Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 843/2024 di R.G. promossa da:
(P:IVA ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
BERTAZZOLI GRABINSKI BROGLIO e PAOLO MARCO ATELI ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano via Durini 26
-ricorrente-
Contro
C.F. ) con il patrocinio dell'avv.SCISCA ROBERTO e CP_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Monza via Italia 28
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 28.3.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, nr.
48/2024 emesso in data 13.2.2024 dal Tribunale di Monza, con il quale veniva intimato il pagamento in favore di della somma di euro 37.733,85. CP_1 Tale somma veniva richiesta sulla base dell'ordinanza emessa in data 31.10.2022 dal Tribunale di Monza, all'esito del procedimento introdotto da , unitamente ad altri CP_1 dipendenti della ai sensi dell'art. 1 comma 48 legge 28.6.20212 Parte_1 nr.92; ordinanza che definiva il giudizio sulla base del seguente dispositivo: “1.- dichiara illegittimi per violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, l. 223/1991, i licenziamenti intimati in data 18.9.2021 a , , Parte_2 Parte_3
, e e, CP_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 applicati gli artt. 5, comma 3, L. n. 223/1991 e 18, comma 4, Stat. Lav., li annulla e condanna la a reintegrare i suddetti ricorrenti nel posto di lavoro e al Parte_1 pagamento in loro favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di dodici mensilità (e, quindi, pari a complessivi € 29.286,96 (€ 2.440,58 x 12) per , a € 28.269,12 (€ 2.355,76 x 12) per , a € 30.187,08 Pt_2 Parte_3 Cont (€ 2.515,59 x 12) per a € 29.856,96 (€ 2.488,08 x 12) per a € 28.700,40 (€ Pt_4 2.391,70 x 12) per , a € 30.640,92 (€ 2.553,41x12) per e a € 29.790,60 ( Pt_5 Parte_6
1
2.- dichiara illegittimi, per violazione delle procedure richiamate dall'art. 4, comma 12, l. 223/1991, i licenziamenti intimati in data 18.9.2021 a e e, per l'effetto, applicati gli artt. 5, comma 3, 18, comma 7, terzo CP_2 CP_3 periodo e 18, comma 5, dichiara risolti i rapporti di lavoro con effetto dalla data CP_4 del licenziamento e condanna l pagamento di una indennità Parte_1 risarcitoria determinata in quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e, quindi, nella somma di euro 37.134,15 in favore e nella somma di euro 37.308,60 in favore di CP_2
oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sui detti importi annualmente CP_3 rivalutati dalla cessazione del rapporto di lavoro sino al saldo”. Oltre ad azionare il titolo costituito dall'ordinanza per il pagamento della somma corrispondente alle dodici mensilità, , previo esercizio dell'opzione per l'indennità CP_1 sostitutiva in luogo della reintegra, richiedeva con l'ingiunzione opposta il pagamento della somma corrispondente alle quindici mensilità, pari a euro 37.733,85. L'opponente contestava il diritto di credito, così fatto valere, avendo presentato opposizione avverso la menzionata ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 51 legge 92/2012, ed essendo il relativo giudizio tuttora pendente avanti al Tribunale di Monza. Precisava che tra le parti era anche intervenuto un accordo bonario, che prevedeva il pagamento rateale sino al 31.12.2027 delle somme complessivamente dovute in forza dell'ordinanza e del decreto ingiuntivo nella presente sede opposto, pari al 100% di ventisette mensilità. Ripercorreva quindi le vicende, che avevano preceduto l'impugnazione del licenziamento e l'emissione dell'ordinanza, inserite in un contesto alquanto articolato, che aveva visto una crisi economica particolarmente grave della la conseguente determinazione Pt_1 dell'azienda di chiudere la sede di Ceriano Laghetto, l'avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/1991. Passava quindi in rassegna i motivi, che indurrebbero a ritenere illegittima l'ordinanza del Tribunale di Monza 31.10.2022, già oggetto di giudizio di opposizione pendente avanti al medesimo Tribunale. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “in via preliminare, disporre ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione provvisoria del Decreto ingiuntivo n. 48/2024 del 13/02/2024 emesso dal Tribunale di Monza (RG n. 247/2024), in considerazione dei gravi motivi individuabili nelle argomentazioni di cui ai punti D) ed E) della premessa;
in via pregiudiziale, disporre la riunione della presente causa al giudizio avente ad oggetto la legittimità del licenziamento, chiamato all'udienza del 7 novembre 2024 (Tribunale di Monza, R.G. 2237/2023, Dott.ssa Zenaide Crispino), in ragione dell'evidente connessione oggettiva e soggettiva tra tali giudizi. Nel merito, in via principale, revocare e/o annullare e/o, con qualsivoglia statuizione, caducare il Decreto ingiuntivo n. 48/2024 del 13/02/2024 emesso dal Tribunale di Monza (RG n. 247/2024) e/o in ogni caso dichiarare non dovuto da l'importo di Euro 37.733,85, oltre spese legali e, Parte_1 conseguentemente, rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dal ricorrente per i motivi di cui al presente atto e per quanto si dimostrerà in corso di causa. Nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, si chiede di disporre la detrazione dalle somme dovute da di quanto percepito dal Pt_1 ricorrente nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione”.
si costituiva con memoria, nella quale contestava le deduzioni e domande CP_1 avversarie, cui contrapponeva la fondatezza della pretesa fatta valere con la procedura monitoria, frutto esclusivamente dell'opzione esercitata, ai sensi dell'art.18 legge 300/70, rispetto alla reintegra nel posto di lavoro, pur disposta a seguito dell'impugnazione del licenziamento e dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Monza in data 31.01.2022.
