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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1414 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 17/10/2024 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CANTORO DAVID SERGIO
ATTRICE
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE NISI e dall'avv. SILVESTRO DE
DONNO
MARIA CRISTINA FERSINI E Controparte_2
Rappresentati e difesi dall'avv. MARIA SERENA CAMBOA
Controparte_3
Rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO STOMEO
CONVENUTI
1
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha dedotto di essere proprietaria di una abitazione sita in Castro, via Parte_1 litoranea per Tricase n. 42/d, ricevuta in donazione dal padre , Persona_1 adiacente a una striscia di terreno accatastata al foglio 10, particella 269, in comproprietà , , e . Persona_1 CP_3 CP_2 Persona_2
La ricorrente ha dedotto che il padre ha posseduto in via esclusiva buona parte di tale particella in comunione, mediante l'edificazione di una veranda e di una scala in muratura, la realizzazione di una doccia esterna e di un lavabo in cemento, la piantumazione di aiuole alberate e l'utilizzo dell'area come stenditoio, avendone acquistato la proprietà a titolo originario.
La ha poi rappresentato che al confine con la particella 269 vi è un altro Per_1 terreno, iscritto come particella 270, di proprietà di , su cui Controparte_1
l'attrice e il proprio padre hanno esercitato un possesso esclusivo uti dominus, in parte con la realizzazione dei beni sopra indicati e in parte con la costruzione di un manufatto in cemento utilizzato come deposito per la legna e l'utilizzo esclusivo di un lavabo in cemento nonché con la costruzione di un manufatto in muratura dotato di porte e lucchetto, adibito a ripostiglio.
Esposto quanto sopra, l'attrice ha chiesto che si accerti il proprio acquisto a titolo originario della proprietà esclusiva dei beni comuni sopra indicati.
si è costituito con propria comparsa, negando in modo deciso che Controparte_1
l'attrice abbia esercitato il possesso esclusivo sui beni oggetto di causa, contestando che le modifiche allegate in citazione siano esistenti e costituenti atto idoneo all'acquisto della proprietà esclusiva e deducendo che l'unica area posseduta in via esclusiva dell'attrice è delimitata da una veranda collocata sui luoghi pochi anni prima dell'azione.
Il convenuto ha chiesto dunque il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla rimozione delle opere abusivamente realizzate.
2 e RI CR FE si sono costituiti con autonoma comparsa, CP_2 rimettendosi al Tribunale in ordine alla decisione sulla domanda attorea, ma deducendo che vi è stata violazione del contraddittorio per la mancata chiamata in causa di Quest'ultimo si è costituito in giudizio, riconoscendo la Controparte_3 fondatezza della domanda attorea.
La causa è stata istruita con l'ascolto di testimoni ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
Come esposto in premessa, le parti in causa sono comproprietarie di alcuni beni immobili siti nel Comune di Castro, di cui ha rivendicato l'acquisto Parte_1 della proprietà a titolo originario, affermando di averli posseduti in modo esclusivo, impedendone il pari uso agli altri comproprietari.
In punto di diritto si ricorda che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva,
è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale.
Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr. Trib. Firenze, 22.4.1998).
3 È inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (v. Cass. Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate.
Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione
4 abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Quanto all'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva sul bene comune da parte del comproprietario, si ricorda che “In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene. (Il principio è stato affermato dalla S.C. che ha confermato la sentenza d'appello denegativa dell'acquisto per usucapione da parte di un comproprietario, della quota degli altri comproprietari, con riguardo al compossesso di un terreno agricolo, oggetto di coltivazione esclusiva da parte prima del dante causa e poi degli eredi di un compossessore e di contemporanea non frequentazione dei luoghi da parte dell'altro comproprietario, in assenza di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus")” (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 19478 del 20/09/2007).
Il principio è stato ribadito di recente da Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021, secondo cui “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità
5 incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità)”.
È stato poi precisato che “Il coerede, il quale dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso (art.
1102, 1141 e 1164 cod. civ.), attraverso l'astensione del possesso medesimo in termini di esclusività ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso comune della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"; poiché, peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione (sussistendo al riguardo una presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi), il coerede che invochi
l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 12/04/2002; conforme Sez. 2 - , Sentenza n.
35067 del 29/11/2022).
