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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/07/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1299/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 1299/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERRIELLO RITA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE BLASIO CP_1 C.F._2
EMILIANO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Cascina (PI), il 5 giugno 2021, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI), Anno 2021, Parte I, Serie, n°22 e che, dalla loro unione, era nato il figlio , il 6 marzo 2008. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 Parte_1 matrimonio in Cascina (PI), il 5 giugno 2021, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cascina (PI), Anno 2021, Parte I, Serie, n°22, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi potranno stabilire la loro residenza dove riterranno più opportuno, con l'obbligo peraltro del mutuo rispetto e con l'obbligo reciproco di comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio, che non potrà comunque essere eccessivamente distante dall'attuale domicilio domestico, per consentire che possa esplicarsi una pari bigenitorialità, quindi, al massimo entro i confini della regione Toscana;
2) la sig.ra con il consenso del marito ha trasferito dal mese di novembre 2024 la propria Pt_1 residenza in altra abitazione di sua scelta;
3) viene espressamente e concordemente convenuto che la casa coniugale, già di proprietà esclusiva del sig. , posta in Cascina (PI), resti a lui assegnata e che continuerà ad CP_1 abitarla unitamente al figlio;
4) i mobili ed arredi di casa sono stati tutti acquistati dal Sig. e le parti concordano che CP_1 restino in proprietà e presso l'abitazione di sua proprietà posta in Cascina, via S. Parra 24;
5) ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé il figlio. avrà collocamento paritario Per_1
e mantenimento diretto dei rispettivi genitori durante la permanenza presso ciascun genitore secondo il calendario come di seguito concordato,
a) il figlio rimarrà con il padre dal lunedì al venerdì ( o fino al sabato se dovrà frequentare la scuola anche il sabato), anche per consentire il regolare svolgimento degli impegni scolastici, mentre il venerdì sera, il sabato e la domenica, a settimane alterne, lo trascorrerà con la madre;
il figlio verrà accompagnato dal padre, e/o autonomamente in treno, presso la residenza della madre il venerdì sera entro le 19.00 e riaccompagnato dalla madre presso la residenza del padre la domenica sera entro le 22.00 in maniera paritetica.
La madre avrà il diritto di visita così disciplinato: potrà vedere il figlio tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli impegni personali e di scuola del figlio e previo avviso al padre.
b) Le feste e festività seguiranno il criterio dell'alternanza annuale: in via esemplificativa, il primo anno il figlio trascorrerà con il padre la Vigilia di Natale e con la madre e Santo Pt_2
Stefano; l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno rimarrà con il padre, l'Epifania con la madre e così alternativamente di anno in anno. Le parti potranno stabilire anche una diversa turnazione, purché concordata preventivamente e paritaria.
Il medesimo criterio verrà applicato ad ogni altra festività, religiosa e civile: ogni genitore terra con se il figlio, alternativamente Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile ed il primo maggio ed ogni altra festività.
c) I compleanni del figlio, come regola generale, verranno festeggiati da entrambi i genitori insieme. Nell'ipotesi che le parti decidano di festeggiarli autonomamente, saranno sottoposti al regime dell'alternanza annuale.
d) I genitori potranno infine tenere con se il figlio per un periodo di giorni 20 (venti giorni) durante le vacanze estive, anche da dividere in sotto periodi, vacanze da concordare tra le parti di anno in anno a seconda delle loro rispettive esigenze di lavoro, con congruo preavviso
(entro la fine del mese di maggio). Durante il periodo invernale sia il padre che la madre potranno trascorrere una settimana di vacanza con il figlio, compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche dello stesso previo consenso dell'altro genitore.
e) Le parti concordemente stabiliscono che durante il periodo di vacanza, il genitore che in quel momento non sia affidatario del figlio, oltre al contatto telefonico (anche videochiamate almeno una volta al giorno), potrà in ogni caso far visita allo stesso, previo accordo con l'altro genitore, per mantenere un rapporto continuativo. I viaggi all'estero dovranno essere preventivamente richiesti per scritto e approvati dall'altro genitore sempre per scritto, comunicando preventivamente il luogo, l'indirizzo ed i recapiti telefonici anche fissi, cui poter fare riferimento. A tal fine, con le precisazioni e nel rispetto degli impegni e regole previste, le parti si danno l'autorizzazione reciproca per il rilascio del passaporto, o altro documento equipollente valido per l'espatrio.
