Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12573-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 4 aprile 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiamata la causa iscritta al n. 12573/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Aldo
Crapitti, in sostituzione dell'Avv. Badalamenti, per ON SA e l'avv. Pasquale Alessandro Cammalleri, in sostituzione dell'avv. Spagnolo,
per la RAP. Nessuno è presente per il È altresì pre- Controparte_1
sente per la pratica forense la dott.ssa (studio Badala- Persona_1
menti).
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:30, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12573/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
SA ON ( , rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Marcella Badalamenti ( per Email_1
procura allegata all'atto di citazione;
- attrice -
E
( ), in persona del Sindaco pro tem- Controparte_1 P.IVA_1
pore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Celesia
( alermo.it) per procura generale alle liti n. 15 del Email_2 CP_1
4 maggio 2021 allegata alla comparsa di risposta;
- convenuto -
e
( ), in per- Controparte_2 P.IVA_2
sona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rap-
- 2 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
presentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo (
[...]
per procura allegata alla com- Email_3
parsa di costituzione e risposta;
- terza chiamata -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempo- Controparte_1
re, al pagamento in favore di SA ON della complessi-
va somma di € 12.617,60, oltre interessi da determinarsi come in parte motiva;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempo- Controparte_1
re, al pagamento delle spese di lite di parte attrice che si liquidano in complessivi € 2.824,40, di cui € 284,40 per spese, ed € 2.540,00
per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legal-
mente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico del in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1
4) rigetta la domanda di manleva formulata dal Controparte_1
nei confronti di Controparte_2
5) condanna il in persona del suo legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
[...]
liquidate in complessivi € Controparte_2
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Sezione Terza Civile
2.540,00 per compenso professionale, oltre il rimborso spese forfet-
tarie in misura pari al 15% del compenso. I.V.A. e C.P.A. nella mi-
sura legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, SA ON ha chiesto la condanna del CP_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni – quantificati nella com-
[...]
plessiva somma di € 15.000,00 – da lei subiti in dipendenza di un infor-
tunio verificatosi a il giorno 14 aprile 2021, intorno alle ore CP_1
19:30, quando l'attrice mentre percorreva “a bordo del monopattino targa-
to 3s4717, la Via Malaspina nel senso di marcia giunta in prossimità dei
civici 62-64, improvvisamente sbandava, cercava di recuperare l'equilibrio,
ma purtroppo cadeva rovinosamente sul manto stradale traslando sulla
sua sinistra ed entrando in contatto con la parte bassa della fiancata de-
stra (lato passeggero) dell'autovettura Alfa Romeo Giulia tg FZ239WP” , ri-
portando lesioni personali A tal fine, l'attrice ha precisato che “Lo sban-
damento del monopattino era stato causato dalla circostanza che il manto
stradale era molto ammalorato ed inoltre questo presentava una buca” [cfr.
atto di citazione, pag. 1 e 2].
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto – oltre a contestare la fon-
datezza della domanda dell'attrice – ha dedotto di avere affidato il servizio di tutela e manutenzione della rete stradale comunale alla
[...]
chiedendo (ed ottenendo) Controparte_3
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della predetta società che si è
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parimente costituita.
❖❖❖
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pro-
nuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risul-
tando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n.
24529/2009 e n. 20754/2009).
La Suprema Corte, inoltre, ha espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il con- CP_1
trollo delle strade medesime, e quindi ad esonerarlo dalla responsabilità
da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce sol-
tanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'Ente territoriale, di provvedere alla ma-
nutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente codice della strada emanato con D.Lgs. n.
285/1992 (cfr. Cass. civ., n. 1691/2009).
Risulta pertanto priva di consistenza la difesa formulata dal
[...]
, secondo cui la legittimazione passiva in ordine alla domanda CP_1
risarcitoria di SA ON spetterebbe unicamente alla CP_2
[...]
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Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-
noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-
cato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr.
Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
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tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice, pur non avendo fornito prova diretta delle modalità di accadimento del sinistro narrate in citazione (dal momento che un teste non ha assistito all'incidente ma è
arrivato sui luoghi dopo e gli altri due hanno percepito “lo sbandamento
del monopattino” dall'interno della propria autovettura), abbia cionondi-
meno dedotto elementi e indizi che, nel loro insieme, risultano idonei a soddisfare l'onere probatorio su di essa gravante.
