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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 4.12.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1835/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord sezione lavoro n.271/2025 pubblicata il 21/01/2025
TRA
rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difese dagli avv.ti Elena Boccanfuso e Walter Miceli
APPELLANTI
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. non costituito
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con tre distinti ricorsi, successivamente riuniti, le ricorrenti, premesso di essere docenti a tempo determinato, lamentavano la mancata erogazione in loro favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. carta elettronica del docente), la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost., chiedendo di accertare il proprio diritto a fruire del beneficio economico di €
500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024 con condanna del all'attribuzione di tale carta CP_2
e dei relativi importi con vittoria di spese di lite.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva in giudizio.
Il Tribunale di Napoli Nord condannava il all'assegnazione CP_2 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” in favore di ciascuna ricorrente per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione in loro favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensava le spese di lite per 1/3 e condannava parte resistente al pagamento dei residui 2/3 delle spese di lite liquidate in euro 1.030,00 con attribuzione.
Propongono appello parziale le tre docenti eccependo la falsa applicazione dell'art. 15 del d.l. n. 69/2023, la violazione dell'art. 4 della L. n. 124/1999, la violazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023.
Nello specifico esse si dolgono del rigetto della domanda con riferimento all'anno scolastico 2023/2024 fondato sulla errata lettura da parte del Tribunale dell'art. 15 del d.l. n. 69/2023.
Rilevano che l'art.4 della legge n.124 del 1999 disciplina diverse fattispecie di supplenza: le supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo (comma 1 - supplenze fino al 31 agosto) e pag. 2/6 le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche
(comma 2 - supplenze fino al 30 giugno) e che l'art.15 del decreto legge n.69/2023 estende il beneficio della carta docente "ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile", quindi solo alle supplenze di cui al comma 1 dell'art.4 della L. n.
124/1999.
Rilevano di aver allegato di essere (state) ciascuna titolare di supplenza fino al 30.6.2024 e che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, non erano tenute a presentare alcuna domanda di attribuzione della cd. carta docente per il predetto anno scolastico
(cfr. Cassazione sentenza n.29961/2023 “senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
") anche perché il sistema normativo conferma CP_1
l'automaticità dell'attribuzione (l'art.3 del DPCM 23 settembre 2015
e l'art.6, comma 6, del DPCM 28 novembre 2016 stabiliscono che
"L'importo [...] è reso disponibile, per ciascun anno scolastico" senza subordinazione ad alcuna istanza del beneficiario).
Le appellanti contestano, in via conseguenziale, anche l'ingiustizia nella liquidazione delle spese processuali, chiedendo la condanna della controparte alla rifusione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche in considerazione della inerzia dell'Amministrazione rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
In conclusione le docenti chiedono di “Accogliere l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad usufruire della "Carta elettronica" per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e
2023/24, (per CIASCUNA RICORRENTE) o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
pag. 3/6 Cont conseguentemente condannare il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità
e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
2.000 (per RICORRENTE) quale contributo alla formazione Pt_4 professionale della parte ricorrente. Condannare l'appellato al pagamento integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il intimato, regolarmente citato, non si è costituito CP_1 neppure in questo grado di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte appellante, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello è fondato.
In primo grado le tre docenti hanno già ottenuto pronuncia favorevole quanto alla attribuzione della cd. carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; in questa sede viene contestato esclusivamente il rigetto con riferimento all'anno scolastico 2023/2024 e la conseguente parziale compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale di Napoli Nord (per quanto di rilevanza in questa sede) ha così motivato la propria decisione: “Venendo al caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30 giugno di ogni anno, per gli anni
pag. 4/6 scolastici richiesti nei rispettivi ricorsi (cfr. contratti allegati al ricorso). Non può essere esaminata la domanda relativa all'erogazione della carta docente per l'a.s. 2023/2024. Ed invero,
l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Parte ricorrente non ha dedotto e provato di aver presentato richiesta per l'a.s. in oggetto e che essa sia stata respinta”.
Pertanto è evidente come il Giudice abbia ritenuto il diritto per l'anno 2023 già riconosciuto dall'art.15 richiamato e quindi, in sostanza, inammissibile (più che infondata) la domanda relativa all'anno scolastico 2023/2024.