f) Quanto sopra viene stabilito sempre nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale del minore stesso e della sua volontà nonché del diritto di questo di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) le previsioni di cui al numero precedente rappresentano la regolamentazione minima tra i genitori, che potrà essere liberamente modificata, nell'indispensabile accordo tra essi, anche in funzione dei turni di lavoro e della disponibilità manifestata dai genitori e in considerazione della crescita del figlio;
7) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
in particolare le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Le parti si impegnano ed obbligano quindi ad adempiere a tutti quegli aspetti che riguardano i bisogni oggettivi del figlio;
8) L'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambi i coniugi;
9) Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% fra le parti. Si intendono spese straordinarie:
a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche e comunque relative alla salute del figlio non coperte dal SSN senza obbligo di concertazione se prescritte dal pediatra o dal medico di base, oppure se urgenti;
con obbligo di preventiva concertazione quanto alle spese non urgenti e per tutte le spese relative a visite specialistiche. La scelta del medico specialista, laddove non si faccia riferimento al medico ASL, dovrà essere preventivamente concordata fra le parti;
b) le spese scolastiche, intese quali tassa di iscrizione, assicurazione, libri, scuolabus, gite scolastiche, abbonamento autobus e treno per raggiungere la scuola e/o l'università, senza obbligo di concertazione;
con obbligo di preventiva concertazione per i campi solari estivi.
Gite scolastiche, spese per corsi di recupero richieste o consigliate dagli insegnanti senza obbligo di concertazione qualora non superino l'importo complessivo di € 100,00 (cento/00) ciascuna, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre (esempio corsi aggiuntivi, etc, oppure dove la singola spesa superi 100,00 euro).
c) spese sportive intese come iscrizione, rette, attrezzature abbigliamento senza obbligo di concertazione quanto ad un corso ogni anno;
d) corsi per patente auto ciclomotore, con obbligo di concertazione;
acquisti moto/macchina e relativo mantenimento (tagliando, revisione, polizza RCA, bollo) con obbligo di concertazione sia in ordine all'acquisto che alla stipula con la compagnia;
e) vacanze studio, con obbligo di preventiva concertazione;
f) corsi di formazione extrascolastica non sportiva (tipo bagnino, musica, teatro) con obbligo di preventiva concertazione. La detrazione fiscale per il carico del figlio verra effettuata al 50% come per legge. Le spese extra relative al figlio detraibili ai fini fiscali verranno detratte al 50% ciascuno. Nel caso in cui uno dei due coniugi non presenti per un dato anno, o piu anni, denuncia dei redditi, questi ha l'onere di comunicarlo tempestivamente all'altro al fine di consentire a quest'ultimo la detrazione al 100% delle spese extra sostenute nell'interesse del figlio;
10) le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche (libri tasse scolastiche ed universitarie relative a scuole pubbliche, corsi, dopo scuola ed eventuali corsi o soggiorni di specializzazione /o studio a titolo esemplificativo il soggiorno Inps) e sportive (intese come tasse di iscrizione ad uno sport e materiale particolarmente costoso, che superi quindi 150,00 euro) saranno ripartite al 50%. Se urgenti sarà refuso il 50% immediatamente. Le parti continueranno per il figlio tutte le cure eventuali già iniziate;
11) le parti concordano che il sig. ceda la proprietà della macchina Skoda tg CP_1
FS981LD alla sig.ra con l'intesa che la stessa provvederà al trasferimento della Parte_1 proprietà entro trenta giorni dall'avvenuta omologa della separazione;
12) la sig.ra e il Sig. con la sottoscrizione del presente atto dichiarano Parte_1 CP_1 di niente avere da pretendere e/o domandare a qualsivoglia altro titolo e/o causale l'uno dall'altra;
13) i coniugi, quindi, espressamente rinunciano a richiedere e/o domandare reciprocamente qualunque somma a titolo di risarcimento danno e/o per qualunque altro titolo ragione e/o causa, fatti salvi i diritti nascenti dal presente atto e dalla legge;
14) i coniugi si concedono reciprocamente sin d'ora il consenso incondizionato per il rilascio del passaporto e per eventuali successivi rinnovi, fermo restando che per i viaggi all'estero si dovrà preventivamente ricevere il consenso scritto dell'altro genitore come previsto supra;
15) i coniugi concordano nel dare immediata esecuzione delle suindicate condizioni.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 22/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 1299/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERRIELLO RITA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE BLASIO CP_1 C.F._2
