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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R EPU B B L I C A I T A L I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2547/2024 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in Adrano, via Vittorio Emanuele n. 266, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Giuseppe Motta, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso
Ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Scordia, via Principessa di Piemonte n. 32, presso lo studio dell'avv. Rocco Cannizzo, che la rappresenta come da procura in atti;
Resistente
Oggetto: impugnazione verbale di conciliazione in sede sindacale.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di avere lavorato con la qualifica di autista 4° livello presso la ditta «PIEN LOGISTICA E DISTRIBUZIONI» s.r.l. di Paternò dal
21.03.2008 sino al 13.09.2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno con la qualifica di conducente di autocarro e l'inquadramento economico e normativo al livello h1 qualificato dal CCNL trasporto merci industria, ha esposto:
- che il 16.3.2023 era stato licenziato in tronco, senza preavviso, dalla società;
- che era stato invitato telefonicamente a presentarsi il 12.5.2023, presso uno studio di professionisti, in Paternò, per il licenziamento, senza aver previamente discusso sulla
1 regolarizzazione del rapporto di lavoro e sulla liquidazione, e che, giunto sul posto, era stato ricevuto dal datore di lavoro dal , consulente Persona_1 Per_2 Persona_3
della resistente, e da due persone sconosciute, qualificatesi rappresentanti sindacali, che gli avevano fatto firmare un foglio a titolo di quietanza della somma di € 8.163,34 da versarsi in sette rate, quale prima trance del totale spettante, in prevalenza del T.F.R. e di tutto il rapporto di lavoro;
- di avere ricevuto la somma di € 1.360,55, al momento della sottoscrizione del suddetto accordo con assegno, mentre per la restante parte era stato convenuto il pagamento con uguali bonifici mensili sino ad ottobre 2023;
- che solo in data 12 ottobre 2023, due giorni dopo la ricezione dell'ultimo pagamento, all'esito di un incontro personale con in presenza del ragioniere , gli Persona_1 Persona_3
era stato consegnato il documento fatto firmare il 12.5.2023, la busta paga del 16.3.2023 ed il
C.U.D. 2023, con annessa comunicazione, a voce, che nulla gli era più dovuto;
- che solo dopo aver letto attentamente il documento del 12.5.2023 si era reso conto che la somma corrisposta non costituiva, a differenza di quanto aveva creduto in sede di sottoscrizione dell'accordo, un acconto su quanto maggiormente dovuto, bensì una vera e propria transazione definitiva.
Il ricorrente si è lamentato in diritto:
1) della nullità ex artt. 2113 e 1418 c.c. della pattuizione del 12 maggio 2023, alla luce dell'indisponibilità dei diritti sottesi, non ancora entrati a far parte del patrimonio del lavoratore;
2) della condotta antisindacale e della mancata effettiva assistenza da parte sindacale.
Nello specifico, ha evidenziato di non essere stato posto nelle condizioni di sapere a quale diritto stesse rinunciando e in che misura, non evincendosi dall'atto sottoscritto ed impugnato la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni. Ha inoltre aggiunto di non essere iscritto all'organizzazione sindacale dei sindacalisti presenti e di non conoscere il rappresentante sindacale indicato dal datore di lavoro.
Ha poi rilevato che con la Certificazione Unica 2023, redditi 2022, il T.F.R. era stato quantificato, al lordo in € 20.700,65 per un totale complessivo di € 22.449,65, mentre nel cedolino di settembre 2023 ne erano stati calcolati solo € 8.163,34, dolendosi, inoltre, della mancata corresponsione delle ferie residue pari a giorni 11,97, risultanti dal cedolino di settembre 2023.
Tanto premesso, l'istante ha formulato le seguenti conclusioni: «dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, inefficace il Verbale di Conciliazione in sede Sindacale del 12.05.2023, per l'effetto: condannare, la Società Resistente, al pagamento della somma pari ad € 14.286,31, ossia, €
2 22.449,65 C.U.D. 2023 (doc 2), somma richiesta, meno € 8.163,34, somma effettivamente erogata (doc 2) per liquidazione del rapporto di lavoro in prevalenza del T.F.R.; condannare, la Società Resistente, al pagamento della somma pari ad € 842,11, per la mancata corresponsione delle ferie residue risultanti dal cedolino di Settembre 2023 (doc3); condannare al risarcimento danni per il licenziamento in tronco, senza preavviso».
Con memoria tempestivamente depositata il 7.5.2024 si è costituita in giudizio la
[...] rilevando la validità e l'efficacia del verbale di Controparte_1
conciliazione sindacale, in quanto la suddetta conciliazione era avvenuta dinnanzi ai conciliatori sindacali, ossia dinanzi all'Avv. VA AR, rappresentante della CISAS di e Per_3 all'Avv. VI VA, rappresentante dell'IT di , i quali avevano, per un verso, Per_3 assistito le parti e, per l'altro verso, illustrato alle stesse il valore vincolante della scrittura in sede sindacale.
