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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I P A L E R M O T E R Z A S E Z I O N E C I V I L E
in persona del Giudice, dott. ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 14212 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante e degli Pt_1 Pt_2 P.IVA_1
amministratori giudiziari pro tempore nominati nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 275/2007 RMP riunito al n. 192/2003 RMP), rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Dolce ( giusta procura depositata in Email_1
copia nel fascicolo informatico
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
l'avv. Laura Fioravanti ( per mandato depositato in Email_2
copia nel fascicolo informatico
CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
risoluzione e danni conclusioni: come nelle rispettive note di trattazione scritta per l'udienza del
20.6.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione regolarmente notificato telematicamente il 26 ottobre
2021, ha convenuto in giudizio e, premettendo che con Pt_1 Pt_2 CP_1
decreto dell'11.5.2020 del Tribunale di Palermo sez. Misure di Prevenzione n. r.g. 14212/2021
275/07 RMP era stata disposta la confisca di primo grado della società e del complesso dei suoi beni organizzati in azienda, che tra questi beni vi era la cava di calcare sita in Contrada Saraceno – Ucciardo nel Comune di Carini, titolare del provvedimento n. 16/10 160R1Pa del 21.10.2010 con cui il
[...]
aveva dispsto il rinnovo e l'ampliamento Parte_3
della cava fino al 21.11.2021, sottoponendo però l'autorizzazione al rispetto, tra le altre, delle prescrizioni contenute nel provvedimento n. 287TUP del 19.2.2010 della di che subordinavano l'inizio dell'attività estrattiva Controparte_2 Pt_3
nella zona in ampliamento al completamento del recupero ambientale dell'area già coltivata e di aver nondimeno ottenuto dal , in data 30.12.2011, Parte_3
dopo varie interlocuzioni e la rimodulazione del progetto di riqualificazione paesaggistica, l'autorizzazione ad intraprendere i lavori di coltivazione dell'area in ampliamento secondo quanto previsto nel programma di coltivazione approvato fino all'emissione del parere di competenza da parte della – ha esposto Controparte_2
di aver sottoscritto, in data 24.7.2012, con la convenuta, nella qualità di CP_1
esecutore dei lavori del passante ferroviario per conto di un contratto per CP_3
la fornitura di terre e rocce da scavo con la società . CP_1
All'art. 1 la convenuta si era infatti obbligata a venderle, franco impianto sito in
Carini C/da Saraceno – Ucciardo, un quantitativo non inferiore a tn. 200.000
(duecentomila) di terre e rocce da scavo aventi le caratteristiche di chi agli artt. 184 bis e
186 del D. Lgs. N. 152 del 2006 e s.m.i. con un quantitativo massimo annuo secondo le modalità che saranno stabilite dall'ARTA con l'emanando provvedimento relativo all'integrazione del “Progetto di gestione delle Terre e Rocce da Scavo” di cui in premessa lett. g.). Le terre e rocce da scavo come sopra conferite sarebbero state utilizzate da per l'attività di recupero in corso d'esercizio della cava, giusta CP_4
autorizzazione del . Parte_3
Sempre all'art. 1 era specificato che “i materiali da conferire saranno prodotti da attività di scavo proveniente dalle tratte “A” e “C” del Nodo ferroviario di . Pt_3
Al successivo art. 2 era previsto “contestualmente, la società SIS S.c.p.a., nella qualità di Consorzio esecutore dei lavori del Passante Ferroviario, promette di vendere alla
franco impianto di quest'ultima sita in Carini C.da Saraceno – Ucciardo, una CP_4
2 r.g. 14212/2021
quantitativo non inferiore a tn. 300.000 (trecentomila) di terre e rocce da scavo nonché secondo le determinande prescrizioni della PR di cui in premessa CP_5
lett. d)…...”aventi le caratteristiche di cui agli artt. 184 bis e 186 del D. Lgs. N. 152 del
2006 e s.m.i., provenienti dalla tratta “B” del Nodo ferroviario di Pt_3
La promessa di vendita di terre e rocce da scavo provenienti dalla tratta “B” era espressamente sottoposta, all'art. 3, alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da Contr al conferimento presso il sito della avuto riguardo alla convenienza CP_4
economica fra il prezzo concordato rispetto ai costi di collocazione dei materiali in altro sito già individuato e indicato nel progetto esecutivo della tratta “B” e dell'approvazione da parte dell' Regione Siciliana del Piano di Gestione Terre e di relativo CP_6 CP_7
alle tratta “B”.
