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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Paolo Sordi Presidente Corte Appello dr.Vito Colucci Presidente di Sezione
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.289/2025 VG avente ad oggetto: esecutorietà
sentenza canonica di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano il 31/10/2025 pubblicata il 2/4/2016, munita del decreto di esecutività dello stesso Tribunale in data
30/4/2024 e del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica prot.n.57623/25 EC del 4 febbraio 2025
SU RICORSO CONGIUNTO
[...]
n. ad Eboli il 9/2/70 e n. a Controparte_1 Controparte_2
Battipaglia(SA) 14/2/65 rappresentati e difesi dall'avv.Pasquale Vitale con domicilio eletto presso il suo studio sito in Campagna (SA) alla via Goffredo Mameli n.109
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso chiedendo la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio.
Il ricorso introduttivo è stato comunicato alla Procura Generale
presso questa Corte di Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti hanno chiesto l'attribuzione degli effetti civili alla citata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato l'1/12/1999 presso la chiesa parrocchiale di Madonna del Ponte in
Campagna (SA), conseguentemente ordinando all'ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del
18/2/1994 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge Più precisamente in virtù dell'art. 8/2 dell'Accordo del 1984 venne stabilito che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici a richiesta di parte potessero essere dichiarate efficaci nella repubblica italiana, sempre che sussistessero i seguenti requisiti:
-competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;
-rispetto, nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;
-sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797 cpc).
Non è, invece, applicabile nel caso di specie la normativa di cui agli artt.64 e ss l.218/95 la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in
Italia; invero in virtù dell'art. 2 Ic della predetta legge le disposizioni di tale normativa 'non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia' e tra queste convenzioni rientrano sicuramente le norme concordatarie.
L'efficacia della pronuncia ecclesiastica in Italia va dichiarata con sentenza e su domanda di parte , come può desumersi dalle norme concordatarie e dagli artt.796 e 797 cpc che seppure abrogati dalla l.218/95 sono tuttora vigenti in virtù del richiamo dello stesso concordato costituendo norme ultrattive.
Tale soluzione a cui è pervenuta la giurisprudenza italiana è stata peraltro riconosciuta e sancita in sede europea;
invero i Regolamenti
successivi dell'Unione (Regolamento n. 1347 del 29 maggio 2000 e
Regolamento del Consiglio europeo n. 2201 del 27 novembre 2003) hanno dato atto che vi è una deroga al sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere negli accordi precedentemente stipulati da alcuni Stati
con la Santa Sede.
Allo stesso modo il Regolamento dello Stato civile vigente in Italia dal
2000 prevede la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello, di cui alla legge 27 maggio 1929 n. 847 e successive modifiche.
Conclusivamente per il giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari occorre far riferimento all'art. 8 dell'Accordo citato e agli articoli 796 e ss cpc.
Ciò premesso, va detto che competente per la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio è la Corte d'appello del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto;
nel caso di specie il matrimonio è
stato trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Campagna (SA), per cui correttamente l'atto introduttivo del giudizio è stato presentato presso questa Corte di Appello.
Va evidenziato a priori che è intervenuta sentenza di separazione tra le stesse parti di questo procedimento ( sentenza del Tribunale di Salerno
n.1296/2007 del 24/5/2007).
La sentenza di nullità è stata emessa per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali e per incapacità, per gravi cause di natura psichica, circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da parte del convenuto e per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice.
Va premesso che nel giudizio ecclesiastico è stata data ad entrambe le parti la possibilità di agire e di resistere tanto è vero che il resistente si è
regolarmente costituito.
Il Tribunale Ecclesiastico perveniva alla sua decisione ricostruendo la vicenda di coniugi nei seguenti termini:
il fidanzamento era durato pochi mesi e vi erano state anche delle interruzioni;
ogni volta il fidanzamento riprendeva su iniziativa del CP_2
che si faceva accompagnare dalla madre e anche la genitrice della era CP_1
favorevole al prosieguo del rapporto facendo leva sulla malattia del marito;
il matrimonio veniva celebrato per volontà delle famiglie e il connubio fu caratterizzato dalla presenza costanza della suocera e dal fatto che la non voleva abbandonare la casa coniugale per non dare un dispiacere CP_1
al padre gravemente ammalato;
la scopriva che il marito era in cura presso uno psichiatra e a CP_1
quel punto decideva di interrompere il rapporto sia chiedendo la separazione che presentando il libello dinanzi al Tribunale Ecclesiastico;
la convivenza era durata circa tre anni ed era stata del tutto inesistente in quanto il era succube della madre, continuava ad abusare CP_2
dell'alcol, ad essere violento e a seguito delle sue minacce induceva la CP_1
ad abbandonare il tetto coniugale.
