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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr. Marino Reda, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 498 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta a sentenza all'udienza del 25.03.25, vertente
TRA
C.F.: e C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'Avv. Luca Occhionorelli;
C.F._2
Parte opponente
E
n p.l.r.p.t., P.I.: , con gli Avv.ti Stefano Controparte_1 P.IVA_1
Menghini, Giulia Galati e Margaret Scolaro;
NONCHE' in p.l.r.p.t., P.I.: , con gli Avv.ti Davide Sarina e Controparte_2 P.IVA_2
Giulia Galati
Parte interveniente
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1 della decisione” in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo
e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato, i Sig.ri e eccepivano l'usurarietà del tasso e la conseguente Parte_1 Parte_2
non debenza delle somme pretese.
Resisteva parte opposta.
All'udienza del 28.06.24, interveniva nel giudizio in sostituzione di Controparte_2 ai sensi dell'art. 111 c.p.c. chiedendone l'estromissione in Controparte_1 ragione dell'avvenuta cessione del credito.
L'attività istruttoria espletata, caratterizzata, dalla documentazione prodotta, nonché dalla CTU, ha fondato la pretesa di parte opposta.
Per quanto attiene all'eccepita usurarietà degli interessi, si rileva che il c.t.u. evidenziava: “I tassi contrattuali indicati in contratto sono del tutto corretti e coerenti nonché entro i limiti del tasso soglia, alla luce della documentazione in fascicolo;
il tasso di mora, che non risulta usurario alla stipula, si modifica trimestralmente adeguandosi alla legge 108/96 senza mai superare il tasso soglia nel corso dell'ammortamento; si ritiene che gli importi reclamati e successivamente precettati siano del tutto corretti”.
Per altro verso, parte opponente non ha fornito la prova dell'adempimento, né ha addotto alcuna prova liberatoria, idonea ad estinguere l'obbligazione.
Resta assorbita ogni diversa questione in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altro (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, e di ctu, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice monocratico Dr. Marino Reda, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e disattesa ogni altra istanza, Parte_1 Parte_2
eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'estromissione dal giudizio di Controparte_1
2. Rigetta l'opposizione spiegata;
2 3. Pone definitivamente a carico di e le Parte_1 Parte_2
spese della consulenza tecnica disposta.
4. Condanna e alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_2
giudizio in favore di in p.l.r.p.t., liquidate in € Controparte_2
2.000,00, oltre 15% rimborso forfettario e accessori come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
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