Inoltre, al successivo articolo 5 rubricato “condizioni sospensive” le parti avevano pattuito che il presente contratto, con riguardo alle operazioni di conferimento, è sottoposto alla condizione sospensiva all'emanando provvedimento relativo all'integrazione del
“Progetto di gestione delle Terre e Rocce da Scavo” di cui in premessa lett. f) g) h) da parte dell' il cui onere di conseguimento è a carico della società SIS Parte_4
s.c.p.a. e all'emanando provvedimento della PR il cui onere di CP_5
conseguimento è a carico della società . Pt_1 Pt_2
In seguito, in data 15.10.2013 l'attrice aveva presentato all'Assessorato
Territorio e Ambiente (ARTA) istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto rimodulato di riqualificazione paesaggistica ed ampliamento della cava di calcare “Saraceno – Ucciardo”.
Tuttavia, pur avendo acquisito il parere favorevole dell'Ente Gestore RNIS
Grotta dei Puntali e completato l'iter istruttorio per la VIA, con nota prot. 27924 del 15.6.2015 l' aveva inopinatamente ed illegittimamente sospeso sine die la CP_6
fase istruttoria della procedura di VIA e soltanto nelle more della trattazione del ricorso al TAR avverso tale provvedimento – ricorso che sarebbe stato poi accolto con la sentenza n. 980 del 7.4.2017 – l'amministrazione regionale aveva finalmente adottato il provvedimento richiesto approvando il progetto di riqualificazione paesaggistica ed ampliamento della cava di calcare “Saraceno-Ucciardo” consentendo alla società attrice di riattivare l'attività di cava.
3 r.g. 14212/2021
Sebbene al momento della sottoscrizione del contratto fosse CP_1
perfettamente edotta dal fatto che il contratto avrebbe potuto essere eseguito, e quindi il materiale proveniente dallo scavo delle tratte “A” e “C” avrebbe potuto essere condotto in cava, come destinazione finale, solo dopo l'ottenimento delle opportune autorizzazioni, e sebbene dunque nel corso dell'iter amministrativo il contratto avesse conservato la propria validità, pur essendone l'efficacia sottoposta alla condizione sospensiva di cui all'art. 5, la convenuta non aveva tenuto – in pendenza della condizione – una condotta improntata a buona fede e tesa a preservare l'interesse dell'attrice alla fornitura delle terre e rocce da scavo. Aveva infatti omesso, malgrado l'accordo modificativo raggiunto nei primi mesi del 2013 di modificare il piano di utilizzo del materiale escavato come previsto dall'art. 10
DM 161/2012, ossia prevedendone il conferimento presso il sito di our quale Pt_1
deposito intermedio e, successivamente, nel riscontrare la nota del legale dell'attrice con cui le si comunicava che con DA n. 381/Gab del 25.10.2016 l aveva CP_6
finalmente concluso la procedura di VIA e le si chiedeva di dare esecuzione al contratto con la modifica del piano di utilizzo e il conferimento delle terre e rocce da scavo presso il sito autorizzato, la convenuta aveva lamentato che a causa dell'eccessiva durata dell'iter autorizzativo non era pssibile provedere alla modifica del piano di gestione delle terre escavate con conseguente impossibilità di conferimento dei residui materiali presso il sito della cava Saraceno Ucciardo.
Ritenendo quindi che la convenuta si fosse resa gravemente inadempimento alle bbligazini contrattuali, vanificando il proprio interesse ad attuare il prgetto di riqualificazione ambientale e arrecandole i danni patrimoniali descritti nella relazione tecnico contabile di parte, ossia € 562.000,00 quale lucro cessante in relazione al materiale proveniente dalle tratte A C ed € 350.000,00 quale danno emergente, ha chiesto che fosse pronunciata la risoluzione del contratto sottoscritto in data 24.7.2012 e che la controparte fosse condannata, a titolo contrattuale o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti pari a complessivi € 912.000,00.
Costituendosi in giudizio ha contestato la legittimazione dell'attrice e, CP_1
nel merito, i profili di responsabilità ascrittile da controparte sostenendo: che al
4 r.g. 14212/2021
momento della stipulazione del contratto del 24.7.2012, le parti erano pienamente consapevoli che l'obbligazione era strettamente e funzionalmente connessa alle sorti e al progredire della commessa d'appalto; di non aver in alcun modo ostacolato l'avveramento della condizione e di aver anzi fatt quanto possibile per tutelare gli interessi della controparte, tenendo una condotta improntata a buona fede;
di aver diligentemente preavvisato our delle stringenti esigenze dettate Pt_1
dall'avanzamento dell'appalto, invitandola ad adoperarsi per consentire l'avveramento della condizione;
di averle comunicato, una volta richiesta di dare esecuzione al contratto a distanza di quattro anni dalla sua conclusione, che la prestazione era divenuta impossibile, essendo i lavori di scavo nelle more progrediti e non essendovi quindi spazio per una integrazione del piano di gestione in assenza di materiali da conferire, come attestato dagli atti contabili della commessa e specialmente dal SAL 90 che cristallizzava l'avanzamento dei lavori al 10.12.2016.
In altri termini, trascorsi anni senza che intervenisse l'autorizzazione all'ampliamento della cava, il contratto non aveva più acquistato efficacia, stante la sopravvenuta inefficacia della prestazione sospensivamente condizionata e la conseguente estinzione dell'obbligazione.
La convenuta ha, inoltre, stigmatizzato l'assoluta genericità della pretesa risarcitoria, per la cui quantificazione – meramente ipotetica – l'atto introduttivo rinviava ad un documento esterno, ossia alla relazione contabile di parte, in violazione del precetto dell'art. 163 c.p.c. riguardo alla chiara individuazione della causa petendi e del petitum della domanda giudiziale.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e rigettate le rispettive richieste istruttorie, la causa è stata posta in decisione con l'ordinanza del 26.7.2024 che ha assegnato alle parti termini ex art. 190 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Esaurite le premesse in fatto, ragioni di priorità logico – giuridica impongono di dar conto innanzitutto della infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla comparente.
5 r.g. 14212/2021
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, è appena il caso di rammentare che l'art. 164 c. 4 c.p.c. sanziona l'omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e la mancanza dell'esposizione dei fatti che ne costituiscono il fondamento e che, per giurisprudenza consolidata, non è necessario che
l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata non attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito.
E' evidente allora l'insussistenza del vizio denunciato, avendo l'attrice precisato che l'omessa esecuzione del contratto da parte di l'avrebbe costretta ad CP_1
approvvigionarsi presso siti di estrazione ordinari con un costo assai maggiore e quindi con ulteriore perdita correlata alla spesa conseguenziale, avendo indicato l'entità delle voci di danno emergente e lucro cessante e rinviato alla relazione contabile allegata quanto all'esposizione dei criteri impiegati per la relativa quantificazione. Ogni altra questione, infatti, circa la prova di tali pregiudizi e l'idoneità degli elementi a tal fine addotti dall'attrice attiene al merito della domanda, per il resto delineata in modo tale da porre la controparte nella condizione di approntare le proprie difese.
Quanto alle ulteriori eccezioni, osservato che la legitimatio ad causam del convenuto sussiste quando, secondo la prospettazione data dall'attore al rapporto conteso, egli assuma la veste di soggetto tenuto a subire una pronuncia giudiziale su tale rapporto e non può quindi essere negata per ragioni attinenti all'effettiva sussistenza della titolarità passiva nel rapporto stesso, attiene parimenti al merito l'eccezione con cui contesta in definitiva l'efficacia del contratto che si CP_1
assume inadempiuto e il fatto stesso dell'inadempimento che l'attrice le imputa, mentre è chiaramente infondato l'assunto della convenuta secondo il quale il contratto cui accede l'obbligazione dedotta in giudizio sarebbe stato stipulato tra da un lato, e e CP_1 Pt_1 CP_8 Controparte_9 [...]
emergendo documentalmente l'estraneità di Controparte_10
6 r.g. 14212/2021
queste ultime alla stipulazione del contratto, nel quale vennero indicate quale mere esecutrici dei trasporti di materiali inerti dal cantiere al sito di destinazione. CP_1
Nel merito, è circostanza emergente per tabulas dalle premesse del contratto del
24.7.2012 che, al tempo della stipulazione, aveva ottenuto dal distretto Pt_1 Pt_2
minerario l'autorizzazione a proseguire l'attività estrattiva nella zona di ampliamento della cava soltanto fino all'emissione del parere paesaggistico di competenza della PR sul progetto di riqualificazione CP_2
paesaggistica soggetto a valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli artt. 23 e ss. D. Lgs. 152/2006.
