al CTU i chiarimenti sollecitati dagli opponenti con riguardo alle risultanze dell'accertamento tecnico depositate in data 5/04/2023, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 30/01/2025, la causa veniva assegnata a sentenza (dal giudice designato in sostituzione del giudice scrivente assente per maternità) e successivamente dallo stesso rimessa sul ruolo per richiedere chiarimenti al CTU.
7. Alla successiva udienza del 30/09/2025, resi a verbale i chiarimenti da parte del CTU, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione dal giudice scrivente (nelle more rientrato in servizio), con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ridotti a 20 quelli per il deposito delle comparse conclusionali).
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8. L'opposizione promossa da ed è infondata e deve essere Parte_1 Parte_2 rigettata per le ragioni che seguono.
9. Preliminarmente deve darsi atto dell'ammissibilità dell'intervento volontario ex art. 111
c.p.c. svolto dalla quale successore a titolo particolare Controparte_3 della convenuta con Controparte_1 riferimento al diritto controverso. Conformemente, infatti, al disposto di cui all'art. 111
c.p.c. il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo;
tuttavia, non essendo stato estromesso l'alienante dante causa, il processo è proseguito tra le parti originarie, fermo il principio per cui la sentenza pronunciata contro queste ultime spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è dallo stesso impugnabile. 10. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità delle critiche sollevate alla consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti dal consulente nominato, dott. Per_4
secondo le quali quest'ultimo, pur avendo ravvisato l'esistenza di “un atto
[...] modificativo dell'originario rapporto”, non avrebbe operato il “ricalcolo del saldo dei finanziamenti” oggetto di causa, in tal modo disattendendo il quesito allo stesso affidato con l'ordinanza dell'11/07/2022 nella parte in cui richiedeva che il CTU, “all'esito delle verifiche operate indichi l'effettivo ammontare del saldo dei rapporti di finanziamento oggetto di causa, precisando se ed eventualmente di quanto esso differisca da quello esposto nelle scritture della banca convenuta” (cfr. pagg. 12 e ss della comparsa conclusionale depositata dagli opponenti in data 31/03/2025).
Tale doglianza, infatti, è da considerarsi tardiva in quanto formulata per la prima volta dagli opponenti in sede di comparsa conclusionale (depositata in data 31/03/2025).
Va sul punto in primo luogo evidenziato che la circostanza dell'avvenuta rinegoziazione di entrambi i contratti di mutuo per cui è processo è stata rilevata dal CTU nella propria relazione tecnica (cfr. pagg. 28 e ss). L'avvenuta rinegoziazione dei contratti è quindi un dato di fatto non rappresentato dagli opponenti in alcuno dei loro scritti difensivi precedenti alla comparsa conclusionale sopra indicata, né tantomeno rilevato dal loro CTP nella consulenza tecnica di parte depositata in atti. A ciò si aggiunga che la doglianza relativa all'asserita incompletezza della consulenza tecnica d'ufficio, nella quale sarebbe stato omesso il “ricalcolo del saldo dei finanziamenti” per cui è processo, non è neanche presente nelle osservazioni svolte dal CTP ex art. 195, co. III, c.p.c. alla relazione del CTU, dott.
che hanno infatti riguardato unicamente l'asserita assenza di certezza, liquidità ed Per_4 esigibilità dei mutui ed il computo della commissione di estinzione anticipata nella valutazione della usurarietà.
Trattasi in definitiva di doglianze da considerarsi tutte tardive e, come tali, inammissibili, oltre ad essere del tutto prive di fondamento in quanto:
- come anche specificato dal CTU dott. all'udienza del 30/09/2025, il quesito avente Per_4 ad oggetto l'indicazione dell'effettivo ammontare del saldo dei rapporti di finanziamento oggetto di causa, era subordinato alla positiva valutazione del carattere usurario dei contratti di mutuo per cui è processo che, avendo invece avuto esito negativo (nel senso dell'assenza di usura, come più oltre sarà meglio specificato), ha esonerato il CTU dalla risposta al suddetto quesito;
- la circostanza dell'avvenuta rinegoziazione dei contratti di mutuo per cui è causa non ha posto alcuna incertezza in ordine alle verifiche demandate al CTU con riguardo alla eccepita usurarietà originaria dei mutui (né d'altronde può essere considerata dal giudice scrivente al fine di rilevare d'ufficio – come sembrano suggerire in sede di comparsa conclusionale gli opponenti – l'inesistenza del titolo esecutivo posto alla base della procedura esecutiva da cui trae origine il presente processo o la nullità degli atti modificativi dell'originario rapporto di mutuo per mancato rispetto della forma scritta richiesta ad substantiam, posto che tale circostanza – lo si ribadisce – è stata dedotta tardivamente dagli opponenti, unicamente in sede di comparsa conclusionale);
- la pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare il mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà (cfr. Cass. Civ. n. 7352/2022).
Con riguardo alla ritenuta inammissibilità, per tardività, delle doglianze sopra indicate, va infine rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che “La comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia già instaurato il contraddittorio fra le parti, essendo tale atto deputato esclusivamente allo svolgimento di difese”. (Corte di cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 315 del 12/01/2012). Tale conclusione non muta in considerazione della circostanza che la già menzionata rinegoziazione si evincesse dall'elaborato peritale depositato dal CTU in giudizio: infatti, se indubbiamente la parte può tempestivamente e motivatamente contestare i risultati dell'accertamento tecnico svolto in sede di giudizio, deve escludersi che, a seguito del deposito della perizia, sia consentito introdurre in giudizio, surrettiziamente, domande o eccezioni nuove, le quali avrebbero dovuto essere valutate e provate nel contraddittorio delle parti, entro i termini decadenziali all'uopo previsti dalla Legge.
Le eccezioni in analisi devono dunque essere dichiarate inammissibili mentre va ribadito che le conclusioni cui è giunto il CTU, essendo il portato di un attento, scrupoloso e ben argomentato vaglio tecnico relativo alla valutazione dell'usurarietà dei contratti di mutuo oggetto del presente giudizio, merita di essere integralmente recepito, poiché immune da vizi logico-giuridici.
11. Tanto chiarito, può passarsi al vaglio del merito del presente giudizio nel quale gli attori-opponenti, e hanno tempestivamente sollevato Parte_2 Parte_1 un'unica doglianza che, per quanto è dato comprendersi dalla poco chiara consulenza tecnica di parte e dalle deduzioni difensive formulate in atti, è volta ad eccepire il carattere usurario del solo tasso di mora pattuito nei due contratti di mutuo n. 126/900207 del
30/12/04 e n. 056/907003 del 09/12/2005, azionati nei loro confronti dalla Banca opposta.