La società ha, inoltre, evidenziato come il ricorrente, consapevolmente, avesse accettato la proposta e la conseguente modalità di pagamento, sottoscrivendo la quietanza a saldo e dichiarando di essere stato integralmente soddisfatto e di non pretendere null'altro dalla ditta
Controparte_2
La resistente ha altresì precisato che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso dalla sua controparte, il lavoratore non aveva mai rinunciato al TFR, ma ne aveva piuttosto accettato una rateizzazione, avendo già in data antecedente alla risoluzione del rapporto di lavoro percepito acconti delle somme spettanti a titolo di TFR. Ha dedotto comunque che, anche laddove vi fosse stata da parte del lavoratore una rinuncia al TFR, tale atto, proprio perché posto in essere in sede di conciliazione sindacale, non sarebbe stato impugnabile ai sensi dell'articolo 2113 c.c., anche laddove avesse avuto per oggetto diritti del lavoratore derivante da norma inderogabili.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso formulando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, provvedere come segue:
1) in via preliminare il verbale di conciliazione sindacale non può essere impugnato poiché non vi è stata nessuna condotta antisindacale e nessuna rinuncia a diritti indisponibili;
2) nel merito respingere la richiesta di pagamento a titolo di TFR, in quanto la somma risulta interamente versata e dunque non dovuta;
3) dare atto della validità e legittimità di tutto quanto statuito nel verbale di conciliazione, ivi compresa l'accettazione del licenziamento e la rinuncia a qualunque altra somma a qualunque titolo eventualmente dovuta, ivi compresa la presunta indennità per le ferie non godute, che in ogni caso si contesta correttamente già retribuita;
3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Si chiede inoltre applicarsi la previsione di cui all'art. 96 c.p.c.».
All'udienza del 22.5.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stato disposto l'interrogatorio libero delle parti e sono state ammesse le prove orali da esse richieste.
All'udienza del 23.9.2024 si è provveduto all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società e all'escussione dei testi indicati dalle parti e la causa è stata, quindi, rinviata per discussione e decisione all'udienza dell'11.6.2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito dell'udienza figurata all'uopo fissata.
2. Oggetto del presente giudizio è l'impugnazione del verbale di conciliazione in sede sindacale del 12.5.2023 contenente le rinunce del lavoratore all'impugnazione del licenziamento irrogato dal datore di lavoro e l'accordo per la corresponsione della complessiva somma netta di €
8.163,34, finalizzata a tacitare qualsivoglia pretesa del ricorrente nei confronti della società.
3. In punto di diritto, osserva il Tribunale che l'art. 2113 c.c., rubricato «Rinunzie e transazioni» stabilisce che «Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta i sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile».
3.1. La norma per un verso tutela il lavoratore dalle pattuizioni a sé sfavorevoli che può porre in essere in una condizione di pressione stimolata dal datore di lavoro, essendo ex se il rapporto lavorativo asimmetrico, ossia caratterizzato da una posizione di superiorità della parte datoriale e di debolezza del subordinato.
Per altro verso, l'ultimo comma della disposizione de qua fa salve le rinunzie e le transazioni avvenute nelle cosiddette sedi protette, e nello specifico:
- in sede di conciliazione giudiziale (ex art.185 c.p.c.);
4 - in sede sindacale innanzi alle commissioni di conciliazione (ex artt. 410 e 411c.p.c.);
- innanzi al collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale, con le modalità previste dai contratti collettivi (ex art.412-ter c.p.c.), sia con quelle tracciate dal codice di rito (ex art. 412-quater
c.p.c.).
3.2. Come ha avuto modo di precisare la Corte di cassazione la ragione sottesa alla limitazione prevista dal legislatore per le ipotesi di conciliazione in sede sindacale va individuata nella considerazione per cui il lavoratore può trovarsi in condizioni di soggezione o di inferiorità nei confronti del datore di lavoro allorquando sottoscriva da solo un atto di rinunzia o di transazione relativo ad un diritto derivante da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi e concernente i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., ma non anche allorquando sussistano le garanzie di assistenza e affidabilità che sono in grado offrire gli organi giudiziari, sindacali o amministrativi.
Segnatamente, la Suprema Corte ha affermato che «Questa esigenza di tutela, collegata al rischio che la volontà del lavoratore possa essere coartata ed indirizzata ad un risultato contrario ai suoi interessi, non sussiste, peraltro, quando la conciliazione si realizza in una delle forme previste dagli artt. 185, 410, 411 c.p.c.» (cfr. Cass. n. 9241/91 e Cass. n. 5832/87).
La Corte di cassazione ha altresì precisato che «in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617);
2.2. premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge;
posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione né prova (dal dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858)» (così Cass.
n. 16154/2021).
5 3.3. La ratio della norma in esame risiede, quindi, nella circostanza per cui in ciascuna delle menzionate sedi è garantita, alla luce della presenza di determinati soggetti (dal giudice al conciliatore sindacale) la libertà di autodeterminazione del lavoratore e scongiurata qualunque forma di coartazione dello stesso da parte del datore di lavoro;
per tale ragione le rinunzie e le transazioni ivi avvenute rimangono valide anche nel caso in cui deroghino a diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi.
