Articolo 2609 del Codice civile
Articolo 2479 bisArticolo 2480
Versione
19 aprile 1942
Art. 2609.

(Recesso ed esclusione).

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorche' dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente