TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/04/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6148/2020
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi facente parte integrante del verbale di udienza del 02.04.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 6148 del R.G. dell'anno 2020, a seguito di discussione orale nell'udienza del 2/4/2025 vertente t r a
(detto ) (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 Pt_2 C.F._1 in Montecorvino Rovella (SA) in via Lucania n. 87 rappresentato e difeso dall'avv.to Bruno Romano presso il cui studio sito in Salerno alla via Paolo Vocca n. 6 è elettivamente domiciliato.
- Attore -
E
( ), Avv. ( ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 quest'ultima anche come procuratrice di se stessa e ( Controparte_3 C.F._4 chiamate in qualità di eredi del fu Sig. nonché Persona_1 Controparte_4
( ) tutte rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dall' Avv. Manzo Mario C.F._5
( ) e dall' Avv. Capaldo Antonella ( ) ed elettivamente C.F._6 C.F._7 domiciliate in Battipaglia (sa) alla Via Trieste n. 2, presso lo studio dell'avv. Manzo Mario;
-Convenuti –
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e note conclusionali, da intendersi integralmente richiamati e discussione orale.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_4
e in proprio e in qualità di eredi del
[...] Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 defunto padre affinchè venisse accertata la calunnia contenuta nella querela da lui Persona_1 presentata contro l'istante; venisse dichiarata la responsabilità di e ex Controparte_4 Persona_1 art. 2043 cod. civ. per il danno subito da , a causa della querela infondata e calunniosa, Parte_1 dalla quale scaturiva procedimento penale e per l'effetto, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante quantificati in € 9.207,05.
Segnatamente, parte attrice asseriva che i convenuti sono responsabili dei danni derivati dal reato di calunnia perpetrato attraverso la querela sporta presso il Comando dei Carabinieri di Battipaglia (SA) in data 1/12/2006, dalla quale traeva origine il procedimento penale n. 2680/2007 R.G.N.R. conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Le convenute, con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, in via preliminare, in rito, eccepivano che la controversia fosse soggetta al procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 132 del 2014, in quanto concernente una domanda di risarcimento del danno non eccedente la somma di euro 50.000,00; sempre in via preliminare, in merito, eccepivano l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
nel merito, resistevano chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dell'illecito penale avendo agito in assenza del dolo specifico della calunnia.
Tanto premesso, l'eccezione preliminare di merito di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno è fondata e meritevole di accoglimento.
Il dies a quo coincide con la data in cui è stata sporta querela da parte di e Controparte_4 presso il Comando dei Carabinieri di Battipaglia, ovvero il primo dicembre 2006, data Persona_1 in cui l'invocata falsa denuncia è stata portata all'attenzione dell'autorità giudiziaria.
Pertanto, è da tale termine che deve considerarsi l'inizio del computo prescrizionale, e non dalla data in cui è stata pronunciata la sentenza penale di assoluzione del calunniato dall'accusa a lui mossa. Dagli atti si evince che parte attrice aveva provveduto a costituire in mora parte convenuta con una lettera ricevuta nell'aprile del 2017, quando era già decorso il termine di prescrizione ex art 2947 co 3 c.c.
Tale orientamento è granitico in giurisprudenza di legittimità ed è stato espresso in diverse pronunce:
Cass. ordinanza n. 21534 del 15/09/2017 “Il termine prescrizionale di dieci anni previsto per il reato di calunnia - applicabile, a norma dell'art. 2947, comma 3, c.c., anche all'azione civile di risarcimento del danno - decorre, sia per il reato sia per l'azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell'azione penale, poichè il reato di calunnia si consuma appena all'autorità giudiziaria - oppure ad altra autorità obbligata a riferire ad essa- venga presentata (o comunque giunga) la falsa denuncia: da quello stesso momento la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto”;
pagina 2 di 4 Ordinanza n. 6333 del 14/03/2018 “Nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole. (Fattispecie relativa al delitto di calunnia, la cui prescrizione, decennale alla data del fatto, era stata ridotta per effetto della l. n. 251 del 2005 al momento del giudizio)”.