3.4. Con precipuo riferimento al luogo di stipula della conciliazione sindacale, la Corte di legittimità ha precisato che: «In tema di conciliazione sindacale, la sottoscrizione dell'accordo presso la sede di un sindacato, in conformità alle previsioni dell'art. 412-ter c.p.c. e del contratto collettivo applicabile, non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato;
ne consegue che la stipula in una sede diversa non produce alcun effetto invalidante sulla transazione se il datore di lavoro prova che il dipendente ha avuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte». (Cass. n. 1975/24); precisando altresì che detto luogo non può mai coincidere con la sede dell'impresa, in quanto
«La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore» (Cass. 10065/2024).
3.5. La Suprema Corte ha altresì affermato, con riferimento al tipo di assistenza prestata dai sindacati in sede di conciliazione, che: «Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci ed in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art.
1965 cod. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, richiamando gli enunciati principi, ha rigettato il ricorso di parte datoriale e così confermato la valutazione operata dalla corte del merito che, nel ritenere l'impugnabilità della conciliazione, aveva affermato che l'accertata non riconducibilità dell'accordo oggetto di causa ad una delle fattispecie previste dall'ultimo comma dell'art. 2113 cod. civ., compresa quella di cui all'art. 412-ter cod. proc. civ.., dovesse essere letta come valutazione del difetto di effettiva assistenza sindacale, desumibile anche dalla sede
6 non prettamente sindacale in cui era stato raggiunto il suddetto accordo e dalla mancata previsione di modalità contrattuali collettive cui parametrare siffatta valutazione)» (Cass.
25976/2023); La Corte di legittimità ha, inoltre, precisato che «con riferimento alla conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., comma 3, al fine di verificare che l'accordo sia raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale, occorre valutare se, in base alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa"»(Cass., 3 aprile 2002 n. 4730; v. anche Cass., 22 ottobre
1991 n. 11167 e 3 settembre 2003 n. 12858).
3.6. Per quanto infine concerne il piano del riparto degli oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che «se la conciliazione è stata conclusa nella sede "protetta", allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva. Pertanto graverà sul lavoratore l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale. Se invece la conciliazione è stata conclusa in una sede diversa, allora l'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare che, nonostante la sede non "protetta", il lavoratore, grazie all'effettiva assistenza sindacale, ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte» (Cass. n.
20201/2017).
4. Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento e calando i suesposti principi di diritto nel caso di specie, occorre ora valutare la validità del verbale di conciliazione.
4.1. È stata sul punto espletata istruttoria orale. Segnatamente, è stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente ed è stata assunta la prova testimoniale, durante la quale sono stati escussi un lavoratore e i due rappresentanti sindacali che hanno assistito le parti durante la conciliazione.
4.2. Ai fini della ricostruzione dei fatti occorsi durante la conclusione dell'accordo conciliativo per cui è causa, verrà fatto riferimento alle sole deposizioni dei testi VA AR e VI
VA.
4.3. Inattendibile deve, infatti, essere considerato il teste , collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente, in ragione dell'interesse all'esito del presente procedimento dallo stesso espressamente manifestato all'udienza del 23.9.2024, ove ha dichiarato «Ho interesse all'esito del giudizio», specificando «Ho interesse perché ho una vicenda lavorativa analoga in cui sono coinvolto anche io, per cui mi interessa l'esito del giudizio».
4.3.1. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che «In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa
7 dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc) e di carattere soggettivo (di credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare la valutazione di inattendibilità» (cfr.
Cass. n. 7623/2016; Cass. n. 20865/2019).
Nel caso di specie, a fronte dell'inequivocabile dichiarazione del teste circa il proprio interesse all'esito del presente giudizio (costituente, già da solo, un significativo elemento soggettivo di inattendibilità delle sue affermazioni) e alla circostanza che il teste ha introdotto causa identica contro la parte resistente, ritiene questo Tribunale che alcuna credibilità possa essere attribuita al teste , non essendo, peraltro, rinvenibile nella sua deposizione alcun elemento Testimone_1
idoneo a consentire di superare tale giudizio di inattendibilità.
4.3.2. A ciò si aggiunge che il teste ha affermato di non ricordare di un incontro Tes_1
avvenuto tra il ricorrente, il datore di lavoro, il ragioniere del datore di lavoro e altre due persone e di non avere assistito all'incontro durante il quale il ricorrente ha firmato un verbale di conciliazione con il datore di lavoro, Persona_1
Ne deriva pertanto che, anche volendo ritenere attendibile il teste , la deposizione dallo Tes_1
stesso resa risulta generica ed inidonea a fornire elementi fattuali relativi ai fatti occorsi il
12.5.2023.
5. Così esclusa l'attendibilità del teste ed evidenziata, ad ogni modo, la genericità della Tes_1
deposizione dallo stesso resa, osserva il Tribunale che dai dati forniti dalla restante espletata istruttoria orale e utilizzabili ai fini della risoluzione della quaestio facti è emerso che la conciliazione si è conclusa presso la sede del consulente del lavoro della società, e Persona_3 alla sua presenza. Ora, tale luogo, pur non coincidendo all'evidenza con la sede di un sindacato, non può del pari essere assimilato alla sede della società (sprovvista del carattere di neutralità indispensabile a garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore), in quanto il consulente del lavoro della società risulta essere un soggetto terzo estraneo alla datrice di lavoro, non incardinato stabilmente nella struttura aziendale e ad essa non legato da un rapporto dipendente.