D'altro canto, SIS scpa, in ATI con le società e sin Parte_5 CP_11
Contr dal 30.12.2004, aveva stipulato cn nella veste di General Contractor la
Convenzione avente ad oggetto tra l'altro i lavori per il Raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo Centrale/Boccadifalco – Orleans – Notarbartolo Pt_3
. Cardillo – Isola delle Femmine – Carini (c.d. Passante ferroviario); aveva pertanto presentato all' della Regione Siciliana il Progetto di gestione delle terre e CP_6
rocce da scavo relativo all'utilizzo del materiale da scavo proveniente dai lavori del
Passante ferroviario, tratte A e C del Nodo ferroviario di , in conformità Pt_3
agli artt. 184 bis e 186 del D. Lgs. 152/2006; il predetto Piano era stato approvato con provvedimento dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana prot. N. 20692 del 23.3.2010, prevedendo l'utilizzo delle terre e rocce da scavo quale sottoprodotto.
Al fine di dare esecuzione al contratto di cui si discorre, avrebbe quindi CP_1
dovuto presentare all della Regione Siciliana – entro 60 giorni dal CP_6
conseguimento del favorevole parere della PR di cui al punto d) CP_2
delle premesse del contratto – integrazione del Progetto di Gestione delle terre e rocce da scavo” in conformità agli artt. 184 bis e 186 D. Lgs. 152 del 2006 prevedendo in detto piano il conferimento in cumulo di quantitativi provenienti dalle tratte “A” e “C” alla società per riempimenti/rimodellazioni non direttamente riutilizzabili dalla Pt_1 Pt_2
SIS scpa.
Per tale ragione, il contratto – avente ad oggetto l'obbligazione dell'odierna convenuta di vendere a franco impianto di quest'ultima sita in Carini Pt_1 Pt_2
7 r.g. 14212/2021
C/da Saraceno- Ucciardo un quantitativo non inferiore a tn. 200.000 (ducentomila) di terre e rocce da scavo aventi le caratteristiche di cui agli artt. 184 bis e 186 del D. Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. con un quantitativo massimo annuo secondo le modalità che saranno stabilite dall'ARTA con l'emanando provvedimento relativo all'integrazione del “Progetto di gestione delle Terre e rocce da scavo” di cui in premessa lett. g), materiali che sarebbero stati utilizzati da per l'attività di recupero in corso d'esercizio della cava, Pt_1 Pt_2
giusta autorizzazione del , Parte_3
nonchè secondo le determinande prescrizioni della PR di cui in CP_5
premessa lett. d), era sottoposto – con riguardo alle operazioni di conferimento - alla duplice condizione sospensiva dell'emanando provvedimento relativo all'integrazione del “Progetto di gestione delle Terre e Rocce da scavo” da parte dell' il cui onere di conseguimento era a carico di SIS scpa, e dell'emanando CP_6
provvedimento della PR l cui onere di conseguimento era a CP_5
carico della società our. Pt_1
Costituisce inoltre circostanza incontroversa tra le parti che, pur avendo dedotto in contratto quale condizione sospensiva l'emissione del parere paesaggistico da parte della PR , entrambi i contraenti erano CP_5
edotti del fatto che il contratto poteva essere eseguito e quindi il materiale proveniente dallo scavo delle tratte “A” e “C” poteva essere condotto in cava, come destinazione finale, solo dopo l'ottenimento delle opportune autorizzazioni, e quindi soltanto una volta che si fosse positivamente conclusa la procedura di valutazione d'impatto ambientale dal parte dell' CP_6
E' pacifico che, a causa del ritardo dell'Amministrazione competente, che generò anche il contenzioso amministrativo definito con la sentenza n. 980/2017, il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il rinnovo del piano di coltivazione della cava “Saraceno Ucciardo” nel Comune di Carini e per il relativo recupero ambientale venne emesso dall'Assessorato TT.AA. soltanto il 25.10.2016 con DA n.
