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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/09/2025, n. 4925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4925 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati:
dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente
dott. Alberto Tilocca Consigliere
dott.ssa Cecilia Cavaceppi Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 5417/2023 riservato in decisione alla udienza del 17.4.2025 trattata con modalità cartolari
TRA
, nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Palumbo, per procura allegata telematicamente all'atto di appello, con indirizzo P.E.C.:
Email_1
– appellante.
E
(c.f. ), in persona del Ministro p.t. e la Questura di Controparte_1 P.IVA_1
Frosinone in persona del Questore p.t., entrambi elettivamente domiciliati come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con indirizzo P.E.C.:
Email_2
– appellati contumaci
E
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
- intervenuto. Motivi in fatto e diritto della decisione
, nato il [...] a [...], con atto notificato il 26.10.2023 e Parte_1 depositato in data 3-11-2023 ha citato in giudizio davanti a questa Corte di Appello, per l'udienza di prima comparizione del 27-2-2024, il
[...] in persona del Ministro p.t., e la Questura di Controparte_2
Frosinone, in persona del Questore p.t. chiedendo la riforma, previa sospensione dell'esecutività della stessa, dell'ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis c,p.c., dal Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione in data 30-09-
2023. Con detta ordinanza, comunicata dalla Cancelleria il 2.10.2023 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, il Tribunale aveva infatti rigettato il ricorso di primo grado proposto dall'odierno appellante
Con atto del 6-3-2025 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione; non si sono costituiti il e la Controparte_1 CP_3 in persona del Questore p.t., di cui va pertanto dichiarata la contumacia. La
[...]
Corte ha riservato la decisione all' udienza del 17-4-2025 tenuta con modalità cartolari, assegnando alla parte termine di giorni 60 per il deposito di note conclusionali, depositate il 16 giugno scorso.
Il ricorrente ha proposto appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma innanzi al quale aveva proposto ricorso chiedendo il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. In fatto l'appellante rappresentava di avere formulato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari alla Questura di
Frosinone il 30.4.2021 a fronte della scadenza del permesso nel 2016; di risiedere nella provincia di Frosinone insieme alla moglie ed al figlio della coppia;
che Persona_1 nel giugno 2022 la famiglia si trasferiva di fatto in altro appartamento sito nello stesso comune di Villa Santa Lucia (FR); che il 26.11.2021 presentava istanza giustificativa del ritardo nella presentazione dell'istanza di rinnovo a fronte del preavviso di rigetto comunicatogli l'8.11.2021; che dopo la notifica del preavviso di rigetto, nel luglio 2022 gli veniva anche comunicato l'avvio del procedimento per la verifica della regolarità del soggiorno con invito a rendere la dichiarazione di dimora abituale;
che il figlio era regolare sul territorio e lavorava presso una società edile di Cattolica (Rn) e Per_1 che il suo reddito sarebbe stato sufficiente a mantenere una famiglia di tre persone;
di non avere più alcun legame con l'Albania essendosi la famiglia trasferita in Italia da più di trent'anni; che nel 2007 il ricorrente rimaneva coinvolto in un incidente stradale.
pag. 2/9 Evidenziava come, contrariamente a quanto sostenuto dalla Questura nella fase amministrativa, non avrebbe ricevuto la comunicazione di alcun rigetto della sua istanza e che pertanto sulla sua istanza si sarebbe formato il silenzio assenso.
Chiedeva, quindi, il riconoscimento del proprio diritto al permesso di soggiorno evidenziando come non fosse a tal fine ostativo il ritardo nella presentazione dell'istanza nella fase amministrativa. Infine invocava a fondamento della propria pretesa il principio di tutela dell'unità familiare, riconosciuto e garantito dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Il giudice di prime cure rigettava la domanda dell osservando come la sua Pt_1 pretesa non rientrasse in alcuna delle categorie di cui all'art. 30 lett. a),b),c),d) d.lgs.
286/1998 (T.U.I.).
In particolare evidenziava come il caso dell non rientrasse nella lett. a) non Pt_1 essendo stata data la prova che il richiedente avesse fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare;
non lett. b) non essendo il ricorrente “regolarmente” soggiornante in Italia, essendo scaduto il suo precedente pds addirittura dal 2016; non lett. c) perché nessuno dei parenti viventi in Italia è cittadino italiano;
non lett. d) perché il ricorrente non è genitore di un minore.
Ritiene la Corte che l'appello non meriti accoglimento per quanto di ragione.
Va innanzitutto fugato ogni dubbio circa l'applicabilità nella fattispecie in esame dell'istituto del silenzio assenso in quanto questione che astrattamente potrebbe rappresentare la ragione più liquida della decisione ed in quanto tale astrattamente assorbente di tutte le doglianze mosse da parte appellante.
Sul punto occorre osservare che, contrariamente a quanto rappresentato dall'appellante, non trova applicazione nella controversia in esame, il cui petitum consiste nell'accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari giusta la prospettazione articolata da parte appellante nell'atto di citazione, l'istituto del silenzio assenso giacché in materia di titoli di soggiorno il termine di 60 giorni previsto dall'art. 5 comma 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998 per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno non è accompagnato da una sanzione per l'inerzia dell'amministrazione. Non si applica quindi il meccanismo del silenzio-assenso diversamente da quanto sostenuto da parte appellante (cfr. ex plurimis in tal senso anche TAR Lombardia, Brescia, sentenza del 7.4.2020, n.266).
pag. 3/9 Piuttosto vertendosi pacificamente in materia di diritti soggettivi tanto da essere devoluta la relativa cognizione al giudice ordinario, giusto il disposto di cui al comma
6 dell'art. 30 d.lgs. 286/1990, il riconoscimento o meno del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari non potrà prescindere dall'accertamento del ricorrere in concreto dei relativi presupposti previsti dalla legge per il relativo rilascio non essendo, al contrario, sufficiente l'accertamento dell'illegittimità del silenzio (inadempimento) serbato dall'Amministrazione o comunque del comportamento asseritamente omissivo che l'Amministrazione avrebbe protratto nel tempo.
Il presente giudizio ha, invero, ad oggetto non l'atto ma il rapporto giuridico soggettivo che si chiede di accertare: a prescindere dal fatto che sia stato nella fattispecie in esame emesso o meno un provvedimento di diniego (non essendosi l'Amministrazione appellata costituita l'affermazione di parte attrice per cui parte convenuta sarebbe rimasta silente rispetto all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari non è stata smentita) va evidenziato che il giudice ordinario può essere adito, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del T.U. n. 286/1998 non solo in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare o di rifiuto di rilascio, o di rinnovo, del permesso per motivi di famiglia, ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto di conseguire il nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia.
Tanto osservato parte appellante nel reiterare le richieste già formulate in primo grado
(cfr. pag. 17 atto di citazione in appello) chiede il rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, fattispecie che va in astratto sussunta nell'art. 30 d.lgs.
286/1998 di cui occorre verificare il ricorrere nella fattispecie dei relativi presupposti.
L'art. 30 comma 1 del d.lgs. 286/1998 stabilisce che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
pag. 4/9 c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
Dunque l'art. 30 nel prevedere diverse ipotesi, alternative tra loro, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari contempla innanzitutto alla lett. a) quella dello straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29 ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento con il figlio minore.
Ritiene questa Corte che la fattispecie sottoposta al suo esame non può essere sussunta nella summenzionata ipotesi (art. 30 co. 1 lett.a) giacché l non ha né dedotto né Pt_1 allegato di essere in possesso di un visto per ricongiungimento al momento del suo ingresso sul territorio nazionale né tantomeno di un qualsiasi un visto che avrebbe dovuto possedere al momento dell'attraversamento della frontiera. Il regolamento CE
539/2001 (abrogato solamente nel 2018 dal Regolamento UE 1806/2018) all'art.1 par. 1, stabiliva infatti che "I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato
I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri”. Nell'Allegato I era compresa l'Albania.
Non appare neppure ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 30 lett.b) d.lgs. 286/1998 ovvero quella dello straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio nel territorio dello Stato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante, non essendo stati minimamente dedotti gli elementi specifici della predetta fattispecie astratta (matrimonio contratto in Italia dallo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno ad altro titolo, con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante sul t.n.).
pag. 5/9 Parimenti da escludersi è la sussunzione della fattispecie in esame in quella di cui all'art. 30 lett.d) che consente al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari "anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana".