5.1. Per quanto poi concerne specificamente il profilo relativo all'effettività dell'assistenza sindacale, osserva il Tribunale che dai dati forniti dall'espletata istruttoria orale è emerso che i conciliatori intervenuti, uno per parte, ossia VA AR, rappresentante della CISAS di
8 e VI VA, rappresentante dell'IT di , hanno dichiarato di aver visto il Per_3 Per_3
lavoratore il 12 maggio 2023 e hanno affermato di aver prestato assistenza allo stesso.
In particolare, il teste AR ha affermato che: «venne fatta sottoscrivere alle parti un'apposita menzione contenuta nella parte iniziale del corpo del verbale di conciliazione, nella quale è confermato il mandato sia all'organizzazione sindacale del lavoratore e sia all'organizzazione del datore di lavoro. Quindi nel verbale di conciliazione c'è una doppia sottoscrizione: quella relativa all'individuazione delle parti, alla capacità delle stesse e alla conferma del conferimento del mandato ai conciliatori e quella relativa alla sottoscrizione delle condizioni dell'accordo, all'accettazione delle stesse e alla consapevolezza in ordine ai relativi effetti. Ricordo che la vicenda riguardava un licenziamento intimato e il pagamento di spettanze, tra cui il TFR. In quell'occasione venne consegnato al lavoratore un assegno, del quale noi avevamo verificato il numero» (cfr. dichiarazioni di VA AR, pag. 4 verbale di udienza del 23.9.2024).
Il teste VA ha dichiarato e che «È stato fatto presente al lavoratore che si trattava di una conciliazione in sede sindacale con effetti di definitività e inoppugnabilità e che pertanto se non voleva raggiungere l'accordo non doveva sottoscrivere il verbale» (cfr. dichiarazioni da VI
VA, pag. 4 verbale di udienza del 23.9.2024).
5.2. Inoltre, dalla piattaforma probatoria si evince che il verbale redatto il 12.5.2023 è stato in quella occasione letto ad alta voce da uno dei due conciliatori, ossia da VI VA, ed è stato sottoscritto dal lavoratore.
5.3. Il ricorrente risulta, quindi, essere stato al momento della conciliazione assistito in maniera effettiva e risulta altresì essere stato informato dei termini e degli effetti della conciliazione. Lo stesso ha poi deciso di sottoscrivere il verbale di conciliazione;
circostanza quest'ultima che risulta dagli atti di causa e che è stata confermata dai testi escussi (v. fasc. ricorrente).
6. All'esito di quanto emerso e descritto nei §§ 5.1., 5.2. e 5.3, reputa il Tribunale che risultano prive di fondamento le doglianze del ricorrente relative alla mancanza di una effettiva assistenza sindacale e alla mancata conoscenza del contenuto dell'accordo raggiunto in sede sindacale.
7. Per quanto poi concerne la doglianza che fa leva sull'indisponibilità dei diritti oggetto della conciliazione della lite per non essere detti diritti ancora entrati a far parte del patrimonio del lavoratore al momento della conciliazione, osserva appena il Tribunale che alla data della conciliazione, ossia alla data del 12.5.2023, il rapporto di lavoro del ricorrente già era cessato, essendosi quest'ultimo risolto il 16.3.2023 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e il diritto alle retribuzioni e al TFR (maturati, il primo, per effetto della prestazione lavorativa, e, il secondo, alla data di cessazione del rapporto) e al posto di lavoro erano, quindi, già entrati nel
9 patrimonio del ricorrente;
a ciò aggiungendosi che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il lavoratore può disporre del diritto di impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro facendone oggetto di rinunce o transazioni (Cass. n. 1887/2022).
Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione del verbale di conciliazione, fatto valere dal ricorrente con la domanda oggetto del presente giudizio ed esaminato nel presente paragrafo, deve essere ritenuto infondato.
8. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato integralmente.
9. La peculiarità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del presente giudizio, nonché della qualità delle parti portano a ritenere opportuna la compensazione delle spese di lite e ciò anche alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 77/2018 ha evidenziato che «La considerazione che sovente il contenzioso di lavoro possa presentarsi in termini sostanzialmente diseguali, nel senso che il lavoratore ricorrente, che agisca nei confronti del datore di lavoro, sia parte "debole" del rapporto controverso, giustifica norme di favore su un piano diverso da quello della regolamentazione delle spese di lite, una volta che quest'ultima è resa meno rigida a seguito della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. con l'innesto della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni».
Orbene, ricorrendo nel caso di specie gravi ed eccezionali ragioni, il Tribunale dispone la compensazione delle spese di lite.
10. Reputa, infine, il Tribunale che non sussistano nel caso di specie i presupposti per disporre la condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendo i requisiti per l'applicazione delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma della richiamata norma e comunque mancando la prova dell'elemento soggettivo richiesto dal terzo comma per la sua operatività. In particolare, anche di recente la Corte di cassazione ha chiarito che «la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe
a contrastare con i principi della Cost., art. 24, a prescindere poi da quelli sovranazionali (cfr.
Cass. 19948/2023)» (v. Cass. n. 6205/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
10 - rigetta il ricorso;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025.
La giudice
Federica Porcelli
La minuta del presente provvedimento è stata redatta – sotto le mie cure – con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi, magistrato ordinario in tirocinio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2547/2024 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in Adrano, via Vittorio Emanuele n. 266, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Giuseppe Motta, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso
Ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Scordia, via Principessa di Piemonte n. 32, presso lo studio dell'avv. Rocco Cannizzo, che la rappresenta come da procura in atti;
Resistente
Oggetto: impugnazione verbale di conciliazione in sede sindacale.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di avere lavorato con la qualifica di autista 4° livello presso la ditta «PIEN LOGISTICA E DISTRIBUZIONI» s.r.l. di Paternò dal
21.03.2008 sino al 13.09.2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno con la qualifica di conducente di autocarro e l'inquadramento economico e normativo al livello h1 qualificato dal CCNL trasporto merci industria, ha esposto:
- che il 16.3.2023 era stato licenziato in tronco, senza preavviso, dalla società;
- che era stato invitato telefonicamente a presentarsi il 12.5.2023, presso uno studio di professionisti, in Paternò, per il licenziamento, senza aver previamente discusso sulla
1 regolarizzazione del rapporto di lavoro e sulla liquidazione, e che, giunto sul posto, era stato ricevuto dal datore di lavoro dal , consulente Persona_1 Per_2 Persona_3
della resistente, e da due persone sconosciute, qualificatesi rappresentanti sindacali, che gli avevano fatto firmare un foglio a titolo di quietanza della somma di € 8.163,34 da versarsi in sette rate, quale prima trance del totale spettante, in prevalenza del T.F.R. e di tutto il rapporto di lavoro;
- di avere ricevuto la somma di € 1.360,55, al momento della sottoscrizione del suddetto accordo con assegno, mentre per la restante parte era stato convenuto il pagamento con uguali bonifici mensili sino ad ottobre 2023;
- che solo in data 12 ottobre 2023, due giorni dopo la ricezione dell'ultimo pagamento, all'esito di un incontro personale con in presenza del ragioniere , gli Persona_1 Persona_3
era stato consegnato il documento fatto firmare il 12.5.2023, la busta paga del 16.3.2023 ed il
C.U.D. 2023, con annessa comunicazione, a voce, che nulla gli era più dovuto;
- che solo dopo aver letto attentamente il documento del 12.5.2023 si era reso conto che la somma corrisposta non costituiva, a differenza di quanto aveva creduto in sede di sottoscrizione dell'accordo, un acconto su quanto maggiormente dovuto, bensì una vera e propria transazione definitiva.
Il ricorrente si è lamentato in diritto:
1) della nullità ex artt. 2113 e 1418 c.c. della pattuizione del 12 maggio 2023, alla luce dell'indisponibilità dei diritti sottesi, non ancora entrati a far parte del patrimonio del lavoratore;
2) della condotta antisindacale e della mancata effettiva assistenza da parte sindacale.
Nello specifico, ha evidenziato di non essere stato posto nelle condizioni di sapere a quale diritto stesse rinunciando e in che misura, non evincendosi dall'atto sottoscritto ed impugnato la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni. Ha inoltre aggiunto di non essere iscritto all'organizzazione sindacale dei sindacalisti presenti e di non conoscere il rappresentante sindacale indicato dal datore di lavoro.
Ha poi rilevato che con la Certificazione Unica 2023, redditi 2022, il T.F.R. era stato quantificato, al lordo in € 20.700,65 per un totale complessivo di € 22.449,65, mentre nel cedolino di settembre 2023 ne erano stati calcolati solo € 8.163,34, dolendosi, inoltre, della mancata corresponsione delle ferie residue pari a giorni 11,97, risultanti dal cedolino di settembre 2023.
Tanto premesso, l'istante ha formulato le seguenti conclusioni: «dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, inefficace il Verbale di Conciliazione in sede Sindacale del 12.05.2023, per l'effetto: condannare, la Società Resistente, al pagamento della somma pari ad € 14.286,31, ossia, €
2 22.449,65 C.U.D. 2023 (doc 2), somma richiesta, meno € 8.163,34, somma effettivamente erogata (doc 2) per liquidazione del rapporto di lavoro in prevalenza del T.F.R.; condannare, la Società Resistente, al pagamento della somma pari ad € 842,11, per la mancata corresponsione delle ferie residue risultanti dal cedolino di Settembre 2023 (doc3); condannare al risarcimento danni per il licenziamento in tronco, senza preavviso».
Con memoria tempestivamente depositata il 7.5.2024 si è costituita in giudizio la
[...] rilevando la validità e l'efficacia del verbale di Controparte_1
conciliazione sindacale, in quanto la suddetta conciliazione era avvenuta dinnanzi ai conciliatori sindacali, ossia dinanzi all'Avv. VA AR, rappresentante della CISAS di e Per_3 all'Avv. VI VA, rappresentante dell'IT di , i quali avevano, per un verso, Per_3 assistito le parti e, per l'altro verso, illustrato alle stesse il valore vincolante della scrittura in sede sindacale.
