CA
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 403 /2024 R.G.L. promossa da:
(CF Controparte_1
), in persona del suo Presidente p.t., e P.IVA_1 [...]
in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante p.t. (CF ), rappresentati e difesi P.IVA_2 dall'Avv. Tommaso Parisi e dall'Avv. Patrizia Regaldo giusta procura generale alle liti rispettivamente del 22.3.2024 per notaio di Per_1
Roma e 3.7.2014 per notaio di Tivoli, ed elettivamente Per_2 domiciliati in Torino alla Via Arcivescovado 9 presso l'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell' _1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Milano, CP_3 P.IVA_3
Via Tiziano 32, in persona dell'Avv. Benedetta Galeati (C.F.
), nella sua qualità di procuratrice speciale, C.F._1
giusta procura per atto Notaio dott. di Bologna, del 10 Per_3
novembre 2021, rep. n. 140225, fasc. n. 46742, rappresentata e
1 difesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Marcello
Giustiniani, Prof. Arturo Maresca, Enrico Maria D'Onofrio e Marcello
Bonomo elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Anna de la Forest de Divonne in Torino, via Mazzini n. 31.
APPELLATA
CONTRO
, C.F. e P.IVA , con E_ P.IVA_4
sede legale in Buttigliera Alta, Corso Laghi n. 13, in persona della liquidatrice Sig.ra nata a [...], il Controparte_5
27.08.1977, residente in [...], rappresentata e difesa in giudizio, per delega in atti, dall'Avv. Marika Mazzola del
Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, alla Via Delle Alpi n. 4.
APPELLATA
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI
Per l'appellante : come da ricorso depositato in data _1
03.09.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata in data CP_3
24.01.2025
Per l'appellata : come da E_
memoria depositata in data 24.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4/5/2022, ha proposto CP_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 272/2022 con il quale il
Tribunale di Torino le ha ingiunto il pagamento in favore dell' _1
€ 162.944,97, oltre spese del procedimento, a titolo di responsabilità solidale per contributi dovuti al Fondo Lavoratori Dipendenti CP_6
dalla società sulla scorta di quanto accertato E_
nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
2 2016009972/S02dell'08/05/2017, in relazione al periodo compreso tra il 02.04.2012 ed il 31.05.2016.
Si è costituito in giudizio l chiedendo la conferma del _1
decreto ingiuntivo opposto, sul presupposto della sussistenza della
Contr responsabilità solidale di ex art.29 d.lgs 276/2003, in relazione alle omissioni contributive riscontrate in sede ispettiva a carico della Co società con riguardo ai suoi dipendenti addetti CP_4
Co Contr all'appalto ME. società successivamente incorporata in . Contr In accoglimento dell'istanza di intenzionata a spiegare domanda di manleva, con ordinanza del 9/11/2022 è stata autorizzata la chiamata in causa di E_
. Quest'ultima si è costituita in giudizio in data
[...]
03/03/2023, chiedendo in via preliminare di accertare l'intervenuta prescrizione del credito contributivo vantato dall' e, nel _1
merito, di respingere ogni domanda nei suoi confronti.
Con provvedimento del 29 marzo 2023, il Giudice, esclusa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da CP_4 ha invitato l a depositare un'ipotesi di conteggio frazionato, _1
Contr autorizzando e a depositare note di commento. CP_4
Infine, all'udienza del 05.03.2024, dopo un ulteriore udienza di rinvio e il deposito di memorie autorizzate, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con la sentenza n.572/2024 con la quale il
Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha respinto la domanda di accertamento
[... negativo del credito contributivo proposto da CP_4
. CP_4
Il primo Giudice ha condannato l al pagamento delle spese di _1
lite in favore delle due società.
3 Ricorre in appello, avverso la sentenza l chiedendo la reiezione _1
del ricorso in opposizione e la reiezione delle domande avanzate dalle odierne appellate nel primo grado di giudizio.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiede che sia dichiarata tenuta e condannata la
, in persona della procuratrice speciale avv. Benedetta CP_3
Galeati, al pagamento in favore dell'Istituto delle somme risultanti dovute per i titoli dedotti in narrativa ed accertati in corso di causa.
Con vittoria di spese competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Insiste per l'ammissione delle prove testimoniali dedotte.
Resistono entrambe le appellate, nel costituirsi a loro volta in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame e concludendo come dai rispettivi atti ai quali si rinvia.
