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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/10/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ND Di DO, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 807/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Piazza, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Viviana Carlisi e Giantony Ilardo, giusta procura in atti;
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ND Parla, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
-contumace-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 4.03.2025, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202500000059000 nonché avverso gli avvisi di addebito n. 59120112000203139000, n. 59120120000889526000, n.
59120120002239339000, n. 59120130001191755000, n. 59120130001446491000, n.
59120140000971164000, n. 59120140001718101000, n. 59120150001082242000, n.
59120150001336473000, n. 59120160002064078000, n. 59120160002253318000, n.
59120160002253520000, n. 59120170001552258000, n. 59120170001741288000, n.
59120180001805361000, n. 59120180002424522000, n. 59120190002465947000, n.
59120190002844621000, n. 59120210000215010000, n. 59120220002055678000, n.
59120230001604514000, n. 59120230001704988000 e n. 59120240000613942000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità per mancata notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione e prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito con CP_1 riguardo agli avvisi di addebito di competenza della sede di Caltanissetta nonché CP_1
l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio , deducendo variamente Controparte_2
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio la , della CP_3 quale va pertanto dichiarata la contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Preliminarmente, occorre rilevare come non meriti accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall' , atteso che se da un lato l'art. 444 c.p.c. prevede al comma 1 che CP_1
“Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore (…)” e al comma 3 che “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”, dall'altro è documentato che i contributi portati dagli avvisi di addebito qui impugnati siano contributi I.V.S. - in quanto tali rientranti nella previsione di cui al primo comma dell'art. 444 c.p.c. - ed è incontestato che l'odierno ricorrente risieda a Canicattì. Tanto premesso, deve disattendersi la doglianza riguardante l'asserito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale difetto non possa condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto qualora il contribuente non abbia allegato e provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio di motivazione abbia arrecato al suo diritto di difesa (ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, 14 maggio 2010, n. 11722, ripresa anche da Cassazione, ordinanza 3 novembre 2017, n. 26166).
Orbene, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione successiva (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U,
Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo agli avvisi di addebito n. 59120120000889526000, n. 59120120002239339000 e n. 59120130001446491000.
Va premesso che la questione dell'ulteriore termine prescrizionale a far dalla notifica del titolo non opposto deve qualificarsi quale ragione di opposizione all'esecuzione vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Segnatamente, l'opposizione all'esecuzione risulta meritevole di accoglimento giacché dalla documentazione versata in atti si evince che dalla notifica dei suindicati avvisi di addebito
(avvenuta rispettivamente il 10.08.2012, il 30.01.2013 e il 16.12.2013) fino al successivo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120229004227639000 (18.10.2022) – pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza ID (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) - era decorso un termine ampiamente superiore a quello di prescrizione quinquennale.
Sul punto, va altresì precisato che alcun effetto interruttivo del termine prescrizionale può essere attribuito all'intimazione di pagamento n. 29120169002576187000, in quanto la mera produzione in giudizio della raccomandata con la dicitura “avvisato” senza l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. impedisce di ritenere validamente perfezionata la relativa notifica.
Parimenti, deve essere accolta l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120112000203139000, n. 59120130001191755000, n. 59120160002064078000, n.
59120160002253318000 e n. 59120160002253520000, in quanto la mera produzione in giudizio della raccomandata con la dicitura “avvisato” senza l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., la mancata produzione in giudizio di documentazione attestante il perfezionamento della notifica e la mancata allegazione delle ricevute di consegna complete in formato .eml o .msg impediscono di ritenere validamente perfezionate le relative notifiche e, pertanto, avuto riguardo alle annualità dei contributi dagli stessi portati (2006, 2007, 2008, 2010,
2011, 2012, 2014 e 2015), si ritiene che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120229004227639000 (18.10.2022) - pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica degli atti presupposti, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza ID, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva. Analogamente, avuto riguardo alle annualità dei contributi portati dagli avvisi di addebito n.
59120150001336473000 (limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012), n. 59120180002424522000
(2017) e n. 59120190002844621000 (2018), va osservato come la mancata produzione in giudizio Cont delle ricevute di consegna complete in formato .eml o . e, in ogni caso, di documentazione comprovante il perfezionamento delle relative notifiche comporti l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, in quanto, per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 59120150001336473000
(limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012), già alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120189001218858000 (20.12.2018) erano decorsi più di cinque anni e, per quanto concerne gli avvisi di addebito n. 59120180002424522000 e n. 59120190002844621000 - pur conteggiando, in mancanza di prova della notifica degli atti presupposti, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza ID, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) – alla data di notifica della comunicazione preventiva qui impugnata (24.01.2025) era trascorso un termine superiore a quello di prescrizione quinquennale.
Diversamente, considerando le annualità dei contributi portati dagli avvisi di addebito n.
59120140001718101000 (2013), n. 59120150001082242000 (2014), n. 59120150001336473000
(limitatamente agli anni 2013 e 2014), n. 59120220002055678000 (2021) e n.
59120230001604514000 (2021 e 2022), va osservato, in mancanza di valida documentazione comprovante il perfezionamento delle relative notifiche, come il termine di prescrizione quinquennale sia stato comunque interrotto – per quanto riguarda i primi tre atti - dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120189001218858000 (20.12.2018) e - per quanto riguarda il quarto e il quinto atto – dalla notifica della comunicazione preventiva qui impugnata (24.01.2025).
Infine, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120140000971164000, n. 59120170001552258000, n. 59120170001741288000, n.
59120180001805361000, n. 59120190002465947000, n. 59120210000215010000, n.
59120230001704988000 e n. 59120240000613942000. Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
In particolare, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che se per un verso gli avvisi di addebito n. 59120140000971164000, n. 59120170001552258000, n.
59120170001741288000 sono stati rispettivamente notificati il 26.09.2014, il 24.11.2017 e il
15.12.2017 e il termine di prescrizione è stato poi interrotto, per il primo atto, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120189001218858000 (20.12.2018) e, per gli altri due, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229004227639000 (18.10.2022) nonché a seguire – tenuto conto, con riguardo al primo atto, anche del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza
ID (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
27/2020) - dalla notifica della comunicazione preventiva qui opposta (24.01.2025), per l'altro gli avvisi di addebito n. 59120180001805361000, n. 59120190002465947000, n. 59120210000215010000, n. 59120230001704988000 e n. 59120240000613942000 sono stati rispettivamente notificati il 25.12.2018, il 17.01.2020, il 3.11.2021, il 2.01.2024 e il 12.07.2024 e pertanto – conteggiando, per i primi due atti, anche il suindicato periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza ID (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) – si ritiene che il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle suddette date sia stato ritualmente interrotto dalla notifica della comunicazione preventiva qui opposta
(24.01.2025).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120112000203139000, n.
59120120000889526000, n. 59120120002239339000, n. 59120130001446491000, n.
59120130001191755000, n. 59120150001336473000 (limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012),
n. 59120160002064078000, n. 59120160002253318000, n. 59120160002253520000, n.
59120180002424522000, n. 59120190002844621000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
ND Di DO
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ND Di DO, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 807/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Piazza, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Viviana Carlisi e Giantony Ilardo, giusta procura in atti;
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ND Parla, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
-contumace-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 4.03.2025, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202500000059000 nonché avverso gli avvisi di addebito n. 59120112000203139000, n. 59120120000889526000, n.
59120120002239339000, n. 59120130001191755000, n. 59120130001446491000, n.
59120140000971164000, n. 59120140001718101000, n. 59120150001082242000, n.
59120150001336473000, n. 59120160002064078000, n. 59120160002253318000, n.
59120160002253520000, n. 59120170001552258000, n. 59120170001741288000, n.
59120180001805361000, n. 59120180002424522000, n. 59120190002465947000, n.
59120190002844621000, n. 59120210000215010000, n. 59120220002055678000, n.
59120230001604514000, n. 59120230001704988000 e n. 59120240000613942000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità per mancata notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione e prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito con CP_1 riguardo agli avvisi di addebito di competenza della sede di Caltanissetta nonché CP_1
l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio , deducendo variamente Controparte_2
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio la , della CP_3 quale va pertanto dichiarata la contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Preliminarmente, occorre rilevare come non meriti accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall' , atteso che se da un lato l'art. 444 c.p.c. prevede al comma 1 che CP_1
“Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore (…)” e al comma 3 che “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”, dall'altro è documentato che i contributi portati dagli avvisi di addebito qui impugnati siano contributi I.V.S. - in quanto tali rientranti nella previsione di cui al primo comma dell'art. 444 c.p.c. - ed è incontestato che l'odierno ricorrente risieda a Canicattì. Tanto premesso, deve disattendersi la doglianza riguardante l'asserito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale difetto non possa condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto qualora il contribuente non abbia allegato e provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio di motivazione abbia arrecato al suo diritto di difesa (ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, 14 maggio 2010, n. 11722, ripresa anche da Cassazione, ordinanza 3 novembre 2017, n. 26166).
Orbene, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione successiva (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U,
Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo agli avvisi di addebito n. 59120120000889526000, n. 59120120002239339000 e n. 59120130001446491000.
Va premesso che la questione dell'ulteriore termine prescrizionale a far dalla notifica del titolo non opposto deve qualificarsi quale ragione di opposizione all'esecuzione vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Segnatamente, l'opposizione all'esecuzione risulta meritevole di accoglimento giacché dalla documentazione versata in atti si evince che dalla notifica dei suindicati avvisi di addebito
(avvenuta rispettivamente il 10.08.2012, il 30.01.2013 e il 16.12.2013) fino al successivo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120229004227639000 (18.10.2022) – pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza ID (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) - era decorso un termine ampiamente superiore a quello di prescrizione quinquennale.
Sul punto, va altresì precisato che alcun effetto interruttivo del termine prescrizionale può essere attribuito all'intimazione di pagamento n. 29120169002576187000, in quanto la mera produzione in giudizio della raccomandata con la dicitura “avvisato” senza l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. impedisce di ritenere validamente perfezionata la relativa notifica.
Parimenti, deve essere accolta l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120112000203139000, n. 59120130001191755000, n. 59120160002064078000, n.
59120160002253318000 e n. 59120160002253520000, in quanto la mera produzione in giudizio della raccomandata con la dicitura “avvisato” senza l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., la mancata produzione in giudizio di documentazione attestante il perfezionamento della notifica e la mancata allegazione delle ricevute di consegna complete in formato .eml o .msg impediscono di ritenere validamente perfezionate le relative notifiche e, pertanto, avuto riguardo alle annualità dei contributi dagli stessi portati (2006, 2007, 2008, 2010,
2011, 2012, 2014 e 2015), si ritiene che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120229004227639000 (18.10.2022) - pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica degli atti presupposti, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza ID, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva. Analogamente, avuto riguardo alle annualità dei contributi portati dagli avvisi di addebito n.
59120150001336473000 (limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012), n. 59120180002424522000
(2017) e n. 59120190002844621000 (2018), va osservato come la mancata produzione in giudizio Cont delle ricevute di consegna complete in formato .eml o . e, in ogni caso, di documentazione comprovante il perfezionamento delle relative notifiche comporti l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, in quanto, per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 59120150001336473000
(limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012), già alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120189001218858000 (20.12.2018) erano decorsi più di cinque anni e, per quanto concerne gli avvisi di addebito n. 59120180002424522000 e n. 59120190002844621000 - pur conteggiando, in mancanza di prova della notifica degli atti presupposti, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza ID, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) – alla data di notifica della comunicazione preventiva qui impugnata (24.01.2025) era trascorso un termine superiore a quello di prescrizione quinquennale.
Diversamente, considerando le annualità dei contributi portati dagli avvisi di addebito n.
59120140001718101000 (2013), n. 59120150001082242000 (2014), n. 59120150001336473000
(limitatamente agli anni 2013 e 2014), n. 59120220002055678000 (2021) e n.
59120230001604514000 (2021 e 2022), va osservato, in mancanza di valida documentazione comprovante il perfezionamento delle relative notifiche, come il termine di prescrizione quinquennale sia stato comunque interrotto – per quanto riguarda i primi tre atti - dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120189001218858000 (20.12.2018) e - per quanto riguarda il quarto e il quinto atto – dalla notifica della comunicazione preventiva qui impugnata (24.01.2025).
Infine, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120140000971164000, n. 59120170001552258000, n. 59120170001741288000, n.
59120180001805361000, n. 59120190002465947000, n. 59120210000215010000, n.
59120230001704988000 e n. 59120240000613942000. Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
In particolare, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che se per un verso gli avvisi di addebito n. 59120140000971164000, n. 59120170001552258000, n.
59120170001741288000 sono stati rispettivamente notificati il 26.09.2014, il 24.11.2017 e il
15.12.2017 e il termine di prescrizione è stato poi interrotto, per il primo atto, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120189001218858000 (20.12.2018) e, per gli altri due, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229004227639000 (18.10.2022) nonché a seguire – tenuto conto, con riguardo al primo atto, anche del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza
ID (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
27/2020) - dalla notifica della comunicazione preventiva qui opposta (24.01.2025), per l'altro gli avvisi di addebito n. 59120180001805361000, n. 59120190002465947000, n. 59120210000215010000, n. 59120230001704988000 e n. 59120240000613942000 sono stati rispettivamente notificati il 25.12.2018, il 17.01.2020, il 3.11.2021, il 2.01.2024 e il 12.07.2024 e pertanto – conteggiando, per i primi due atti, anche il suindicato periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza ID (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) – si ritiene che il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalle suddette date sia stato ritualmente interrotto dalla notifica della comunicazione preventiva qui opposta
(24.01.2025).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120112000203139000, n.
59120120000889526000, n. 59120120002239339000, n. 59120130001446491000, n.
59120130001191755000, n. 59120150001336473000 (limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012),
n. 59120160002064078000, n. 59120160002253318000, n. 59120160002253520000, n.
59120180002424522000, n. 59120190002844621000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
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