La società ha, inoltre, evidenziato come il ricorrente, consapevolmente, avesse accettato la proposta e la conseguente modalità di pagamento, sottoscrivendo la quietanza a saldo e dichiarando di essere stato integralmente soddisfatto e di non pretendere null'altro dalla ditta
Controparte_2
La resistente ha altresì precisato che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso dalla sua controparte, il lavoratore non aveva mai rinunciato al TFR, ma ne aveva piuttosto accettato una rateizzazione, avendo già in data antecedente alla risoluzione del rapporto di lavoro percepito acconti delle somme spettanti a titolo di TFR. Ha dedotto comunque che, anche laddove vi fosse stata da parte del lavoratore una rinuncia al TFR, tale atto, proprio perché posto in essere in sede di conciliazione sindacale, non sarebbe stato impugnabile ai sensi dell'articolo 2113 c.c., anche laddove avesse avuto per oggetto diritti del lavoratore derivante da norma inderogabili.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso formulando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, provvedere come segue:
1) in via preliminare il verbale di conciliazione sindacale non può essere impugnato poiché non vi è stata nessuna condotta antisindacale e nessuna rinuncia a diritti indisponibili;
2) nel merito respingere la richiesta di pagamento a titolo di TFR, in quanto la somma risulta interamente versata e dunque non dovuta;
3) dare atto della validità e legittimità di tutto quanto statuito nel verbale di conciliazione, ivi compresa l'accettazione del licenziamento e la rinuncia a qualunque altra somma a qualunque titolo eventualmente dovuta, ivi compresa la presunta indennità per le ferie non godute, che in ogni caso si contesta correttamente già retribuita;
3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Si chiede inoltre applicarsi la previsione di cui all'art. 96 c.p.c.».
All'udienza del 22.5.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stato disposto l'interrogatorio libero delle parti e sono state ammesse le prove orali da esse richieste.
All'udienza del 23.9.2024 si è provveduto all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società e all'escussione dei testi indicati dalle parti e la causa è stata, quindi, rinviata per discussione e decisione all'udienza dell'11.6.2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito dell'udienza figurata all'uopo fissata.
2. Oggetto del presente giudizio è l'impugnazione del verbale di conciliazione in sede sindacale del 12.5.2023 contenente le rinunce del lavoratore all'impugnazione del licenziamento irrogato dal datore di lavoro e l'accordo per la corresponsione della complessiva somma netta di €
8.163,34, finalizzata a tacitare qualsivoglia pretesa del ricorrente nei confronti della società.
3. In punto di diritto, osserva il Tribunale che l'art. 2113 c.c., rubricato «Rinunzie e transazioni» stabilisce che «Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta i sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile».
3.1. La norma per un verso tutela il lavoratore dalle pattuizioni a sé sfavorevoli che può porre in essere in una condizione di pressione stimolata dal datore di lavoro, essendo ex se il rapporto lavorativo asimmetrico, ossia caratterizzato da una posizione di superiorità della parte datoriale e di debolezza del subordinato.
Per altro verso, l'ultimo comma della disposizione de qua fa salve le rinunzie e le transazioni avvenute nelle cosiddette sedi protette, e nello specifico:
- in sede di conciliazione giudiziale (ex art.185 c.p.c.);
4 - in sede sindacale innanzi alle commissioni di conciliazione (ex artt. 410 e 411c.p.c.);
- innanzi al collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale, con le modalità previste dai contratti collettivi (ex art.412-ter c.p.c.), sia con quelle tracciate dal codice di rito (ex art. 412-quater
c.p.c.).
3.2. Come ha avuto modo di precisare la Corte di cassazione la ragione sottesa alla limitazione prevista dal legislatore per le ipotesi di conciliazione in sede sindacale va individuata nella considerazione per cui il lavoratore può trovarsi in condizioni di soggezione o di inferiorità nei confronti del datore di lavoro allorquando sottoscriva da solo un atto di rinunzia o di transazione relativo ad un diritto derivante da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi e concernente i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., ma non anche allorquando sussistano le garanzie di assistenza e affidabilità che sono in grado offrire gli organi giudiziari, sindacali o amministrativi.
Segnatamente, la Suprema Corte ha affermato che «Questa esigenza di tutela, collegata al rischio che la volontà del lavoratore possa essere coartata ed indirizzata ad un risultato contrario ai suoi interessi, non sussiste, peraltro, quando la conciliazione si realizza in una delle forme previste dagli artt. 185, 410, 411 c.p.c.» (cfr. Cass. n. 9241/91 e Cass. n. 5832/87).
La Corte di cassazione ha altresì precisato che «in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617);
2.2. premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge;
posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione né prova (dal dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858)» (così Cass.
n. 16154/2021).
5 3.3. La ratio della norma in esame risiede, quindi, nella circostanza per cui in ciascuna delle menzionate sedi è garantita, alla luce della presenza di determinati soggetti (dal giudice al conciliatore sindacale) la libertà di autodeterminazione del lavoratore e scongiurata qualunque forma di coartazione dello stesso da parte del datore di lavoro;
per tale ragione le rinunzie e le transazioni ivi avvenute rimangono valide anche nel caso in cui deroghino a diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi.
3.4. Con precipuo riferimento al luogo di stipula della conciliazione sindacale, la Corte di legittimità ha precisato che: «In tema di conciliazione sindacale, la sottoscrizione dell'accordo presso la sede di un sindacato, in conformità alle previsioni dell'art. 412-ter c.p.c. e del contratto collettivo applicabile, non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato;
ne consegue che la stipula in una sede diversa non produce alcun effetto invalidante sulla transazione se il datore di lavoro prova che il dipendente ha avuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte». (Cass. n. 1975/24); precisando altresì che detto luogo non può mai coincidere con la sede dell'impresa, in quanto
«La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore» (Cass. 10065/2024).