E' stato precisato dagli che il termine prescrizionale previsto per il reato di calunnia Parte_3 decorre, sia per il reato sia per l'azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell'azione penale, poiché il reato di calunnia si consuma appena all'autorità giudiziaria – oppure ad altra autorità obbligata a riferire ad essa - venga presentata (o, comunque, giunga) la falsa denuncia;
ed è da quello stesso momento che la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto
(ancora in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 940 del 25/03/1972).
Il tal senso la Corte regolatrice si è espressa recentemente in sentenza n. 5650/2023, in cui si è ulteriormente ribadito che l'individuazione del dies a quo è basata sulla consapevolezza dell'accusato di aver subito un'ingiusta accusa e varia;
che è sbagliato supporre che, ove fosse necessaria la sentenza penale per la consapevolezza, allora bisognerebbe attendere il passaggio in giudicato, divenendo così la sentenza e non il danno l'elemento costitutivo dell'illecito civile. Pertanto, secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale, il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno va individuato nel momento in cui l'autorità giudiziaria riceve la denuncia o la notizia di reato e non certo quello della sentenza penale di accertamento dell'insussistenza del fatto come invece statuito nell'impugnata sentenza.
La circostanza della mera protrazione degli effetti negativi derivanti dalla condotta illecita vale unicamente a integrare gli estremi di un illecito istantaneo ad effetti permanenti (come nel caso di specie), e non già un illecito permanente: “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica” (Cass. S.U. n. 23763/2011).
Quindi, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c. la prescrizione decorre dalla data in cui si
è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata che è individuabile nel momento della presentazione della denuncia asseritamente pagina 3 di 4 calunniosa, o al massimo nel momento in cui il danneggiato ne sia venuto a conoscenza;
di certo non dalla data in cui viene emessa la sentenza penale dell'imputato danneggiato dall'accusa calunniosa.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione rende inutile ogni esame nel merito della vicenda;
ma ad abundantiam brevemente il Tribunale ne riconosce la infondatezza, in quanto la denuncia sporta nei confronti del atteneva a fattispecie di reati totalmente diverse da quelle per cui è stato Pt_1 tratto a dibattimento;
reati che sono stati individuati dal PM che ha esercitato l'azione penale, interrompendo in tal modo il nesso di causalità tra il preteso danno e la condotta illecita del querelante.
Anche l'istanza dei convenuti di condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3, è da rigettare non configurando una lite temeraria. La condanna ex art. 96 comma 3 presuppone l'accertamento di un fatto illecito, ricostruibile in termini di abuso del processo, e richiede, pertanto, il necessario riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave (Cass. sent. n. 7901
30/03/7901), che nel caso di specie non sussiste, anche perché l'attore ha realmente subito lo stress di un processo penale causato dalla denuncia di parte convenuta.
Peraltro, sempre per motivare sulla insussistenza della richiesta di condanna al risarcimento da lite temeraria, ci si sofferma brevemente sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e , eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 eccezione che il Tribunale reputa infondata.
Se da un lato si rileva che la denuncia querela fu sporta solo da dall'altro corre Controparte_4
l'obbligo di sottolineare che ebbe a costituirsi parte civile nel processo penale a carico Persona_1 di durante l'udienza preliminare. Con tale contegno ha concorso alla Parte_1 Persona_1 condotta calunniatoria avviata da sostenendo nel processo penale, a mezzo del suo Controparte_4 difensore, la fondatezza delle accuse rivolte dalla prima al con la querela del 01.12.06. Ciò Pt_1 determina la sua legittimazione passiva nell'odierno giudizio risarcitorio, trasmessa ai convenuti odierni iure haereditatis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato da parte attrice;
2) rigetta la domanda ex art 96 co 3 c.p.c. avanzata da parti convenute;
3) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parti convenute che si quantificano in € 2.540,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ai procuratori antistatari;
Così deciso in Salerno 02.04.2025 Il Giudice
Dr Gustavo Danise
pagina 4 di 4
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi facente parte integrante del verbale di udienza del 02.04.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 6148 del R.G. dell'anno 2020, a seguito di discussione orale nell'udienza del 2/4/2025 vertente t r a
(detto ) (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 Pt_2 C.F._1 in Montecorvino Rovella (SA) in via Lucania n. 87 rappresentato e difeso dall'avv.to Bruno Romano presso il cui studio sito in Salerno alla via Paolo Vocca n. 6 è elettivamente domiciliato.