2 Non richiedendo attività istruttoria, all'udienza del 20.3.2025 la causa veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso in opposizione è infondato, e non può trovare accoglimento. Come efficacemente obiettato da parte opposta, il diritto azionato in sede monitoria scaturisce dagli effetti dell'ordinanza, emessa dal Tribunale di Monza in data 31.1.2022, all'esito dell'impugnazione del licenziamento intimato a (unitamente ad altri CP_1 lavoratori operanti presso l'unità produttiva di Ceriano Laghetto). In virtù di tale ordinanza e con riguardo alla posizione di quest'ultimo, il licenziamento veniva dichiarato illegittimo per violazione dei criteri di scelta, di cui alla legge 223/1991, con conseguente statuizione di reintegra nel posto di lavoro e condanna della al pagamento di un'indennità Pt_1 risarcitoria, determinata sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto (euro 2.515,59) nella misura di dodici mensilità. Essendosi avvalso, rispetto all'esercizio del riconosciuto diritto alla reintegra, dell'opzione prevista, l'odierno opposto rivendicava il pagamento della somma corrispondente pari a euro 37.733,85. L'importo non è oggetto di contestazione alcuna, essendo peraltro il frutto di un calcolo meramente matematico nel presupposto della corretta individuazione della retribuzione di riferimento, così come indicata nell'ordinanza. Quest'ultima, a sua volta, costituisce il presupposto dell'opzione sostitutiva alla reintegra, che ha CP_1 validamente esercitato con comunicazione in data 10.11.2023. Il mancato adempimento spontaneo da parte della società ha determinato il ricorso alla procedura monitoria e l'emissione del decreto ingiuntivo, in questa sede opposto, dichiarato immediatamente esecutivo. Al riguardo, sull'idoneità dell'ordinanza a legittimare l'esercizio del diritto in disamina, può richiamarsi la sentenza della Suprema Corte nr.16024/18, che, affrontando la questione, ha stabilito che ”già con l'ordinanza resa dal giudice all'esito della fase sommaria può essere accolta la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, con provvedimento immediatamente esecutivo (art. 1, comma 49) e, ricorrendone i presupposti, può essere disposta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ai sensi della L. 20 maggio 1970,
n. 300, art. 18.. Non vi è ragione per ritenere che da tale ordine di reintegrazione non debbano discendere anche gli effetti previsti dall'art. 18, comma 3 come modificato, in base al quale 'al lavoratore è data facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale'. Il contenuto di tale provvedimento giudiziale è del tutto sovrapponibile a quello reso con sentenza all'esito di un giudizio a cognizione ordinaria prima dell'entrata in vigore del procedimento previsto dalla L. n. 92 del
2012 ed è dotato di efficacia esecutiva, che non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio di opposizione”.
Pur considerando la pendenza del giudizio opposizione alla menzionata ordinanza, la relativa connessione non costituisce un fattore preclusivo del diritto in esame, che – come si è detto – è fondato su provvedimento avente efficacia esecutiva. Non si ravvisano neppure valide ragioni per disporre la riunione, richiesta dall'opponente, tra la presente causa e quella scaturita dall'opposizione ex art. 1 legge 92/2012, dovendosi allo stato valorizzare l'esercizio di un diritto, fondato su pronuncia dotata di immediata esecutività. Ove per effetto di quella opposizione, dovessero venire meno le pretese creditorie, che automaticamente ne sono derivate (del tipo di quella in esame), non sarebbero in ogni caso precluse all'odierna opponente contropretese di tipo restitutorio, le quali troverebbero titolo nella sentenza emessa all'esito del giudizio a cognizione piena.
3 Come osservato da parte resistente, non può in questa sede affrontarsi il profilo inerente all'eventuale aliunde perceptum, suscettibile di valutazione ai fini di una eventuale, corrispondente, detrazione solo nell'ambito nell'opposizione all'ordinanza di reintegra. Opera, in ogni caso, il principio secondo cui l'onere della prova relativo all'aliunde perceptum e all'aliunde percipiendum compete al datore di lavoro, posto che la circostanza che il lavoratore ingiustamente licenziato abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve di conseguenza essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 1636/2020). Quanto precede comporta il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 3.689,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Monza 20.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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