Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Domenico Corvacchiola Giudice
Dott. MA Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 07/05/1984, residente in [...]45/3 16033
LAVAGNA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MORDINI MARIA GIULIA (C.F. ), C.F._2
che la rappresenta e difende, come da procura in atti e
C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
CHIAVARI (GE), il 12/09/1983, residente in [...]45/3 16033
LAVAGNA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MOTTOLA GUIDO (C.F. , che lo C.F._4
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori,
nata a [...] il [...] e MA, nato a [...] il Per_1
07.03.2018, avuti nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i figli minori e MA sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori con collocazione abitativa presso la madre.
2) La casa familiare, sita in Lavagna, Via Riboli 45B/3 rimane nella disponibilità del signor che ne è proprietario. Parte_2
3) La signora nelle more si è già trasferita con entrambi i figli Parte_1 nell'abitazione sita in Lavagna Via Circonvallazione Sorlana 71 entro la data
2 convenuta del 31.01.2025; la stessa provvederà al ritiro dei suoi effetti personali e di taluni mobili e suppellettili di comune accordo con il signor . Parte_2
Il signor provvederà a sue spese all'acquisto dei mobili per la nuova Parte_2 cameretta dei bambini che verranno scelti d'intesa con la signora Pt_1
4) Il padre ha facoltà di tenere con sé i figli minori, a settimane alterne dal sabato mattina ore 9.00 (indicativamente dopo colazione) fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o, nei periodi di sospensione scolastica, presso il domicilio della madre.
Nelle settimane che si concludono con il week-end presso il padre, lo stesso ha facoltà di tenere con sé i figli minori dal mercoledì pomeriggio all'uscita di scuola, ovvero prelevandoli a casa della madre alle ore 16,00 nei periodi di sospensione scolastica, fino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, o presso il domicilio della madre nei periodi di sospensione scolastica.
Nelle settimane che si concludono con il week-end presso la madre, il padre ha facoltà di tenere con sé i figli minori dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola, ovvero prelevandoli dal domicilio della madre alle ore 16 nei pe-riodi di sospensione scolastica fino al venerdì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, o presso il domicilio della madre nei periodi di sospensione scolastica. Il giorno di Natale e di Pasqua saranno trascorsi dai minori e MA presso Per_1
il padre o presso la madre con il criterio dell'alternanza, così come il giorno di
Santo Stefano e Pasquetta, iniziando a trascorrere il prossimo Natale presso il padre, il prossimo Santo Stefano presso la madre, la prossima Pasqua presso la madre, la prossima Pasquetta presso il padre.
Con il medesimo criterio dell'alternanza, ciascun genitore terrà con sé i figli minori nei giorni del 1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre e 31 dicembre.
Il giorno del compleanno sarà preferibilmente trascorso dai minori con entrambi i genitori.
Entrambi i genitori hanno facoltà di trascorrere annualmente con i figli tre settimane di vacanze, purché non consecutive, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute dei figli medesimi e con gli impegni lavorativi dei genitori.
3 Detti periodi dovranno essere comunicati e concordati tra i genitori con al-meno un mese di preavviso.
In caso di malattia o esigenze dei figli o di eventuali impedimenti individua-li di un genitore all'attuazione del concordato programma, i signori e Pt_1
valuteranno, caso per caso, quali temporanee modifiche del pro- Parte_2
gramma stesso sia opportuno adottare, tenendo, comunque, in primaria con- siderazione l'interesse dei minori.
5) Le decisioni urgenti relative ai figli saranno assunte dal genitore, che nel-la circostanza si trova con i minori, ferma l'immediata informativa all'altro genitore.
6) Ciascun genitore si impegna ad evitare litigi e/o discussioni e, comunque, ad evitare di esternare commenti e/o frasi denigratorie sull'altro genitore soprattutto in presenza dei figli minori.
7) Il signor corrisponderà alla signora a Parte_2 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di Euro
1.000,00 (mille/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente alla stessa intestato identificato con il seguente codice
IBAN: [...].
Detta somma sarà annualmente rivalutata ex lege secondo gli indici ISTAT.
I genitori suddivideranno tra loro al 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute in favore dei figli da concordarsi preventivamente tra gli stessi;
per l'individuazione di dette spese i genitori si avvarranno di quanto previsto dal
Verbale della riunione della IV Sezione di Codesto Tribunale del 15.09.2016.
Il genitore, che per primo ha sostenuto l'esborso, otterrà il rimborso della quota del 50% di spettanza dell'altro genitore, a pronta richiesta e previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
8) I genitori si danno atto che l'assegno unico per il nucleo familiare o analoga misura economica erogata in futuro a sostegno delle famiglie con figli a carico verrà percepito al 100% da con rinuncia da parte di Parte_1 Parte_2
a qualsivoglia pretesa a tale titolo.
[...]
9) I genitori si concedono reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto, con iscrizione dei figli su quello di entrambi.
4 Gli eventuali espatri dei figli minori dovranno essere preventivamente con- cordati tra i genitori.
10) L'autovettura Toyota tg. GG769CA intestata a viene Parte_2
lasciata nella piena disponibilità della signora la quale abiterà Parte_1
in via prevalente con i figli, per cui verrà effettuato il passaggio di proprietà in favore di quest'ultima ed a spese della medesima.
11) Nell'ottica di definire integralmente ed in via definitiva i rapporti economici con la madre dei suoi figli, il signor corrisponderà alla stessa, che Parte_2
accetta, la somma omnicomprensiva di Euro 3.000,00 (tremila/00) a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a identificato Parte_1
con il seguente codice IBAN: [...], a copertura del fido acceso dalla medesima su detto conto.
12) Con l'adempimento di quanto sopra, i signori e Pt_1 Parte_2
dichiarano di aver compiutamente regolato tra loro ogni rapporto di natura economica e patrimoniale, non avendo più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo e/o ragione, nulla escluso o eccettuato”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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