Ad ogni buon conto ed a scanso di equivoci, la verifica demandata al CTU ha avuto ad oggetto sia il tasso di natura corrispettiva sia il tasso di mora e, per entrambi, il CTU, dott.
ha concluso nel senso del pieno rispetto della normativa antiusura ex Legge n. Per_4
108/1996.
11.1 In particolare, con riferimento al primo quesito istruttorio formulato, relativo alla sussistenza di usura originaria, egli concludeva come segue: “operata la preliminare disamina della documentazione in atti, lo scrivente, per entrambi i rapporti oggetto di causa, ha provveduto - sì come chiesto dal Magistrato - a verificare il rispetto della normativa sull'usura ex legge n.108/1996. In particolare, all'esito delle verifiche esperite, questo ufficio ha accertato quanto segue: FINANZIAMENTO DI EURO 350.000,00 DEL
30.12.2004: il T.E.G. di natura corrispettiva, non risulta affetto da “usura originaria”; il tasso di mora non risulta affetto da “usura originaria”. FINANZIAMENTO DI EURO
70.000,00 DEL 09.12.2005: il T.E.G. di natura corrispettiva, non risulta affetto da “usura originaria”; il tasso di mora non risulta affetto da “usura originaria”. In sintesi, i contratti oggetto di causa risultano pienamente conformi alla normativa sull'usura ex legge n.108/1996”.
11.2 Con riferimento all'ulteriore quesito attinente, invece, al tasso di mora in concreto applicato, lo stesso così concludeva: “Le verifiche condotte in ordine agli interessi di mora hanno consentito di accertare quanto segue: VERIFICHE AVENTI AD OGGETTO IL
CONTRATTO DI MUTUO DI EURO 350.000,00 DEL 30.12.2004. Con riguardo al finanziamento del 30.12.2004, si è accertato il pieno rispetto della normativa antiusura ex legge n.108/1996 anche nella concreta applicazione del tasso di mora (per i risultati delle ridette verifiche si rinvia all'allegato n.13); VERIFICHE AVENTI AD OGGETTO IL
CONTRATTO DI MUTUO DI 51 EURO 70.000,00 DEL 09.12.2005. Anche per il finanziamento del 2005 si è accertato il pieno rispetto della normativa antiusura ex legge n.108/1996 anche nella concreta applicazione del tasso di mora (per i risultati delle ridette verifiche si rinvia all'allegato n.14).”
All'esito degli accertamenti svolti, il dott. concludeva quindi la perizia affermando Per_4 che “Alla luce degli esiti delle verifiche esperite, che hanno evidenziato il pieno rispetto della normativa sull'usura da parte della banca, lo scrivente non ha operato alcun ricalcolo del saldo dei finanziamenti de quibus” (cfr. elaborato peritale depositato in giudizio dal
CTU in data 05/04/2023). Persona_4
12. Per quanto sopra esposto, e ferma in ogni caso l'assoluta irrilevanza dell'eventuale fenomeno della c.d. “usura sopravvenuta” (come oramai da tempo chiarito dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con sentenza del 19 ottobre 2017 n. 24675 secondo cui “Allorché il tasso degli interessi concordato tra 17 mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”), non può quindi che concludersi per il rigetto della la domanda formulata dagli opponenti in quanto infondata.
13. Le spese di lite, nei rapporti tra gli opponenti e la Banca opposta, seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei valori minimi (stante la semplicità delle questioni in fatto ed in diritto oggetto di causa) di cui al
D.M. 55/2014 ratione temporis applicabile, per le cause di valore compreso tra €
260.000,00 ed € 520.000,00 (in ragione dell'ammontare del credito azionato dalla Banca opposta); vengono invece integralmente compensate nei confronti della parte interventrice ex art. 111 c.p.c. 13.1 Quanto, invece, alle spese della consulenza contabile, liquidate con decreto del
05/09/2024 in favore del dott. poiché è stato necessario esperire tale Persona_4 accertamento tecnico in seguito all'opposizione avanzata da e Parte_3 Parte_2 risultati soccombenti, le stesse andranno poste a loro esclusivo carico, in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa NI GH, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'opposizione avanzata da e Parte_1 Parte_2
2. condanna e al pagamento, in solido tra di loro ed in Parte_1 Parte_2 favore della delle spese di lite, che Controparte_1 si liquidano nella somma di € 11.229,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per Legge,
3. compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti, da e Parte_1 [...]
la terza intervenuta Parte_2 Controparte_3
4. pone, in via definitiva, a carico di e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido tra di loro, le spese della consulenza contabile, come liquidate con decreto del
05/09/2024 in favore del dott. Persona_4
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 12/12/2025.
Il Giudice
NI GH
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa NI GH, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. R.G. 3134/2020 promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
, C.F. , entrambi residenti in [...]del Parte_2 CodiceFiscale_2
Greco alla via Nazionale n. 389; rappresentati e difesi, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe
SA (C.F. e dall'avv. Alberto Di Capua (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliati, unitamente agli stessi, presso lo C.F._4 studio dell'avv. Giuseppe SA sito in Sorrento (NA) alla via degli Aranci 99; p.e.c.:
e Email_1 Email_2
ATTORI - OPPONENTI
contro
C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Torre del Greco al Corso V. Emanuele n. 92/100, Palazzo Vallelonga, iscritta nell'Albo delle Banche di cui all'art.13 D.Lgs. 1/9/93 n.385 con numero di matricola
4708.4.0 e codice meccanografico 5142.5, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, in persona del suo Presidente dott. CP_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Faustino
NI, (C.F. ) e CL NI (C.F. C.F._5
) con studio in Napoli alla via M. Cervantes de Saavedra n. 64, e C.F._6 con i medesimi elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via E. De Nicola, 25, presso l'avv. Carla Ardizzone;
PEC e/o Email_3
Email_4
CONVENUTA-OPPOSTA
nonché contro società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_3 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”), con sede legale in via Vittorio Betteloni, n. 2, 20131 Milano, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi, n.
capitale sociale interamente versato pari ad Euro 10.000,00 (di seguito, la P.IVA_2
“Mandante”), e per essa, quale mandataria, la società di diritto italiano, con CP_4 sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p.IVA in persona del dott. nato a [...] P.IVA_3 P.IVA_4 CP_5
Calabria il 21.07.1984, c.f. procuratore, con poteri di firma per C.F._7 essa già giusta procura per atto Notaio di CP_4 CP_6 Per_1
Roma del 06.10.2020 (Rep. n. 57205, Racc. 16621); rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Forino in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto avvocato, in Nocera Inferiore (SA) alla via Roma n. 58 (c.f. e P. C.F._8
i.v.a. , posta elettronica certificata: e al n. di P.IVA_5 Email_5 fax 0815179643;
INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: giudizio di merito dell'opposizione avanzata ex art. 615, co. II, c.p.c. nel processo di esecuzione immobiliare n. 87/2018 R.G.E. pendente innanzi all'intestato
Tribunale, in materia di usura;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IZZO RAFFAELE E IZZO IMMACOLATA:
“voglia l'ill.mo Tribunale adito: A- per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare la sussistenza di usura nei contratti di mutuo ipotecario di cui in premessa in base ai quali è stata promossa la procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 87/2018 Tribunale di Torre
Annunziata -- quindi in accoglimento della proposta opposizione dichiarare che non è possibile procedere ad esecuzione forzata per i crediti ritenuti fondatamente contestati in ragione di quanto sopra e condannare la opposta alla ripetizione in favore degli CP_1 opponenti degli importi ritenuti indebitamente pagati oltre interessi legali secondo legge da scomputarsi e/o compensarsi con gli importi ritenuti dovuti alla in base ai contratti CP_1 di mutuo ipotecario di cui in premessa ed in particolare I. - ritenendo, in accoglimento delle eccezioni di nullità sopra proposte, la gratuità , ex art. 1815 co.2 c.c., dei contratti di in quanto usurari, previa CTU contabile 1) in riferimento al mutuo 50/9002007 ( CP_7 capitale mutuato € 350.000,00), -- accertare l'effettivo debito residuo relativo al mutuo de quo in considerazione delle eccezioni di nullità sopra proposte e della gratuità , ex art. 1815 co.2 c.c., del contratto in quanto usurario, -- accertare il credito ex art. 2033 c.c., vantato dagli opponenti in ragione delle somme da essi indebitamente pagate con riferimento al contratto di mutuo de quo e , e previa pronuncia di condanna al pagamento dello stesso emessa nei confronti della Banca mutuataria, scomputare e/o compensare il relativo importo fino a concorrenza dal debito residuo da mutuo, come sopra determinato , condannando la Banca opposta al pagamento in favore degli opponenti dell'eventuale esubero a loro favore, oltre interessi ex art. 2033 c.c. ; 2) in riferimento al mutuo
50/907003 ( capitale mutuato € 70.000,00) -- accertare l'effettivo debito residuo relativo al mutuo de quo in considerazione delle eccezioni di nullità sopra proposte e della gratuità , ex art. 1815 co.2 c.c., del contratto in quanto usurario, -- accertare il credito ex art. 2033
c.c., vantato dagli opponenti in ragione delle somme da essi indebitamente pagate con riferimento al contratto di mutuo de quo e , previa pronuncia di condanna al pagamento dello stesso emessa nei confronti della Banca mutuataria, scomputare e/o compensare il relativo importo fino a concorrenza dal debito residuo da mutuo come sopra determinato, fino a concorrenza, prima, dal residuo importo ad essa dovuto dagli opponenti per il mutuo in discorso e , poi, per la restante parte, dall'importo che residuerebbe dallo scomputo sopra operato per il mutuo 50/9002007, condannando la Banca opposta al pagamento in favore degli opponenti dell'eventuale esubero a loro favore, oltre interessi ex art. 2033 c.c.
; 3) di conseguenza, in accoglimento della proposta opposizione dichiarare che la Banca creditrice -- non possa proseguire l'esecuzione de qua sulla base mutuo 50/907003 ( capitale mutuato € 70.000,00), atteso che , in ragione di quanto sopra dedotto , eccepito e richiesto e delle consequenziali pronunce di accertamento e\o di condanna al pagamento dell'indebito , la stessa per tale credito non può vantare alcun credito;
-- possa proseguire nell'esecuzione de qua sulla base del (solo) mutuo 50/9002007 ( capitale mutuato €
350.000,00) ed unicamente per la minor somma ritenuta dovuta in ragione di quanto sopra dedotto, eccepito e richiesto e delle consequenziali pronunce di accertamento e\o condanna al pagamento dell'indebito; II.- ovvero, ritenendo, in accoglimento delle eccezioni di nullità sopra proposte, di dover procedere al ricalcolo dei Piani o d'ammortamento ai Tassi Minimi dei BOT ex art. 117 TULB, 1) in riferimento al mutuo 50/9002007 ( capitale mutuato € 350.000,00) -- accertare l'effettivo debito residuo relativo al mutuo de quo in considerazione delle eccezioni di nullità sopra proposte e dell'applicazione dell'art. 117
TULB al contratto in sostituzione delle pattuizioni usurarie in esso contenute , -- accertare il credito ex art. 2033 c.c., vantato dagli opponenti in ragione delle somme da essi indebitamente pagate con riferimento al contratto di mutuo de quo e , e previa pronuncia di condanna al pagamento dello stesso emessa nei confronti della Banca mutuataria, scomputare e/o compensare il relativo importo fino a concorrenza dal debito residuo da mutuo, come sopra determinato , condannando la Banca opposta al pagamento in favore degli opponenti dell'eventuale esubero a loro favore, oltre interessi ex art. 2033 c.c. ; 2) in riferimento al mutuo 56/907003 (capitale mutuato € 70.000,00) -- accertare l'effettivo debito residuo relativo al mutuo de quo in considerazione delle eccezioni di nullità sopra proposte e dell'applicazione dell'art. 117 TULB al contratto in sostituzione delle pattuizioni usurarie in esso contenute , -- accertare il credito ex art. 2033 c.c., vantato dagli opponenti in ragione delle somme da essi indebitamente pagate con riferimento al contratto di mutuo de quo e , previa pronuncia di condanna al pagamento dello stesso emessa nei confronti della Banca mutuataria, scomputare e/o compensare il relativo importo fino a concorrenza dal debito residuo da mutuo come sopra determinato, fino a concorrenza, prima, dal residuo importo ad essa dovuto dagli opponenti per il mutuo in discorso e , poi, per la restante parte, dall'importo che residuerebbe dallo scomputo sopra operato per il mutuo
50/9002007, condannando la Banca opposta al pagamento in favore degli opponenti dell'eventuale esubero a loro favore, oltre interessi ex art. 2033 c.c. ; 3) di conseguenza, in accoglimento della proposta opposizione dichiarare che la Banca creditrice -- non possa proseguire l'esecuzione de qua sulla base mutuo 50/907003 ( capitale mutuato €
70.000,00), atteso che, in ragione di quanto sopra dedotto , eccepito e richiesto e delle consequenziali pronunce di accertamento e\o di condanna al pagamento dell'indebito , la stessa per tale credito non può vantare alcun credito;
-- possa proseguire nell'esecuzione de qua sulla base del (solo) mutuo 50/9002007 ( capitale mutuato € 350.000,00) ed unicamente per la minor somma ritenuta dovuta in ragione di quanto sopra dedotto, eccepito e richiesto e delle consequenziali pronunce di accertamento e\o condanna al pagamento dell'indebito; B.- in conseguenza dell'accoglimento quanto sopra revocare l'ordinanza del g.e. del 21 gennaio 2020 nonché delle relative alle statuizioni riguardanti la mancata sospensione dell'esecuzione e le spese della fase cautelare in essa contenute, ivi comprese quelle di condanna pronunciate in favore della opposta creditrice procedente. C.- per l'effetto di tutto quanto sopra, sia per la fase cautelare che per quella di merito -- in via principale condannare al pagamento delle spese e competenze processuali tutte ivi comprese spese gen ex 2 co.2 D.M 55/2014, l'opposta Controparte_8 con attribuzione al sottoscritto procuratore per intervenuto anticipo dello
[...] stesse ex art. 93 c.p.c.. -- in via subordinata in caso di accoglimento solo parziale dell'opposizione compensare integramente le stesse ex art. 92 co. 2 c.p.c..”
PER Controparte_1
“perché il sig. G.U., disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, dichiari, per i motivi così come gradatamente esposti in premessa, improponibili e inammissibili in rito e gradatamente infondate nel merito, e, in entrambi i casi, rigetti, l'opposizione e le domande/eccezioni ed istanze che i Sigg.ri hanno proposto, e li condanni, in solido tra Pt_1 loro, a pagarle le spese e le competenze del giudizio.”
Controparte_9
“ai sensi per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della
[...] nel presente procedimento recante R.G. n. 3134/2020 Controparte_10 pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, richiamando tutte le difese, domande, deduzioni, eccezioni, istanze, impugnative e conclusioni fin qui formulate nell'interesse della parte attrice, che si abbiano qui di seguito integralmente riportate e trascritte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 24/06/2020, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la introducendo la fase di Controparte_10 merito dell'opposizione all'esecuzione dagli stessi avanzata ex art 615, co. II, c.p.c., in veste di debitori esecutati, nella procedura esecutiva immobiliare n. 87/2018 R.G.E., pendente innanzi all'intestato Tribunale, nella quale il giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa in data 21/10/2020 a chiusura della fase sommaria, aveva rigettato l'istanza di sospensione.
A sostegno dell'opposizione, avanzavano un'unica doglianza, lamentando il carattere usurario degli interessi pattuiti nei due contratti di mutuo azionati nei loro confronti dalla nella suddetta procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_10
87/2018 R.G.E. nella quale, in forza:
- del contratto di muto fondiario n. 50/9000207 per Notar di Torre del Per_2
Greco, rep. 56695 e racc. 8725, stipulato in data 30/12/2004, per l'importo di €
350.000,00, tra la Banca opposta da un lato, ed e , quali Parte_2 Persona_3 mutuatari nonché e , quali fideiussori solidali tra Parte_1 Controparte_11 loro e terzi datori di ipoteca, dall'altro lato;
- del contratto di mutuo ipotecario n. 56/907003 per Notar rep. 57233 e Per_2 racc. 8974, stipulato in data 9/12/2005 per l'importo di € 70.000,00 tra la Banca opposta da un lato ed e , quali mutuatari e quest'ultimo Parte_2 Persona_3 anche quale datore di ipoteca, dall'altro lato;
la Banca procedente aveva pignorato gli immobili ipotecati, di proprietà di e Parte_1
(odierni opponenti), onde ottenere il pagamento della somma di € Parte_2
297.589,44 da e la minor somma di € 282.921,25, compresa nella Parte_2 precedente, da , in solido con la prima, il tutto oltre spese e interessi di mora. Parte_1
I due opponenti chiedevano quindi di “dichiarare la sussistenza di usura nei contratto di mutuo ipotecario di cui in premessa” nonché “dichiarare che non è possibile procedere a esecuzione forzata per i crediti ritenuti fondatamente contestati” e “condannare la Banca opposta alla ripetizione in favore degli opponenti degli importi ottenuti indebitamente pagati oltre interessi legali secondo legge da scomputarsi e/o compensarsi con gli importi ritenuti dovuti dalla in base ai contratto di mutuo ipotecario di cui in premessa”, CP_1 proponendo due possibili conteggi a seconda della ritenuta gratuità dei mutui ovvero applicando “Tassi Minimi dei BOT ex art. 117 TULB”, con vittoria o compensazione delle spese di lite (cfr. conclusioni atto di citazione a pagg. 15 e ss.).
2. In data 15/10/2020, si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_1
depositando comparsa di costituzione e risposta nella quale eccepiva
[...]
l'inammissibilità della domanda avversaria per carenza di specificità nonché l'infondatezza, in fatto e diritto, delle doglianze avanzate dagli opponenti e chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. In data 17/06/2022, a seguito ed in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 13 dicembre 2021, si costituiva in giudizio la ai sensi per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., quale successore Controparte_3
a titolo particolare nel credito vantato dalla nei Controparte_10 confronti degli opponenti, richiamando e facendo proprie tutte le difese, domande, deduzioni, eccezioni, istanze, impugnative e conclusioni formulate nell'interesse della Banca opposta.
4. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU contabile, avente ad oggetto i seguenti quesiti, esplicitati nell'ordinanza dell'11/07/2022: “tenuto conto del tasso soglia usura, applicabile ratione temporis, relativo al trimestre di stipula dei contratti per cui è causa quale si desume dai
D.M. di riferimento che provvederà a reperire anche da fonti pubbliche, dica il CTU se il tasso di interesse effettivo così come pattuito nei contratti di finanziamento, stipulati dalle parti, calcolato tenendo conto del tasso corrispettivo e degli oneri connessi all'erogazione del credito, secondo la formula del TEG dettata dalla Banca d'Italia, (con un doppio calcolo comprensivo o meno dei costi assicurativi) superi il tasso soglia di periodo;
in ipotesi di accertato superamento della soglia usuraria, ridetermini il rapporto di dare avere tra le parti, in applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c., tenendo conto degli importi versati in costanza di rapporto dal finanziato a titolo di remunerazione del capitale, degli interessi e degli oneri accessori connessi all'erogazione del credito, considerando come dovuta unicamente la sorta capitale;
stabilisca di conseguenza a quanto ammonti l'eventuale debito residuo, rimodulando il piano di ammortamento in ragione della ritenuta debenza della sola sorta capitale, o se emerga invece, alla luce dei pagamenti in totale eseguiti, una ragione di credito in capo al finanziato, a titolo di restituzione di quanto versato in eccesso rispetto alla sorta capitale dovuta;
tenuto conto del tasso di interesse moratorio e delle modalità di calcolo dello stesso, come pattuite nel predetto contratto di finanziamento, esclusa la mera somma aritmetica dei tassi di mora e di quelli corrispettivi, dica il CTU se il tasso di mora nominale pattuito ove non espressamente applicato superi il tasso soglia ratione temporis applicabile alla fattispecie con l'aggiunta della percentuale statistica relativa alla tipologia di operazione e deducibile dai DM di riferimento, per il periodo successivo al marzo 2003 e secondo la formula contenuta nella sentenza a SS.UU. della
Suprema Corte di Cassazione n. 19597/20 ; dica altresì se, invece, in base alla documentazione in atti, risulti l'effettiva e concreta applicazione del tasso di mora da parte del mutuante, in relazione ad una o più delle rate di ammortamento e se esso risponda al tasso moratorio concordato;
ove risulti l'aggravio di interessi di mora e quindi la di loro applicazione in concreto, verifichi il superamento del cd. tasso soglia inserendo il tasso di mora effettivo nella formula del TEG dettata dalla Banca d'Italia, tenuto conto del periodo di inadempimento e dell'entità del capitale impagato;
predisponga un conteggio alternativo che, in ipotesi di superamento del tasso soglia usura per effetto dell'applicazione della clausola sugli interessi di mora, applichi gli interessi di mora al tasso corrispettivo;
all'esito delle verifiche operate indichi l'effettivo ammontare del saldo dei rapporti di finanziamento oggetto di causa, precisando se ed eventualmente di quanto esso differisca da quello esposto nelle scritture della banca convenuta”; poi integrati all'udienza del
15/11/2022, come esegue: “(da adattare al caso concreto, in base alla tipologia contrattuale oggetto del contenzioso):
“anche alla luce della perizia di parte, e previa illustrazione della natura giuridica dei contratti allegati (nel caso del conto - corrente se con apertura di credito o meno e se quest'ultimo munito o meno di forma scritta e se risulta dalla documentazione in atti l'esistenza di un affidamento in qualunque modo riconosciuto dalla banca ad es. dagli estratti conto, dai riassunti scalari, dai report di Centrale rischi agli atti, anche se la concessione di credito non risulti formalizzata per iscritto) e previa verifica se il rapporto giuridico è ancora pendente al momento della introduzione della lite, dell'ultimo saldo contabile rinvenuto nella documentazione nonché delle condizioni economico - contrattuali ivi contenute e della loro variazione nel corso del tempo, ridetermini il CTU il saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa, alla fine del rapporto, pari alla differenza tra il saldo di estinzione (su conto corrente chiuso) o ultimo saldo risultante e quello ricalcolato come di seguito, alla luce dei seguenti principi:
1.Tasso d'interesse: in mancanza di pattuizione scritta o in presenza di rinvio agli usi di piazza, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con i) per i contratti anteriori all'entrata in vigore della legge 17.2.1992 n. 154, gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati al tasso legale ex art. 1284 cc, fino all'entrata in vigore della legge
17.2.1992 n. 154 e, per il tratto successivo, al tasso di sostituzione previsto dall'art. 5 legge 17.2.1992 n. 154 (poi art. 117 co. 7 T.U. bancario), intendendo per operazioni “attive”
(tasso minimo) quelle di impiego e “passive” (tasso massimo) quelle di raccolta laddove, per ii) per i contratti successivi, sostituendo il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (cd “tasso sostitutivo” ex art. 117 TUB). In caso di applicazione di interessi ultra - legali superiori a quelli validamente pattuiti per iscritto, riduca gli interessi a quelli legali;
se è provata la sussistenza di una pattuizione scritta del tasso ultra - legale, occorre applicare i tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti - conto
2.Anatocismo:
i) per i contratti stipulati e chiusi anteriormente al 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000) non si applica alcuna capitalizzazione;
ii) per i contratti stipulati in epoca successiva al 22.4.2000 si applicano i criteri di capitalizzazione contenuti nella delibera CICR del 9.2.2000, previa verifica dell'esistenza di una clausola di capitalizzazione reciproca degli interessi specificamente approvata per iscritto, in difetto della quale escluda ogni forma di capitalizzazione;
per i contratti stipulati anteriormente al 22.4.2000 ed ancora in corso a detta data, se vi è prova dell'avvenuta comunicazione al cliente, della pubblicazione in G.U. dell'avvenuto adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000 nonché clausola di capitalizzazione reciproca degli interessi specificamente approvata per iscritto dal cliente, si applicano gli interessi debitori senza alcuna capitalizzazione sino al 30.6.2000 e si applicano i criteri di capitalizzazione reciproca trimestrale dal 1.7.2000 sino alla chiusura del conto;
escluda ogni forma di capitalizzazione successivamente al 31 dicembre 2013 fino al 30 settembre 2016 (in quest'ultimo periodo 2013/2016, il CTU preveda uno scenario alternativo con capitalizzazione degli interessi). Successivamente, al 30 settembre 2016, con l'entrata in vigore del decreto - legge 14 febbraio 2016, convertito in legge 8 aprile 2016 n. 49, si applichi la novella in parte qua dispone che “cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione
è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”. In ogni caso, dalla chiusura del conto decorreranno solo gli interessi moratori, senza alcuna capitalizzazione.
2.1. Anatocismo (prescrizione). In relazione ai cd “versamenti solutori” accessori al contratto di apertura di credito effettuati in assenza o eccedendo il cd “fido” concesso o dopo che questi sia stato revocato, alla luce dell'orientamento espresso da Cass. sez. un.,
13 giugno 2019, n. 15895 secondo cui “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” che abilita il giudicante a far ricorso, anche di ufficio, ad una consulenza tecnica a carattere percipiente, determini il CTU, una volta accertate rimesse cd “solutorie”, l'importo contabile decurtato delle somme indebitamente annotate ma per le quali è prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito ossia allorché sia decorso il termine di 10 anni dalla notifica dell'atto di citazione (salvo atti interruttivi)
3.Cms: la commissione di massimo scoperto può essere applicata (fino alla data di scadenza di 150 gg dall'entrata in vigore dell'art. 2 bis decreto-legge 29 novembre 2008 n.
