Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/04/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9651/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9651/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/07/1982 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo 35, presso e nello studio dell'Avv. DASSO CLAUDIA (C.F. ), che C.F._2 lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._3 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Brigata Liguria 3/11, presso e nello studio dell'Avv. MINELLI FRANCESCA (C.F. , che la rappresenta e C.F._4 difende in forza di mandato in atti
PARTE CONVENUTA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO a cura della cancelleria
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia questo Ill.mo Tribunale, a modifica delle condizioni stabilite nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni n. 686/11 V.G. del
07/10/2011,:
1) prendere atto della collocazione abitativa di nata a [...] il [...] presso Per_1 il padre in Genova, Via di Sant'Agnese n. 11/6 dall'1.8.2024 ad oggi;
2) revocare la collocazione abitativa di nata a [...] il [...] presso Per_1 l'abitazione della madre sig.ra secondo quanto stabilito nel Provvedimento CP_1 del Tribunale per i Minorenni di Genova del 07/10/2011;
3) prevedere il mantenimento diretto di nata a Genova il [...] a [...] carico del sig. ; Parte_1
4) porre a carico dei genitori e le spese straordinarie Parte_1 CP_1 secondo il verbale del Tribunale di Genova del 15.09.2016 nella misura del 50% per la figlia;
Per_1
5) prevedere e dichiarare che il mantenimento diretto della figlia da parte del sig. Per_1
abbia effetto a decorrere dall'1.8.2024 (data del trasferimento della Parte_1 figlia presso l'abitazione del padre) ovvero a decorrere dalla data della presente Per_1 domanda, 6) con vittoria di spese e competenze di giudizio, spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge”.
CONCLUSIONI CONVENUTO: “aderisce alla modifica del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova del 7.10.2011, così come richiesta dal ricorrente. In ragione della totale assenza di contestazioni e quindi della piena associazione alle avversarie domande conclusive, l'esponente insiste per la compensazione delle spese del presente giudizio”.
CONCLUSIONI PM: “che il Tribunale di Genova, fermo restando l'affidamento condiviso della minore, disponga la collocazione abitativa della stessa presso il padre ed autorizzi il ricorrente a provvedere al mantenimento diretto della minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto in data 03/10/2024 dal SI. al fine di ottenere Parte_1 la modifica delle condizioni stabilite nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni n.
686/2011 V.G. del 07/10/2011;
Rilevato in particolare che:
a) le parti dal 2002 hanno intrapreso una relazione sentimentale conclusasi nel 2010;
b) dalla loro unione è nata la figlia a Genova in data 19/10/2006; Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 c) il Tribunale per i Minorenni di Genova con provvedimento del 07/10/2011 ha disposto l'affido condiviso della minore ai genitori con collocazione presso l'abitazione della madre prevedendo che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia secondo Per_1 il calendario ivi previsto e ha posto a carico del padre, SI. un contributo Parte_1 al mantenimento per la figlia pari ad euro 300,00 mensili;
Per_1
d) il ricorrente mediante ricorso introduttivo del 03/10/2024 ha dedotto che:
• la figlia in data 19/10/2024 è divenuta maggiorenne e frequenta l'Istituto Per_1
Liceo Statale “P. Gobetti” in Genova;
• dal mese di giugno dell'anno 2024 la SI.ra si è trasferita a vivere con tutta CP_1 la famiglia (compagno e il figlio avuto dal compagno) in Tribogna;
• nel mese di maggio dell'anno 2024 la stessa SI.ra in previsione del CP_1 trasferimento definitivo a Tribogna, ha chiesto al SI. di tenere Parte_1 quotidianamente presso di sé la figlia proprio per non “scombussolare” le Per_1 abitudini di vita della figlia;
• la nuova sistemazione abitativa della SI.ra è notevolmente scomoda per CP_1 la figlia per raggiungere tutti i giorni la scuola e soprattutto è lontana dalle Per_1 amicizie e dagli ambienti da lei frequentati dall'infanzia;
• ha mostrato fin da subito disagi a vivere presso la madre nella nuova Per_1 abitazione, motivo per cui la stessa ha chiarito ad entrambi i genitori di voler rimanere a vivere stabilmente presso l'abitazione del padre pur volendo continuare a frequentare la madre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
• lo stesso ha provato a cercare una soluzione transattiva con la SI.ra CP_1 proponendo di tenere presso di sé la figlia mantenendola direttamente e revocando quindi il contributo al mantenimento fino ad oggi versato mensilmente per la figlia così come stabilito dal Tribunale per i Minorenni;
Per_1
e) la SI.ra , costituendosi in data 20/01/2025, ha aderito alla modifica del CP_1 provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova del 07/10/2011, così come richiesta dal ricorrente;
f) all'udienza del 23/01/2025 davanti alla Dott.ssa Saglimbeni Patrizia:
• entrambe le parti, comparse personalmente ed assistite dai rispettivi avvocati, hanno avanzato conclusioni coincidenti;
• l'Avv. Dasso ha insistito per la decorrenza del provvedimento dalla data del deposito del ricorso introduttivo, facendo presente che il SI. ha Parte_1 versato anche la mensilità del mese di Ottobre 2024, alla SI.ra pur CP_1 avendo già con sé la figlia;
• l'Avv. Minelli, stante l'assenza di contestazioni e la piena associazione delle conclusioni, ha insistito per la compensazione delle spese di lite.
Ritenuto che, essendo la figlia divenuta maggiorenne, non vi è competenza di questo
Tribunale a stabilire il suo affidamento e la sua collocazione;
Ritenuto pertanto che questo ufficio è competente a statuire solo sulle condizioni economiche relative al mantenimento della figlia delle parti, tenuto conto che la stessa benchè maggiorenne non è economicamente autosufficiente;
Ritenuto che può prendersi atto dell'accordo raggiunto dalle parti per cui, dato atto che la figlia è ora stabilmente collocata presso il padre, può essere revocato il contributo al
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 mantenimento della stessa a carico del padre e disposto il mantenimento diretto della stessa da parte del padre (con l'ovvia conseguenza che, quando la figlia Parte_1 frequenterà la madre, quest'ultima dovrà provvedere al suo mantenimento diretto); ritenuto che appare accoglibile la domanda di revoca del contributo al mantenimento a carico del padre a decorrere dalla domanda del medesimo, e quindi dall'ottobre 2024;
ritenuto che
, stante l'adesione della convenuta alla domanda del ricorrente e quindi la formulazione di conclusioni identiche le spese del presente giudizio possono essere compensate in conseguenza dell'accordo raggiunto;
Ritenuta quindi accoglibile la richiesta di modifica delle condizioni del provvedimento del TM per gli aspetti economici
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Revoca la collocazione abitativa di presso l'abitazione della Per_1 madre, SI.ra CP_1
Prende atto della collocazione abitativa di in Genova, Via di Per_1
Sant'Agnese n. 11/6, presso il padre, SI. Parte_1
Dispone il mantenimento diretto di a carico dei genitori, SI. Per_1
e ciascuno per i periodi in cui la figlia Parte_1 CP_1 starà con loro;
A modifica delle condizioni stabilite nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni n. 686/11 V.G. del 07/10/2011 Revoca il contributo al mantenimento, dovuto dal padre sig. a favore della madre, , a decorrere Parte_1 CP_1 dall'ottobre 2024
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 18 aprile 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5