Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 11949/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza collegiale del 15.1.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11949 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Susan elettivamente domiciliato al domicilio digitale all'account pec in virtù di procura in atti Email_1
RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto n. 13 del 18.1.2023, notificato al ricorrente in data il 15.2.2023, notificato il 29.4.2023, il Questore della Provincia di Caserta rigettava l'istanza, presentata il 2.11.2022, di protezione speciale, su parere contrario espresso il 3.11.2022 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso del 29.5.2023, il richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere arrivato in Italia nel giugno 2008, scappando dal nel 2007 per avere rifiutato di prendere parti a rituali religiosi, senza CP_2 potere ricevere one statale, nonché per le minacce di morte ricevuto dal proprietario del terreno che egli aveva danneggiato involontariamente con il fuoco appiccato sul proprio fondo e che si era esteso a quello contiguo;
di essersi fermato per un anno e mezzo in Libia, subendo continui maltrattamenti;
di essersi integrato sul territorio nazionale, dove aveva lavorato in modo irregolare come muratore e bracciante agricolo, dapprima a Rosarno ed a Foggia, per stabilirsi, successivamente, a Casal di Principe, dove risiede tuttora, ospite di un connazionale;
di svolgere in via continuativa e regolare, alle dipendenze di Parte_2
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Pt_3 re il rimpatrio anche per le condizioni d'insicurezza e la diffusione di epidemie nel paese di origine. Chiedeva di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del T.U.I., sussistendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del T.U.I. nella formulazione previgente (par.1.1) ed applicabile alla fattispecie in esame e di ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Il convenuto si costituiva il 12.6.2023 e chiedeva il rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 16.6.2023 il Tribunale rigettava l'istanza cautelare, stante la scarsità degli elementi offerti da cui desumere la dichiarata integrazione, e fissava l'udienza del 29.5.2023 di comparizione delle parti per la trattazione del merito della causa, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorrente chiedeva l'accoglimento della domanda, evidenziando il prosieguo del suo percorso d'integrazione, svoltosi sul territorio nazionale. Nulla deduceva il convenuto. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi al Collegio l'udienza del 15.1.2025 ai sensi degli art. 281terdecies e 275bis c.p.c. Il 13.1.2025 il ricorrente depositava documenti e chiedeva rinvio della causa per essere sentito dal giudice per verificare le condizioni lavorative ed abitative. All'udienza del 15.1.2025, presente il ricorrente, all'esito della relazione della causa e della sua discussione, nell'ambito della quale la parte insisteva nel chiedere che la causa fosse rinviata per essere esaminata di persona riportandosi, in subordine, al ricorso, il Collegio si riservava la decisione. L'impugnazione, alla luce della documentazione prodotta dall'attore nel corso del processo, dopo la pronuncia della su richiamata ordinanza collegiale, è fondata e merita di essere accolta. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di protezione speciale. Alla fattispecie bisogna applicare le modificazioni apportate dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione pagina 2 di 5 di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso pagina 3 di 5 per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, si ribadisce, secondo quanto già notato nella predetta ordinanza, l'irrilevanza delle vicissitudini, peraltro alquanto diverse tra di loro, a cominciare dalla nazionalità, accadute in ed in Libia e poste a fondamento di due CP_2 domande di protezione internazionale, ent igettate. Invero, la formulazione ex novo dell'istanza di protezione speciale non può assicurare lo scopo di porre nuovamente in discussione i medesimi fatti già valutati o valutabili dal giudice, al quale si è o si poteva ricorrere, recuperando indebitamente un grado di giudizio nel merito, non previsto. Occorre, invece, osservare che, dopo la pronuncia dell'ordinanza collegiale su richiamata, l'attore ha dimostrato di avere consolidato il suo percorso d'integrazione sul territorio nazionale, continuando a lavorare come bracciante agricolo con la periodicità che caratterizza tale prestazione. Egli, infatti, ha dimostrato di avere prestato il lavoro di bracciante agricolo alle dipendenze di: 1) dal 4.4.2022 al 31.8.2022 e dal 9.5.2023 al Parte_4
31.8.2023 (cfr. du ne inviate all'INPS; buste paga di giugno e luglio 2022; estratto dei contributi versati all'INPS alla data del 10.1.2025); 2)
[...] dal 14.10.2023 al 31.10.2024 (cfr. comunicazione di assunzi Parte_5 all'INPS e buste paga dal mese di ottobre 2023 a quello di aprile 2024). Inoltre, ha depositato comunicazione di assunzione inviata all'INPS da , che attesta la Parte_6 costituzione di un rapporto di lavoro alle sue dipendenze, di bracciante agricolo, da potere svolgere dall'8.1.2025 al 31.12.2025. pagina 4 di 5 Dovendo ricordare che “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato” (cass. 27475\2023; cfr. anche cass. 31371\24), tali documenti permettono di constatare – quale fatto successivo sia al parere negativo espresso dalla Commissione di Caserta e centrato sul difetto d'integrazione nel territorio nazionale (cfr. atto nel fascicolo del convenuto), sia alla pronuncia della su richiamata ordinanza collegiale - che l'istante, almeno negli ultimi anni, ha compiuto apprezzabili sforzi per continuare a radicarsi, in modo effettivo, sul territorio nazionale, consolidando il suo inserimento non solo sul piano lavorativo ma anche sociale, in ragione dei rapporti verosimilmente intrecciati nell'ambiente di lavoro, i quali contribuiscono ad integrare la rete di supporto della vita di ogni individuo (Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”). Pertanto, stanti gli elementi su considerati, l'istante, se fosse rimpatriato, verrebbe a patire una grave violazione del suo diritto fondamentale alla vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 117 C e 8 CEDU, subendo la forzosa interruzione dell'integrazione lavorativa e la lacerazione di tutti i legami sociali che da essa derivano, costruiti sul territorio nazionale. Nulla di specifico, d'altra parte, il convenuto ha opposto in contrario e provato. In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Caserta;
• riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, ed ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 16.1.2025 IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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