- Attore -
E
( ), Avv. ( ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 quest'ultima anche come procuratrice di se stessa e ( Controparte_3 C.F._4 chiamate in qualità di eredi del fu Sig. nonché Persona_1 Controparte_4
( ) tutte rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dall' Avv. Manzo Mario C.F._5
( ) e dall' Avv. Capaldo Antonella ( ) ed elettivamente C.F._6 C.F._7 domiciliate in Battipaglia (sa) alla Via Trieste n. 2, presso lo studio dell'avv. Manzo Mario;
-Convenuti –
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e note conclusionali, da intendersi integralmente richiamati e discussione orale.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_4
e in proprio e in qualità di eredi del
[...] Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 defunto padre affinchè venisse accertata la calunnia contenuta nella querela da lui Persona_1 presentata contro l'istante; venisse dichiarata la responsabilità di e ex Controparte_4 Persona_1 art. 2043 cod. civ. per il danno subito da , a causa della querela infondata e calunniosa, Parte_1 dalla quale scaturiva procedimento penale e per l'effetto, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante quantificati in € 9.207,05.
Segnatamente, parte attrice asseriva che i convenuti sono responsabili dei danni derivati dal reato di calunnia perpetrato attraverso la querela sporta presso il Comando dei Carabinieri di Battipaglia (SA) in data 1/12/2006, dalla quale traeva origine il procedimento penale n. 2680/2007 R.G.N.R. conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Le convenute, con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, in via preliminare, in rito, eccepivano che la controversia fosse soggetta al procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 132 del 2014, in quanto concernente una domanda di risarcimento del danno non eccedente la somma di euro 50.000,00; sempre in via preliminare, in merito, eccepivano l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
nel merito, resistevano chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dell'illecito penale avendo agito in assenza del dolo specifico della calunnia.
Tanto premesso, l'eccezione preliminare di merito di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno è fondata e meritevole di accoglimento.
Il dies a quo coincide con la data in cui è stata sporta querela da parte di e Controparte_4 presso il Comando dei Carabinieri di Battipaglia, ovvero il primo dicembre 2006, data Persona_1 in cui l'invocata falsa denuncia è stata portata all'attenzione dell'autorità giudiziaria.
Pertanto, è da tale termine che deve considerarsi l'inizio del computo prescrizionale, e non dalla data in cui è stata pronunciata la sentenza penale di assoluzione del calunniato dall'accusa a lui mossa. Dagli atti si evince che parte attrice aveva provveduto a costituire in mora parte convenuta con una lettera ricevuta nell'aprile del 2017, quando era già decorso il termine di prescrizione ex art 2947 co 3 c.c.
Tale orientamento è granitico in giurisprudenza di legittimità ed è stato espresso in diverse pronunce:
Cass. ordinanza n. 21534 del 15/09/2017 “Il termine prescrizionale di dieci anni previsto per il reato di calunnia - applicabile, a norma dell'art. 2947, comma 3, c.c., anche all'azione civile di risarcimento del danno - decorre, sia per il reato sia per l'azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell'azione penale, poichè il reato di calunnia si consuma appena all'autorità giudiziaria - oppure ad altra autorità obbligata a riferire ad essa- venga presentata (o comunque giunga) la falsa denuncia: da quello stesso momento la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto”;
pagina 2 di 4 Ordinanza n. 6333 del 14/03/2018 “Nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole. (Fattispecie relativa al delitto di calunnia, la cui prescrizione, decennale alla data del fatto, era stata ridotta per effetto della l. n. 251 del 2005 al momento del giudizio)”.
E' stato precisato dagli che il termine prescrizionale previsto per il reato di calunnia Parte_3 decorre, sia per il reato sia per l'azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell'azione penale, poiché il reato di calunnia si consuma appena all'autorità giudiziaria – oppure ad altra autorità obbligata a riferire ad essa - venga presentata (o, comunque, giunga) la falsa denuncia;
ed è da quello stesso momento che la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto
(ancora in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 940 del 25/03/1972).
Il tal senso la Corte regolatrice si è espressa recentemente in sentenza n. 5650/2023, in cui si è ulteriormente ribadito che l'individuazione del dies a quo è basata sulla consapevolezza dell'accusato di aver subito un'ingiusta accusa e varia;
che è sbagliato supporre che, ove fosse necessaria la sentenza penale per la consapevolezza, allora bisognerebbe attendere il passaggio in giudicato, divenendo così la sentenza e non il danno l'elemento costitutivo dell'illecito civile. Pertanto, secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale, il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno va individuato nel momento in cui l'autorità giudiziaria riceve la denuncia o la notizia di reato e non certo quello della sentenza penale di accertamento dell'insussistenza del fatto come invece statuito nell'impugnata sentenza.
La circostanza della mera protrazione degli effetti negativi derivanti dalla condotta illecita vale unicamente a integrare gli estremi di un illecito istantaneo ad effetti permanenti (come nel caso di specie), e non già un illecito permanente: “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica” (Cass. S.U. n. 23763/2011).
Quindi, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c. la prescrizione decorre dalla data in cui si
è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata che è individuabile nel momento della presentazione della denuncia asseritamente pagina 3 di 4 calunniosa, o al massimo nel momento in cui il danneggiato ne sia venuto a conoscenza;
di certo non dalla data in cui viene emessa la sentenza penale dell'imputato danneggiato dall'accusa calunniosa.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione rende inutile ogni esame nel merito della vicenda;
ma ad abundantiam brevemente il Tribunale ne riconosce la infondatezza, in quanto la denuncia sporta nei confronti del atteneva a fattispecie di reati totalmente diverse da quelle per cui è stato Pt_1 tratto a dibattimento;
reati che sono stati individuati dal PM che ha esercitato l'azione penale, interrompendo in tal modo il nesso di causalità tra il preteso danno e la condotta illecita del querelante.
Anche l'istanza dei convenuti di condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3, è da rigettare non configurando una lite temeraria. La condanna ex art. 96 comma 3 presuppone l'accertamento di un fatto illecito, ricostruibile in termini di abuso del processo, e richiede, pertanto, il necessario riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave (Cass. sent. n. 7901
30/03/7901), che nel caso di specie non sussiste, anche perché l'attore ha realmente subito lo stress di un processo penale causato dalla denuncia di parte convenuta.
Peraltro, sempre per motivare sulla insussistenza della richiesta di condanna al risarcimento da lite temeraria, ci si sofferma brevemente sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e , eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 eccezione che il Tribunale reputa infondata.
Se da un lato si rileva che la denuncia querela fu sporta solo da dall'altro corre Controparte_4
l'obbligo di sottolineare che ebbe a costituirsi parte civile nel processo penale a carico Persona_1 di durante l'udienza preliminare. Con tale contegno ha concorso alla Parte_1 Persona_1 condotta calunniatoria avviata da sostenendo nel processo penale, a mezzo del suo Controparte_4 difensore, la fondatezza delle accuse rivolte dalla prima al con la querela del 01.12.06. Ciò Pt_1 determina la sua legittimazione passiva nell'odierno giudizio risarcitorio, trasmessa ai convenuti odierni iure haereditatis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato da parte attrice;
2) rigetta la domanda ex art 96 co 3 c.p.c. avanzata da parti convenute;
3) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parti convenute che si quantificano in € 2.540,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ai procuratori antistatari;
Così deciso in Salerno 02.04.2025 Il Giudice
Dr Gustavo Danise
pagina 4 di 4