185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2) a incremento del saldo passivo del cliente purché il contratto preveda detta commissione determinata in modo specifico ossia in misura percentuale e base di calcolo (es. picco di scopertura, e/o massimo utilizzo del fido registrato nel trimestre chiuso, sulla media del trimestre); in difetto di queste condizioni, gli addebiti devono essere stornati. Successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, come poi convertito, verifichi se la clausola che prevede una commissione di massimo scoperto sia conforme alle previsioni di detta norma che, per i contratti di apertura di credito o con un fido successivo, prevede sia la “commissione di massimo scoperto” che il “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme” ossia, per la commissione di massimo scoperto, se le clausole prevedono un tasso determinato da calcolare entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa - esclusi gli sconfinamenti oltre il fido - e la sua applicazione solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni laddove, per il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, che può essere previsto anche in via cumulativa con la commissione di massimo scoperto, che sia pattuito in modo espresso ad un tasso non superiore allo 0,5% per trimestre sull'importo dell'affidamento, sia proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, non sia rinnovabile tacitamente, sia onnicomprensivo rispetto ad ogni altra voce di costo e specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo (fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento). Se, entro il 1.10.2012 (nel caso in cui il rapporto sia ancora in corso),
l'istituto di credito abbia adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117 bis TUB (inserito dall'art. 6 bis D.L. 201/11, convertito in L. 214/2011) e del decreto del
Cicr del 30 giugno 2012 n. 644 (entrato in vigore il 1/7/2012) e se vi sia prova della comunicazione al cliente dell'adeguamento dei contratti alle clausole di cui all'art. 117 bis
TUB che prevedono, per il conto affidato, la “commissione di affidamento” di cui al primo comma (con la previsione di una commissione onnicomprensiva di affidamento, entro il limite del fido, non superiore allo 0,5% per trimestre) oppure, in caso di sconfinamento per conto non affidato o in caso di superamento del fido accordato, il “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme”, di cui al secondo comma (con la previsione solo di una commissione di istruttoria della pratica di sconfinamento in misura fissa, espressa in valore assoluto).
4.Valute: in mancanza di una diversa pattuizione scritta, per le operazioni passive successive al 10.3.1992 (data di entrata in vigore dell'art.7 legge 154/1992), gli interessi sui versamenti di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca creditrice e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento, devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento (art. 120 del decreto legislativo 385/1993 già art.78 legge 154/1992).
5.Interessi usurari: accerti il CTU se, al momento della pattuizione degli interessi o dell'esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito, si sia superato il cd tasso - soglia dopo l'entrata in vigore della legge 108/96 ed in particolare accerti il superamento del predetto tasso che, sino alla data del 14.5.2011, si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (laddove, successivamente al 14.5.2011, esso si calcola ai sensi dell'art. 2, 4° comma L. 108/96, come modificato dal decreto legge 70/2011, convertito in legge 106/2011 stabilendo che dal giorno di entrata in vigore di tale decreto legge la soglia di usura è calcolata aumentando il tasso medio del 25%, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali), tenendo conto di tutti gli interessi, costi, commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese comunque collegate all'erogazione del credito, ivi compresi i premi di polizza secondo le istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti, escluse quelle per imposte e tasse, nonché, in uno scenario alternativo, parimenti interessi, remunerazioni e spese annotati in assenza di pattuizione o in base a pattuizione nulla. Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal
Ministero del Tesoro corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il
CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato. Il parametro da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria è il seguente: nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 108/1996 ed il 31.12.2009, computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, come sopra illustrato, conteggiando anche le cms facendo applicazione, per queste ultime, di quanto statuito da Cass., sez. un., 20 giugno 2018 n. 16303 secondo cui “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della
CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”; per il periodo successivo all'1.1.2010, computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia, ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto.
Verifichi, infine, l'autonoma usurarietà degli interessi moratori sulla base dei medesimi criteri del tasso pattuito con riferimento ai predetti interessi moratori, ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo secondo i principi espressi da Cass., sez. un., 18 settembre 2020 n. 19597 secondo cui “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché
"fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”. Ai fini dell'indagine in concreto, per i contratti conclusi fino al 31 marzo 2003, il “tasso – soglia” ai fini della mora coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DM anteriori al DM 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dal 1 aprile 2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori di talché la formula da seguire
è la seguente: TEGM x 1,5. Per i contratti conclusi dal 1° aprile 2003 (data di entrata in vigore del DM 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il “tasso – soglia” ai fini della mora si determina sommando al TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2 legge 108/1996 (ratione temporis vigente) di modo che la formula diviene la seguente: (TEGM + 2,1) x 1,5. Per i contratti conclusi dal 1° luglio 2011 (data di entrata in vigore del DM 27 giugno 2011) al
31 dicembre 2017, il “tasso – soglia” ai fini della mora si determina sommando al TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2 legge 108/1996 (come modificato dal decreto - legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106) per cui la formula corrispondente è la seguente: (TEGM + 2,1) x 1,25 + 4. Come si vede, la maggiorazione di 4 punti percentuali si applica una volta solo e non distintamente per il tasso corrispettivo e in più sullo spread di mora. Infine, per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore del DM 21 dicembre 2017), il “tasso – soglia” ai fini della mora si determina invece sommando al TEGM il valore del 1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultra - quinquennale) o del 4,1% (per le operazioni di leasing) o del 3,1% (per il complesso degli altri prestiti) - maggiorazioni medie interessi di mora indicate nei DD.MM.
a partire dal DM 21 dicembre 2017 -, il tutto maggiorato sempre di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali sempre ex art. 2 legge 108/1996 (come modificato dal decreto – legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106) per cui la formula diviene la seguente: (TEGM + 1,9 o 4,1 o 3,1) x 1,25 + 4.