Parte appellante, infatti, non è genitore di figli minori aventi cittadinanza italiana.
Occorre piuttosto verificare se la fattispecie in esame possa essere sussunta in quella di cui alla lett.c) del summenzionato art. 30, ipotesi verso cui appare orientarsi la prospettazione della difesa ove nell'atto introduttivo evidenzia come l'appellante sia convivente con la moglie, ed il figlio in un appartamento sito CP_4 Persona_1 nel comune di Villa Santa Lucia da quasi 20 anni e di essere in Italia, ove portava i figli gemelli nati in Albania nel 1994, da circa trent'anni insieme alla famiglia tutta.
La lett. c) dell'art. 30 T.U.I. riguarda il familiare straniero "regolarmente soggiornante", che sia in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con lo straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso, il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Tuttavia "qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare".
Occorre, dunque, distinguere tra domanda di ricongiungimento familiare, che presuppone l'esercizio del diritto al ricongiungimento nei riguardi o da parte di un cittadino extracomunitario prima del suo ingresso nel territorio dello Stato (art. 30 co.
1 lett.a) T.U.I.) dall'ipotesi, diversa ed alternativa, dell'istanza di coesione familiare, presentata, ai sensi dell'art.30, comma 1, lett. c) D.Lgs. 286/1998, dal cittadino extracomunitario che già si trovi in Italia, in situazione di regolarità del soggiorno e che può essere effettuata direttamente in Italia, senza richiedere il relativo visto nel
Paese di origine.
A mente del dettato normativo occorre che comunque ricorrano i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 D.Lgs. 286/98 ed occorre che il familiare che chieda il ricongiungimento sia regolarmente soggiornante. L'utilità della disposizione risiede nella possibilità di richiedere la conversione anche in caso di permesso già scaduto purché ciò avvenga entro un anno dalla scadenza.
Il permesso di soggiorno per coesione familiare rientra tra le misure volte a tutelare la famiglia, oggetto di riconoscimento costituzionale (art. 29 della Costituzione), europeo pag. 6/9 (artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea ) e costituzionale convenzionale (artt. 8 e 12 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo).
Tale diritto della persona non è tuttavia riconosciuto in forma assoluta dovendo, piuttosto, per scelta legislativa, ricorrere i requisiti per il ricongiungimento familiare previsti dal citato art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, che il giudice di merito è tenuto ad accertare specificamente caso per caso e della cui sussistenza deve dare conto nella motivazione della decisione emessa (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 10785 del 17/04/2019 (Rv. 653572 - 01)).
Quanto al requisito della regolarità del soggiorno del familiare straniero richiedente si rammenta che la Corte di Cassazione in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha chiarito che il requisito di "straniero regolarmente soggiornante", di cui all'art. 119 del
D.P.R. n. 115 del 2002, per accedere al beneficio del gratuito patrocinio, deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale, dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno, come avviene nel caso di azione ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ove il requisito previsto in via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato costituisce il bene della vita ottenibile all'esito del giudizio, sicché, richiederlo come presupposto dell'ammissione al patrocinio, si tradurrebbe in una lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. Sez. 2, n. 30069/2017).
Sempre il giudice di legittimità ha affermato che deve considerarsi "regolarmente soggiornante", non solo lo straniero che abbia fatto ingresso regolarmente e sia titolare di un valido titolo di soggiorno, ma anche "colui che originariamente irregolare, abbia successivamente attivato le procedure di richiesta di protezione internazionale... fintanto che la propria richiesta non abbia trovato una risposta dovuta (in uno dei due sensi possibile: o il suo accoglimento ovvero il suo rigetto) e fintanto che la legge consideri quegli effetti come preclusivi della sua espulsione immediata"(cfr. in Cass. Civ. sentenza n. 23316/2018).
Parimenti sempre il giudice di legittimità ha affermato che "In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del D.Lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett. d) del detto art. 30..” nella specie non ricorrente (cfr. Cass. civ.
31565/2019).
pag. 7/9 Ora si osserva che l'appellante è stato originariamente persona regolarmente soggiornante sul t.n. poiché titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari poi scaduto il 25.01.2016 (cfr. all. 9 del fascicolo di primo grado) e che successivamente presentava il 30.4.2021, a distanza di oltre 5 anni dalla scadenza del titolo originariamente posseduto, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Rispetto a detta istanza risulta agli atti (all. 9 fascicolo primo grado) che l'appellante abbia ricevuto dalla Questura di Frosinone un preavviso di rigetto e quindi un provvedimento anticipatorio del rigetto sicché non si ritiene corretta la prospettazione dell'assenza tout court di un provvedimento di rigetto.
Ciò nondimeno la pendenza del presente giudizio e ancora prima di quello innanzi al
Tribunale, instaurati per ottenere il rilascio del predetto permesso, inducono a ritenere sussistente il presupposto del regolare soggiorno sul t.n. in virtù del citato orientamento di legittimità.
Tuttavia non si ritengono integrati gli altri elementi previsti dalla fattispecie astratta di cui al citato art. 30 lett.c) T.U.I.
Ed invero si osserva come al momento dell'invio della domanda di rinnovo fosse abbondantemente decorso il termine della scadenza annuale del titolo di soggiorno originariamente posseduto né risultano dedotte cause seriamente giustificative di un ritardo di 5 anni rispetto alla scadenza del titolo (parte appellante deduce genericamente di essere stata coinvolta in un incidente stradale, risalente al 2007 stando alle prospettazioni contenute nel ricorso introduttivo di primo grado, e non risulta fornita, come pure evidenziato dal Giudice di prime cure, alcuna indicazione che, durante il periodo di validità del permesso di soggiorno, il ricorrente avesse riconosciuta una forma di invalidità). Si osserva inoltre che la CTU medica prodotta all'all. 12 del fascicolo di primo grado risale al 2013 ben tre anni prima della scadenza del permesso di soggiorno per cui allo stato rimane sfornita di prova la sussistenza di un nesso causale tra l'incidente che l' avrebbe subito nel 2007 ed il ritardo nella Pt_1 presentazione dell'istanza di rinnovo del rilascio del permesso di soggiorno.
Anche la documentazione medica depositata dalla difesa in data 16.4.2025 e redatta dai sanitari di P.S. del 15.3.2025 dalla quale risulta emesso nei confronti dell un Pt_1 quesito diagnostico di “irregolarità della base della falange prossimale del II dito del piede compatibile con una frattura ed un gonfiore del piede” destro, nulla prova ed ha un valore neutrale.
pag. 8/9 Si aggiunga, inoltre, che non risulta né dedotta né allegata la ricorrenza nella fattispecie dei requisiti di cui all'art. 29 lett a) d.lgs. 286/1998 espressamente evocato dall'art. 30 lett.c) T.U.I. per il ricongiungimento familiare nei confronti della coniuge
(l'unica nei confronti della quale l'appellante ai sensi dell'art. 29 può chiedere il ricongiungimento non essendo, da un lato, normativamente prevista l'ipotesi di un ricongiungimento verso figli maggiorenni non a carico e dall'altro non avendo l'appellante figli maggiorenni a carico (lett. c), anzi piuttosto per stessa affermazione contenuta nell'atto di appello e dai CUD depositati in atti, è il figlio che Per_1 provvede al mantenimento dei genitori ma detta ipotesi, come sopra rilevato, non è contemplata dal menzionato art. 29).
A questo si aggiunga la mancanza della prova della idoneità abitativa dell'alloggio a ospitare i familiari, accertata dai competenti uffici comunali nonché la prova di un reddito minimo annuo in capo alla moglie che, invece, per stessa ammissione di parte appellante non lavora per problemi di salute e che, al pari dell viene mantenuta Pt_1 dal figlio , sebbene la moglie risulti regolarmente soggiornante in quanto titolare Per_1 di permesso di soggiorno per motivi familiari in corso di rinnovo.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello non può essere accolto e di conseguenza la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari va rigettata.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello.
- Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di Consiglio del 26.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cecilia Cavaceppi Anna Maria Pagliari
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati:
dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente
dott. Alberto Tilocca Consigliere
dott.ssa Cecilia Cavaceppi Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 5417/2023 riservato in decisione alla udienza del 17.4.2025 trattata con modalità cartolari
TRA
, nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Palumbo, per procura allegata telematicamente all'atto di appello, con indirizzo P.E.C.:
Email_1
– appellante.
E
(c.f. ), in persona del Ministro p.t. e la Questura di Controparte_1 P.IVA_1
Frosinone in persona del Questore p.t., entrambi elettivamente domiciliati come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con indirizzo P.E.C.:
Email_2
– appellati contumaci
E
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma
- intervenuto. Motivi in fatto e diritto della decisione
, nato il [...] a [...], con atto notificato il 26.10.2023 e Parte_1 depositato in data 3-11-2023 ha citato in giudizio davanti a questa Corte di Appello, per l'udienza di prima comparizione del 27-2-2024, il
[...] in persona del Ministro p.t., e la Questura di Controparte_2
Frosinone, in persona del Questore p.t. chiedendo la riforma, previa sospensione dell'esecutività della stessa, dell'ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis c,p.c., dal Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione in data 30-09-
2023. Con detta ordinanza, comunicata dalla Cancelleria il 2.10.2023 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, il Tribunale aveva infatti rigettato il ricorso di primo grado proposto dall'odierno appellante
Con atto del 6-3-2025 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione; non si sono costituiti il e la Controparte_1 CP_3 in persona del Questore p.t., di cui va pertanto dichiarata la contumacia. La
[...]
Corte ha riservato la decisione all' udienza del 17-4-2025 tenuta con modalità cartolari, assegnando alla parte termine di giorni 60 per il deposito di note conclusionali, depositate il 16 giugno scorso.
Il ricorrente ha proposto appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma innanzi al quale aveva proposto ricorso chiedendo il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. In fatto l'appellante rappresentava di avere formulato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari alla Questura di
Frosinone il 30.4.2021 a fronte della scadenza del permesso nel 2016; di risiedere nella provincia di Frosinone insieme alla moglie ed al figlio della coppia;
che Persona_1 nel giugno 2022 la famiglia si trasferiva di fatto in altro appartamento sito nello stesso comune di Villa Santa Lucia (FR); che il 26.11.2021 presentava istanza giustificativa del ritardo nella presentazione dell'istanza di rinnovo a fronte del preavviso di rigetto comunicatogli l'8.11.2021; che dopo la notifica del preavviso di rigetto, nel luglio 2022 gli veniva anche comunicato l'avvio del procedimento per la verifica della regolarità del soggiorno con invito a rendere la dichiarazione di dimora abituale;
che il figlio era regolare sul territorio e lavorava presso una società edile di Cattolica (Rn) e Per_1 che il suo reddito sarebbe stato sufficiente a mantenere una famiglia di tre persone;
di non avere più alcun legame con l'Albania essendosi la famiglia trasferita in Italia da più di trent'anni; che nel 2007 il ricorrente rimaneva coinvolto in un incidente stradale.
pag. 2/9 Evidenziava come, contrariamente a quanto sostenuto dalla Questura nella fase amministrativa, non avrebbe ricevuto la comunicazione di alcun rigetto della sua istanza e che pertanto sulla sua istanza si sarebbe formato il silenzio assenso.
Chiedeva, quindi, il riconoscimento del proprio diritto al permesso di soggiorno evidenziando come non fosse a tal fine ostativo il ritardo nella presentazione dell'istanza nella fase amministrativa. Infine invocava a fondamento della propria pretesa il principio di tutela dell'unità familiare, riconosciuto e garantito dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Il giudice di prime cure rigettava la domanda dell osservando come la sua Pt_1 pretesa non rientrasse in alcuna delle categorie di cui all'art. 30 lett. a),b),c),d) d.lgs.
286/1998 (T.U.I.).
In particolare evidenziava come il caso dell non rientrasse nella lett. a) non Pt_1 essendo stata data la prova che il richiedente avesse fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare;
non lett. b) non essendo il ricorrente “regolarmente” soggiornante in Italia, essendo scaduto il suo precedente pds addirittura dal 2016; non lett. c) perché nessuno dei parenti viventi in Italia è cittadino italiano;
non lett. d) perché il ricorrente non è genitore di un minore.
Ritiene la Corte che l'appello non meriti accoglimento per quanto di ragione.
Va innanzitutto fugato ogni dubbio circa l'applicabilità nella fattispecie in esame dell'istituto del silenzio assenso in quanto questione che astrattamente potrebbe rappresentare la ragione più liquida della decisione ed in quanto tale astrattamente assorbente di tutte le doglianze mosse da parte appellante.
Sul punto occorre osservare che, contrariamente a quanto rappresentato dall'appellante, non trova applicazione nella controversia in esame, il cui petitum consiste nell'accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari giusta la prospettazione articolata da parte appellante nell'atto di citazione, l'istituto del silenzio assenso giacché in materia di titoli di soggiorno il termine di 60 giorni previsto dall'art. 5 comma 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998 per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno non è accompagnato da una sanzione per l'inerzia dell'amministrazione. Non si applica quindi il meccanismo del silenzio-assenso diversamente da quanto sostenuto da parte appellante (cfr. ex plurimis in tal senso anche TAR Lombardia, Brescia, sentenza del 7.4.2020, n.266).
pag. 3/9 Piuttosto vertendosi pacificamente in materia di diritti soggettivi tanto da essere devoluta la relativa cognizione al giudice ordinario, giusto il disposto di cui al comma
6 dell'art. 30 d.lgs. 286/1990, il riconoscimento o meno del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari non potrà prescindere dall'accertamento del ricorrere in concreto dei relativi presupposti previsti dalla legge per il relativo rilascio non essendo, al contrario, sufficiente l'accertamento dell'illegittimità del silenzio (inadempimento) serbato dall'Amministrazione o comunque del comportamento asseritamente omissivo che l'Amministrazione avrebbe protratto nel tempo.
Il presente giudizio ha, invero, ad oggetto non l'atto ma il rapporto giuridico soggettivo che si chiede di accertare: a prescindere dal fatto che sia stato nella fattispecie in esame emesso o meno un provvedimento di diniego (non essendosi l'Amministrazione appellata costituita l'affermazione di parte attrice per cui parte convenuta sarebbe rimasta silente rispetto all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari non è stata smentita) va evidenziato che il giudice ordinario può essere adito, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del T.U. n. 286/1998 non solo in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare o di rifiuto di rilascio, o di rinnovo, del permesso per motivi di famiglia, ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto di conseguire il nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia.
Tanto osservato parte appellante nel reiterare le richieste già formulate in primo grado
(cfr. pag. 17 atto di citazione in appello) chiede il rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, fattispecie che va in astratto sussunta nell'art. 30 d.lgs.
286/1998 di cui occorre verificare il ricorrere nella fattispecie dei relativi presupposti.
L'art. 30 comma 1 del d.lgs. 286/1998 stabilisce che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
pag. 4/9 c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
Dunque l'art. 30 nel prevedere diverse ipotesi, alternative tra loro, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari contempla innanzitutto alla lett. a) quella dello straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29 ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento con il figlio minore.
Ritiene questa Corte che la fattispecie sottoposta al suo esame non può essere sussunta nella summenzionata ipotesi (art. 30 co. 1 lett.a) giacché l non ha né dedotto né Pt_1 allegato di essere in possesso di un visto per ricongiungimento al momento del suo ingresso sul territorio nazionale né tantomeno di un qualsiasi un visto che avrebbe dovuto possedere al momento dell'attraversamento della frontiera. Il regolamento CE
539/2001 (abrogato solamente nel 2018 dal Regolamento UE 1806/2018) all'art.1 par. 1, stabiliva infatti che "I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato
I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri”. Nell'Allegato I era compresa l'Albania.
Non appare neppure ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 30 lett.b) d.lgs. 286/1998 ovvero quella dello straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio nel territorio dello Stato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante, non essendo stati minimamente dedotti gli elementi specifici della predetta fattispecie astratta (matrimonio contratto in Italia dallo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno ad altro titolo, con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante sul t.n.).
pag. 5/9 Parimenti da escludersi è la sussunzione della fattispecie in esame in quella di cui all'art. 30 lett.d) che consente al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari "anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana".
