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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/11/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 21 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2605/2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: riconoscimento malattia professionale
T R A
rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv. Aniello Matrone, ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del
[...]
suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.5.2024, il lavoratore in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 1980 al
2011 alla installazione, al controllo, alla manutenzione, alla pulizia, al lavaggio ed alla riparazione di componentistica degli allestimenti delle produzioni della provvedendo- ove CP_2
occorrente- allo smontaggio di componenti ammalorati ed al rimontaggio di nuovi pezzi in sostituzione, ovvero alla prima
1 installazione degli stessi, esponeva di avere contratto nello svolgimento di tale attività lavorativa le patologie polmonari indicate in ricorso, che inoltrata domanda all in data CP_1
08.07.2020, il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Pertanto, conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere CP_1
il diritto alla rendita per inabilità permanente nel caso di postumo superiore al 15% o all'indennizzo per postumi superiori al 6%
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti della motivazione che segue .
Il C.T.U., sulla base degli accertamenti espletati, ha fissato nella misura del 7% la riduzione della capacità lavorativa dell'istante con decorrenza aprile 2022.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato all'indennizzo in conto capitale per inabilità permanente parziale nella misura come innanzi accertata, con la condanna dell' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo CP_1
previsto dall'art. 13 dlgs 38/2000 oltre interessi legali a decorrere dall'1.4.2022 al saldo.
Le spese di vanno compensate per la metà tra le parti atteso il riconoscimento della malattia professionale da data successiva alla presentazione della domanda amministrativa.
2 Per la restante metà le spese di lite vanno poste a carico dell' CP_1
oltre quelle di CTU, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
1) in parziale accoglimento della domanda dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 7% e per l'effetto, condanna l a corrispondere al ricorrente l'indennizzo CP_1
previsto dall'art. 13 dlgs 38/2000 oltre interessi legali dall'1.4.2022 al saldo;
2) condanna inoltre l convenuto alla rifusione delle spese CP_1
del giudizio che liquida per l'intero in € 800,00, oltre CPA ed
IVA secondo legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) liquida le spese di ctu con separato decreto .
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 21 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2605/2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: riconoscimento malattia professionale
T R A
rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv. Aniello Matrone, ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del
[...]
suo Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.5.2024, il lavoratore in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 1980 al
2011 alla installazione, al controllo, alla manutenzione, alla pulizia, al lavaggio ed alla riparazione di componentistica degli allestimenti delle produzioni della provvedendo- ove CP_2
occorrente- allo smontaggio di componenti ammalorati ed al rimontaggio di nuovi pezzi in sostituzione, ovvero alla prima
1 installazione degli stessi, esponeva di avere contratto nello svolgimento di tale attività lavorativa le patologie polmonari indicate in ricorso, che inoltrata domanda all in data CP_1
08.07.2020, il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Pertanto, conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere CP_1
il diritto alla rendita per inabilità permanente nel caso di postumo superiore al 15% o all'indennizzo per postumi superiori al 6%
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti della motivazione che segue .
Il C.T.U., sulla base degli accertamenti espletati, ha fissato nella misura del 7% la riduzione della capacità lavorativa dell'istante con decorrenza aprile 2022.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità a tali conclusioni, va riconosciuto il diritto dell'assicurato all'indennizzo in conto capitale per inabilità permanente parziale nella misura come innanzi accertata, con la condanna dell' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo CP_1
previsto dall'art. 13 dlgs 38/2000 oltre interessi legali a decorrere dall'1.4.2022 al saldo.
Le spese di vanno compensate per la metà tra le parti atteso il riconoscimento della malattia professionale da data successiva alla presentazione della domanda amministrativa.
2 Per la restante metà le spese di lite vanno poste a carico dell' CP_1
oltre quelle di CTU, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
1) in parziale accoglimento della domanda dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 7% e per l'effetto, condanna l a corrispondere al ricorrente l'indennizzo CP_1
previsto dall'art. 13 dlgs 38/2000 oltre interessi legali dall'1.4.2022 al saldo;
2) condanna inoltre l convenuto alla rifusione delle spese CP_1
del giudizio che liquida per l'intero in € 800,00, oltre CPA ed
IVA secondo legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) liquida le spese di ctu con separato decreto .
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Paparo
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