In tal senso depone, in primo luogo, quanto riferito dal teste di parte attrice, (da considerarsi attendibile in quanto privo di al- Testimone_1
cun rapporto di parentela o dipendenza con le parti in causa e non es-
sendo emerse incertezze o incongruenze che ne inficino l'affidabilità), ha
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infatti esposto che “Sono agente di scorta e quel giorno ero alla guida di
un'autovettura della Procura. In macchina c'era anche il mio collega Per_2
Stavamo rientrando in caserma e ci trovavamo in Via Mala-spina
[...]
all'altezza della rosticceria Sulla mia destra ho visto una ra-gazza in CP_4
monopattino che improvvisamente perdeva l'equilibrio e cadeva a terra. Mi
sono fermato e credo che si finita con il tacco della scarpa sotto la ruota del-
la mia autovettura. Ricordo che lamentava dolori al braccio credo il destro,
ma non ricordo con precisione. Dopo essermi fermato ho visto che a terra vi
era un dissesto del manto stradale, una piccola buca visibile … Ho chiama-
to il 118 perché lamentava dolori al braccio. Dopo l'arrivo del 118 è arrivato
anche il fidanzato. Noi siamo andati via dopo avere lasciato i miei recapiti
al fidanzato della ragazza …La ragazza percorreva la strada alla mia de-
stra, e precisamente tra la mia autovettura ed altra autovettura posteggiata
parallelamente al marciapiede. Quando mi sono accorto della ragazza la
stessa era all'altezza dello specchietto retrovisore destro della mia autovet-
tura. Sono stato attratto dalla perdita di equilibrio della ragazza … Quando
sono sceso dall'autovettura la ragazza era a terra nelle immediate vicinan-
ze della buca” [cfr. verbale di udienza del 12 gennaio 2024].
E ancora il teste (anche lui da considerarsi attendibile in Persona_2
quanto privo di alcun rapporto di parentela o dipendenza con le parti in causa e non essendo emerse incertezze o incongruenze che ne inficino l'affidabilità) ha confermato che “L'incidente è avvenuto circa due anni fa,
nel 2022, non ricordo il mese. Verso le 20:00 mi trovavo in macchina con il
mio collega a fine servizio e percorrevamo Via Malaspina in direzione Via
Dante. Il mio collega ed io abbiamo visto dagli specchietti retrovisori una
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ragazza in monopattino che improvvisamente scompariva dalla vista degli
specchietti. Ci siamo subito fermati temendo di averla urtata. Appena scesi
dalla macchina la ragazza si stava rialzando da terra ci ha riferito che era
caduta a causa della buca presente sul manto stradale e che il mio collega
ha subito fotografato. Abbiamo chiamato il 118 perché avevamo capito che
la ragazza lamentava dolori al braccio e al gomito (non so precisare se de-
stro o sinistro). La buca era frastagliata sui bordi ed era profonda posta al
centro della carreggiata … La buca non era segnalata …La ragazza è cadu-
ta vicino la buca, quasi sulla buca” [cfr. verbale di udienza del 22 marzo 2024].
I testi hanno, inoltre, riconosciuto i luoghi nelle fotografie prodotte da parte attrice, ritraenti il dissesto presente sull'asfalto [cfr. verbale di udienza cit.].
Quanto emerso dall'istruttoria induce dunque a ritenere più che plau-
sibile la dinamica dei fatti esposta da parte attrice, tenuto conto della puntualità, coerenza e dovizia di particolari della testimonianza acquisita oltre che dell'oggettiva situazione di pericolo posta dall'anomalia del man-
to stradale [cfr. fotografie, in atti].
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombe-
va l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare
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l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal convenuto che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata CP_1
manutenzione della strada, esponendo gli utenti ad una situazione insi-
diosa. Non v'è infatti prova che le anomalie della carreggiata si fossero prodotte in tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole pro-
gramma di controllo da parte della P.A.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni
(“Frattura scomposta olecrano ulnare sn”) refertate all'attrice presso il
Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia-
[... Cervello” di in data 15 aprile 2021 [cfr. relazione del C.T.U. dott.ssa CP_1
, pag. 7]. Persona_3
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-
lo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso
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fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni di visibilità
esistenti al momento del fatto (“La strada era illuminata … Dopo essermi
fermato ho visto che a terra vi era un dissesto del manto stradale, una pic-
cola buca visibile”; cfr. deposizione teste , verbale di udienza cit.), della circo- Tes_1
stanza che “Quel giorno c'era un po' di traffico, si camminava a bassa velo-
cità, … Non pioveva”; “è caduta mentre stava facendo la curva e quindi
suppongo che abbia rallentato per affrontare la curva e la sua velocità era
moderata” [cfr. verbali di udienza cit.] e che quindi l'attrice procedeva ad una velocità ridotta, avendo quindi la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia ed evitare la caduta, deve essere individuato un concorso di responsabilità di SA ON in ordine alla causa-
zione dell'evento, quantificabile nella misura del 20%.
