TRIB
Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
OGGETTO Adempimento contrattuale in materia di mediazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 386 dell'anno
2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marika Parte_1
Ronco, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1
Stella, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Controparte_2
Laraia, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CO
, rappresentato e difeso dall'avv. Costanza Controparte_3 Manzi, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le note di trattazione scritta da ciascuna depositate ex art. 127 ter c.p.c. il 2.7.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Il giudizio è stato introdotto con ricorso ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. depositato il 28.1.2020 e ritualmente notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione di udienza, con cui il ha quivi convenuto Pt_1
in giudizio il , la e il , CP_1 P_ CP_3
deducendo quanto segue.
Nell'esercizio della sua attività di mediatore, che svolge con il nome di e alla quale è regolarmente CP_4
abilitato per essere iscritto dal 24.2.2017 con il n.
BA/576914 nell'apposita sezione del Repertorio Economico e
Amministrativo tenuto dalla Camera di Commercio di Bari, ha reso possibile la compravendita di appartamento in Trani
2 alla via Barisano da Trani n. 9, che, a rogito del notaio
, rep. n. 62112, i convenuti hanno stipulato Persona_1
il 22.12.2017, il e la , già comproprietari CP_1 P_
dell'immobile, quali venditori e il quale CP_3
acquirente, al prezzo di € 210.000,00. Al fine di trovare acquirenti per tale immobile il e la CP_1 P_
avevano conferito incarico al ricorrente con scrittura privata del 21.6.2017, irrevocabile fino al 20.9.2017 e poi soggetto, per una volta soltanto, a tacito rinnovo per ulteriori tre mesi, salvo disdetta a comunicarsi mediante
<
telefax, posta certificata>>, con preavviso di 15 giorni.
Tale incarico prevedeva una provvigione pari al 3% del prezzo della compravendita, oltre ad IVA, <
intervenuta accettazione della proposta di acquisto>>, che gli aspiranti venditori avrebbero dovuto corrispondere anche ove la compravendita fosse intervenuta <
massimo di 30 mesi dalla scadenza del[l'] … incarico a soggetti che avranno visitato l'immobile … [per il] tramite>>
del . Nello svolgimento di tale incarico, il Pt_2
ricorrente raccoglieva l'interessamento del , a CP_3
cui suoi collaboratori facevano visitare l'appartamento il
26.5.2017; forniva a questi ogni utile informazione e documentazione;
si adoperava, in plurimi incontri, di comporre le divergenti posizioni delle parti in ordine all'ammontare del prezzo. Tale attività non conduceva
3 tuttavia alla conclusione dell'affare nel termine di efficacia dell'incarico di mediazione e il 4.12.2017,
allorché l'incarico si era tacitamente rinnovato fino al
20.12.2017, perveniva al , a mezzo telefax, Pt_2
comunicazione di disdetta, poi confermata con raccomandata a.r. Dopo di che, da visura dei registri immobiliari eseguita il 28.4.2018, il veniva ad apprendere della Pt_2
intervenuta compravendita a mezzo del suddetto rogito del
22.12.2017 per notaio , al quale i convenuti tacevano Per_1
di essersi avvalsi della sua opera. Per tale affare, la cui conclusione è stata comunque resa possibile dalla sua intermediazione, il ricorrente ha in ogni caso diritto a provvigione, sia nei confronti dei venditori, nella misura come sopra pattuita, sia nei confronti dell'acquirente, che pure ha beneficiato della sua opera, nella uguale misura del
3% fissata negli <
Commercio di Bari>>; nei confronti dei venditori egli ha inoltre diritto al pagamento della penale dovutagli per avergli i venditori revocato l'incarico prima della sua naturale scadenza. Nessun esito hanno dato le plurime richieste di pagamento previamente indirizzate ai convenuti in via stragiudiziale e privo di ogni riscontro è rimasto da ultimo anche l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, comunicato loro con raccomandata a.r. del 4.12.2018.
Il chiede pertanto: condannarsi il e la Pt_1 CP_1
4 in solido, a pagare in suo favore la somma di € P_
6.300,00 o la diversa somma a ritenersi di giustizia, oltre ad IVA e contributo previdenziale come per legge, a titolo di provvigione e la somma di € 8.400,00 a titolo di penale,
entrambe le somme oltre a <
art. 1284 c.c.>> fino all'effettivo soddisfo, a decorrere,
quanto alla provvigione, dal 22.12.2017, data del rogito, e quanto alla penale, dalla data della introduzione del presente giudizio;
condannarsi il a pagare in suo CP_3
favore la somma di € 6.300,00 o la diversa somma a ritenersi di giustizia, oltre ad IVA e contributo previdenziale come per legge, a titolo di provvigione, oltre a <
e interessi ex art. 1284 c.c.>> dallo stesso 22.12.2017 fino all'effettivo soddisfo.
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio, con separate comparse di risposta, tempestivamente depositate dal e dal il 15.10.2020 e dalla CP_1 CP_3 P_
il 17.10.2020.
Il oppone in via preliminare l'estinzione del credito CP_1
vantato dal ricorrente per l'intervenuta prescrizione breve stabilita in materia dall'art. 2950 c.c.; obietta poi, per ciò che può rilevare, che: sono inefficaci in quanto vessatorie e non specificamente approvate per iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, co. 2, c.c. <
clausole di cui al punto 8 sub 2) e 9 sub 2) della lettera d'incarico>> (le quali prevedevano rispettivamente: il
5 diritto del mediatore alla provvigione anche nel caso in cui
<
di 30 mesi dalla scadenza del[l'] … incarico a soggetti che avranno visitato l'immobile [suo] tramite;
il diritto del mediatore ad una penale pari al 3% del prezzo di conferimento dell'incarico a vendere nel caso di sua revoca prima della scadenza); in ogni caso, nessuna attività di mediazione il ricorrente ha svolto in vigenza dell'incarico a vendere nella specie conferitogli, giacché la visita che il ha Pt_1
procurato al è avvenuta in epoca anteriore al CP_3
conferimento dell'incarico; nessun recesso anticipato del mandante può d'altro canto ravvisarsi nella <
inviata dai promissari venditori in data 04.12.2017 … frutto di mero eccesso di zelo da parte degli stessi>>, in quanto l'incarico era comunque prossimo a definitivamente cessare alla scadenza del 20.12.2017, alla quale non era più
suscettibile di rinnovarsi tacitamente, e comunque la disdetta è stata data nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni previsto per la prima scadenza;
la congiunta richiesta di pagamento, da un lato della provvigione e dall'altro lato della penale, costituisce una inammissibile duplicazione.
La eccepisce preliminarmente il proprio difetto di P_
legittimazione passiva, <
conferito alcun incarico scritto alla RB CONSULTING di
LD ER né avuto alcun vantaggio dall'asserita
6 attività di mediazione da parte della stessa né … avuto conoscenza dell'esistenza di alcun mediatore che avrebbe favorito la vendita>> dell'appartamento alla via Barisano da
Trani n. 9 in Trani, già costituente la sua residenza coniugale con il , dal quale si stava all'epoca CP_1
separando, e disconosce la conformità all'originale della scrittura del 21.6.2017, di conferimento al ricorrente di incarico di mediazione a vendere, dal offerta in Pt_1
comunicazione in copia informatica in allegato al ricorso introduttivo, e comunque l'autenticità della sottoscrizione che vi risulta apposta da essa . P_
Il eccepisce preliminarmente egli pure la CP_3
prescrizione del credito azionato;
obietta altresì che, al di là del fatto che in effetti il giorno il 26.5.2017, quando ancora il non aveva ricevuto incarico dagli aspiranti Pt_1
venditori, la sua collaboratrice ha Controparte_5
accompagnato esso a visitare l'immobile per cui CP_3
è causa, insieme a sua moglie e alla presenza della
, che intervenne ad aprire l'appartamento, non è P_
vero che a tale incontro partecipò anche il , con il CP_1
quale non ha mai avuto alcun contatto per il CP_3
tramite del e non è vero che questi si è adoperato Pt_1
in alcun modo perché si instaurasse una trattativa fra le parti, per la quale il non gli ha comunque CP_3
conferito alcun incarico;
per la denegata ipotesi di riconoscimento del diritto in capo al ricorrente di
7 conseguire provvigione dal , questi deduce infine CP_3
che il suo ammontare andrebbe determinato dal giudice secondo equità, in misura ben inferiore al 3% reclamato dal , Pt_1
a norma dell'art. 1755, co. 2, c.c., avuto riguardo al fatto che null'altro l'agente ha fatto per il che fargli CP_3
visitare per una volta l'immobile.
Con ordinanza resa all'udienza del 28.10.2020, a cui la causa
è stata chiamata per la prima comparizione delle parti, è
stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 ter, co.
3, c.p.c.
Il giudizio è stato quindi istruito mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale di tutte le parti e l'audizione di testi.
Per inveterata giurisprudenza della Suprema Corte, la legittimazione processuale, condizione dell'azione, quale diritto dell'attore o ricorrente di conseguire una decisione della causa nel merito, si sostanzia nella coincidenza, dal lato attivo, fra la persona, fisica o giuridica, dell'attore o ricorrente e la persona di chi è dall'attore o ricorrente affermato titolare del diritto dedotto in giudizio,
astrattamente fornito del potere di farlo giudizialmente valere, e, dal lato passivo, fra la persona, fisica o giuridica, del convenuto e la persona di chi è dallo stesso attore o ricorrente affermato come colui nei cui confronti il diritto dedotto in giudizio va riconosciuto ed è
8 astrattamente suscettibile del riconoscimento richiesto,
secondo la mera prospettazione dell'attore o ricorrente e a prescindere dalla fondatezza o meno della sua pretesa nel merito, al quale afferisce invece la titolarità del rapporto controverso, dal lato attivo e dal lato passivo: v., ex plurimis, Cass. 14.6.2006 n. 13756).
Consegue, nel caso del presente giudizio, che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva preliminarmente sollevata in rito dalla attesa P_
l'esatta coincidenza fra la sua persona e la persona che il ricorrente chiede condannarsi al pagamento in proprio favore di crediti che assume di avere maturato nei suoi confronti per avergli conferito l'incarico di trovare acquirenti per un appartamento in sua comproprietà e di cui essa è
astrattamente suscettibile di rispondere, rilevando sul diverso piano del merito della controversia la questione se i crediti azionati effettivamente sussistano e facciano carico (anche) alla , che il rigetto della eccezione P_
di difetto di legittimazione passiva lascia impregiudicata.
Ed è in effetti al merito della controversia che afferiscono le allegazioni che la deduce a sostegno P_
dell'eccepito difetto di legittimazione passiva, con le quali assume: a) di non avere conferito al l'incarico Pt_1
scritto che nel ricorso introduttivo è posto a fondamento della domanda proposta nei confronti dei due venditori;
b)
di non essersi comunque avvantaggiata dell'attività di
9 mediazione che il ricorrente possa avere svolto, della quale non ha neppure avuto conoscenza.
Alla negazione di avere conferito detto incarico scritto, la ha accompagnato: per un verso, il disconoscimento P_
della conformità all'originale del documento informatico depositato dal , ai sensi e per gli effetti dell'art. Pt_1
2712 c.c.; per altro verso, il disconoscimento della autenticità della firma che risulterebbe da essa apposta in calce alla scrittura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, co. 1, n. 2, c.p.c.