Parte appellante, infatti, non è genitore di figli minori aventi cittadinanza italiana.
Occorre piuttosto verificare se la fattispecie in esame possa essere sussunta in quella di cui alla lett.c) del summenzionato art. 30, ipotesi verso cui appare orientarsi la prospettazione della difesa ove nell'atto introduttivo evidenzia come l'appellante sia convivente con la moglie, ed il figlio in un appartamento sito CP_4 Persona_1 nel comune di Villa Santa Lucia da quasi 20 anni e di essere in Italia, ove portava i figli gemelli nati in Albania nel 1994, da circa trent'anni insieme alla famiglia tutta.
La lett. c) dell'art. 30 T.U.I. riguarda il familiare straniero "regolarmente soggiornante", che sia in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con lo straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso, il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Tuttavia "qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare".
Occorre, dunque, distinguere tra domanda di ricongiungimento familiare, che presuppone l'esercizio del diritto al ricongiungimento nei riguardi o da parte di un cittadino extracomunitario prima del suo ingresso nel territorio dello Stato (art. 30 co.
1 lett.a) T.U.I.) dall'ipotesi, diversa ed alternativa, dell'istanza di coesione familiare, presentata, ai sensi dell'art.30, comma 1, lett. c) D.Lgs. 286/1998, dal cittadino extracomunitario che già si trovi in Italia, in situazione di regolarità del soggiorno e che può essere effettuata direttamente in Italia, senza richiedere il relativo visto nel
Paese di origine.
A mente del dettato normativo occorre che comunque ricorrano i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 D.Lgs. 286/98 ed occorre che il familiare che chieda il ricongiungimento sia regolarmente soggiornante. L'utilità della disposizione risiede nella possibilità di richiedere la conversione anche in caso di permesso già scaduto purché ciò avvenga entro un anno dalla scadenza.
Il permesso di soggiorno per coesione familiare rientra tra le misure volte a tutelare la famiglia, oggetto di riconoscimento costituzionale (art. 29 della Costituzione), europeo pag. 6/9 (artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea ) e costituzionale convenzionale (artt. 8 e 12 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo).
Tale diritto della persona non è tuttavia riconosciuto in forma assoluta dovendo, piuttosto, per scelta legislativa, ricorrere i requisiti per il ricongiungimento familiare previsti dal citato art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, che il giudice di merito è tenuto ad accertare specificamente caso per caso e della cui sussistenza deve dare conto nella motivazione della decisione emessa (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 10785 del 17/04/2019 (Rv. 653572 - 01)).
Quanto al requisito della regolarità del soggiorno del familiare straniero richiedente si rammenta che la Corte di Cassazione in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha chiarito che il requisito di "straniero regolarmente soggiornante", di cui all'art. 119 del
D.P.R. n. 115 del 2002, per accedere al beneficio del gratuito patrocinio, deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale, dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno, come avviene nel caso di azione ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ove il requisito previsto in via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato costituisce il bene della vita ottenibile all'esito del giudizio, sicché, richiederlo come presupposto dell'ammissione al patrocinio, si tradurrebbe in una lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. Sez. 2, n. 30069/2017).
Sempre il giudice di legittimità ha affermato che deve considerarsi "regolarmente soggiornante", non solo lo straniero che abbia fatto ingresso regolarmente e sia titolare di un valido titolo di soggiorno, ma anche "colui che originariamente irregolare, abbia successivamente attivato le procedure di richiesta di protezione internazionale... fintanto che la propria richiesta non abbia trovato una risposta dovuta (in uno dei due sensi possibile: o il suo accoglimento ovvero il suo rigetto) e fintanto che la legge consideri quegli effetti come preclusivi della sua espulsione immediata"(cfr. in Cass. Civ. sentenza n. 23316/2018).
Parimenti sempre il giudice di legittimità ha affermato che "In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del D.Lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett. d) del detto art. 30..” nella specie non ricorrente (cfr. Cass. civ.
