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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/11/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa DI OV
GN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1472 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AV AB, per procura in atti, ricorrente,
Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore,
RESISTENTE contumace
Controparte_2
in persona dell'Assessore pro tempore,
[...]
RESISTENTE contumace
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MICHELA FOTI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive e contributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1- , con ricorso depositato in data 11/07/2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' Controparte_4
, l'
[...] [...]
e l' , deducendo di essere inserita nelle graduatorie ex L.R. Controparte_2 CP_3
Sic. 16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore dell'Amministrazione resistente come operaio a tempo determinato (OTD), con la qualifica di bracciante agricolo e di conduttore autobotti.
Lamentava l'illegittima disparità di trattamento tra OTD (Operai a tempo determinato) Contr e Operai a tempo Indeterminato) determinata dagli artt. 11 CIRL 2001 e 4 CIRL
2017, nella parte in cui prevedono soltanto a favore degli OTI la corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a 4 euro per ogni anno di servizio maturato e fino a un massimo di 16 anni. E ciò, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, ripreso dall'art. 25 d.lgs. n.
81/2015.
Rilevava, dunque, di avere svolto sempre la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica.
Sosteneva di avere raggiunto nel 2018 i sedici anni di servizio, previsti dal CIRL come limite per maturare il massimo dell'indennità professionale, pari a 64 euro mensili, e di aver lavorato, dal luglio 2019 e fino alla data di deposito del ricorso, per complessivi 18 mesi.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto al riconoscimento della corrispondente indennità professionale mensile e, conseguentemente, la condanna €
1.152,00 (64x18) e, nello specifico, € 1.088,00 (64x17) da parte dell'
[...]
e € 64,00 (64x1) da parte dell' Controparte_6 [...]
, oltre alla Controparte_7 maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale.
Non si sono costituiti in giudizio gli Assessorati resistenti e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 28.11.2024, chiedendo una pronuncia CP_3 secondo diritto ed equità.
Sostituita l'udienza di discussione del 28.10.2025 dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2- Ai sensi della L.R. n. 66/1981 -“Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli e dell Controparte_8 Controparte_9
”- la , per il triennio 1981-1983, anche in relazione al
[...] Controparte_4 programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, provvedeva ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avevano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978- 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
L'assunto trova conferma nel disposto di cui all'art. 15 della L.R. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' Controparte_10
e gli continuano ad avvalersi degli
[...] Controparte_8 operai assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981 n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”. In particolare, l'art. 56 della L.R. n. 16/1996 dispone che “1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi
l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centuno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno (…) 6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale”. Quanto allo stato giuridico degli operai forestali, l'art. 8 della L.R. n. 66/1981 dispone che ad essi si applichi “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale ed idraulico-agrario eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica” al cui recepimento provvede l'Assessore Regionale per l'Agricoltura con proprio decreto entro trenta giorni dalla sottoscrizione, “nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni”.
Sulla base della natura privatistica di tali contratti, nonché delle modalità di assunzione e della stagionalità dell'impiego, la giurisprudenza ha escluso, per lungo tempo, la qualificazione degli operai forestali come dipendenti pubblici, ritenendo tali rapporti assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, con espressa esenzione dall'applicazione del D.Lgs. n. 368/2001.
Tale orientamento va tuttavia rivisto alla luce dei più recenti arresti della Corte di
Cassazione (v. Cass. n. 3805/2019, condivisa da Cass. n. 9786/2020) secondo cui i rapporti di lavoro degli operai forestali andrebbero invece inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di Ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di “operai agricoli”.
Giova sul punto richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12242/2012 la quale, escludendo la natura di imprenditori agricoli in riferimento agli enti pubblici economici come i consorzi di bonifica i quali perseguono fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura, ha precisato che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la disciplina sui contratti a termine e, in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine (art. 1 D.Lgs n. 368/2001 ratione temporis applicabile) - senza che osti la disposizione che esclude dall'applicazione della disciplina stessa i rapporti instaurati dai “datori di lavoro dell'agricoltura” (in senso conforme v. Cass.
29061/2017); tale principio non può dunque che valere anche per gli enti pubblici non economici, quale un ente locale.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato (e alla conseguente disciplina previdenziale).