3.5. La Suprema Corte ha altresì affermato, con riferimento al tipo di assistenza prestata dai sindacati in sede di conciliazione, che: «Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci ed in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art.
1965 cod. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, richiamando gli enunciati principi, ha rigettato il ricorso di parte datoriale e così confermato la valutazione operata dalla corte del merito che, nel ritenere l'impugnabilità della conciliazione, aveva affermato che l'accertata non riconducibilità dell'accordo oggetto di causa ad una delle fattispecie previste dall'ultimo comma dell'art. 2113 cod. civ., compresa quella di cui all'art. 412-ter cod. proc. civ.., dovesse essere letta come valutazione del difetto di effettiva assistenza sindacale, desumibile anche dalla sede
6 non prettamente sindacale in cui era stato raggiunto il suddetto accordo e dalla mancata previsione di modalità contrattuali collettive cui parametrare siffatta valutazione)» (Cass.
25976/2023); La Corte di legittimità ha, inoltre, precisato che «con riferimento alla conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., comma 3, al fine di verificare che l'accordo sia raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale, occorre valutare se, in base alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa"»(Cass., 3 aprile 2002 n. 4730; v. anche Cass., 22 ottobre
1991 n. 11167 e 3 settembre 2003 n. 12858).
3.6. Per quanto infine concerne il piano del riparto degli oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che «se la conciliazione è stata conclusa nella sede "protetta", allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva. Pertanto graverà sul lavoratore l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale. Se invece la conciliazione è stata conclusa in una sede diversa, allora l'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare che, nonostante la sede non "protetta", il lavoratore, grazie all'effettiva assistenza sindacale, ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte» (Cass. n.
20201/2017).
4. Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento e calando i suesposti principi di diritto nel caso di specie, occorre ora valutare la validità del verbale di conciliazione.
4.1. È stata sul punto espletata istruttoria orale. Segnatamente, è stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente ed è stata assunta la prova testimoniale, durante la quale sono stati escussi un lavoratore e i due rappresentanti sindacali che hanno assistito le parti durante la conciliazione.
4.2. Ai fini della ricostruzione dei fatti occorsi durante la conclusione dell'accordo conciliativo per cui è causa, verrà fatto riferimento alle sole deposizioni dei testi VA AR e VI
VA.
4.3. Inattendibile deve, infatti, essere considerato il teste , collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente, in ragione dell'interesse all'esito del presente procedimento dallo stesso espressamente manifestato all'udienza del 23.9.2024, ove ha dichiarato «Ho interesse all'esito del giudizio», specificando «Ho interesse perché ho una vicenda lavorativa analoga in cui sono coinvolto anche io, per cui mi interessa l'esito del giudizio».
4.3.1. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che «In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa
7 dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc) e di carattere soggettivo (di credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare la valutazione di inattendibilità» (cfr.
Cass. n. 7623/2016; Cass. n. 20865/2019).
Nel caso di specie, a fronte dell'inequivocabile dichiarazione del teste circa il proprio interesse all'esito del presente giudizio (costituente, già da solo, un significativo elemento soggettivo di inattendibilità delle sue affermazioni) e alla circostanza che il teste ha introdotto causa identica contro la parte resistente, ritiene questo Tribunale che alcuna credibilità possa essere attribuita al teste , non essendo, peraltro, rinvenibile nella sua deposizione alcun elemento Testimone_1
idoneo a consentire di superare tale giudizio di inattendibilità.
4.3.2. A ciò si aggiunge che il teste ha affermato di non ricordare di un incontro Tes_1
avvenuto tra il ricorrente, il datore di lavoro, il ragioniere del datore di lavoro e altre due persone e di non avere assistito all'incontro durante il quale il ricorrente ha firmato un verbale di conciliazione con il datore di lavoro, Persona_1
Ne deriva pertanto che, anche volendo ritenere attendibile il teste , la deposizione dallo Tes_1
stesso resa risulta generica ed inidonea a fornire elementi fattuali relativi ai fatti occorsi il
12.5.2023.
5. Così esclusa l'attendibilità del teste ed evidenziata, ad ogni modo, la genericità della Tes_1
deposizione dallo stesso resa, osserva il Tribunale che dai dati forniti dalla restante espletata istruttoria orale e utilizzabili ai fini della risoluzione della quaestio facti è emerso che la conciliazione si è conclusa presso la sede del consulente del lavoro della società, e Persona_3 alla sua presenza. Ora, tale luogo, pur non coincidendo all'evidenza con la sede di un sindacato, non può del pari essere assimilato alla sede della società (sprovvista del carattere di neutralità indispensabile a garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore), in quanto il consulente del lavoro della società risulta essere un soggetto terzo estraneo alla datrice di lavoro, non incardinato stabilmente nella struttura aziendale e ad essa non legato da un rapporto dipendente.