31565/2019).
pag. 7/9 Ora si osserva che l'appellante è stato originariamente persona regolarmente soggiornante sul t.n. poiché titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari poi scaduto il 25.01.2016 (cfr. all. 9 del fascicolo di primo grado) e che successivamente presentava il 30.4.2021, a distanza di oltre 5 anni dalla scadenza del titolo originariamente posseduto, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Rispetto a detta istanza risulta agli atti (all. 9 fascicolo primo grado) che l'appellante abbia ricevuto dalla Questura di Frosinone un preavviso di rigetto e quindi un provvedimento anticipatorio del rigetto sicché non si ritiene corretta la prospettazione dell'assenza tout court di un provvedimento di rigetto.
Ciò nondimeno la pendenza del presente giudizio e ancora prima di quello innanzi al
Tribunale, instaurati per ottenere il rilascio del predetto permesso, inducono a ritenere sussistente il presupposto del regolare soggiorno sul t.n. in virtù del citato orientamento di legittimità.
Tuttavia non si ritengono integrati gli altri elementi previsti dalla fattispecie astratta di cui al citato art. 30 lett.c) T.U.I.
Ed invero si osserva come al momento dell'invio della domanda di rinnovo fosse abbondantemente decorso il termine della scadenza annuale del titolo di soggiorno originariamente posseduto né risultano dedotte cause seriamente giustificative di un ritardo di 5 anni rispetto alla scadenza del titolo (parte appellante deduce genericamente di essere stata coinvolta in un incidente stradale, risalente al 2007 stando alle prospettazioni contenute nel ricorso introduttivo di primo grado, e non risulta fornita, come pure evidenziato dal Giudice di prime cure, alcuna indicazione che, durante il periodo di validità del permesso di soggiorno, il ricorrente avesse riconosciuta una forma di invalidità). Si osserva inoltre che la CTU medica prodotta all'all. 12 del fascicolo di primo grado risale al 2013 ben tre anni prima della scadenza del permesso di soggiorno per cui allo stato rimane sfornita di prova la sussistenza di un nesso causale tra l'incidente che l' avrebbe subito nel 2007 ed il ritardo nella Pt_1 presentazione dell'istanza di rinnovo del rilascio del permesso di soggiorno.
Anche la documentazione medica depositata dalla difesa in data 16.4.2025 e redatta dai sanitari di P.S. del 15.3.2025 dalla quale risulta emesso nei confronti dell un Pt_1 quesito diagnostico di “irregolarità della base della falange prossimale del II dito del piede compatibile con una frattura ed un gonfiore del piede” destro, nulla prova ed ha un valore neutrale.
pag. 8/9 Si aggiunga, inoltre, che non risulta né dedotta né allegata la ricorrenza nella fattispecie dei requisiti di cui all'art. 29 lett a) d.lgs. 286/1998 espressamente evocato dall'art. 30 lett.c) T.U.I. per il ricongiungimento familiare nei confronti della coniuge
(l'unica nei confronti della quale l'appellante ai sensi dell'art. 29 può chiedere il ricongiungimento non essendo, da un lato, normativamente prevista l'ipotesi di un ricongiungimento verso figli maggiorenni non a carico e dall'altro non avendo l'appellante figli maggiorenni a carico (lett. c), anzi piuttosto per stessa affermazione contenuta nell'atto di appello e dai CUD depositati in atti, è il figlio che Per_1 provvede al mantenimento dei genitori ma detta ipotesi, come sopra rilevato, non è contemplata dal menzionato art. 29).
A questo si aggiunga la mancanza della prova della idoneità abitativa dell'alloggio a ospitare i familiari, accertata dai competenti uffici comunali nonché la prova di un reddito minimo annuo in capo alla moglie che, invece, per stessa ammissione di parte appellante non lavora per problemi di salute e che, al pari dell viene mantenuta Pt_1 dal figlio , sebbene la moglie risulti regolarmente soggiornante in quanto titolare Per_1 di permesso di soggiorno per motivi familiari in corso di rinnovo.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello non può essere accolto e di conseguenza la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari va rigettata.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello.
- Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di Consiglio del 26.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cecilia Cavaceppi Anna Maria Pagliari
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