In proposito è opportuno evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa
del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
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chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il (quale ente proprietario della stra- Controparte_1
da teatro del sinistro) va condannato risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 80% della lo-
ro entità.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 14 aprile 2021 hanno provocato a SA ON una inabilità temporanea assoluta di 5
giorni ed una inabilità temporanea parziale di ulteriori 45 giorni (di cui 15
giorni al 50% delle attitudini del soggetto, e ulteriori 30 giorni al 25%) e,
infine, un danno biologico permanente pari al 6% dell'integrità psico-
fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. no-
minato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le proprie con-
clusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) [relazione cit., pagg. 9].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di cas-
sazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, conferma-
ta dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che
“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
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legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel
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pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
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solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 6% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (19 anni), la somma complessiva di €
13.075,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €
2.394,70, da moltiplicare per il grado di invalidità (6) e per il coefficiente
(0,910) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 2.300,00 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 15.375,00, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da CP_5
in conseguenza dell'incidente.
[...]
Deve essere inoltre accordata a SA ON, quale risarcimen-
to del danno patrimoniale, la somma di € 397,00 per le spese sanitarie documentate [cfr. produzione cit.], come richiesto da parte attrice [cfr. atto di citazione, pag. 4 e note conclusive, pag. 8].
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attrice a causa dell'incidente, co-
me sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 15.375,00 per il danno non patrimoniale e ad € 397,00 per il danno di natura patrimonia-
le.
Per stabilire l'importo dovuto dall'Ente convenuto bisogna operare una
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riduzione delle predette somme alla misura del 20%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 12.300,00 per il danno non patrimoniale e ad € 317,60 per il danno patrimoniale.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
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niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
- 17 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a SA ON - al cui pagamento deve essere condan-
nato il Comune di – ammonta ad € 12.617,60, oltre interessi, da CP_1
calcolarsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
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Non può invece trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal nei confronti della Controparte_1 CP_2
Invero, l'art. 6 lett. g del contratto di servizio inter partes del 10 luglio
2020 [cfr. produzione allegata alla comparsa di costituzione e risposta dell'ente convenuto],
attribuisce, tra l'altro, alla predetta società l'attività “di Pronto Intervento
per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e circoscritte su qualsiasi
tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussi-
sta pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, ripristino
di guard-rail esistenti e collocazione di nuovi”.
È evidente, pertanto, che tale attività di “pronto intervento” sia subor-
dinata all'esistenza di una situazione emergenziale di “pericolo immediato
e/o potenziale per la pubblica incolumità”
Era, quindi, onere del provare (o chiedere di provare) che la CP_1
strada teatro dell'evento risultava inserita in un report di ammaloramenti
- 18 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
delle sedi viarie monitorate per le quali la (che in forza del nuovo CP_2
contratto di servizio del 10 luglio 2020, art. 6, lett. f e g, non è più re-
sponsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici viarie e pedonali, ma esclusivamente del servizio di monitoraggio della re-
te stradale cittadina e di pronto intervento), aveva l'obbligo di “Pronto In-
tervento”, essendo tale elemento funzionale a identificare l'oggetto dell'obbligazione dedotta nel titolo contrattuale. Prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo raggiunta.
La domanda di manleva, pertanto non può essere accolta.
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In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., il convenuto in persona del Sindaco pro tempore, va Controparte_1
condannato al pagamento delle spese processuali sostenute da parte at-
trice.
Il deve altresì essere condannato a pagare le spese Controparte_1
processuali sostenute dalla terza chiamata atteso che in for- CP_2
za del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali soste-
nute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a ca-
rico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in rela-
zione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infon-
date, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda mentre, della parte che ha chiamato o fatto chia-
mare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi mani-
festamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abu-
sivo del diritto di difesa (Cass. civ., Ord. n. 26082/2021).
- 19 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
I compensi professionali ai difensori vengono liquidati – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in con-
siderazione del grado di complessità della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attrice –
vanno poste, in via definitiva, a carico del Controparte_1
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Così deciso a Palermo in data 4 aprile 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
- 20 - Tribunale di Palermo
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