EMILIANO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Cascina (PI), il 5 giugno 2021, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI), Anno 2021, Parte I, Serie, n°22 e che, dalla loro unione, era nato il figlio , il 6 marzo 2008. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 Parte_1 matrimonio in Cascina (PI), il 5 giugno 2021, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cascina (PI), Anno 2021, Parte I, Serie, n°22, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi potranno stabilire la loro residenza dove riterranno più opportuno, con l'obbligo peraltro del mutuo rispetto e con l'obbligo reciproco di comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio, che non potrà comunque essere eccessivamente distante dall'attuale domicilio domestico, per consentire che possa esplicarsi una pari bigenitorialità, quindi, al massimo entro i confini della regione Toscana;
2) la sig.ra con il consenso del marito ha trasferito dal mese di novembre 2024 la propria Pt_1 residenza in altra abitazione di sua scelta;
3) viene espressamente e concordemente convenuto che la casa coniugale, già di proprietà esclusiva del sig. , posta in Cascina (PI), resti a lui assegnata e che continuerà ad CP_1 abitarla unitamente al figlio;
4) i mobili ed arredi di casa sono stati tutti acquistati dal Sig. e le parti concordano che CP_1 restino in proprietà e presso l'abitazione di sua proprietà posta in Cascina, via S. Parra 24;
5) ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé il figlio. avrà collocamento paritario Per_1
e mantenimento diretto dei rispettivi genitori durante la permanenza presso ciascun genitore secondo il calendario come di seguito concordato,
a) il figlio rimarrà con il padre dal lunedì al venerdì ( o fino al sabato se dovrà frequentare la scuola anche il sabato), anche per consentire il regolare svolgimento degli impegni scolastici, mentre il venerdì sera, il sabato e la domenica, a settimane alterne, lo trascorrerà con la madre;
il figlio verrà accompagnato dal padre, e/o autonomamente in treno, presso la residenza della madre il venerdì sera entro le 19.00 e riaccompagnato dalla madre presso la residenza del padre la domenica sera entro le 22.00 in maniera paritetica.
La madre avrà il diritto di visita così disciplinato: potrà vedere il figlio tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli impegni personali e di scuola del figlio e previo avviso al padre.
b) Le feste e festività seguiranno il criterio dell'alternanza annuale: in via esemplificativa, il primo anno il figlio trascorrerà con il padre la Vigilia di Natale e con la madre e Santo Pt_2
Stefano; l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno rimarrà con il padre, l'Epifania con la madre e così alternativamente di anno in anno. Le parti potranno stabilire anche una diversa turnazione, purché concordata preventivamente e paritaria.
Il medesimo criterio verrà applicato ad ogni altra festività, religiosa e civile: ogni genitore terra con se il figlio, alternativamente Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile ed il primo maggio ed ogni altra festività.
c) I compleanni del figlio, come regola generale, verranno festeggiati da entrambi i genitori insieme. Nell'ipotesi che le parti decidano di festeggiarli autonomamente, saranno sottoposti al regime dell'alternanza annuale.
d) I genitori potranno infine tenere con se il figlio per un periodo di giorni 20 (venti giorni) durante le vacanze estive, anche da dividere in sotto periodi, vacanze da concordare tra le parti di anno in anno a seconda delle loro rispettive esigenze di lavoro, con congruo preavviso
(entro la fine del mese di maggio). Durante il periodo invernale sia il padre che la madre potranno trascorrere una settimana di vacanza con il figlio, compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche dello stesso previo consenso dell'altro genitore.
e) Le parti concordemente stabiliscono che durante il periodo di vacanza, il genitore che in quel momento non sia affidatario del figlio, oltre al contatto telefonico (anche videochiamate almeno una volta al giorno), potrà in ogni caso far visita allo stesso, previo accordo con l'altro genitore, per mantenere un rapporto continuativo. I viaggi all'estero dovranno essere preventivamente richiesti per scritto e approvati dall'altro genitore sempre per scritto, comunicando preventivamente il luogo, l'indirizzo ed i recapiti telefonici anche fissi, cui poter fare riferimento. A tal fine, con le precisazioni e nel rispetto degli impegni e regole previste, le parti si danno l'autorizzazione reciproca per il rilascio del passaporto, o altro documento equipollente valido per l'espatrio.