Nella specie, dalla documentazione in atti - buste paga- risulta che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze degli resistenti. CP_11
È poi pacifico che parte ricorrente sia stata assunta, con carattere di stagionalità, sulla base dell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter dell'allegato Testo coordinato della l.r. n. 16/1996 (G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17) alle LL.RR. nn. 13/1999
e 14/2006, svolgendo le predette mansioni per le giornate lavorative risultanti dall'attestato di servizio prodotto in atti dall'amministrazione.
Ne deriva che i rapporti intercorsi tra parte ricorrente e gli Assessorati resistenti rientrano nell'ambito del pubblico impiego e sono dunque assoggettati alla disciplina di cui all'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, cui non è di ostacolo la natura della di Regione ad CP_4 autonomia differenziata (ai sensi dell'art. 116 Cost., comma 1, come sostituito dalla L.
Cost. n. 3/2001, art. 2).
Costituisce infatti indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui "per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia
è riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale quindi ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni" (v. Corte Cost. nn. 19/2013,
286/2013, 211/2014); alla stregua di tali considerazioni, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità.
Va poi specificato che entrambe le categorie di lavoratori (a tempo determinato e indeterminato) sono disciplinate dalla L.R. n. 16/1996, rispettivamente agli artt. 46, 47
e 56.
La successiva L.R. n. 14/2006, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha poi tra l'altro istituito, con art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, nel quale sono stati unificati con L.R. n. 5/2014 sia i lavoratori impiegati nel servizio di antincendio boschivo che tutti gli altri lavoratori già inseriti nel suddetto elenco e addetti ad attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, difesa della vegetazione dagli incendi e tutte le attività a queste collaterali.
Risulta dunque di tutta evidenza che anche gli operai a tempo determinato, quali il ricorrente, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 legge n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle CP_2 stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale (v. così Corte di
Appello Catania n. 150/2020).
Le stesse declaratorie contenute nel CCNL (artt.35 e 49 CCNL 2006) non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea o meno del rapporto, a dimostrazione del fatto che le mansioni espletate dal personale forestale dispendono esclusivamente dal livello posseduto ma non anche dalla temporaneità o meno del contrato di lavoro.
Può dirsi dato pacifico tra le parti che la prestazione lavorativa richiesta ed esigibile dal personale forestale precario, come il ricorrente, è identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Ne deriva la disparità di trattamento economico tra le due categorie di lavoratori in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi appare illegittima, non essendo riscontrabile, né tantomeno prospettata, alcuna differenza qualitativa tra le prestazioni rese da entrambe le categorie, né potendosi individuare precisi e concreti elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14).
D'altra parte, l'indennità de qua ha quale fine quello di riconoscere al lavoratore un contributo monetario alla luce dell'esperienza maturata, circostanza, questa, che non può escludersi in ragione della durata a termine del rapporto di lavoro.
Anzi, i ripetuti contratti a termine stipulati dall'odierno ricorrente confermano l'acquisita esperienza nel corso degli anni.
L'art. 11 CIRL 2001 nella parte in cui prevede a favore dei soli OTI la corresponsione, quale parte della retribuzione, di una indennità professionale da corrispondersi mensilmente stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e, in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori assunti con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Nella specie trova dunque applicazione il citato art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della Regione del 27.4.2001 CP_4
(integrativo del CCNL 16.7.1998), il quale prevede in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OT. pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CRL 2017, il cui ultimo comma dispone che “ai lavoratori LTI spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente
LTI fino a un massimo di 16 anni”.
Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta soltanto dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d. terzo elemento.
La limitazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato costituisce una ingiustificata disparità di trattamento a danno degli OTD e, anche in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, va riconosciuta ai lavoratori a termine la maggiorazione retributiva prevista per i lavoratori a tempo indeterminato (così Corte di Appello di Catania n. 150/2021. Cfr., nello stesso senso, Trib. Messina n. 517/2023; Trib. Palermo n. 2347/2022, n. 1518/2013
e n. 1743/2023).
2.1- In ordine al quantum debeatur, si osserva che l'indennità richiesta è corrisposta su base mensile a prescindere dal numero delle giornate effettivamente lavorate, come Part comprovato dalle buste paga versate in atti riferibili a (ai quali l'indennità viene corrisposta anche se gli stessi hanno lavorato pochi giorni e persino se nel mese di riferimento non hanno prestato alcuna giornata effettiva di lavoro).