È dunque evidente che, ai fini dell'acquisto della proprietà esclusiva di un bene comune, l'attore deve provare di aver assunto un possesso esclusivo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e connotato da comportamenti che abbiano reso manifesta la volontà di escludere gli altri dal pari uso. In difetto di tale prova, il mero dato di fatto di un possesso esclusivo non è idoneo a fondare la domanda.
Ciò premesso, si evidenzia che la domanda di parte attrice è palesemente infondata.
Si è premesso, sotto il profilo giuridico, che il procedimento in esame non attiene al mero acquisto della proprietà per usucapione, ma è volto ad ottenere il
6 riconoscimento dell'acquisto della proprietà esclusiva di un bene comune. Con la particolarità che i beni che si intendono usucapiti sono concomitanti con altri beni, ritenuti ancora comuni, senza alcuna linea fisica di demarcazione o strumento di delimitazione. Nella planimetria prodotta da parte attrice e nelle fotografie allegate all'atto di citazione, infatti, il confine tra l'area che si assume usucapita e quella che si assume non usucapita è indicato con una linea tratteggiata, i cui estremi non coincidono con alcuna opera visibile, con la conseguenza che il criterio di delimitazione appare arbitrario.
La stessa parte attrice, dunque, in un ampio scoperto comune individua una porzione che sarebbe stata oggetto di possesso esclusivo, con impedimento ai comproprietari del pari uso, e un'altra che avrebbe continuato ad essere utilizzata dagli altri comproprietari a titolo di passaggio, rimanendo comune nella proprietà.
L'allegazione attorea è dunque nel senso che gli altri comproprietari, i loro ospiti e i loro familiari abbiano transitato in corrispondenza di un ipotetico confine ideale tracciato al centro di uno scoperto, senza alcuna opera visibile a delimitarne o impedirne il passaggio.
Nella seconda e quarta foto dell'allegato 10, il confine tra area oggetto di causa e area comune è indicato al centro di uno scoperto, ma il transito da un lato all'altro di tale ipotetico confine è libero e indisturbato, per cui non si comprende come l'attrice abbia ritenuto che il piede dei comproprietari si sia arrestato in corrispondenza di tale linea ideale, senza mai travalicarla o poterla travalicare, né tanto meno come sarebbe stato imposto al passante di restare all'interno di tale ipotetico confine.
La precisazione è compiuta proprio al fine di evidenziare il rigore probatorio che si esige in capo all'attrice, dovendo la stessa provare non solo di aver goduto dello scoperto comune e della porzione del , ma anche di aver impedito alle CP_1 controparti il pari uso per il periodo ultraventennale.
In verità, nelle stesse allegazioni dell'atto di citazione si deduce un possesso esclusivo, senza tuttavia indicare in modo chiaro secondo quali modalità l'attrice avrebbe escluso il possesso degli altri comproprietari.
Alle pagine 5 e 6 dell'atto introduttivo, dopo aver richiamato correttamente la giurisprudenza in tema di usucapione di beni comuni, l'attrice ha affermato di aver esercitato un uso “escludente” del bene, ma ha ritenuto che ciò sia integrato dalla
7 manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, da modifiche anche strutturali e da interventi eseguiti senza chiedere conto ai comproprietari e senza ricevere la loro autorizzazione.
In verità, nel corso dell'istruttoria è emerso che il padre dell'attrice era titolare di una ditta edile e che tutti comproprietari si sono a lui rivolti per la realizzazione degli interventi sul complesso immobiliare, nel quale sono site abitazioni appartenenti a tutte le parti in causa in via esclusiva. È inoltre noto che il comproprietario si presume quale mandatario nel compimento di migliorie sul bene comune, non essendo pertanto sufficiente il mero intervento sui beni medesimi in assenza di espressa autorizzazione degli altri proprietari.
Le allegazioni dell'atto di citazione non sono dunque sufficienti a sostanziare un possesso ad excludendum alios.
L'attrice ha poi affermato che la volontà di possedere in maniera esclusiva è stata manifestata mediante la trasformazione di terreni, che avrebbero dovuto essere adibiti al transito pedonale e a ficheto. Tuttavia, di tale radicale trasformazione e del suo significato non è stata data prova.