f) Quanto sopra viene stabilito sempre nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale del minore stesso e della sua volontà nonché del diritto di questo di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) le previsioni di cui al numero precedente rappresentano la regolamentazione minima tra i genitori, che potrà essere liberamente modificata, nell'indispensabile accordo tra essi, anche in funzione dei turni di lavoro e della disponibilità manifestata dai genitori e in considerazione della crescita del figlio;
7) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
in particolare le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Le parti si impegnano ed obbligano quindi ad adempiere a tutti quegli aspetti che riguardano i bisogni oggettivi del figlio;
8) L'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambi i coniugi;
9) Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% fra le parti. Si intendono spese straordinarie:
a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche e comunque relative alla salute del figlio non coperte dal SSN senza obbligo di concertazione se prescritte dal pediatra o dal medico di base, oppure se urgenti;
con obbligo di preventiva concertazione quanto alle spese non urgenti e per tutte le spese relative a visite specialistiche. La scelta del medico specialista, laddove non si faccia riferimento al medico ASL, dovrà essere preventivamente concordata fra le parti;
b) le spese scolastiche, intese quali tassa di iscrizione, assicurazione, libri, scuolabus, gite scolastiche, abbonamento autobus e treno per raggiungere la scuola e/o l'università, senza obbligo di concertazione;
con obbligo di preventiva concertazione per i campi solari estivi.
Gite scolastiche, spese per corsi di recupero richieste o consigliate dagli insegnanti senza obbligo di concertazione qualora non superino l'importo complessivo di € 100,00 (cento/00) ciascuna, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre (esempio corsi aggiuntivi, etc, oppure dove la singola spesa superi 100,00 euro).
c) spese sportive intese come iscrizione, rette, attrezzature abbigliamento senza obbligo di concertazione quanto ad un corso ogni anno;
d) corsi per patente auto ciclomotore, con obbligo di concertazione;
acquisti moto/macchina e relativo mantenimento (tagliando, revisione, polizza RCA, bollo) con obbligo di concertazione sia in ordine all'acquisto che alla stipula con la compagnia;
e) vacanze studio, con obbligo di preventiva concertazione;
f) corsi di formazione extrascolastica non sportiva (tipo bagnino, musica, teatro) con obbligo di preventiva concertazione. La detrazione fiscale per il carico del figlio verra effettuata al 50% come per legge. Le spese extra relative al figlio detraibili ai fini fiscali verranno detratte al 50% ciascuno. Nel caso in cui uno dei due coniugi non presenti per un dato anno, o piu anni, denuncia dei redditi, questi ha l'onere di comunicarlo tempestivamente all'altro al fine di consentire a quest'ultimo la detrazione al 100% delle spese extra sostenute nell'interesse del figlio;
10) le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche (libri tasse scolastiche ed universitarie relative a scuole pubbliche, corsi, dopo scuola ed eventuali corsi o soggiorni di specializzazione /o studio a titolo esemplificativo il soggiorno Inps) e sportive (intese come tasse di iscrizione ad uno sport e materiale particolarmente costoso, che superi quindi 150,00 euro) saranno ripartite al 50%. Se urgenti sarà refuso il 50% immediatamente. Le parti continueranno per il figlio tutte le cure eventuali già iniziate;
11) le parti concordano che il sig. ceda la proprietà della macchina Skoda tg CP_1
FS981LD alla sig.ra con l'intesa che la stessa provvederà al trasferimento della Parte_1 proprietà entro trenta giorni dall'avvenuta omologa della separazione;
12) la sig.ra e il Sig. con la sottoscrizione del presente atto dichiarano Parte_1 CP_1 di niente avere da pretendere e/o domandare a qualsivoglia altro titolo e/o causale l'uno dall'altra;
13) i coniugi, quindi, espressamente rinunciano a richiedere e/o domandare reciprocamente qualunque somma a titolo di risarcimento danno e/o per qualunque altro titolo ragione e/o causa, fatti salvi i diritti nascenti dal presente atto e dalla legge;
14) i coniugi si concedono reciprocamente sin d'ora il consenso incondizionato per il rilascio del passaporto e per eventuali successivi rinnovi, fermo restando che per i viaggi all'estero si dovrà preventivamente ricevere il consenso scritto dell'altro genitore come previsto supra;
15) i coniugi concordano nel dare immediata esecuzione delle suindicate condizioni.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 22/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina