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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 941/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 941/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratti bancari
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. ROSA BONAVOGLIA, presso il cui studio, sito in
Catanzaro, alla Via Gimigliano n. 86, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPONENTE –
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile alle liti del
24.06.2020, in calce alla comparsa di costituzione e risposta , per Notaio
di Padova, Rep. n. 436.423, dagli Avv.ti NICOLA M. SC Persona_1
e ND M. SC, i quali nominano quale procuratore ai fini del presente procedimento l'Avv. ND GENTILE, presso il cui studio, sito in Catanzaro, Piazza Stocco, n. 5, la società opposta elettivamente domicilia
- PARTE OPPOSTA -
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note di trattazione scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 04/12/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1682/2019,
[...] emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 11.12.2019, con il quale ella era stata ingiunta al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1
7.478,76, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 4862788, finalizzato all'acquisto dell'automobile Fiat Panda 1.2 69CV E6 EASY, concluso con la e ceduto con contratto di cessione pro soluto del Controparte_2
15.10.2018 alla società opposta.
L'opponente deduceva, a sostegno della spiegata opposizione: che la documentazione allegata a supporto probatorio nel ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe lacunosa ed insufficiente, atteso che la avrebbe CP_3 dovuto allegare la prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente ovvero tutti gli estratti conto a far tempo dalla nascita del rapporto;
che, inoltre, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. avrebbe efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio , mentre non risulterebbe sufficiente a comprovare la fondatezza del credito nel giudizio di opposizione;
che, inoltre, sono stati applicati al credito ingiunto interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., interessi moratori con tassi usurari, nonché la commissione di massimo scoperto, in violazione della legislazione in materia;
che, infine, la signora , a causa di Pt_1 sopravvenute difficoltà economiche, aveva chiesto agli operatori che la contattavano la riduzione della rata mensile del finanziamento, richiesta rimasta tuttavia priva di riscontro.
pagina 2 di 8 In virtù di quanto innanzi esposto, Parte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: «rigettata ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione, Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Catanzaro, in via preliminare, respingere, ove richiesta, la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, attese le contestazioni e le eccezioni formulate in premessa;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che la
[...]
non vanta nessun credito nei confronti dell'odierna opponente CP_1
e per tale effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1682/2019 opposto, per carenza di prova scritta del credito azionato;
altresì, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per applicazione di interessi, trimestrali, per contrarietà all'art. 1283 cc; accertare e dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto e delle spese di commissione non concordate;
accertare
l'usurarietà degli interessi applicati dalla Banca sul contratto di conto corrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.»
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società CP_1
domandando: la concessione della provvisoria esecutività del decreto
[...] ingiuntivo opposto, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
A sostegno della posizione processuale assunta , parte opposta deduceva la defatigatorietà e l'infondatezza dell'opposizione avversaria, atteso che la società opposta aveva prodotto in sede monitoria documentazione pienamente valida e sufficiente ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e ss. al fine di dimostrare la pretesa fatta valere , ovvero copia atto di cessione dei crediti, copia comunicazione di cessione del credito , copia contratto di finanziamento ed estratto conto.
Alla prima udienza, il precedente Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, onerava parte opposta pagina 3 di 8 di provvedere alla presentazione della domanda di mediazione, assegnando all'uopo termine di quindici giorni.
Esperita con esito negativo la procedura media -conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato nel fascicolo informatico in data
28.12.2020), all'udienza del 3.05.2021, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, alla successiva udienza, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano una serie di rinvii per i medesimi incombenti per esigenze correlate al carico di ruolo.
Con ordinanza del 4.07.2025, il giudizio veniva rinviato per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 23.10.2025, differita al 4.12.2025.
Alla predetta udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato con l'emissione della presente sentenza. Si precisa che la presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024
(c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
****
Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che la società opposta non avrebbe fornito la prova del credito azionato in via monitoria.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul pagina 4 di 8 creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Dunque, il soggetto che agisce in giudizio per l'adempimento di una prestazione contrattuale, come nel caso di specie, deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ., 10261/2000).