Tuttavia, come rilevato nell'appello proposto, la predetta norma testualmente riconosce il beneficio della carta docente ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e quindi ai docenti precari titolari di supplenza annuale fino al 31.8
(art.4 legge n.124/99), mentre nel caso delle ricorrenti, come riferito dallo stesso GL e come documentato dai contratti di supplenza prodotti in primo grado, le supplenze per l'anno scolastico 2023/2024 erano fino al 30.6.24 (fino al termine delle attività didattiche) per cui estranee al campo di applicazione della norma citata dal Tribunale.
Ne consegue, applicando proprio i principi affermati nella sentenza di primo grado tratti in particolare dalla sentenza della Cassazione
n.29961/23, che alle docenti andava riconosciuto il beneficio anche per l'anno scolastico 2023/24, non essendo neppure necessaria una apposita istanza (come precisato dalla Cassazione testè citata).
All'accoglimento del motivo di appello legato al mancato riconoscimento del beneficio (anche) per l'anno scolastico 2023/24 consegue l'accoglimento del motivo di appello sulla parziale compensazione delle spese atteso che le ricorrenti erano pienamente pag. 5/6 vincitrici in primo grado, per cui viene meno il motivo della parziale compensazione ed alle stesse va riconosciuto l'importo totale delle spese di lite come quantificate dal Tribunale pari a complessivi euro 1.545,00 oltre accessori, con distrazione.
Le spese di lite del presente grado vanno parimenti poste a carico del secondo soccombenza e sono liquidate in dispositivo CP_1 tenuto conto del valore del decisum in questa sede (euro 500,00 in più per ciascuna docente per la cd. Carta docente ed euro 515,00 pari al terzo delle spese di lite di primo grado riconosciute, in aggiunta, in questo grado).
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna il all'assegnazione della “Carta Controparte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” in favore di ciascuna ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024, con conseguente emissione in loro favore dei relativi buoni elettronici, di importo di €500,00 ciascuna, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione e condanna il al CP_1 pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite di primo grado quantificate nella complessiva somma di euro 1.545,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione, condanna il appellato al pagamento delle spese del secondo CP_1 grado che liquida in complessivi euro 1.458,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con distrazione.
Napoli 4.12.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 4.12.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1835/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord sezione lavoro n.271/2025 pubblicata il 21/01/2025
TRA
rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difese dagli avv.ti Elena Boccanfuso e Walter Miceli
APPELLANTI
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. non costituito
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con tre distinti ricorsi, successivamente riuniti, le ricorrenti, premesso di essere docenti a tempo determinato, lamentavano la mancata erogazione in loro favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. carta elettronica del docente), la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost., chiedendo di accertare il proprio diritto a fruire del beneficio economico di €
500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024 con condanna del all'attribuzione di tale carta CP_2
e dei relativi importi con vittoria di spese di lite.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva in giudizio.
Il Tribunale di Napoli Nord condannava il all'assegnazione CP_2 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” in favore di ciascuna ricorrente per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione in loro favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensava le spese di lite per 1/3 e condannava parte resistente al pagamento dei residui 2/3 delle spese di lite liquidate in euro 1.030,00 con attribuzione.
Propongono appello parziale le tre docenti eccependo la falsa applicazione dell'art. 15 del d.l. n. 69/2023, la violazione dell'art. 4 della L. n. 124/1999, la violazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023.
Nello specifico esse si dolgono del rigetto della domanda con riferimento all'anno scolastico 2023/2024 fondato sulla errata lettura da parte del Tribunale dell'art. 15 del d.l. n. 69/2023.
Rilevano che l'art.4 della legge n.124 del 1999 disciplina diverse fattispecie di supplenza: le supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo (comma 1 - supplenze fino al 31 agosto) e pag. 2/6 le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche
(comma 2 - supplenze fino al 30 giugno) e che l'art.15 del decreto legge n.69/2023 estende il beneficio della carta docente "ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile", quindi solo alle supplenze di cui al comma 1 dell'art.4 della L. n.
124/1999.
Rilevano di aver allegato di essere (state) ciascuna titolare di supplenza fino al 30.6.2024 e che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, non erano tenute a presentare alcuna domanda di attribuzione della cd. carta docente per il predetto anno scolastico
(cfr. Cassazione sentenza n.29961/2023 “senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
") anche perché il sistema normativo conferma CP_1
l'automaticità dell'attribuzione (l'art.3 del DPCM 23 settembre 2015
e l'art.6, comma 6, del DPCM 28 novembre 2016 stabiliscono che
"L'importo [...] è reso disponibile, per ciascun anno scolastico" senza subordinazione ad alcuna istanza del beneficiario).
