Sentenza 21 luglio 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/2005, n. 15335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15335 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di ME GI, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Slacci 38, presso l'avv. TONAZZI Silvio, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in Roma, via IV Novembre 119/a, presso la sede;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13427 del 4.4.2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.4.2005 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ricorso del 30.12.1999 GI Di ME proponeva opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Prefetto di Roma gli aveva ingiunto il pagamento di L. 484.800 per violazione del limite massimo di velocità consentito (accertata una velocità di 61 Km/h rispetto al limite di 50 Km/h), deducendo che il provvedimento impugnato era stato emesso oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge, era inoltre privo di motivazione e che comunque l'infrazione era stata commessa in stato di necessità, attesa la professione di medico da lui svolta.
Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione, sostanzialmente rilevando come l'ordinanza in questione fosse stata emessa nel rispetto del termine di novanta giorni all'epoca previsto, e quindi tempestivamente, e fosse inoltre corredata da "una sufficiente, seppure sommaria, motivazione"; quanto infine al dedotto stato di necessità, il giudice del merito ne escludeva la ravvisabilità, affermando che non rappresentasse di per sè una scriminante l'esercizio della professione medica.
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione Di ME, poi ulteriormente illustrato con memoria, che con tre distinti motivi denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo tardiva l'ordinanza in questione in quanto, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non sarebbe stata notificata dopo novanta giorni dalla presentazione del ricorso, ma dopo novantuno giorni da tale data;
deducendo sostanzialmente l'inesistenza della sua motivazione;
affermando la ravvisabilità di un stato di necessità, quanto meno putativo;
lamentando la incomprensibilità della decisione con la quale il tribunale aveva disatteso la richiesta istruttoria da lui formulata, istanza finalizzata a dare dimostrazione della richiesta di un suo intervento sanitario durante la notte.
L'intimato non svolgeva attività difensiva. Zia controversia veniva quindi decisa all'esito della pubblica udienza del 29.4.2005. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso Di ME ha denunciato vizio di motivazione con riferimento al computo del termine perentorio entro il quale andava notificata al "ricorrente l'ordinanza ingiunzione prefettizia oggetto di causa".
In particolare il ricorrente riferiva di aver presentato ricorso al Prefetto il 31.8.1999, che questi ne aveva ritenuto l'infondatezza ed in data 28.9.1999 aveva emesso ordinanza ingiunzione, che questa era stata notificata il 30.11.1999, e quindi il novantunesimo giorno (e non il novantesimo) successivo a quello della presentazione del ricorso, che pertanto, attesa la sua tardività, l'ordinanza ingiunzione in questione risultava viziata da nullità. Il rilievo è infondato sotto un duplice profilo vale a dire, innanzitutto, per la novità della censura, considerato che dall'esame del provvedimento impugnato si evince che in un primo momento la tardività dell'ordinanza era stata affermata per essere "stata emessa oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla legge" (la doglianza, viceversa, era stata disattesa dal tribunale, che aveva indicato in novanta giorni il detto termine ed aveva quindi ritenuto che lo stesso fosse stato rispettato, in ragione del fatto che l'ordinanza ingiunzione prefettizia è stata notificata entro il termine di novanta giorni);
inoltre, poiché ai fini del rispetto del termine (stabilito dall'art. 204 C.d.S.) entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione, occorre fare riferimento alla semplice emissione e non anche alla data della relativa notifica (C. 2004/ 3140), termine incontestabilmente rispettato nella specie (come detto, ricorso 31.8.1999 - ordinanza 28.9.1999). Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha poi analogamente denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al fatto che la sentenza non avrebbe "minimamente spiegato, se non con pochissime ed apodittiche parole non costituenti affatto una motivazione .., l'asserita mancanza di motivazione caratterizzante il provvedimento amministrativo prefettizio impugnato".
La doglianza è priva di pregio in quanto, pur prescindendo dalla circostanza che il tribunale ha ravvisato l'esistenza di "una sufficiente, seppure sommaria, motivazione delle ragioni che fondano il provvedimento amministrativo" (giudizio non solo non contrastato, ma sostanzialmente condiviso dal ricorrente, il quale a pag. 7 del ricorso ha individuato la nullità dell'ordinanza "per l'assolutamente omessa e comunque, se non altro, del tutto Insufficiente motivazione adottata"), nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria il sindacato del giudice dell'opposizione si estende alla validità sostanziale del provvedimento attraverso autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, e ciò rende irrilevanti i vizi di motivazione della stessa ordinanza (C. 2004/21954, C. 2004/10113, C. 2004/5891). Con il terzo motivo di ricorso Di ME ha infine denunciato vizio di motivazione relativamente alla negata sussistenza "di un legittimo stato di necessita putativo", stato che sarebbe stato desumibile dal fatto che egli avrebbe agito nell'adempimento del suo dovere giuridico professionale di medico. Di detta esimente il ricorrente aveva anche chiesto di dimostrare l'effettiva sussistenza con l'espletamento di prova testimoniale, prova che sarebbe stata a torto non ammessa, sulla base della sua pretesa inidoneità "a fornire la prova richiesta".
La sentenza impugnata sarebbe quindi censurabile pure sotto tale ultimo aspetto.
La doglianza è infondata e deve essere disattesa.
Al riguardo va infatti considerato che il tribunale ha motivato, con argomentazione immune da censure sul piano logico, la ragione per la quale ha affermato l'insussistenza del dedotto stato di necessità, correttamente precisando che a tal fine sarebbe stato indispensabile fornire la prova del rapporto di causalità fra l'illecito e la "necessità di salvare qualcuno dal pericolo di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile" e ritenendo, con motivazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità, che la detta prova nella specie non era stata raggiunta.
Nè peraltro l'assunto appare in contrasto con la mancata ammissione della prova testimoniale, e ciò perché dalla formulazione del relativo capitolo, quale indicato nel ricorso, si evince la sua astratta rilevanza rispetto alla motivazione che, a dire del Di ME, lo avrebbe indotto a percorrere la Circonvallazione Nomentana direzione Salaria alle ore 1,39, ma non anche rispetto agli elementi di fatto ritenuti dal tribunale indispensabili ai fini della configurabilità dello stato di necessità, elementi, come detto, individuati nell'esistenza di un rapporto di causalità fra l'illecito e la necessità di salvare qualcuno dal pericolo di un danno grave alla persona, e nella altrimenti inevitabilità del pericolo venutosi a creare.
Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla deve essere stabilito in ordine alle spese processuali, atteso che l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2005