Nel caso di specie, ha fornito prova dell'esistenza e CP_1 dell'ammontare del proprio credito producendo in giudizio:
- copia del contratto di finanziamento validamente sottoscritto dall'opponente (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria) ;
- copia dell'estratto conto (cfr. all. 4 della produzione della fase monitoria);
- copia del contratto di cessione dei crediti (cfr. all. 1 del fascicolo monitorio);
- copia della lettera raccomandata di comunicazione dell'avvenuta cessione alla signora (cfr. all. 2 del fascicolo monitorio). Pt_1
Parte opponente, invece, non solo non ha contestato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di causa e di avere ricevuto gli importi oggetto di finanziamento - di talché tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. - ma non ha neanche dimostrato di avere adempiuto all'obbligazione restitutoria, pur essendo a ciò onerata.
In ordine alla presunta inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta a provare il credito nel giudizio di opposizione , si osserva che, nel caso in esame, il credito azionato in via monitoria trae origine da un contratto di finanziamento, il quale risulta, come già osservato, prodotto in atti unitamente all'estratto conto, il quale contiene il conteggio preciso e dettagliato del credito azionato in via monitoria .
Ed invero, in relazione ai contratti di finanziamento, la somma che il mutuatario deve restituire al soggetto erogatore del finanziamento è
pagina 5 di 8 predeterminata ab origine nel suo esatto ammontare, comprensiva sia dell'importo in linea capitale sia dell'importo degli interessi contrattualmente pattuiti, per cui, ai fini della prova del credito, può ritenersi sufficiente il deposito del solo contratto sottoscritto dalle parti e l'allegazione dell'inadempimento della controparte.
Del tutto inconferente appare , infine, la doglianza relativa alla mancata produzione del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, trattandosi nella specie di contratto di finanziamento.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che sono stati convenuti interessi di mora usurari, nonché la commissione di massimo scoperto in violazione della normativa in materia e che, pertanto, le relative clausole contrattuali sono nulle.
Anche tale motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
In relazione all'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di finanziamento, la contestazione formulata dall'opponente è totalmente generica, atteso che, come chiarito anche di recente dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 2020, la parte che intenda contestare l'usurarietà degli interessi deve allegare il tasso contrattualmente pattuito, quello “soglia” ed il trimestre di riferimento .
Né può ritenersi che il potere officioso del Giudice di rilevare la nullità della clausola che prevede interessi usurari possa prescindere da un minimo principio di allegazione dei fatti costitutivi della domanda e giustificare la nomina di un C.T.U. contabile, atteso che, nel caso di specie, la consulenza risulterebbe del tutto esplorativa, dal momento che l'opponente non ha indicato né la clausola contrattuale censurata né il tasso d'interesse contrattualmente previsto né il tasso soglia ratione temporis applicabile.
Inoltre, anche la contestazione relativa alla commissione di massimo scoperto appare totalmente generica: l'opponente non ha adempiuto all'onere di allegazione e non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare l e doglianze circa l'usurarietà degli interessi pagina 6 di 8 pattuiti nel contratto di finanziamento de quo e l'asserita nullità delle altre pattuizioni.
L'opponente ha, infine, eccepito, nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese” per violazione del divieto di anatocismo.
Sul punto, appare sufficiente rammentare che, secondo quanto chiarito da giurisprudenza consolidata, il piano di ammortamento “alla francese” non comporta un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., trattandosi di meccanismo che prevede solo una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di consentire la prioritaria restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 с.с.: le rate sono infatti composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente (cfr. Trib.
Roma, n. 6897/2020; Trib. Roma, n. 5583/2019) .