In merito alle aiuole, poi, l'attrice ha affermato che la messa a dimora di piante configura un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e che la coltivazione di un terreno è elemento idoneo ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario. Tuttavia, tenendo conto della circostanza che si tratta di bene comune, la mera cura delle piante poste dall'originario proprietario o anche la piantumazione per abbellimento non possono certamente considerarsi estrinsecazione di un possesso volto ad escludere gli altri. Al contrario, si presume che gli altri comproprietari abbiano tollerato l'iniziativa di quello che ha dimostrato maggiore cura nel bene comune.
L'attrice ha poi ritenuto che la tolleranza dei comproprietari sia esclusa perché le strutture realizzate non sono rimovibili né scavalcabili e, quanto alla doccia e al lavandino esterni, perché si tratta di beni forniti da acqua chiusa a discrezione della stessa attrice. Anche tale affermazione è generica e infondata, ma sulla stessa si tornerà in seguito.
Occorre ribadire, infatti, che l'intero complesso immobiliare è stato originariamente costruito da un unico capostipite, che ha poi realizzato i terrazzamenti (necessari per le caratteristiche del terreno), le scale e le singole abitazioni successivamente
8 assegnate ai vari figli (e ai loro eredi). Il complesso è unico e le aree che l'attrice ritiene di aver usucapito si trovano all'interno di tale complesso, adiacenti o confinanti con altre di proprietà esclusiva di altre parti processuali o con altre comuni.
Nella formulazione dei capitoli di prova, poi, l'attrice mai ha richiesto la conferma del suo aver escluso gli altri comproprietari, essendosi concentrata unicamente sul possesso esclusivo, continuativo e pubblico in assenza di contestazione.
Si trascrivono i capitoli, sottolineando i passaggi che sarebbero sufficienti in caso di usucapione ordinaria di bene altrui, ma che sono idonei ai fini di causa: “1) “Vero che la sig.ra da oltre venti anni esercita il possesso esclusivo, Parte_1 continuativo e pubblico senza contestazione da parte di nessuno sulla particella 269, accatastata presso il Catasto terreni del Comune di Castro (Le), al fg. 10, nella misura sopra dettagliata sub 6), che si mostra al teste?”; 2) “Vero che sulla particella 269, accatastata presso il Catasto terreni del Comune di Castro (Le), al fg. 10, già prima del 1996 i sigg. e avevano edificato i manufatti di cui ai punti Parte_1 Per_1
I. - VI. sub 4) della narrativa e che si pongono in visione fotografica?” 7 3) “Vero che la sig.ra da oltre venti anni esercita il possesso esclusivo, continuativo Parte_1
e pubblico senza contestazione da parte di alcuno della particella 270, accatastata presso il Catasto terreni del Comune di Castro (Le), al fg. 10, nella misura sopra dettagliata 9), che contestualmente si pone in visione?”; 4) “Vero che sulla particella
270, accatastata presso il Catasto terreni del Comune di Castro (Le), al fg. 10, già prima del 1996 i sigg. e avevano edificato i manufatti di cui Parte_1 Per_1 ai punti a) - e) sub 9) della suesposta narrativa e che pure si propongono in visione a mezzo riproduzione fotografica?”; 5) “Vero che a sig.ra nel corso degli Parte_1 ultimi venti anni ha goduto del fabbricato (ripostiglio) edificato dal padre - posto nella pt.270, indicato al punto 9 e di cui alle foto, che si mostrano - in maniera esclusiva, facendosi carico di tutti i costi e le spese necessari al mantenimento e alla conservazione dell'immobile?”; 6) “Vero che la sig.ra da oltre venti anni Parte_1 cura, mantiene e si gode i beni immobili sopra descritti senza essere disturbata e senza dovere rendere conto a nessuno ed appare pubblicamente e pacificamente
l'unica, vera ed esclusiva proprietaria degli stessi?””.
9 Dalla trascrizione dei capitoli emerge che mai è stato chiesto al teste che sia stato impedito ai contitolari o al titolare delle part. 269 e 270 di utilizzare i beni e che vi sia stata l'inequivocabile manifestazione della volontà di escludere gli altri.
Come già evidenziato, elemento imprescindibile per l'acquisto a titolo originario della proprietà esclusiva di bene comune è il possesso esercitato con la volontà di escludere gli altri e con la manifestazione agli altri comproprietari di tale volontà. I capitoli di prova e le allegazioni avrebbero dovuto concentrarsi su tale aspetto, dirimente ai fini dell'esito della lite.