A tanto non ha fatto seguito il deposito né l'esibizione dell'originale della scrittura da parte del ricorrente, per cui la non ha avuto modo di reiterare rispetto P_
all'originale il disconoscimento della autenticità della sua sottoscrizione e il non ha avuto di conseguenza Pt_1
ragione di proporre istanza di verificazione.
Senonché, dal documento informatico agli atti di causa non risulta proprio alcuna firma che vi sia stata apposta dalla
, il conferimento d'incarico risultando in effetti P_
rilasciato dal solo , e da questi soltanto firmato, CP_1
nonché dal per accettazione, nella dichiarata Pt_1
qualità di comproprietario con la per uguali quote P_
indivise.
E tale unilaterale manifestazione di volontà di uno solo dei due comproprietari - che tale risulta essere anche dalla lettera di disdetta del 4.12.2017, che è essa pure
10 sottoscritta dal solo - dovendosi il conferimento di CP_1
un incarico di mediazione a vendere un immobile reputare atto di straordinaria amministrazione, non è idonea a produrre alcun effetto vincolante nei confronti dell'altro,
atteso che: dall'atto di compravendita per notaio , Per_1
prodotto in giudizio dallo stesso risulta che i Pt_1
coniugi erano in regime patrimoniale di separazione, donde l'inapplicabilità nella specie del disposto dell'art. 184,
co. 1 e 2, c.c. (v. Cass. 15.10.2018 n. 25754); versandosi pertanto in materia di comunione ordinaria, neppure poteva trovare nel caso applicazione la presunzione del consenso degli altri comunisti agli atti di gestione unilateralmente compiuti da uno solo di essi, che la giurisprudenza di legittimità ricava dal disposto del primo comma dell'art. 1105 c.c. con limitato riguardo agli atti di ordinaria amministrazione (v. Cass. 14.5.2013 n. 11553).
Dunque il conferimento di incarico del 21.6.2017 è privo di ogni valore nei confronti della nei cui confronti P_
la domanda di pagamento della penale ivi prevista dall'art. 9 è pertanto per ciò solo infondata.
È per contro pacifico che la relativa scrittura sia stata sottoscritta dal;
e tuttavia, a prescindere da ogni CP_1
considerazione in ordine alla concreta operatività o meno di detta clausola - che a torto il contesta per CP_1
violazione dell'art. 1341, co. 2, c.c., giacché la clausola penale non è contemplata da tale disposizione nel novero
11 delle clausole c.d. vessatorie – la relativa domanda del
è parimenti infondata anche nei suoi confronti, per Pt_1
ciò che proprio non ricorre nel caso di specie alcun recesso anticipato.
V'è infatti che, tacitamente rinnovatosi l'incarico di mediazione fino alla scadenza del 20.12.2017, in forza dell'art. 1 delle condizioni di contratto, a tale scadenza l'incarico non era suscettibile di ulteriore proroga tacita e quindi - salvo diverso accordo delle parti, che non è
questione sia mancato - esso sarebbe definitivamente cessato, senza necessità di disdetta;
la disdetta che il ha inteso comunque inviare al con la CP_1 Pt_1
raccomandata a.r. del 4.12.2017 è espressamente data a valere dal 21.12.2017 e quindi, per quanto superflua, esattamente dalla naturale scadenza dell'incarico e niente affatto per un termine anticipato.
In disparte l'incompatibilità della domanda di pagamento di un risarcimento da recesso anticipato, il quale in tanto potrebbe giustificarsi in quanto il mediatore fosse di conseguenza venuto a perdere la chance di maturare il diritto alla provvigione, in cumulo con la domanda di pagamento della provvigione, a cui il mediatore assume invece di avere maturato il diritto.
Per ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, <
fini della configurabilità del rapporto di mediazione non è
necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di
12 incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore
[nel qual caso ricorre la figura della c.d. mediazione atipica], ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene [questa essendo la "mediazione tipica", prevista dagli artt. 1754 e segg.
c.c.] Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti,
necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra,
quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore>>
(Cass. 12.3.2021 n. 7029).
Ciò che rileva, ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, è che <
rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la
"messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente
13 indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione del mediatore ben può
esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè,
che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata>>
(Cass.
2.2.2022 n. 3134)
Nel caso del presente giudizio, dall'interrogatorio formale reso dal e dalle deposizioni rilasciate dalle CP_3
testi moglie del primo, e Testimone_1 Tes_2
collaboratrice del si ricava prova
[...] Pt_1
certa del fatto che effettivamente il giorno 26.5.2017 il e la moglie hanno visitato l'appartamento oggetto CP_3
di causa di proprietà dei coniugi e , CP_1 P_
accompagnativi dalla quale collaboratrice del CP_5
ricorrente, al fine di valutarne il suo possibile acquisto;
e ciò fecero con la fattiva cooperazione della P_
che ivi risiedeva e che li fece accedere e mostrò loro l'immobile; il ha poi riferito di avere già in CP_3
precedenza ricevuto dal sul proprio telefono Pt_1
cellulare una serie di fotografie raffiguranti l'appartamento, le quali deve pertanto ritenersi che gli
14 aspiranti venditori avevano consentito al di Pt_1
ritrarre al formale conferimento dell'incarico Parte_3
di mediazione, poi avvenuto con la scrittura del 21.6.2017,
a dimostrazione del fatto che, alla data della visita dei coniugi e , l'incarico di mediazione era CP_3 Tes_1
già stato conferito al verbalmente. Pt_1
Ma quest'ultima circostanza è priva di rilevanza, ciò che rileva essendo il fatto che, alla stregua di quanto innanzi,
deve aversi per senz'altro acquisita la prova che le parti dell'affare poi conclusosi con il rogito del 22.12.2017 sono state messe in relazione dal ricorrente, della cui attività
hanno tutte consapevolmente beneficiato: sia il , che CP_1
ha anche poi conferito al formale incarico di Pt_1
mediazione, sia la e il che ciò non P_ CP_3
hanno fatto;
e nessuno dei convenuti ha saputo neanche soltanto indicare come fra i venditori e l'acquirente si sia potuto stabilire un autonomo contatto, a prescindere da quello a cui l'intervento del diede luogo, conducendo Pt_1
il e la moglie a visitare l'immobile, dove si CP_3
trovava la : assai significativo è in tal senso il P_
capitolo di prova orale articolato dal sotto il CP_3
n. 4 nella memoria depositata ex n. 2, art. 183, co. 6,
c.p.c., con il quale lo stesso deduce in sostanza di avere preso o ripreso a trattare l'affare allorché, incontrato casualmente il per strada in Trani agli inizi di CP_1
dicembre 2017, questi gli comunicò di avere revocato
15 l'incarico al dopo di che la compravendita si è Pt_1
rapidissimamente perfezionata appena due giorni dopo la scadenza di tale incarico.
Anche per la clausola di cui all'art. 8, lett. b), delle condizioni dell'incarico di mediazione conferito dal CP_1
al vale il rilievo che essa non costituisce clausola Pt_1
vessatoria (v. Cass.
9.1.2024 n. 785), per cui, in forza di tale clausola, spetterebbe senz'altro al ricorrente il pagamento da parte del della provvigione nella misura CP_1
pattuita: e cioè, ex art. 3 delle condizioni di incarico, in misura pari al 3% del prezzo della compravendita oltre ad
IVA.
Quanto alle parti che non hanno pattuito l'ammontare della provvigione - che a norma dell'art. 1755, co. 1, c.c. fa autonomo carico così alla parte venditrice come alla parte acquirente – stabilisce il secondo comma della medesima disposizione che <
proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità>>.
<
[pertanto] determinata dal giudice solo in assenza di specifica previsione delle parti, secondo le fonti di integrazione previste in ordine successivo dall'art. 1755,
comma 2, c.c.>> (Cass.
6.4.2022 n. 11127): donde l'applicazione nella specie della medesima percentuale anche
16 nei confronti della , coobbligata in solido con il P_
, da una parte e nei confronti del CP_1 CP_3
dall'altra parte, a fronte della prova che il ricorrente ha fornito della determinazione in tale misura della provvigione spettante al mediatore in materia di compravendita di immobili urbani secondo gli usi raccolti dalla Camera di Commercio di Bari (v. Cass. 22.6.2022 n.
20130).
Va peraltro verificato a questo punto se nei confronti delle parti che l'hanno ritualmente eccepito, cioè il e il CP_1
il diritto alla provvigione vantato dal CP_3
ricorrente si sia o meno estinto per prescrizione, a seguito dell'inutile decorso del termine breve annuale a tal fine stabilito dall'art. 2950 c.c.
Il dies a quo coincide con la data dell'atto pubblico di compravendita per notaio e quindi con la data del Per_1
22.12.2017.
Ebbene, a quanto è documentato dal ricorrente e non è
contestato dalle controparti: il ha ricevuto una CP_1
diffida di pagamento presso la residenza della madre il
15.10.2018, dopo di che, avendo egli conservato la residenza anagrafica all'indirizzo dell'appartamento venduto al almeno fino al 17.1.2019, nessuno atto CP_3
interruttivo risulta più idoneamente recapitatogli fino alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio,
avvenuta il 6.3.2020; nei confronti del d'altro CP_3
17 canto, risulta un intervallo di oltre un anno fra la diffida di pagamento ricevuta il 27.7.2018 e la successiva diffida ricevuta il 2.12.2019.
Di modo che il credito alla provvigione vantato dal ricorrente si è in effetti estinto per prescrizione sia nei confronti del sia nei confronti del e CP_1 CP_3
grava invece sulla per l'intero ammontare di € P_
6.300,00 oltre ad IVA facente carico alla parte venditrice.
Le spese di causa vanno compensate per la metà nel rapporto fra il ricorrente e la gravando su di questa per la P_
residua metà, nella misura, così ridotta, liquidata in dispositivo, attesa la parziale soccombenza reciproca;
seguono invece la soccombenza nel rapporto fra il ricorrente e le altre parti e fanno pertanto carico al ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, quanto a con Controparte_1
distrazione in favore del suo difensore, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 P_
e , così provvede, rigettata o assorbita
[...] Controparte_3
ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda nei confronti di e di Controparte_1
; Controparte_3
18 - accoglie la domanda per quanto di ragione nei confronti di e, per l'effetto, condanna la stessa a pagare Controparte_2
in favore del ricorrente la somma di € 6.300,00 oltre ad IVA
nella misura di legge in vigore al momento del pagamento, ed oltre agli interessi di cui all'art. 1284 c.c. a decorrere dal
22.12.2017 fino all'effettivo soddisfo;
- dichiara le spese di causa compensate per la metà fra il ricorrente e e condanna quest'ultima a pagarne Controparte_2
l'altra metà in favore del primo, che, in tale misura ridotta,
si liquidano nella complessiva somma di € 2.670,50, di cui €
132,00 per gli esborsi documentati ed € 2.538,50 per compenso,
oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- condanna il ricorrente a pagare le spese di causa in favore di e di che si liquidano per Controparte_1 Controparte_3
ciascuno di essi nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge, quanto a CP_1
con distrazione in favore del suo difensore
[...]
anticipatario avv. Giovanni Stella.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 8.3.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 386 dell'anno
2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marika Parte_1
Ronco, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1
Stella, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Controparte_2
Laraia, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CO
, rappresentato e difeso dall'avv. Costanza Controparte_3 Manzi, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le note di trattazione scritta da ciascuna depositate ex art. 127 ter c.p.c. il 2.7.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Il giudizio è stato introdotto con ricorso ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. depositato il 28.1.2020 e ritualmente notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione di udienza, con cui il ha quivi convenuto Pt_1
in giudizio il , la e il , CP_1 P_ CP_3
deducendo quanto segue.
Nell'esercizio della sua attività di mediatore, che svolge con il nome di e alla quale è regolarmente CP_4
abilitato per essere iscritto dal 24.2.2017 con il n.
BA/576914 nell'apposita sezione del Repertorio Economico e
Amministrativo tenuto dalla Camera di Commercio di Bari, ha reso possibile la compravendita di appartamento in Trani
2 alla via Barisano da Trani n. 9, che, a rogito del notaio
, rep. n. 62112, i convenuti hanno stipulato Persona_1
il 22.12.2017, il e la , già comproprietari CP_1 P_
dell'immobile, quali venditori e il quale CP_3
acquirente, al prezzo di € 210.000,00. Al fine di trovare acquirenti per tale immobile il e la CP_1 P_
avevano conferito incarico al ricorrente con scrittura privata del 21.6.2017, irrevocabile fino al 20.9.2017 e poi soggetto, per una volta soltanto, a tacito rinnovo per ulteriori tre mesi, salvo disdetta a comunicarsi mediante
<
telefax, posta certificata>>, con preavviso di 15 giorni.
Tale incarico prevedeva una provvigione pari al 3% del prezzo della compravendita, oltre ad IVA, <
intervenuta accettazione della proposta di acquisto>>, che gli aspiranti venditori avrebbero dovuto corrispondere anche ove la compravendita fosse intervenuta <
massimo di 30 mesi dalla scadenza del[l'] … incarico a soggetti che avranno visitato l'immobile … [per il] tramite>>
del . Nello svolgimento di tale incarico, il Pt_2
ricorrente raccoglieva l'interessamento del , a CP_3
cui suoi collaboratori facevano visitare l'appartamento il
26.5.2017; forniva a questi ogni utile informazione e documentazione;
si adoperava, in plurimi incontri, di comporre le divergenti posizioni delle parti in ordine all'ammontare del prezzo. Tale attività non conduceva
3 tuttavia alla conclusione dell'affare nel termine di efficacia dell'incarico di mediazione e il 4.12.2017,
allorché l'incarico si era tacitamente rinnovato fino al
20.12.2017, perveniva al , a mezzo telefax, Pt_2
comunicazione di disdetta, poi confermata con raccomandata a.r. Dopo di che, da visura dei registri immobiliari eseguita il 28.4.2018, il veniva ad apprendere della Pt_2
intervenuta compravendita a mezzo del suddetto rogito del
22.12.2017 per notaio , al quale i convenuti tacevano Per_1
di essersi avvalsi della sua opera. Per tale affare, la cui conclusione è stata comunque resa possibile dalla sua intermediazione, il ricorrente ha in ogni caso diritto a provvigione, sia nei confronti dei venditori, nella misura come sopra pattuita, sia nei confronti dell'acquirente, che pure ha beneficiato della sua opera, nella uguale misura del
3% fissata negli <
Commercio di Bari>>; nei confronti dei venditori egli ha inoltre diritto al pagamento della penale dovutagli per avergli i venditori revocato l'incarico prima della sua naturale scadenza. Nessun esito hanno dato le plurime richieste di pagamento previamente indirizzate ai convenuti in via stragiudiziale e privo di ogni riscontro è rimasto da ultimo anche l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, comunicato loro con raccomandata a.r. del 4.12.2018.
Il chiede pertanto: condannarsi il e la Pt_1 CP_1
4 in solido, a pagare in suo favore la somma di € P_
6.300,00 o la diversa somma a ritenersi di giustizia, oltre ad IVA e contributo previdenziale come per legge, a titolo di provvigione e la somma di € 8.400,00 a titolo di penale,
entrambe le somme oltre a <
art. 1284 c.c.>> fino all'effettivo soddisfo, a decorrere,
quanto alla provvigione, dal 22.12.2017, data del rogito, e quanto alla penale, dalla data della introduzione del presente giudizio;
condannarsi il a pagare in suo CP_3
favore la somma di € 6.300,00 o la diversa somma a ritenersi di giustizia, oltre ad IVA e contributo previdenziale come per legge, a titolo di provvigione, oltre a <
e interessi ex art. 1284 c.c.>> dallo stesso 22.12.2017 fino all'effettivo soddisfo.
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio, con separate comparse di risposta, tempestivamente depositate dal e dal il 15.10.2020 e dalla CP_1 CP_3 P_
il 17.10.2020.
Il oppone in via preliminare l'estinzione del credito CP_1
vantato dal ricorrente per l'intervenuta prescrizione breve stabilita in materia dall'art. 2950 c.c.; obietta poi, per ciò che può rilevare, che: sono inefficaci in quanto vessatorie e non specificamente approvate per iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, co. 2, c.c. <
clausole di cui al punto 8 sub 2) e 9 sub 2) della lettera d'incarico>> (le quali prevedevano rispettivamente: il
5 diritto del mediatore alla provvigione anche nel caso in cui
<
di 30 mesi dalla scadenza del[l'] … incarico a soggetti che avranno visitato l'immobile [suo] tramite;
il diritto del mediatore ad una penale pari al 3% del prezzo di conferimento dell'incarico a vendere nel caso di sua revoca prima della scadenza); in ogni caso, nessuna attività di mediazione il ricorrente ha svolto in vigenza dell'incarico a vendere nella specie conferitogli, giacché la visita che il ha Pt_1
procurato al è avvenuta in epoca anteriore al CP_3
conferimento dell'incarico; nessun recesso anticipato del mandante può d'altro canto ravvisarsi nella <
inviata dai promissari venditori in data 04.12.2017 … frutto di mero eccesso di zelo da parte degli stessi>>, in quanto l'incarico era comunque prossimo a definitivamente cessare alla scadenza del 20.12.2017, alla quale non era più
suscettibile di rinnovarsi tacitamente, e comunque la disdetta è stata data nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni previsto per la prima scadenza;
la congiunta richiesta di pagamento, da un lato della provvigione e dall'altro lato della penale, costituisce una inammissibile duplicazione.
La eccepisce preliminarmente il proprio difetto di P_
legittimazione passiva, <
conferito alcun incarico scritto alla RB CONSULTING di
LD ER né avuto alcun vantaggio dall'asserita
6 attività di mediazione da parte della stessa né … avuto conoscenza dell'esistenza di alcun mediatore che avrebbe favorito la vendita>> dell'appartamento alla via Barisano da
Trani n. 9 in Trani, già costituente la sua residenza coniugale con il , dal quale si stava all'epoca CP_1
separando, e disconosce la conformità all'originale della scrittura del 21.6.2017, di conferimento al ricorrente di incarico di mediazione a vendere, dal offerta in Pt_1
comunicazione in copia informatica in allegato al ricorso introduttivo, e comunque l'autenticità della sottoscrizione che vi risulta apposta da essa . P_
Il eccepisce preliminarmente egli pure la CP_3
prescrizione del credito azionato;
obietta altresì che, al di là del fatto che in effetti il giorno il 26.5.2017, quando ancora il non aveva ricevuto incarico dagli aspiranti Pt_1
venditori, la sua collaboratrice ha Controparte_5
accompagnato esso a visitare l'immobile per cui CP_3
è causa, insieme a sua moglie e alla presenza della
, che intervenne ad aprire l'appartamento, non è P_
vero che a tale incontro partecipò anche il , con il CP_1
quale non ha mai avuto alcun contatto per il CP_3
tramite del e non è vero che questi si è adoperato Pt_1
in alcun modo perché si instaurasse una trattativa fra le parti, per la quale il non gli ha comunque CP_3
conferito alcun incarico;
per la denegata ipotesi di riconoscimento del diritto in capo al ricorrente di
7 conseguire provvigione dal , questi deduce infine CP_3
che il suo ammontare andrebbe determinato dal giudice secondo equità, in misura ben inferiore al 3% reclamato dal , Pt_1
a norma dell'art. 1755, co. 2, c.c., avuto riguardo al fatto che null'altro l'agente ha fatto per il che fargli CP_3
visitare per una volta l'immobile.
Con ordinanza resa all'udienza del 28.10.2020, a cui la causa
è stata chiamata per la prima comparizione delle parti, è
stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 ter, co.
3, c.p.c.
Il giudizio è stato quindi istruito mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale di tutte le parti e l'audizione di testi.
Per inveterata giurisprudenza della Suprema Corte, la legittimazione processuale, condizione dell'azione, quale diritto dell'attore o ricorrente di conseguire una decisione della causa nel merito, si sostanzia nella coincidenza, dal lato attivo, fra la persona, fisica o giuridica, dell'attore o ricorrente e la persona di chi è dall'attore o ricorrente affermato titolare del diritto dedotto in giudizio,
astrattamente fornito del potere di farlo giudizialmente valere, e, dal lato passivo, fra la persona, fisica o giuridica, del convenuto e la persona di chi è dallo stesso attore o ricorrente affermato come colui nei cui confronti il diritto dedotto in giudizio va riconosciuto ed è
8 astrattamente suscettibile del riconoscimento richiesto,
secondo la mera prospettazione dell'attore o ricorrente e a prescindere dalla fondatezza o meno della sua pretesa nel merito, al quale afferisce invece la titolarità del rapporto controverso, dal lato attivo e dal lato passivo: v., ex plurimis, Cass. 14.6.2006 n. 13756).
Consegue, nel caso del presente giudizio, che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva preliminarmente sollevata in rito dalla attesa P_
l'esatta coincidenza fra la sua persona e la persona che il ricorrente chiede condannarsi al pagamento in proprio favore di crediti che assume di avere maturato nei suoi confronti per avergli conferito l'incarico di trovare acquirenti per un appartamento in sua comproprietà e di cui essa è
astrattamente suscettibile di rispondere, rilevando sul diverso piano del merito della controversia la questione se i crediti azionati effettivamente sussistano e facciano carico (anche) alla , che il rigetto della eccezione P_
di difetto di legittimazione passiva lascia impregiudicata.
Ed è in effetti al merito della controversia che afferiscono le allegazioni che la deduce a sostegno P_
dell'eccepito difetto di legittimazione passiva, con le quali assume: a) di non avere conferito al l'incarico Pt_1
scritto che nel ricorso introduttivo è posto a fondamento della domanda proposta nei confronti dei due venditori;
b)
di non essersi comunque avvantaggiata dell'attività di
9 mediazione che il ricorrente possa avere svolto, della quale non ha neppure avuto conoscenza.
Alla negazione di avere conferito detto incarico scritto, la ha accompagnato: per un verso, il disconoscimento P_
della conformità all'originale del documento informatico depositato dal , ai sensi e per gli effetti dell'art. Pt_1
2712 c.c.; per altro verso, il disconoscimento della autenticità della firma che risulterebbe da essa apposta in calce alla scrittura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, co. 1, n. 2, c.p.c.