La ricostruzione di tali fatti è stata effettuata sulla base di quanto affermato dalla ricorrente e dal resistente e da alcuni testi che sono stati escussi.
A livello istruttorio è stata espletata una CTU sulle condizioni psichiatriche del . CP_2
Da tale accertamento è emerso che il predetto ha forti disturbi psicologici e precisamente sia un disturbo passivo aggressivo della personalità complicato dall'abuso di alcol che una depressione maggiore;
da tale situazione consegue una forte immaturità e un'incapacità di autonomia sulla quale si innesta l'indebita ingerenza della madre.
Tale condizione è stata avvalorata dai testi di parte attrice ed ha determinato un difetto di capacità di discrezione.
Una simile situazione aveva determinato nella una forte CP_1
avversione al matrimonio con il conseguente rifiuto del vincolo dell'indissolubilità.
Per compiere la delibazione occorre verificare la conformità della sentenza di nullità all'ordine pubblico italiano.
Secondo la giurisprudenza di legittimità occorre verificare il rispetto del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole (sent.Cass.n.11633/2020; sent.Cass.n.17036/2019 e sent.Cass.n.451/2019).
A prescindere dal fatto che uno dei coniugi dovrebbe eccepire la propria buona fede, è chiaro dalla ricostruzione dei fatti che la ricorrente era in condizioni di capire che il fosse quanto meno significativamente CP_2
immaturo proprio alla luce delle esplicite interferenze dalla madre e che a causa di tale situazione la stessa si era sposata convinta di poter CP_1
rescindere il vincolo.
Il rapporto coniugale è durato circa tre anni , ma la convivenza per tutte le problematiche emerse e riscontrate era stato inesistente come affermato nella sentenza di nullità del matrimonio;
in ogni caso la perdurante convivenza per tre anni dovrebbe essere eccepita da uno dei coniugi per rilevare quale fatto ostativo (cfr.sent.Cass.sez.un.n.6380/2014).
Non impedisce la delibazione richiesta l'emissione di una sentenza di separazione intercorsa tra le parti in quanto il riconoscimento degli effetti
civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata
dai tribunali ecclesiastici non è precluso dalla preventiva instaurazione di
un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice
dello Stato italiano, giacché il giudizio e la sentenza di separazione
personale hanno petitum, causa petendi e conseguenze giuridiche del tutto
diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la nullità del
matrimonio (cfr.sent.Cass.3378/2012).
Ai fini procedurali rilevano pienamente le dichiarazioni dei testi della parte attrice in quanto, ai fini della delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio concordatario possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris", tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (cfr. sent. Cass. n. 3709/2008).
Dal punto di vista formale, si rileva altresì la sussistenza del decreto di esecutività del Tribunale della Segnatura Apostolica con provvedimento prot.n.57623/25 EC del 4 febbraio 2025.
In ragione di ciò, il ricorso deve essere accolto, con ogni conseguenza,
come da dispositivo.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la natura della pronuncia emessa nell'interesse di entrambe le parti
PQM
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando così provvede:
1)dichiara produttiva di effetti civili la sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto in Campagna (SA) l'5/12/1999 presso la chiesa parrocchiale di Madonna del Ponte tra n. ad Controparte_1
Eboli(SA) il 9/2/1970 e n. a Battipaglia(SA) il 14/2/65 e Controparte_2 registrato al n.25 parte II Serie A anno 1999 del Registro degli atti di matrimonio del comune di Campagna (SA), sentenza canonica emessa dal
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano il 31/10/2015,
resa esecutiva dallo stesso Tribunale il 30/4/2016 e munita di esecutività
con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
prot.n.57623/25 EC del 4 febbraio 2025;
2)ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Campagna (SA)
di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio.
Salerno, 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 marzo 1985 n. 12.
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Paolo Sordi Presidente Corte Appello dr.Vito Colucci Presidente di Sezione
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.289/2025 VG avente ad oggetto: esecutorietà
sentenza canonica di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano il 31/10/2025 pubblicata il 2/4/2016, munita del decreto di esecutività dello stesso Tribunale in data
30/4/2024 e del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica prot.n.57623/25 EC del 4 febbraio 2025
SU RICORSO CONGIUNTO
[...]
n. ad Eboli il 9/2/70 e n. a Controparte_1 Controparte_2
Battipaglia(SA) 14/2/65 rappresentati e difesi dall'avv.Pasquale Vitale con domicilio eletto presso il suo studio sito in Campagna (SA) alla via Goffredo Mameli n.109
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso chiedendo la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio.
Il ricorso introduttivo è stato comunicato alla Procura Generale
presso questa Corte di Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti hanno chiesto l'attribuzione degli effetti civili alla citata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato l'1/12/1999 presso la chiesa parrocchiale di Madonna del Ponte in
Campagna (SA), conseguentemente ordinando all'ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del
18/2/1994 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge Più precisamente in virtù dell'art. 8/2 dell'Accordo del 1984 venne stabilito che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici a richiesta di parte potessero essere dichiarate efficaci nella repubblica italiana, sempre che sussistessero i seguenti requisiti:
-competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;
-rispetto, nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;
-sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797 cpc).
Non è, invece, applicabile nel caso di specie la normativa di cui agli artt.64 e ss l.218/95 la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in
Italia; invero in virtù dell'art. 2 Ic della predetta legge le disposizioni di tale normativa 'non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia' e tra queste convenzioni rientrano sicuramente le norme concordatarie.
L'efficacia della pronuncia ecclesiastica in Italia va dichiarata con sentenza e su domanda di parte , come può desumersi dalle norme concordatarie e dagli artt.796 e 797 cpc che seppure abrogati dalla l.218/95 sono tuttora vigenti in virtù del richiamo dello stesso concordato costituendo norme ultrattive.
Tale soluzione a cui è pervenuta la giurisprudenza italiana è stata peraltro riconosciuta e sancita in sede europea;
invero i Regolamenti
successivi dell'Unione (Regolamento n. 1347 del 29 maggio 2000 e
Regolamento del Consiglio europeo n. 2201 del 27 novembre 2003) hanno dato atto che vi è una deroga al sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere negli accordi precedentemente stipulati da alcuni Stati
con la Santa Sede.
Allo stesso modo il Regolamento dello Stato civile vigente in Italia dal
2000 prevede la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello, di cui alla legge 27 maggio 1929 n. 847 e successive modifiche.
Conclusivamente per il giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari occorre far riferimento all'art. 8 dell'Accordo citato e agli articoli 796 e ss cpc.
Ciò premesso, va detto che competente per la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio è la Corte d'appello del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto;
nel caso di specie il matrimonio è
stato trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Campagna (SA), per cui correttamente l'atto introduttivo del giudizio è stato presentato presso questa Corte di Appello.
Va evidenziato a priori che è intervenuta sentenza di separazione tra le stesse parti di questo procedimento ( sentenza del Tribunale di Salerno
n.1296/2007 del 24/5/2007).
La sentenza di nullità è stata emessa per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali e per incapacità, per gravi cause di natura psichica, circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da parte del convenuto e per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice.
Va premesso che nel giudizio ecclesiastico è stata data ad entrambe le parti la possibilità di agire e di resistere tanto è vero che il resistente si è
regolarmente costituito.
Il Tribunale Ecclesiastico perveniva alla sua decisione ricostruendo la vicenda di coniugi nei seguenti termini:
il fidanzamento era durato pochi mesi e vi erano state anche delle interruzioni;
ogni volta il fidanzamento riprendeva su iniziativa del CP_2
che si faceva accompagnare dalla madre e anche la genitrice della era CP_1
favorevole al prosieguo del rapporto facendo leva sulla malattia del marito;
il matrimonio veniva celebrato per volontà delle famiglie e il connubio fu caratterizzato dalla presenza costanza della suocera e dal fatto che la non voleva abbandonare la casa coniugale per non dare un dispiacere CP_1
al padre gravemente ammalato;
la scopriva che il marito era in cura presso uno psichiatra e a CP_1
quel punto decideva di interrompere il rapporto sia chiedendo la separazione che presentando il libello dinanzi al Tribunale Ecclesiastico;
la convivenza era durata circa tre anni ed era stata del tutto inesistente in quanto il era succube della madre, continuava ad abusare CP_2
dell'alcol, ad essere violento e a seguito delle sue minacce induceva la CP_1
ad abbandonare il tetto coniugale.
