Articolo 1 della Legge 19 marzo 1984, n. 28
Versione
6 aprile 1984
Art. 1. Articolo unico

Per far fronte alle spese di funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) per l'anno 1983 e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni ad integrazione del contributo ordinario stabilito dalla legge 23 dicembre 1972, n. 822 .
Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno 1984, presenta al Parlamento una relazione contenente specifiche proposte sulla ridefinizione del ruolo e dei compiti dell'ISPE, nonche' sulla sua riorganizzazione, con particolare riferimento al rafforzamento degli strumenti di analisi delle tendenze a medio e a lungo termine dell'economia.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983, utilizzando parzialmente l'accantonamento previsto alla voce "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 aprile 1984
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