Va, infine esclusa ogni forma di accertamento della cd “usura – sopravvenuta” per effetto dell'intervento di Cass. 19 ottobre 2017 n. 24675 secondo cui “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Circa la produzione dei decreti ministeriale di rilevazione del cd tasso - soglia, è noto come
Cass. 13 maggio 2020 n. 8883, invertendo il precedente orientamento da ultimo espresso da
Cass. 2543/2019 (secondo cui “i decreti ministeriali, in quanto atti amministrativi, non sono soggetti al principio Iura novit curia, dunque la parte che intende contestare la natura usuraria di un contratto è tenuta, oltre a dimostrare il superamento della soglia , anche a depositare copia in giudizio dei D.M., in quanto essenziali per individuare il tasso soglia usura”), ha consentito al giudice di acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalla parte deducente la nullità degli interessi applicati, atteso che sia indubbio che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile, e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata, essendo norme di carattere secondario, continuamente aggiornate, che realizzano una etero-integrazione del precetto normativo, per cui detto giudice, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile
6.Spese: occorre escludere tutte le voci di spese/commissioni non pattuite. In caso di incompletezza degli estratti conto (che il CTU avrà cura di segnalare anche in relazione a incompletezza in periodi intermedi), qualora il cliente agisca per la rideterminazione del saldo – conto (in via di ripetizione dell'indebito o accertamento del credito) effettui il CTU solo un conteggio dalla data a partire dalla quale vi è continuità negli estratti conto ed indichi quale sia il saldo del primo estratto - conto che ha utilizzato
(a debito o credito del cliente); in caso di azione proposta dall'istituto di credito (anche in via monitoria), o qualora questa proponga domanda riconvenzionale, azzeri il CTU il saldo iniziale a debito del cliente risultante disponibile, oppure mantenga il saldo iniziale se a credito.”.
5. In data 17/03/2023, il fascicolo, in precedenza trattato ad altro giudice, veniva assegnato al giudice scrivente il quale, con ordinanza del 5/09/2024, ritenuto che non fosse necessario richiedere al CTU i chiarimenti sollecitati dagli opponenti con riguardo alle risultanze dell'accertamento tecnico depositate in data 5/04/2023, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 30/01/2025, la causa veniva assegnata a sentenza (dal giudice designato in sostituzione del giudice scrivente assente per maternità) e successivamente dallo stesso rimessa sul ruolo per richiedere chiarimenti al CTU.
7. Alla successiva udienza del 30/09/2025, resi a verbale i chiarimenti da parte del CTU, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione dal giudice scrivente (nelle more rientrato in servizio), con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ridotti a 20 quelli per il deposito delle comparse conclusionali).
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8. L'opposizione promossa da ed è infondata e deve essere Parte_1 Parte_2 rigettata per le ragioni che seguono.
9. Preliminarmente deve darsi atto dell'ammissibilità dell'intervento volontario ex art. 111
c.p.c. svolto dalla quale successore a titolo particolare Controparte_3 della convenuta con Controparte_1 riferimento al diritto controverso. Conformemente, infatti, al disposto di cui all'art. 111
c.p.c. il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo;
tuttavia, non essendo stato estromesso l'alienante dante causa, il processo è proseguito tra le parti originarie, fermo il principio per cui la sentenza pronunciata contro queste ultime spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è dallo stesso impugnabile. 10. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità delle critiche sollevate alla consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti dal consulente nominato, dott. Per_4
secondo le quali quest'ultimo, pur avendo ravvisato l'esistenza di “un atto
[...] modificativo dell'originario rapporto”, non avrebbe operato il “ricalcolo del saldo dei finanziamenti” oggetto di causa, in tal modo disattendendo il quesito allo stesso affidato con l'ordinanza dell'11/07/2022 nella parte in cui richiedeva che il CTU, “all'esito delle verifiche operate indichi l'effettivo ammontare del saldo dei rapporti di finanziamento oggetto di causa, precisando se ed eventualmente di quanto esso differisca da quello esposto nelle scritture della banca convenuta” (cfr. pagg. 12 e ss della comparsa conclusionale depositata dagli opponenti in data 31/03/2025).
Tale doglianza, infatti, è da considerarsi tardiva in quanto formulata per la prima volta dagli opponenti in sede di comparsa conclusionale (depositata in data 31/03/2025).
Va sul punto in primo luogo evidenziato che la circostanza dell'avvenuta rinegoziazione di entrambi i contratti di mutuo per cui è processo è stata rilevata dal CTU nella propria relazione tecnica (cfr. pagg. 28 e ss). L'avvenuta rinegoziazione dei contratti è quindi un dato di fatto non rappresentato dagli opponenti in alcuno dei loro scritti difensivi precedenti alla comparsa conclusionale sopra indicata, né tantomeno rilevato dal loro CTP nella consulenza tecnica di parte depositata in atti. A ciò si aggiunga che la doglianza relativa all'asserita incompletezza della consulenza tecnica d'ufficio, nella quale sarebbe stato omesso il “ricalcolo del saldo dei finanziamenti” per cui è processo, non è neanche presente nelle osservazioni svolte dal CTP ex art. 195, co. III, c.p.c. alla relazione del CTU, dott.
che hanno infatti riguardato unicamente l'asserita assenza di certezza, liquidità ed Per_4 esigibilità dei mutui ed il computo della commissione di estinzione anticipata nella valutazione della usurarietà.
Trattasi in definitiva di doglianze da considerarsi tutte tardive e, come tali, inammissibili, oltre ad essere del tutto prive di fondamento in quanto:
- come anche specificato dal CTU dott. all'udienza del 30/09/2025, il quesito avente Per_4 ad oggetto l'indicazione dell'effettivo ammontare del saldo dei rapporti di finanziamento oggetto di causa, era subordinato alla positiva valutazione del carattere usurario dei contratti di mutuo per cui è processo che, avendo invece avuto esito negativo (nel senso dell'assenza di usura, come più oltre sarà meglio specificato), ha esonerato il CTU dalla risposta al suddetto quesito;
- la circostanza dell'avvenuta rinegoziazione dei contratti di mutuo per cui è causa non ha posto alcuna incertezza in ordine alle verifiche demandate al CTU con riguardo alla eccepita usurarietà originaria dei mutui (né d'altronde può essere considerata dal giudice scrivente al fine di rilevare d'ufficio – come sembrano suggerire in sede di comparsa conclusionale gli opponenti – l'inesistenza del titolo esecutivo posto alla base della procedura esecutiva da cui trae origine il presente processo o la nullità degli atti modificativi dell'originario rapporto di mutuo per mancato rispetto della forma scritta richiesta ad substantiam, posto che tale circostanza – lo si ribadisce – è stata dedotta tardivamente dagli opponenti, unicamente in sede di comparsa conclusionale);
- la pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare il mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà (cfr. Cass. Civ. n. 7352/2022).