Pertanto, anche tale doglianza va rigettata, in quanto infondata.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata, e per l'effetto, il Decreto
Ingiuntivo n. 1682/2019 va integralmente confermato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di e considerate la natura, il Parte_1 valore (€ 7.478,76, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€
840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e pagina 7 di 8 C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 1682/2019 e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA al pagamento, in Parte_1 favore della società opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
Così deciso in Catanzaro, lì 15/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 941/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratti bancari
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. ROSA BONAVOGLIA, presso il cui studio, sito in
Catanzaro, alla Via Gimigliano n. 86, è elettivamente domiciliata
- PARTE OPPONENTE –
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile alle liti del
24.06.2020, in calce alla comparsa di costituzione e risposta , per Notaio
di Padova, Rep. n. 436.423, dagli Avv.ti NICOLA M. SC Persona_1
e ND M. SC, i quali nominano quale procuratore ai fini del presente procedimento l'Avv. ND GENTILE, presso il cui studio, sito in Catanzaro, Piazza Stocco, n. 5, la società opposta elettivamente domicilia
- PARTE OPPOSTA -
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note di trattazione scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 04/12/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1682/2019,
[...] emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 11.12.2019, con il quale ella era stata ingiunta al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1
7.478,76, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 4862788, finalizzato all'acquisto dell'automobile Fiat Panda 1.2 69CV E6 EASY, concluso con la e ceduto con contratto di cessione pro soluto del Controparte_2
15.10.2018 alla società opposta.
L'opponente deduceva, a sostegno della spiegata opposizione: che la documentazione allegata a supporto probatorio nel ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe lacunosa ed insufficiente, atteso che la avrebbe CP_3 dovuto allegare la prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente ovvero tutti gli estratti conto a far tempo dalla nascita del rapporto;
che, inoltre, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. avrebbe efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio , mentre non risulterebbe sufficiente a comprovare la fondatezza del credito nel giudizio di opposizione;
che, inoltre, sono stati applicati al credito ingiunto interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., interessi moratori con tassi usurari, nonché la commissione di massimo scoperto, in violazione della legislazione in materia;
che, infine, la signora , a causa di Pt_1 sopravvenute difficoltà economiche, aveva chiesto agli operatori che la contattavano la riduzione della rata mensile del finanziamento, richiesta rimasta tuttavia priva di riscontro.
pagina 2 di 8 In virtù di quanto innanzi esposto, Parte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: «rigettata ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione, Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Catanzaro, in via preliminare, respingere, ove richiesta, la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, attese le contestazioni e le eccezioni formulate in premessa;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che la
[...]
non vanta nessun credito nei confronti dell'odierna opponente CP_1
e per tale effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1682/2019 opposto, per carenza di prova scritta del credito azionato;
altresì, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per applicazione di interessi, trimestrali, per contrarietà all'art. 1283 cc; accertare e dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto e delle spese di commissione non concordate;
accertare
l'usurarietà degli interessi applicati dalla Banca sul contratto di conto corrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.»
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società CP_1
domandando: la concessione della provvisoria esecutività del decreto
[...] ingiuntivo opposto, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
A sostegno della posizione processuale assunta , parte opposta deduceva la defatigatorietà e l'infondatezza dell'opposizione avversaria, atteso che la società opposta aveva prodotto in sede monitoria documentazione pienamente valida e sufficiente ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e ss. al fine di dimostrare la pretesa fatta valere , ovvero copia atto di cessione dei crediti, copia comunicazione di cessione del credito , copia contratto di finanziamento ed estratto conto.
Alla prima udienza, il precedente Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, preso atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, onerava parte opposta pagina 3 di 8 di provvedere alla presentazione della domanda di mediazione, assegnando all'uopo termine di quindici giorni.
Esperita con esito negativo la procedura media -conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato nel fascicolo informatico in data
28.12.2020), all'udienza del 3.05.2021, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, alla successiva udienza, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano una serie di rinvii per i medesimi incombenti per esigenze correlate al carico di ruolo.
Con ordinanza del 4.07.2025, il giudizio veniva rinviato per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 23.10.2025, differita al 4.12.2025.
Alla predetta udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato con l'emissione della presente sentenza. Si precisa che la presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024
(c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
****
Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che la società opposta non avrebbe fornito la prova del credito azionato in via monitoria.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul pagina 4 di 8 creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Dunque, il soggetto che agisce in giudizio per l'adempimento di una prestazione contrattuale, come nel caso di specie, deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ., 10261/2000).