All'udienza del 05.02.2025, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il primo Giudice ha deciso la causa con la seguente motivazione che si riporta:
“IV In punto di fatto, la pretesa dell si fonda su quanto accertato _1 in sede ispettiva e trasfuso nel verbale unico di accertamento e Cont notificazione n. 2016009972/S02, notificato a in veste di obbligato solidale per contributi e premi assicurativi dovuti da E_ nel coevo verbale unico di accertamento e notificazione indirizzato al debitore principale sono dettagliatamente elencate le E_ contestazioni di irregolarità contributive riscontrate dagli ispettori, e vengono quantificati i contributi complessivamente omessi, con indicazione Cont di quale responsabile solidale per la contribuzione non versata in forza Co dei contratti di trasporto stipulati dalla ME. società in seguito incorporata nella odierna opponente, con Controparte_8
[
.1 Ad avviso dei verbalizzanti, il contratto di trasporto intercorso fra le
4 parti dissimulava, in realtà, un contratto di appalto di trasporto: per tale Cont ragione, si è ritenuto che il committente dovesse rispondere del debito contributivo in solido con l'obbligato principale ai E_ sensi dell'art. 29 d.lgs 276/2003.
V Ciò premesso, grava sull che nel presente contenzioso è _1 convenuto formale ma attore sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi Cont della pretesa contributiva nei confronti di Al riguardo, la giurisprudenza è univocamente orientata nel ritenere che detto onere
“grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' _1 preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (Cass. n. 22862 del 10/11/2010).
V.1 È dato acquisito, poi, che "il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori" (Cass. n. 14965 del 06/09/2012)”.
V.2 Più specificamente, era onere dell provare che il rapporto _1 negoziale intercorso fra MEVI e sia sussumibile nella E_ fattispecie, elaborata dalla giurisprudenza, dell'appalto di servizi di trasporto, nonostante i contraenti avessero qualificato il rapporto stesso alla stregua di semplice contratto di trasporto. Tuttavia, nulla è stato dedotto (e richiesto di provare) in ordine alle concrete modalità con le quali i contraenti hanno dato esecuzione al rapporto negoziale fra di loro intercorso, ed in particolare non sono state allegate circostanze di fatto dalle quali sia lecito trarre il convincimento che le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente(Cass. n. 6449 del
5 06/03/2020).
V.3 Inoltre, non è contestato che gli autisti di non E_ Cont operassero in via esclusiva per ma fossero altresì impiegati su appalti Co estranei ai rapporti con la committente ME anche all'interno della medesima giornata lavorativa;
parimenti, non è contestato che nel periodo oggetto di causa svolgesse anche attività di soccorso E_ stradale e riparazione gomme, che nulla hanno a che vedere con i trasporti Cont commissionati da
V.4 I documenti versati in atti -ed il verbale di accertamento in primis-non forniscono, dunque, adeguata prova dell'esistenza del supposto appalto di servizi di trasporto. Neppure è consentito al Giudice l'esercizio dei poteri istruttori conferiti dall'art. 421 c.p.c., poiché gli stessi non possono travalicare il perimetro allegatorio che le parti stesse hanno tracciato: non è concepibile l'assunzione d'ufficio di mezzi istruttori, quando le parti abbiano omesso di individuare il substrato fattuale del diritto che intendono fare valere. Parimenti, non rilevano le dichiarazioni raccolte dagli ispettori(peraltro non incentrate sulle attività svolte da E_ su richiesta del committente ME.VI),in assenza di allegazioni con cui metterle a raffronto. VI Posto, dunque, che il contratto di trasporto Cont stipulato il17/4/2012tra (poi incorporata da e CP_9
[...] aveva ad oggetto “il ritiro, il trasporto e la consegna da CP_4 parte del vettore di merci consistenti in collettame vario, oltre a pacchi, plichi e corrispondenza, e quant'altro avente le caratteristiche per il traporto merci per conto di terzi” (doc. 4 ricorso), ossia le stesse prestazioni che caratterizzano il contratto di trasporto previsto dagli artt. 1678 e ss. cod. civ., deve escludersi l'applicazione al caso in esame dell'art. 29 d. lgs276/2003, che prevede la responsabilità solidale del committente nei contratti di appalto per i trattamenti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore(Cass. n. 21386 del 19/07/2023).
VII Non vi è spazio, infine, per “recuperare” la responsabilità del committente alla luce della disciplina introdotta dall'art. 83 bis, D.L.
112/2008(che prevede, appunto, la responsabilità solidale del committente e del vettore nel contratto di trasporto, ma soltanto nel caso in cui il primo
6 abbia omesso di acquisire il DURC del secondo anteriormente alla stipulazione del contratto), poiché il contratto di trasporto fra MEVI e
[...] risale al 17/4/2012, ben prima dell'introduzione dell'art. CP_4
83 bis cit. (da parte della L. n. 190/2014, entrata in vigore l'1/1/2015).