Anche sotto il profilo delle prove documentali, l'attrice ha ritenuto - in atto di citazione - di produrre delle foto attestanti lo stato dei luoghi attuale, con ampie didascalie e richiami alle allegazioni dell'atto di citazione. La ha poi omesso Per_1 il deposito della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. vecchio rito, omettendo così di produrre ulteriori documenti a sostegno del proprio assunto. Ciò nonostante, l'attrice ha depositato la memoria ex art 183 co. 6 n. 3 cpc, allegando una serie di fotografie datate nel tempo, con didascalie relative al periodo e ai soggetti ritratti.
Parte convenuta ha decisamente contestato l'ammissibilità di tale produzione fotografica, ritenendola tardiva, e l'attrice ha sostenuto che si sia trattato di prova offerta a contrario rispetto alle prove del convenuto.
La tesi di parte attrice è infondata.
Come più volte ribadito, infatti, l'essenza stessa del giudizio riguarda il possesso ultraventennale del bene comune con esclusione degli altri comproprietari. La prova diretta da fornirsi da parte attrice attiene dunque tanto al possesso in via esclusiva quanto al decorso del termine quanto all'esclusione degli altri comproprietari.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato che il possesso sia stato Controparte_1 esercitato in maniera esclusiva nel senso sopra precisato e ha dedotto che la veranda è stata chiusa solo negli ultimi anni, in un periodo di tempo insufficiente al maturare dell'usucapione. A fronte della contestazione avversaria contenuta in comparsa, dunque, parte attrice era onerata della prova dell'esistenza di una recinzione volta ad escludere il possesso altrui e ciò a titolo di prova diretta, in quanto presupposto stesso della sua azione.
10 Se il convenuto non avesse depositato la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., nulla sarebbe cambiato sull'onere probatorio dell'attrice, comunque tenuta a confutare l'assunto difensivo del e a dimostrare, in via diretta, che la veranda CP_1 sussiste in loco dal ventennio anteriore al deposito del ricorso.
Non è poi corretta la tesi di parte attrice, secondo cui la stessa avrebbe voluto produrre documenti che contrastano la produzione documentale avversaria. Nella memoria n. 2, infatti, il ha prodotto delle foto che riguardano lo stato dei CP_1 luoghi nel 2020 e nel 2022, con la conseguenza che la produzione di fotografie risalenti a oltre un ventennio addietro non può certamente ritenersi controprova a tali foto.
La produzione documentale di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. di parte attrice è dunque inammissibile.
Tanto le allegazioni quanto le prove offerte, dunque, sono insufficienti ai fini dell'accertamento di un possesso ad excludendum alios nel senso precisato dalla giurisprudenza.
La questione non muta con riferimento alla p.lla 270, di proprietà esclusiva di
, in quanto la stessa è legata alla p.lla 269 senza soluzione di Controparte_1 continuità e le opere indicate come elementi dimostrativi dell'usucapione sono prevalentemente a cavallo tra le due particelle.
Si procede ora all'esame delle singole allegazioni che, nella tesi attorea, proverebbero il possesso utile all'usucapione della proprietà esclusiva dei beni comuni e della fascia di terreno del . CP_1
a) Doccia esterna e lavabo.
Tali elementi sono stati indicati da parte attrice come collegati al suo impianto idrico e come tali usucapiti, in quanto l'attrice avrebbe avuto la possibilità di chiudere l'acqua a proprio piacimento.
Parte convenuta ha dedotto fin dal principio che la pila, indicata come “lavabo”, non era collegata ad alcun impianto idrico e che la doccia non presentava alcun collegamento. Parte attrice ha inteso replicare tardivamente a tali affermazioni, mediante la produzione delle fotografie di cui alla terza memoria, dichiarate inammissibili. Ad ogni modo, le fotografie ritraggono la pila priva di qualunque
11 collegamento all'impianto idrico, con la conseguenza che le allegazioni contenute in atto di citazione sono smentite dalla stessa documentazione offerta dalla parte.
In tali foto si vede, inoltre, che il manufatto viene utilizzato per poggiare dei pomodori o delle vaschette, senza alcuna delimitazione o impedimento all'accesso da parte di terzi e dei comproprietari. La stessa parte attrice, nelle fotografie allegate con la citazione, riconosce che l'area antistante “il lavabo” è soggetta al passaggio comune, con la conseguenza che è dimostrato che i comproprietari hanno mantenuto nel tempo libero accesso anche a questa pila, ove ne avessero voluto fare l'uso possibile, di base per poggiare oggetti.
Quanto alla doccia, poi, sono prodotte in atti foto che la ritraggono priva di collegamento all'impianto idrico e altre – tardivamente prodotte – che la ritraggono in funzione.
Anche in questo caso, tuttavia, non vi è alcun impedimento o ostacolo che escluda gli altri comproprietari dall'uso della doccia. Né è stato dimostrato che l'attrice abbia staccato l'acqua ogni volta che uno dei comproprietari ha inteso fare uso della doccia, con la conseguenza che la sua presenza in un piazzale soggetto al passaggio libero di tutti i comproprietari è del tutto inidonea a provare l'usucapione dell'area.
Del resto, si tratta di un mero tubo in metallo con doccino, facilmente amovibile.
Neppure la prova testimoniale ha confermato l'assunto attoreo.
In primo luogo, i capitoli – come già evidenziato – sono stati formulati in modo generico e senza il riferimento all'esclusione degli altri comproprietari.
In secondo luogo, le prove raccolte non hanno confermato un possesso esclusivo di bene comune, con impedimento agli altri comproprietari e manifestazione di tale impedimento.
, teste di parte attrice, ha affermato di essere stata assiduamente Testimone_1 sui luoghi nel mese di luglio e, successivamente, anche per due settimane ad agosto, dagli anni '80 al 2000/2001, avendo anche preso in affitto la casa. La stessa ha affermato che solo e i suoi familiari utilizzavano la doccia, ma non ha mai Pt_1 dichiarato che agli altri comproprietari sia stato proibito il pari uso.
Il teste ha riferito che la pila è meramente poggiata e che la stessa Testimone_2
e la doccia sono state poste in loco 10/12 anni prima della deposizione, sebbene il testimone abbia chiarito di recarsi sui luoghi solo 2/3 volte al mese, in estate.
12 Anche il teste ha riferito che la pila è sempre stata priva di rubinetto Tes_3
– come peraltro evidente nelle stesse foto dell'attrice – e che è stata posta in loco all'incirca 15 anni prima della deposizione (2023).
Quanto alla doccia, il teste ha confermato la stessa collocazione temporale, riferendo che saracinesca e rubinetto sono stati installati nel 2020. Infine, il teste ha confermato che lo spazio antistante pila e doccia è liberamente accessibile a chiunque.
Anche il teste , così come e la moglie del convenuto, Testimone_4 Testimone_5 hanno confermato le medesime circostanze degli altri testi di parte convenuta.
La sorella e i nipoti dell'attrice, pur avendo riferito che utilizzavano la doccia fin da piccoli, non hanno mai dichiarato – né il capitolo lo chiedeva – che sia stato impedito l'uso agli altri comproprietari o che il transito sia stato in qualche modo impedito.
b) Stanzino
Parte attrice ha affermato di aver usucapito la proprietà esclusiva di uno stanzino posto nell'area indicata e ha affermato che lo stesso è stato chiuso con una porta di cui solo ella e la sua famiglia avevano le chiavi.
In verità, nelle foto tardivamente prodotte lo sgabuzzino è ritratto come chiuso da una porta tenuta ferma con una pietra, dunque chiaramente utilizzabile da parte di chiunque. Ciò è detto per mera completezza, ferma l'inammissibilità di tale produzione.
Le foto prodotte da parte convenuta, tempestivamente allegate, dimostrano parimenti che lo stanzino – su cui cresce erba incolta e che appare in condizioni manutentive precarie – era liberamente accessibile.
Non è stato poi chiarito se lo sgabuzzino – invero di ridotte dimensioni – sia stato utilizzato quale deposito per la legna (come si afferma nella memoria n. 3, con le foto tardivamente prodotte), per il deposito di mobili (come affermato dalla sorella dell'attrice, nonostante le scarse dimensioni), per la frittura (in locale chiuso, in periodo estivo, come dedotto da alcuni testimoni), per il ricovero di un frigorifero o di un pozzetto, come progressivamente indicato dai testimoni. Non è stato neppure chiarito come tale manufatto abbia ricevuto eventuale energia elettrica, non apparendo alcun collegamento a impianti.
13 La teste ha affermato, in modo generico, che lo stanzino era utilizzato dalla Tes_6 madre dell'attrice “come deposito o per friggere” e di aver visto anche usare Pt_1 tale deposito, senza alcuna specificazione. La stessa ha anche dichiarato che la sua famiglia non poteva accedere a tale stanzino, ma non ha chiarito come tale impedimento si concretasse. Mai ha riferito che i convenuti e i loro aventi causa non lo abbiano potuto utilizzare.
Ad ogni modo, appare inverosimile che uno stanzino malmesso di ridotte dimensioni sia stato contemporaneamente utilizzato per friggere nei mesi di luglio e agosto e come deposito.
Il teste ha riferito che lo sgabuzzino è stato realizzato poco dopo Testimone_2
l'edificazione del complesso e che è stato inizialmente utilizzato da sua madre e poi non più da alcuno. Il testimone ha anche riferito che la chiusura è stata collocata solo nel 2020 e che in precedenza era liberamente accessibile.
Il teste , cognato del , ha riferito che lo stanzino era utilizzato Tes_3 CP_1 da suo suocero per riporre piccoli attrezzi agricoli e che la chiusura era data con un pannello di truciolato, apribile. Il teste ha confermato che la porta è stata chiusa con un lucchetto nel 2020 circa.
Il teste ha riferito a sua volta che il ripostiglio fu commissionato da Testimone_4 sua madre e che la porta è stata collocata nel 2020/2021, non essendo presente in precedenza e non essendo stato collocato alcun lucchetto.
La teste ha reso identica deposizione, avendo anche precisato che Testimone_5 lo stanzino era privo di utenze.
La teste sorella dell'attrice, ha riferito che lo stanzino è stato Testimone_7 realizzato da suo padre e che la porta in alluminio è comparsa negli anni '90, anche se non ha affermato che la stessa fosse chiusa. La teste ha riferito che la sua famiglia ha rifatto l'intonaco e lo ha imbiancato, ma nelle foto allegate non vi è traccia di tali interventi. La stessa ha infine dichiarato che il vano era usato come deposito di mobili, anche di sua proprietà. Tale affermazione, tuttavia, è inverosimile, in quanto non si rinviene uno spazio sufficiente ad accogliere una cucina per la frittura, dei mobili accatastati e altri beni (freezer o pozzetto), su cui hanno deposto altri testi.
Il teste , nipote dell'attrice, ha riferito che nel ripostiglio vi erano Testimone_8 un cucinino e un freezer: in un locale umido, con l'erba sul soffitto e macchie verdi
14 sui muri, si sarebbero dunque depositati mobili per anni, si sarebbe collocato un freezer e si sarebbe scelto di friggere nella calura estiva. Il teste ha affermato che la zia pulisce lo sgabuzzino e che nel tempo lo ha imbiancato, ma anche di tali interventi non si trova conferma alcuna nelle foto in atti.
Il teste ha peraltro riferito che il bene è sempre stato chiuso con una porta in alluminio bianca, andando in contrasto tanto con le foto in atti (che riproducono una porta in legno) quanto con le deposizioni di altri testi, che hanno riferito di una porta in legno poi sostituita.
La teste , sorella di , ha confermato che la NA Testimone_9 Tes_8 utilizzava il ripostiglio come deposito, ma non ha confermato che vi sia mai stata una cucina e che si sia fritto. La stessa ha poi parlato di un pozzetto, non meglio identificato.
Le contraddizioni dei testi dell'attrice, contrastate anche dalle foto in atti, sono dunque insufficienti a provare che solo l'attrice abbia utilizzato lo stanzino e che abbia impedito al proprietario di accedervi e di farne uso.
c) Aiuole alberate
Si richiama quanto già indicato in precedenza in merito all'assoluta inidoneità di tale attività a integrare gli estremi di un'usucapione di bene comune.
Si evidenzia che i testi di parte convenuta hanno tutti confermato che le aiuole erano presenti sin dall'edificazione del complesso immobiliare, essendo elementi di sostegno e contenimento al pari dei terrazzamenti, e che i testi di parte attrice hanno riferito solo che l'attrice ha coltivato e curato le piante, attività – come premesso – del tutto inidonea a integrare l'acquisto a titolo originario della proprietà esclusiva.
d) Manufatto per il ricovero della legna
Quello che l'attrice definisce “manufatto” è invero una sovrapposizione di lastre in pietra, tendenzialmente inidoneo a un uso specifico, aperto e accessibile liberamente. Si tratta di una specie di rientranza creata con una copertura, di modeste dimensioni, con interno disomogeneo e precario.
Dell'ipotetico uso di tale manufatto non si è trovata conferma nella prova testimoniale.
15 Il teste ha affermato che lo stesso è stato fatto circa 10/12 anni Testimone_2 prima della deposizione dal padre dell'attrice e che nessuno lo ha mai usato.
Il teste ha affermato che il manufatto è stato realizzato circa 15 anni Testimone_4 prima della deposizione e che non è stato utilizzato da alcuno. Identica deposizione ha reso la teste , sorella del convenuto. Testimone_5
I testi di parte attrice non hanno confermato alcun uso che tale nicchia avrebbe avuto e nessuno ha mai riferito che l'utilizzo di tale “manufatto” sia stato impedito dall'attrice agli altri comproprietari.
Sulla genericità delle allegazioni sul punto si è già dedotto.
Infine, nelle foto e nelle planimetrie emerge che l'area antistante è liberamente accessibile a chiunque, con la conseguenza che anche su tale elemento la domanda
è infondata.
e) Filo metallico per stendere i panni
L'attrice ha affermato di aver usucapito un bene comune, avendo utilizzato un filo di metallo per stendere il proprio bucato sullo scoperto in comproprietà.
L'allegazione è invero in sé inidonea a comportare il risultato sperato, perché l'aver steso il bucato in un punto del bene comune nulla comporta, ove non si alleghi e non si provi che gli altri comproprietari non hanno potuto utilizzare il medesimo filo e non hanno potuto accedere all'area oggetto di causa. Si ritiene infatti che si sia usucapita la proprietà esclusiva dell'area su cui è presente il filo, nonostante la stessa sia chiaramente accessibile per tutti i comproprietari e sia indubitabilmente liberamente transitabile.
La sola teste ha confermato che sua NA stendeva i panni in loco, ma tale Tes_8 affermazione è del tutto ininfluente, non essendo idonea ad integrare gli estremi dell'usucapione come in precedenza indicati.
f) Veranda e scala in muratura
Il solo elemento in cui, di fatto, si è avuta l'esclusione dei comproprietari è costituito dal terzo terrazzamento del complesso immobiliare, oggi chiuso per mezzo di una veranda e due cancelletti che impediscono l'accesso agli altri comproprietari. Lo stato attuale dei luoghi è il solo che sia idonea e inequivoca manifestazione della volontà di utilizzare l'area in modo esclusivo e di impedire agli altri il pari uso.
16 Sotto tale profilo, tuttavia, parte convenuta ha eccepito che la veranda è stata posta in loco intorno al 2014/2015, con la conseguenza che nel 2022 – momento di introduzione della lite – non era maturato il termine utile all'usucapione.
La prova testimoniale ha confermato gli assunti di parte convenuta.
La teste infatti, ha saputo riferire solo de relato actoris, avendo Testimone_1 affermato che l'attrice le ha riferito che la ringhiera in pietra è stata fatta dopo il
2000. La teste ha anche confermato che prima vi era una ringhiera di metallo su cui venivano poggiati gli asciugamani, ma non ha descritto la ringhiera e non ha precisato se la stessa fosse o meno accessibile anche per gli altri. Peraltro, nel passaggio precedente la teste ha parlato di “piazzole” e di macchia mediterranea curata dal padre dell'attrice, per chiarire poi che “la veranda di e Parte_1
l'aiuola alberata sono le piazzole di cui ho parlato prima”. L'affermazione, nella misura in cui indica come piazzola e macchia mediterranea l'area che l'attrice vorrebbe usucapire, non è idonea a provare l'interclusione dell'area e il suo possesso esclusivo con impedimento agli altri comproprietari di accedere. Ciò soprattutto ove si consideri che l'aiuola non è delimitata, con la conseguenza che, per essere stata accumunata alla veranda, deve ritenersi anche la stessa non delimitata, nel tempo in cui la si recava in affitto sui luoghi. Tes_1
, nipote dell'attrice, ha riferito che sui luoghi è stata collocata Testimone_8 dapprima una balaustra in ferro e poi una in cemento, ma ha omesso di precisare se la balaustra chiudesse l'area e ne impedisse il passaggio a terzi. Nessun dato temporale, dunque, né un riferimento all'esclusione dei comproprietari.