Le appellanti contestano, in via conseguenziale, anche l'ingiustizia nella liquidazione delle spese processuali, chiedendo la condanna della controparte alla rifusione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche in considerazione della inerzia dell'Amministrazione rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
In conclusione le docenti chiedono di “Accogliere l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad usufruire della "Carta elettronica" per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e
2023/24, (per CIASCUNA RICORRENTE) o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
pag. 3/6 Cont conseguentemente condannare il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità
e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
2.000 (per RICORRENTE) quale contributo alla formazione Pt_4 professionale della parte ricorrente. Condannare l'appellato al pagamento integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il intimato, regolarmente citato, non si è costituito CP_1 neppure in questo grado di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte appellante, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello è fondato.
In primo grado le tre docenti hanno già ottenuto pronuncia favorevole quanto alla attribuzione della cd. carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; in questa sede viene contestato esclusivamente il rigetto con riferimento all'anno scolastico 2023/2024 e la conseguente parziale compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale di Napoli Nord (per quanto di rilevanza in questa sede) ha così motivato la propria decisione: “Venendo al caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30 giugno di ogni anno, per gli anni
pag. 4/6 scolastici richiesti nei rispettivi ricorsi (cfr. contratti allegati al ricorso). Non può essere esaminata la domanda relativa all'erogazione della carta docente per l'a.s. 2023/2024. Ed invero,
l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Parte ricorrente non ha dedotto e provato di aver presentato richiesta per l'a.s. in oggetto e che essa sia stata respinta”.
Pertanto è evidente come il Giudice abbia ritenuto il diritto per l'anno 2023 già riconosciuto dall'art.15 richiamato e quindi, in sostanza, inammissibile (più che infondata) la domanda relativa all'anno scolastico 2023/2024.
Tuttavia, come rilevato nell'appello proposto, la predetta norma testualmente riconosce il beneficio della carta docente ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e quindi ai docenti precari titolari di supplenza annuale fino al 31.8
(art.4 legge n.124/99), mentre nel caso delle ricorrenti, come riferito dallo stesso GL e come documentato dai contratti di supplenza prodotti in primo grado, le supplenze per l'anno scolastico 2023/2024 erano fino al 30.6.24 (fino al termine delle attività didattiche) per cui estranee al campo di applicazione della norma citata dal Tribunale.
Ne consegue, applicando proprio i principi affermati nella sentenza di primo grado tratti in particolare dalla sentenza della Cassazione
n.29961/23, che alle docenti andava riconosciuto il beneficio anche per l'anno scolastico 2023/24, non essendo neppure necessaria una apposita istanza (come precisato dalla Cassazione testè citata).
All'accoglimento del motivo di appello legato al mancato riconoscimento del beneficio (anche) per l'anno scolastico 2023/24 consegue l'accoglimento del motivo di appello sulla parziale compensazione delle spese atteso che le ricorrenti erano pienamente pag. 5/6 vincitrici in primo grado, per cui viene meno il motivo della parziale compensazione ed alle stesse va riconosciuto l'importo totale delle spese di lite come quantificate dal Tribunale pari a complessivi euro 1.545,00 oltre accessori, con distrazione.
Le spese di lite del presente grado vanno parimenti poste a carico del secondo soccombenza e sono liquidate in dispositivo CP_1 tenuto conto del valore del decisum in questa sede (euro 500,00 in più per ciascuna docente per la cd. Carta docente ed euro 515,00 pari al terzo delle spese di lite di primo grado riconosciute, in aggiunta, in questo grado).
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna il all'assegnazione della “Carta Controparte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” in favore di ciascuna ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024, con conseguente emissione in loro favore dei relativi buoni elettronici, di importo di €500,00 ciascuna, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione e condanna il al CP_1 pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite di primo grado quantificate nella complessiva somma di euro 1.545,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione, condanna il appellato al pagamento delle spese del secondo CP_1 grado che liquida in complessivi euro 1.458,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con distrazione.
Napoli 4.12.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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