La ricostruzione di tali fatti è stata effettuata sulla base di quanto affermato dalla ricorrente e dal resistente e da alcuni testi che sono stati escussi.
A livello istruttorio è stata espletata una CTU sulle condizioni psichiatriche del . CP_2
Da tale accertamento è emerso che il predetto ha forti disturbi psicologici e precisamente sia un disturbo passivo aggressivo della personalità complicato dall'abuso di alcol che una depressione maggiore;
da tale situazione consegue una forte immaturità e un'incapacità di autonomia sulla quale si innesta l'indebita ingerenza della madre.
Tale condizione è stata avvalorata dai testi di parte attrice ed ha determinato un difetto di capacità di discrezione.
Una simile situazione aveva determinato nella una forte CP_1
avversione al matrimonio con il conseguente rifiuto del vincolo dell'indissolubilità.
Per compiere la delibazione occorre verificare la conformità della sentenza di nullità all'ordine pubblico italiano.
Secondo la giurisprudenza di legittimità occorre verificare il rispetto del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole (sent.Cass.n.11633/2020; sent.Cass.n.17036/2019 e sent.Cass.n.451/2019).
A prescindere dal fatto che uno dei coniugi dovrebbe eccepire la propria buona fede, è chiaro dalla ricostruzione dei fatti che la ricorrente era in condizioni di capire che il fosse quanto meno significativamente CP_2
immaturo proprio alla luce delle esplicite interferenze dalla madre e che a causa di tale situazione la stessa si era sposata convinta di poter CP_1
rescindere il vincolo.
Il rapporto coniugale è durato circa tre anni , ma la convivenza per tutte le problematiche emerse e riscontrate era stato inesistente come affermato nella sentenza di nullità del matrimonio;
in ogni caso la perdurante convivenza per tre anni dovrebbe essere eccepita da uno dei coniugi per rilevare quale fatto ostativo (cfr.sent.Cass.sez.un.n.6380/2014).
Non impedisce la delibazione richiesta l'emissione di una sentenza di separazione intercorsa tra le parti in quanto il riconoscimento degli effetti
civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata
dai tribunali ecclesiastici non è precluso dalla preventiva instaurazione di
un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice
dello Stato italiano, giacché il giudizio e la sentenza di separazione
personale hanno petitum, causa petendi e conseguenze giuridiche del tutto
diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la nullità del
matrimonio (cfr.sent.Cass.3378/2012).
Ai fini procedurali rilevano pienamente le dichiarazioni dei testi della parte attrice in quanto, ai fini della delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio concordatario possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris", tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (cfr. sent. Cass. n. 3709/2008).
Dal punto di vista formale, si rileva altresì la sussistenza del decreto di esecutività del Tribunale della Segnatura Apostolica con provvedimento prot.n.57623/25 EC del 4 febbraio 2025.
In ragione di ciò, il ricorso deve essere accolto, con ogni conseguenza,
come da dispositivo.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la natura della pronuncia emessa nell'interesse di entrambe le parti
PQM
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando così provvede:
1)dichiara produttiva di effetti civili la sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto in Campagna (SA) l'5/12/1999 presso la chiesa parrocchiale di Madonna del Ponte tra n. ad Controparte_1
Eboli(SA) il 9/2/1970 e n. a Battipaglia(SA) il 14/2/65 e Controparte_2 registrato al n.25 parte II Serie A anno 1999 del Registro degli atti di matrimonio del comune di Campagna (SA), sentenza canonica emessa dal
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano il 31/10/2015,
resa esecutiva dallo stesso Tribunale il 30/4/2016 e munita di esecutività
con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
prot.n.57623/25 EC del 4 febbraio 2025;
2)ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Campagna (SA)
di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio.
Salerno, 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 marzo 1985 n. 12.