A tanto non ha fatto seguito il deposito né l'esibizione dell'originale della scrittura da parte del ricorrente, per cui la non ha avuto modo di reiterare rispetto P_
all'originale il disconoscimento della autenticità della sua sottoscrizione e il non ha avuto di conseguenza Pt_1
ragione di proporre istanza di verificazione.
Senonché, dal documento informatico agli atti di causa non risulta proprio alcuna firma che vi sia stata apposta dalla
, il conferimento d'incarico risultando in effetti P_
rilasciato dal solo , e da questi soltanto firmato, CP_1
nonché dal per accettazione, nella dichiarata Pt_1
qualità di comproprietario con la per uguali quote P_
indivise.
E tale unilaterale manifestazione di volontà di uno solo dei due comproprietari - che tale risulta essere anche dalla lettera di disdetta del 4.12.2017, che è essa pure
10 sottoscritta dal solo - dovendosi il conferimento di CP_1
un incarico di mediazione a vendere un immobile reputare atto di straordinaria amministrazione, non è idonea a produrre alcun effetto vincolante nei confronti dell'altro,
atteso che: dall'atto di compravendita per notaio , Per_1
prodotto in giudizio dallo stesso risulta che i Pt_1
coniugi erano in regime patrimoniale di separazione, donde l'inapplicabilità nella specie del disposto dell'art. 184,
co. 1 e 2, c.c. (v. Cass. 15.10.2018 n. 25754); versandosi pertanto in materia di comunione ordinaria, neppure poteva trovare nel caso applicazione la presunzione del consenso degli altri comunisti agli atti di gestione unilateralmente compiuti da uno solo di essi, che la giurisprudenza di legittimità ricava dal disposto del primo comma dell'art. 1105 c.c. con limitato riguardo agli atti di ordinaria amministrazione (v. Cass. 14.5.2013 n. 11553).
Dunque il conferimento di incarico del 21.6.2017 è privo di ogni valore nei confronti della nei cui confronti P_
la domanda di pagamento della penale ivi prevista dall'art. 9 è pertanto per ciò solo infondata.
È per contro pacifico che la relativa scrittura sia stata sottoscritta dal;
e tuttavia, a prescindere da ogni CP_1
considerazione in ordine alla concreta operatività o meno di detta clausola - che a torto il contesta per CP_1
violazione dell'art. 1341, co. 2, c.c., giacché la clausola penale non è contemplata da tale disposizione nel novero
11 delle clausole c.d. vessatorie – la relativa domanda del
è parimenti infondata anche nei suoi confronti, per Pt_1
ciò che proprio non ricorre nel caso di specie alcun recesso anticipato.
V'è infatti che, tacitamente rinnovatosi l'incarico di mediazione fino alla scadenza del 20.12.2017, in forza dell'art. 1 delle condizioni di contratto, a tale scadenza l'incarico non era suscettibile di ulteriore proroga tacita e quindi - salvo diverso accordo delle parti, che non è
questione sia mancato - esso sarebbe definitivamente cessato, senza necessità di disdetta;
la disdetta che il ha inteso comunque inviare al con la CP_1 Pt_1
raccomandata a.r. del 4.12.2017 è espressamente data a valere dal 21.12.2017 e quindi, per quanto superflua, esattamente dalla naturale scadenza dell'incarico e niente affatto per un termine anticipato.
In disparte l'incompatibilità della domanda di pagamento di un risarcimento da recesso anticipato, il quale in tanto potrebbe giustificarsi in quanto il mediatore fosse di conseguenza venuto a perdere la chance di maturare il diritto alla provvigione, in cumulo con la domanda di pagamento della provvigione, a cui il mediatore assume invece di avere maturato il diritto.
Per ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, <
fini della configurabilità del rapporto di mediazione non è
necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di
12 incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore
[nel qual caso ricorre la figura della c.d. mediazione atipica], ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene [questa essendo la "mediazione tipica", prevista dagli artt. 1754 e segg.
c.c.] Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti,
necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra,
quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore>>
(Cass. 12.3.2021 n. 7029).
Ciò che rileva, ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, è che <
rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la
"messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente
13 indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto, con la conseguenza che la prestazione del mediatore ben può
esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè,
che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata>>
(Cass.
2.2.2022 n. 3134)
Nel caso del presente giudizio, dall'interrogatorio formale reso dal e dalle deposizioni rilasciate dalle CP_3
testi moglie del primo, e Testimone_1 Tes_2
collaboratrice del si ricava prova
[...] Pt_1
certa del fatto che effettivamente il giorno 26.5.2017 il e la moglie hanno visitato l'appartamento oggetto CP_3
di causa di proprietà dei coniugi e , CP_1 P_
accompagnativi dalla quale collaboratrice del CP_5
ricorrente, al fine di valutarne il suo possibile acquisto;
e ciò fecero con la fattiva cooperazione della P_
che ivi risiedeva e che li fece accedere e mostrò loro l'immobile; il ha poi riferito di avere già in CP_3
precedenza ricevuto dal sul proprio telefono Pt_1
cellulare una serie di fotografie raffiguranti l'appartamento, le quali deve pertanto ritenersi che gli
14 aspiranti venditori avevano consentito al di Pt_1
ritrarre al formale conferimento dell'incarico Parte_3
di mediazione, poi avvenuto con la scrittura del 21.6.2017,
a dimostrazione del fatto che, alla data della visita dei coniugi e , l'incarico di mediazione era CP_3 Tes_1
già stato conferito al verbalmente. Pt_1
Ma quest'ultima circostanza è priva di rilevanza, ciò che rileva essendo il fatto che, alla stregua di quanto innanzi,
deve aversi per senz'altro acquisita la prova che le parti dell'affare poi conclusosi con il rogito del 22.12.2017 sono state messe in relazione dal ricorrente, della cui attività
hanno tutte consapevolmente beneficiato: sia il , che CP_1
ha anche poi conferito al formale incarico di Pt_1
mediazione, sia la e il che ciò non P_ CP_3
hanno fatto;
e nessuno dei convenuti ha saputo neanche soltanto indicare come fra i venditori e l'acquirente si sia potuto stabilire un autonomo contatto, a prescindere da quello a cui l'intervento del diede luogo, conducendo Pt_1
il e la moglie a visitare l'immobile, dove si CP_3
trovava la : assai significativo è in tal senso il P_
capitolo di prova orale articolato dal sotto il CP_3
n. 4 nella memoria depositata ex n. 2, art. 183, co. 6,
c.p.c., con il quale lo stesso deduce in sostanza di avere preso o ripreso a trattare l'affare allorché, incontrato casualmente il per strada in Trani agli inizi di CP_1
dicembre 2017, questi gli comunicò di avere revocato
15 l'incarico al dopo di che la compravendita si è Pt_1
rapidissimamente perfezionata appena due giorni dopo la scadenza di tale incarico.