VIII Deve essere, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, non Cont essendo emersa la responsabilità di in relazione alle irregolarità contributive addebitabili alla Rimane assorbita la E_ Cont domanda di manleva di nei confronti di E_
, subordinata all'accertamento, totale o parziale, del credito
[...] vantato dall nei confronti della ricorrente in opposizione. _1
VIII.1 E' invece inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito contributivo, dispiegata da nei confronti E_ dell non essendovi, in merito, contraddittorio diretto fra le due parti _1
( ha infatti richiesto l'autorizzazione ad ampliare il Controparte_10 thema decidendumnei confronti dell nelle forme previste dagli artt. _1
269 e 420 c.p.c., e l a sua volta, non ha dichiarato di voler _1 estendere la domanda nei confronti della terza chiamata: Cass. n. 516 del
15/01/2020). – pagine 3-4-5-.
2.
Fonda il suo appello l' su due motivi. _1
1) Il primo ha ad oggetto “l'omessa pronuncia sulle istanze istruttorie
(per testi) ed il travisamento dei documenti e fatti di causa”.
In sostanza l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene che non sia stata provata, con onere a carico dell' quale attore sostanziale nel giudizio di opposizione al _1 decreto ingiuntivo, l'esistenza di un contratto di appalto di servizi di trasporto anziché di semplice trasporto.
Nello specifico, l sostiene che detta parte motiva sia viziata in _1
quanto:
- non sono state ammesse le prove orali dedotte;
7 - il Giudicante avrebbe tratto convincimenti di senso opposto da alcune deduzioni che non risulterebbero agli atti o che sarebbero state travisate.
2) Il secondo motivo ruota intorno all'asserito errato inquadramento giuridico del contratto in essere tra le parti, ritenuto dal Giudice di prime cure confancente con la fattispecie del contratto di trasporto
(conformemente al nomen juris ed alla volontà delle parti) e non, invece, con la fattispecie del contratto di appalto di servizi di trasporto in presenza di una ipotesi esternalizzazione dell'attività di
Me-VI (incorporata da . CP_3
3.
Prima di esaminare i motivi di impugnazione, ritiene la Corte che debba essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da E_
Posto che con riferimento all'articolo 434 c.p.c., si deve evidenziare che dalla lettura complessiva degli atti di appello emergono con sufficiente chiarezza quali sono le parti della sentenza appellate, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
4.
Devono anche, sempre secondo il Collegio, essere disattesi i motivi di impugnazione dell' appellante. _1
Si deve, infatti, rilevare che la comparsa costitutiva dell' _1 contiene dei capi – articolati in via del tutto generica - numerati da 1
a 10, dei quali viene chiesta l'ammissione quale prova orale per testi.
Tuttavia, nessuno di essi fa riferimento alla natura del contratto tra la
Contr (GIA' ME.VI) e CP_4
Difatti, hanno tutti ad oggetto solo ed esclusivamente l'attività accertativa del debito svolta dagli ispettori e le voci retributive e
8 contributive che sono state contestate all'appellata, senza che vi sia alcuna traccia di deduzioni riguardanti le modalità di esecuzione del rapporto intercorrente tra le parti.
L'istruttoria sarebbe stata così inutile poiché non avrebbe potuto dimostrare l'irregolarità del contratto di trasporto, circostanza mai dedotta né articolata in capi di prova.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice
(capo V.3) ha affermato che non è contestato che gli autisti di
[...]
Contr non operassero in via esclusiva per anche CP_4 all'interno della stessa giornata lavorativa;
tuttavia, ciò è irrilevante posto che era l a dovere dedurre fatti idonei a dimostrare che vi _1
fosse un contratto di appalto e non le convenute (odierne appellate)
a dovere provare l'opposto.
Il secondo motivo di appello è, infine, assorbito dalla reiezione del primo dal momento che una volta accertata la carenza probatoria in merito ad una diversa qualificazione giuridica della fattispecie, questa non potrà (ai fini di causa) che essere quella risultante dall'accordo sottoscritto dalle parti.
Né è sufficiente sottolineare l'esternalizzazione dell'attività del mittente per arrivare a concludere che si è in presenza di un contratto di appalto di servizi. Non decisivo è poi, in proposito, il riferimento alla sentenza n.254/2018 della Corte Costituzionale che fa riferimento alla subfornitura che è fattispecie diversa dal trasporto posto che il subfornitore è comunque inserito nel processo produttivo del committente e soggetto alle sue direttive.
5.
La reiezione dell'appello comporta, in base al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rimborsare a ciascuna delle appellate le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo.
9 Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello ;
Condanna l a rimborsare alle società appellate le spese del _1
grado liquidate in favore di ciascuna in euro 8.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 5 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE est. LA PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti Dott. Clotilde Fierro
10