Il teste , di parte convenuta, ha affermato che la ringhiera è stata Testimone_2 posta in loco 10/12 anni prima della deposizione e di non ricordare un'inferriata nello stesso punto. Identica deposizione è stata resa da Testimone_10 cognato del convenuto.
Anche fratello del convenuto, e , sorella del Testimone_4 Testimone_5 convenuto, hanno confermato che la veranda è stata fatta intorno al 2014.
Anche rispetto a tale elemento, dunque, manca la prova del requisito temporale del possesso ultraventennale con esclusione e impedimento al pari uso dei comproprietari. Aver collocato, in estate, tavolini e sedie non è elemento dirimente, in quanto l'area era liberamente accessibile e gli ottimi rapporti familiari al tempo
17 esistenti ben giustificano la tolleranza per la collocazione di beni facilmente amovibili, in area esposta al libero accesso.
Infine, devono compiersi alcune considerazioni sul comportamento processuale della parte attrice.
Sulla genericità delle allegazioni della citazione si è già dedotto in precedenza, ampiamente. Si è anche ricordato che l'attrice, pur a fronte di una costituzione del contenente puntuale contestazione a ogni allegazione (sotto il profilo della CP_1 datazione, dell'uso esclusivo e della destinazione), ha omesso di depositare le memorie ex art. 183 co. 6 nn. 1 e 2 c.p.c., così riducendo definitivamente le proprie allegazioni e le richieste istruttorie a quelle generiche dell'atto di citazione.
Si aggiunga ora che, a fronte di una comparsa conclusionale del corposa, CP_1 dettagliata, precisissima, con esame di ogni deposizione testimoniale e di ogni documento prodotto, con contestazione di tardività nella produzione documentale e di incapacità e inattendibilità dei testi, l'attrice ha omesso il deposito della memoria di replica.
Il comportamento processuale delle parti è chiaro: l'attrice è rimasta generica e in posizione di spettatrice, pur essendo onerata della prova diretta dei propri assunti;
il , pur non essendo tenuto a tanto, ha svolto difese estremamente CP_1 dettagliate, forte delle produzioni documentali e delle prove testimoniali.
La circostanza che altri familiari, pure convenuti, non abbiano inteso contestare la domanda della è ininfluente. Dalla planimetria è emerso infatti che il Per_1
sarebbe quello più colpito dall'accoglimento della domanda attorea, in CP_1 quanto l'area oggetto di causa si trova o su sua proprietà o su zona prospiciente la sua proprietà. Per le altre parti, al contrario, le aree in questione non assumono rilievo specifico.
Per le ragioni esposte, la domanda di parte attrice è respinta, mentre è accolta la domanda riconvenzionale di . Controparte_1
Le spese di lite di sono poste a carico di parte attrice. Le spese di Controparte_1 lite delle altre parti sono interamente compensate, in ragione della posizione neutrale assunta.
Le spese sono liquidate secondo il valore indicato dalle parti, con maggiorazione per numero di parti e complessità dell'istruttoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 1414/2022 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Dichiara inammissibili le foto allegate da parte attrice alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.;
b) Rigetta la domanda di parte attrice;
c) In accoglimento della domanda riconvenzionale di , ordina Controparte_1
a di porre fine alla illegittima occupazione delle aree di cui non Parte_1
è proprietaria esclusiva, sia con riferimento all'area contraddistinta con la ptc. 269 del fgl.10 del comune di Castro sia con riferimento con riferimento all'area contraddistinta con la ptc. 270 del fgl.10 del comune di Castro, con eliminazione di ogni abusiva realizzazione, in particolare quelle indicate nella comparsa di costituzione e risposta da;
Controparte_1
d) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in € 6.000,00 per compenso ed € 98,00 per c.u., oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
e) Compensa le spese di lite tra le restanti parti processuali.
Lecce, 13/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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