Anche per la clausola di cui all'art. 8, lett. b), delle condizioni dell'incarico di mediazione conferito dal CP_1
al vale il rilievo che essa non costituisce clausola Pt_1
vessatoria (v. Cass.
9.1.2024 n. 785), per cui, in forza di tale clausola, spetterebbe senz'altro al ricorrente il pagamento da parte del della provvigione nella misura CP_1
pattuita: e cioè, ex art. 3 delle condizioni di incarico, in misura pari al 3% del prezzo della compravendita oltre ad
IVA.
Quanto alle parti che non hanno pattuito l'ammontare della provvigione - che a norma dell'art. 1755, co. 1, c.c. fa autonomo carico così alla parte venditrice come alla parte acquirente – stabilisce il secondo comma della medesima disposizione che <
proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità>>.
<
[pertanto] determinata dal giudice solo in assenza di specifica previsione delle parti, secondo le fonti di integrazione previste in ordine successivo dall'art. 1755,
comma 2, c.c.>> (Cass.
6.4.2022 n. 11127): donde l'applicazione nella specie della medesima percentuale anche
16 nei confronti della , coobbligata in solido con il P_
, da una parte e nei confronti del CP_1 CP_3
dall'altra parte, a fronte della prova che il ricorrente ha fornito della determinazione in tale misura della provvigione spettante al mediatore in materia di compravendita di immobili urbani secondo gli usi raccolti dalla Camera di Commercio di Bari (v. Cass. 22.6.2022 n.
20130).
Va peraltro verificato a questo punto se nei confronti delle parti che l'hanno ritualmente eccepito, cioè il e il CP_1
il diritto alla provvigione vantato dal CP_3
ricorrente si sia o meno estinto per prescrizione, a seguito dell'inutile decorso del termine breve annuale a tal fine stabilito dall'art. 2950 c.c.
Il dies a quo coincide con la data dell'atto pubblico di compravendita per notaio e quindi con la data del Per_1
22.12.2017.
Ebbene, a quanto è documentato dal ricorrente e non è
contestato dalle controparti: il ha ricevuto una CP_1
diffida di pagamento presso la residenza della madre il
15.10.2018, dopo di che, avendo egli conservato la residenza anagrafica all'indirizzo dell'appartamento venduto al almeno fino al 17.1.2019, nessuno atto CP_3
interruttivo risulta più idoneamente recapitatogli fino alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio,
avvenuta il 6.3.2020; nei confronti del d'altro CP_3
17 canto, risulta un intervallo di oltre un anno fra la diffida di pagamento ricevuta il 27.7.2018 e la successiva diffida ricevuta il 2.12.2019.
Di modo che il credito alla provvigione vantato dal ricorrente si è in effetti estinto per prescrizione sia nei confronti del sia nei confronti del e CP_1 CP_3
grava invece sulla per l'intero ammontare di € P_
6.300,00 oltre ad IVA facente carico alla parte venditrice.
Le spese di causa vanno compensate per la metà nel rapporto fra il ricorrente e la gravando su di questa per la P_
residua metà, nella misura, così ridotta, liquidata in dispositivo, attesa la parziale soccombenza reciproca;
seguono invece la soccombenza nel rapporto fra il ricorrente e le altre parti e fanno pertanto carico al ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, quanto a con Controparte_1
distrazione in favore del suo difensore, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 P_
e , così provvede, rigettata o assorbita
[...] Controparte_3
ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda nei confronti di e di Controparte_1
; Controparte_3
18 - accoglie la domanda per quanto di ragione nei confronti di e, per l'effetto, condanna la stessa a pagare Controparte_2
in favore del ricorrente la somma di € 6.300,00 oltre ad IVA
nella misura di legge in vigore al momento del pagamento, ed oltre agli interessi di cui all'art. 1284 c.c. a decorrere dal
22.12.2017 fino all'effettivo soddisfo;
- dichiara le spese di causa compensate per la metà fra il ricorrente e e condanna quest'ultima a pagarne Controparte_2
l'altra metà in favore del primo, che, in tale misura ridotta,
si liquidano nella complessiva somma di € 2.670,50, di cui €
132,00 per gli esborsi documentati ed € 2.538,50 per compenso,
oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- condanna il ricorrente a pagare le spese di causa in favore di e di che si liquidano per Controparte_1 Controparte_3
ciascuno di essi nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge, quanto a CP_1
con distrazione in favore del suo difensore
[...]
anticipatario avv. Giovanni Stella.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 8.3.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
19