Ed invero, le indennità mensili sono corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni (conteggiando, ai fini di tale limite, anche le “annualità prescritte”: cfr. Corte d'Appello di Catania, secondo cui “ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi
l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”).
Nel caso di specie, l'anzianità di servizio di parte ricorrente in forza di ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato sin dal 2001 risulta documentata dai cedolini stipendiali in atti, con la conseguenza che va riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità professionale nella misura massima prevista di 64 euro mensili (4 euro mensili x 16 anni).
Ciò posto, l' deve essere Controparte_6 condannato al pagamento, in favore della ricorrente, di euro 1.088,00 ( euro 64 x 17 mensilità), e l' Controparte_7
al pagamento di € 64,00 (64x1 mensilità), oltre interessi legali dal
[...] dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n.
13624/2020), nonché al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali e CP_3 assistenziali su tale maggior imponibile, con gli accessori di legge.
3- In merito alle spese processuali, ritiene il Tribunale di dover modificare il proprio precedente orientamento, considerato che la questione oggetto del ricorso ha trovato oramai una consolidata definizione, non solo presso questo Ufficio ma anche presso tutti i Tribunali del Distretto di Corte d'Appello.
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai minimi di tariffa, in ragione della serialità del contenzioso. Va esclusa la liquidazione della fase istruttoria/trattazione, considerato che la causa ha natura documentale e sul punto si condivide l'orientamento della Corte d'Appello di Messina (cfr Corte Appello
n. 305 del 15 aprile 2025) secondo cui “Va, oltretutto, evidenziato che, ancorché la
Suprema Corte definisca la fase di trattazione come "ineludibile" in numerosi arresti, non esiste un precetto generale che fissi tale necessità, e deve anzi rilevarsi che proprio
l'art. 4 cit. impone di escludere tale conclusione perché, in caso contrario, il periodo finale della lett. c) "la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta" non avrebbe spazio di applicazione. Nemmeno può dirsi che la
"trattazione della causa" fosse, nel caso di specie "fisiologica", come avviene nel giudizio con rito ordinario davanti al tribunale (art. 180 c.p.c.) o al giudice di pace (art.
320 c.p.c.) (cfr. Cass. sez. III 15182/2022, punto 8.2 della motivazione). L'art. 420 c.p.c. non prevede infatti testualmente la "trattazione", perché la prima udienza è fissata "per la decisione", in onore al principio di concentrazione tipico del più efficiente rito del lavoro. In particolare, poi, non possono ritenersi come deduzioni a verbale le note di trattazione scritta previste dall'art. 127ter c.p.c., che devono contenere soltanto le istanze e conclusioni e che valgono piuttosto quale sostituto della discussione orale con note illustrative accessorie a quest'ultima, rientrando pertanto nella fase decisionale”.
Va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Fabio Sfravara, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le spese di lite devono, invece, essere integralmente compensate tra gli Assessorati CP_ resistenti e l' in ragione della posizione processuale assunta dall' Controparte_12
e della sua partecipazione al giudizio quale parte necessaria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1472 /2024 RG, così provvede:
1) Dichiara la contumacia degli Assessorati regionali resistenti;
2) Dichiara il diritto di parte ricorrente, a percepire l'indennità professionale di cui all'art. 11 del CIRL 2001 e art. 4 CIRL 2017, nella misura massima di 64 euro mensili;
3) Condanna l' al pagamento, in Controparte_6 favore della ricorrente, di euro 1.088,00 ( euro 64 x 17 mensilità), e l'
[...]
al pagamento Controparte_7 di € 64,00 (64x1 mensilità), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, e rivalutazione nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, per le mensilità effettivamente lavorate, nonché a versare all' la contribuzione previdenziale dovuta su tale CP_3 maggior imponibile con la medesima decorrenza, con gli accessori di legge;
4) Condanna gli Assessorati resistenti in solido al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 1.030,00 per comensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Fabio Sfravara;
5) Compensa le spese di lite con l' . CP_3
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Barcellona Pozzo di Gotto, lì 16/11/2025 Il Giudice
DI OV GN