5.1. Per quanto poi concerne specificamente il profilo relativo all'effettività dell'assistenza sindacale, osserva il Tribunale che dai dati forniti dall'espletata istruttoria orale è emerso che i conciliatori intervenuti, uno per parte, ossia VA AR, rappresentante della CISAS di
8 e VI VA, rappresentante dell'IT di , hanno dichiarato di aver visto il Per_3 Per_3
lavoratore il 12 maggio 2023 e hanno affermato di aver prestato assistenza allo stesso.
In particolare, il teste AR ha affermato che: «venne fatta sottoscrivere alle parti un'apposita menzione contenuta nella parte iniziale del corpo del verbale di conciliazione, nella quale è confermato il mandato sia all'organizzazione sindacale del lavoratore e sia all'organizzazione del datore di lavoro. Quindi nel verbale di conciliazione c'è una doppia sottoscrizione: quella relativa all'individuazione delle parti, alla capacità delle stesse e alla conferma del conferimento del mandato ai conciliatori e quella relativa alla sottoscrizione delle condizioni dell'accordo, all'accettazione delle stesse e alla consapevolezza in ordine ai relativi effetti. Ricordo che la vicenda riguardava un licenziamento intimato e il pagamento di spettanze, tra cui il TFR. In quell'occasione venne consegnato al lavoratore un assegno, del quale noi avevamo verificato il numero» (cfr. dichiarazioni di VA AR, pag. 4 verbale di udienza del 23.9.2024).
Il teste VA ha dichiarato e che «È stato fatto presente al lavoratore che si trattava di una conciliazione in sede sindacale con effetti di definitività e inoppugnabilità e che pertanto se non voleva raggiungere l'accordo non doveva sottoscrivere il verbale» (cfr. dichiarazioni da VI
VA, pag. 4 verbale di udienza del 23.9.2024).
5.2. Inoltre, dalla piattaforma probatoria si evince che il verbale redatto il 12.5.2023 è stato in quella occasione letto ad alta voce da uno dei due conciliatori, ossia da VI VA, ed è stato sottoscritto dal lavoratore.
5.3. Il ricorrente risulta, quindi, essere stato al momento della conciliazione assistito in maniera effettiva e risulta altresì essere stato informato dei termini e degli effetti della conciliazione. Lo stesso ha poi deciso di sottoscrivere il verbale di conciliazione;
circostanza quest'ultima che risulta dagli atti di causa e che è stata confermata dai testi escussi (v. fasc. ricorrente).
6. All'esito di quanto emerso e descritto nei §§ 5.1., 5.2. e 5.3, reputa il Tribunale che risultano prive di fondamento le doglianze del ricorrente relative alla mancanza di una effettiva assistenza sindacale e alla mancata conoscenza del contenuto dell'accordo raggiunto in sede sindacale.
7. Per quanto poi concerne la doglianza che fa leva sull'indisponibilità dei diritti oggetto della conciliazione della lite per non essere detti diritti ancora entrati a far parte del patrimonio del lavoratore al momento della conciliazione, osserva appena il Tribunale che alla data della conciliazione, ossia alla data del 12.5.2023, il rapporto di lavoro del ricorrente già era cessato, essendosi quest'ultimo risolto il 16.3.2023 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e il diritto alle retribuzioni e al TFR (maturati, il primo, per effetto della prestazione lavorativa, e, il secondo, alla data di cessazione del rapporto) e al posto di lavoro erano, quindi, già entrati nel
9 patrimonio del ricorrente;
a ciò aggiungendosi che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il lavoratore può disporre del diritto di impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro facendone oggetto di rinunce o transazioni (Cass. n. 1887/2022).
Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione del verbale di conciliazione, fatto valere dal ricorrente con la domanda oggetto del presente giudizio ed esaminato nel presente paragrafo, deve essere ritenuto infondato.
8. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato integralmente.
9. La peculiarità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del presente giudizio, nonché della qualità delle parti portano a ritenere opportuna la compensazione delle spese di lite e ciò anche alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 77/2018 ha evidenziato che «La considerazione che sovente il contenzioso di lavoro possa presentarsi in termini sostanzialmente diseguali, nel senso che il lavoratore ricorrente, che agisca nei confronti del datore di lavoro, sia parte "debole" del rapporto controverso, giustifica norme di favore su un piano diverso da quello della regolamentazione delle spese di lite, una volta che quest'ultima è resa meno rigida a seguito della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. con l'innesto della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni».
Orbene, ricorrendo nel caso di specie gravi ed eccezionali ragioni, il Tribunale dispone la compensazione delle spese di lite.
10. Reputa, infine, il Tribunale che non sussistano nel caso di specie i presupposti per disporre la condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ricorrendo i requisiti per l'applicazione delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma della richiamata norma e comunque mancando la prova dell'elemento soggettivo richiesto dal terzo comma per la sua operatività. In particolare, anche di recente la Corte di cassazione ha chiarito che «la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe
a contrastare con i principi della Cost., art. 24, a prescindere poi da quelli sovranazionali (cfr.
Cass. 19948/2023)» (v. Cass. n. 6205/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
10 - rigetta il ricorso;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025.
La giudice
Federica Porcelli
La minuta del presente provvedimento è stata redatta – sotto le mie cure – con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi, magistrato ordinario in tirocinio.
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