Con riguardo alla ritenuta inammissibilità, per tardività, delle doglianze sopra indicate, va infine rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che “La comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia già instaurato il contraddittorio fra le parti, essendo tale atto deputato esclusivamente allo svolgimento di difese”. (Corte di cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 315 del 12/01/2012). Tale conclusione non muta in considerazione della circostanza che la già menzionata rinegoziazione si evincesse dall'elaborato peritale depositato dal CTU in giudizio: infatti, se indubbiamente la parte può tempestivamente e motivatamente contestare i risultati dell'accertamento tecnico svolto in sede di giudizio, deve escludersi che, a seguito del deposito della perizia, sia consentito introdurre in giudizio, surrettiziamente, domande o eccezioni nuove, le quali avrebbero dovuto essere valutate e provate nel contraddittorio delle parti, entro i termini decadenziali all'uopo previsti dalla Legge.
Le eccezioni in analisi devono dunque essere dichiarate inammissibili mentre va ribadito che le conclusioni cui è giunto il CTU, essendo il portato di un attento, scrupoloso e ben argomentato vaglio tecnico relativo alla valutazione dell'usurarietà dei contratti di mutuo oggetto del presente giudizio, merita di essere integralmente recepito, poiché immune da vizi logico-giuridici.
11. Tanto chiarito, può passarsi al vaglio del merito del presente giudizio nel quale gli attori-opponenti, e hanno tempestivamente sollevato Parte_2 Parte_1 un'unica doglianza che, per quanto è dato comprendersi dalla poco chiara consulenza tecnica di parte e dalle deduzioni difensive formulate in atti, è volta ad eccepire il carattere usurario del solo tasso di mora pattuito nei due contratti di mutuo n. 126/900207 del
30/12/04 e n. 056/907003 del 09/12/2005, azionati nei loro confronti dalla Banca opposta.
Ad ogni buon conto ed a scanso di equivoci, la verifica demandata al CTU ha avuto ad oggetto sia il tasso di natura corrispettiva sia il tasso di mora e, per entrambi, il CTU, dott.
ha concluso nel senso del pieno rispetto della normativa antiusura ex Legge n. Per_4
108/1996.
11.1 In particolare, con riferimento al primo quesito istruttorio formulato, relativo alla sussistenza di usura originaria, egli concludeva come segue: “operata la preliminare disamina della documentazione in atti, lo scrivente, per entrambi i rapporti oggetto di causa, ha provveduto - sì come chiesto dal Magistrato - a verificare il rispetto della normativa sull'usura ex legge n.108/1996. In particolare, all'esito delle verifiche esperite, questo ufficio ha accertato quanto segue: FINANZIAMENTO DI EURO 350.000,00 DEL
30.12.2004: il T.E.G. di natura corrispettiva, non risulta affetto da “usura originaria”; il tasso di mora non risulta affetto da “usura originaria”. FINANZIAMENTO DI EURO
70.000,00 DEL 09.12.2005: il T.E.G. di natura corrispettiva, non risulta affetto da “usura originaria”; il tasso di mora non risulta affetto da “usura originaria”. In sintesi, i contratti oggetto di causa risultano pienamente conformi alla normativa sull'usura ex legge n.108/1996”.
11.2 Con riferimento all'ulteriore quesito attinente, invece, al tasso di mora in concreto applicato, lo stesso così concludeva: “Le verifiche condotte in ordine agli interessi di mora hanno consentito di accertare quanto segue: VERIFICHE AVENTI AD OGGETTO IL
CONTRATTO DI MUTUO DI EURO 350.000,00 DEL 30.12.2004. Con riguardo al finanziamento del 30.12.2004, si è accertato il pieno rispetto della normativa antiusura ex legge n.108/1996 anche nella concreta applicazione del tasso di mora (per i risultati delle ridette verifiche si rinvia all'allegato n.13); VERIFICHE AVENTI AD OGGETTO IL
CONTRATTO DI MUTUO DI 51 EURO 70.000,00 DEL 09.12.2005. Anche per il finanziamento del 2005 si è accertato il pieno rispetto della normativa antiusura ex legge n.108/1996 anche nella concreta applicazione del tasso di mora (per i risultati delle ridette verifiche si rinvia all'allegato n.14).”
All'esito degli accertamenti svolti, il dott. concludeva quindi la perizia affermando Per_4 che “Alla luce degli esiti delle verifiche esperite, che hanno evidenziato il pieno rispetto della normativa sull'usura da parte della banca, lo scrivente non ha operato alcun ricalcolo del saldo dei finanziamenti de quibus” (cfr. elaborato peritale depositato in giudizio dal
CTU in data 05/04/2023). Persona_4
12. Per quanto sopra esposto, e ferma in ogni caso l'assoluta irrilevanza dell'eventuale fenomeno della c.d. “usura sopravvenuta” (come oramai da tempo chiarito dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con sentenza del 19 ottobre 2017 n. 24675 secondo cui “Allorché il tasso degli interessi concordato tra 17 mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”), non può quindi che concludersi per il rigetto della la domanda formulata dagli opponenti in quanto infondata.
13. Le spese di lite, nei rapporti tra gli opponenti e la Banca opposta, seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei valori minimi (stante la semplicità delle questioni in fatto ed in diritto oggetto di causa) di cui al
D.M. 55/2014 ratione temporis applicabile, per le cause di valore compreso tra €
260.000,00 ed € 520.000,00 (in ragione dell'ammontare del credito azionato dalla Banca opposta); vengono invece integralmente compensate nei confronti della parte interventrice ex art. 111 c.p.c. 13.1 Quanto, invece, alle spese della consulenza contabile, liquidate con decreto del
05/09/2024 in favore del dott. poiché è stato necessario esperire tale Persona_4 accertamento tecnico in seguito all'opposizione avanzata da e Parte_3 Parte_2 risultati soccombenti, le stesse andranno poste a loro esclusivo carico, in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa NI GH, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'opposizione avanzata da e Parte_1 Parte_2
2. condanna e al pagamento, in solido tra di loro ed in Parte_1 Parte_2 favore della delle spese di lite, che Controparte_1 si liquidano nella somma di € 11.229,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per Legge,
3. compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti, da e Parte_1 [...]
la terza intervenuta Parte_2 Controparte_3
4. pone, in via definitiva, a carico di e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido tra di loro, le spese della consulenza contabile, come liquidate con decreto del
05/09/2024 in favore del dott. Persona_4
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 12/12/2025.
Il Giudice
NI GH