Nel caso di specie, ha fornito prova dell'esistenza e CP_1 dell'ammontare del proprio credito producendo in giudizio:
- copia del contratto di finanziamento validamente sottoscritto dall'opponente (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria) ;
- copia dell'estratto conto (cfr. all. 4 della produzione della fase monitoria);
- copia del contratto di cessione dei crediti (cfr. all. 1 del fascicolo monitorio);
- copia della lettera raccomandata di comunicazione dell'avvenuta cessione alla signora (cfr. all. 2 del fascicolo monitorio). Pt_1
Parte opponente, invece, non solo non ha contestato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento oggetto di causa e di avere ricevuto gli importi oggetto di finanziamento - di talché tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. - ma non ha neanche dimostrato di avere adempiuto all'obbligazione restitutoria, pur essendo a ciò onerata.
In ordine alla presunta inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta a provare il credito nel giudizio di opposizione , si osserva che, nel caso in esame, il credito azionato in via monitoria trae origine da un contratto di finanziamento, il quale risulta, come già osservato, prodotto in atti unitamente all'estratto conto, il quale contiene il conteggio preciso e dettagliato del credito azionato in via monitoria .
Ed invero, in relazione ai contratti di finanziamento, la somma che il mutuatario deve restituire al soggetto erogatore del finanziamento è
pagina 5 di 8 predeterminata ab origine nel suo esatto ammontare, comprensiva sia dell'importo in linea capitale sia dell'importo degli interessi contrattualmente pattuiti, per cui, ai fini della prova del credito, può ritenersi sufficiente il deposito del solo contratto sottoscritto dalle parti e l'allegazione dell'inadempimento della controparte.
Del tutto inconferente appare , infine, la doglianza relativa alla mancata produzione del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, trattandosi nella specie di contratto di finanziamento.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che sono stati convenuti interessi di mora usurari, nonché la commissione di massimo scoperto in violazione della normativa in materia e che, pertanto, le relative clausole contrattuali sono nulle.
Anche tale motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
In relazione all'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di finanziamento, la contestazione formulata dall'opponente è totalmente generica, atteso che, come chiarito anche di recente dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 2020, la parte che intenda contestare l'usurarietà degli interessi deve allegare il tasso contrattualmente pattuito, quello “soglia” ed il trimestre di riferimento .
Né può ritenersi che il potere officioso del Giudice di rilevare la nullità della clausola che prevede interessi usurari possa prescindere da un minimo principio di allegazione dei fatti costitutivi della domanda e giustificare la nomina di un C.T.U. contabile, atteso che, nel caso di specie, la consulenza risulterebbe del tutto esplorativa, dal momento che l'opponente non ha indicato né la clausola contrattuale censurata né il tasso d'interesse contrattualmente previsto né il tasso soglia ratione temporis applicabile.
Inoltre, anche la contestazione relativa alla commissione di massimo scoperto appare totalmente generica: l'opponente non ha adempiuto all'onere di allegazione e non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare l e doglianze circa l'usurarietà degli interessi pagina 6 di 8 pattuiti nel contratto di finanziamento de quo e l'asserita nullità delle altre pattuizioni.
L'opponente ha, infine, eccepito, nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese” per violazione del divieto di anatocismo.
Sul punto, appare sufficiente rammentare che, secondo quanto chiarito da giurisprudenza consolidata, il piano di ammortamento “alla francese” non comporta un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., trattandosi di meccanismo che prevede solo una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di consentire la prioritaria restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 с.с.: le rate sono infatti composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente (cfr. Trib.
Roma, n. 6897/2020; Trib. Roma, n. 5583/2019) .
Pertanto, anche tale doglianza va rigettata, in quanto infondata.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata, e per l'effetto, il Decreto
Ingiuntivo n. 1682/2019 va integralmente confermato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di e considerate la natura, il Parte_1 valore (€ 7.478,76, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€
840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e pagina 7 di 8 C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 1682/2019 e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA al pagamento, in Parte_1 favore della società opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
Così deciso in Catanzaro, lì 15/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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