381/Gab, e che, riscontrando la nota dell'avv. per del CP_12 Pt_1 Pt_2
21.12.2016 con cui, comunicando l'adozione dell'atteso provvedimento, la si invitava
a modificare il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo per consentire il conferimento delle terre e rocce da scavo sopra indicate presso il citato sito della società nel Pt_1 Pt_2
8 r.g. 14212/2021
comune di Carini, SIS scpa rappresentò che l'iter approvativo del progetto di rinnovo del piano di coltivazione e recupero della citata cava, avviato dalla società già prima della sottoscrizione dei contratti del 17 luglio 2012, è stato Pt_1 Pt_2
indubbiamente superiore rispetto a quanto poteva essere stimato … in relazione anche ai tempi di esecuzione dello stesso Appalto, che chiaramente ha continuato a produrre materiale conferendolo nei siti già previsti e muniti delle relative autorizzazioni, e comunicò di non poter procedere alla modifica del piano di gestione esistente con conseguente impossibilità di conferimento dei residui materiali presso il sito della cava Saraceno –
Ucciardo.
Contesta quindi di essersi resa inadempiente all'obbligazione assunta, avendo le parti apposto scientemente la condizione sospensiva sapendo che la commessa con era in itinere secondo scadenze temporali urgenti e che il tempo di CP_13
avveramento della condizione era necessariamente legato e limitato ai tempi di esecuzione dell'attività di scavo della tratta “A” e “C” del Passante ferroviario.
Sottolinea di aver correttamente rappresentato alla controparte, sin dall'11.12.2012
(doc. 4 del fascicolo di parte attrice), che il proprio interesse al mantenimento del contratto era subordinato all'utile inserimento del progetto di nella Pt_1 Pt_2
prossima revisione del Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo e, poiché tale documento avrebbe dovuto essere presentato all' entro fine anno 2012, con CP_6
l'inserimento di tutti i nuovi progetti di riqualificazione ambientale, di averle chiesto l'invio del progetto debitamente munito delle approvazioni di legge entro i successivi 15 giorni.
In effetti, con la nota in questione, l'odierna convenuta evidenziava di essersi impegnata al conferimento di un quantitativo non inferiore a 200.000 tn di materiale escavato nel presupposto che codesta società avrebbe ottenuto a breve le autorizzazioni di legge al proprio progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ambientale della cava di calcare in C/da Saraceno- Ucciardo, e che in tale contesto si era impegnata ad CP_4
ottenere - in tempi compatibili con l'avanzamento delle attività di scavo dei lavori del
Passante – le necessarie autorizzazioni da parte della autorità competenti, subordinando a tal fine l'efficacia del contratto sottoscritto all'avverarsi delle condizioni pattuite.
9 r.g. 14212/2021
Pertanto, secondo la difesa della convenuta, le parti hanno assunto il rischio obiettivo in ordine al realizzarsi o meno dell'evento condizionante non in qualsiasi momento ma avuto riguardo alle finalità dell'accordo e soprattutto in tempo utile in relazione alla concreta esistenza dell'oggetto/bene e della reale ragione pratico – economica della prestazione.
Il mancato avveramento della condizione in un tempo ragionevole avrebbe quindi impedito che il contratto acquistasse efficacia, per cui difetterebbero persino i presupposti per la sua risoluzione;
in subordine, il contratto si sarebbe sì risolto ma non per l'inadempimento di essa comparente, bensì per l'impossibilità sopravvenuta incolpevole della prestazione e per la conseguente estinzione dell'obbligazione contrattuale.
Sostiene invece l'attrice che la controparte si sarebbe resa inadempiente e avrebbe comunque tenuto una condotta contraria al dovere di buona fede e correttezza contrattuale omettendo di dare seguito all'accordo modificativo del contratto, cui le parti erano pervenute a seguito di numerose interlocuzioni volte a preservarne l'interesse all'esecuzione della fornitura di terre e rocce provenienti dai lavori di escavazione lungo le tratte “A” e “C” del passante ferroviario, accordo che – tenuto conto dell'entrata in vigore del D.M. 161/2012 e dell'abrogazione dell'art. 186 D. Lgs. 152/2006 e stando al contenuto della nota del 17.12.2012 – era nel senso di prevedere il sito della our quale deposito intermedio, con durata pari a Pt_1
quella del modificando piano di utilizzo da parte di codesta Società, in attesa del provvedimento amministrativo della PR;
o in alternativa di prevedere
l'utilizzo da parte della società our delle terre e rocce da scavo provenienti dalle Pt_1
tratte A e C di cui ai contratti tra le parti in sostituzione di materiali di cava (cfr. pag. 17 dell'atto introduttivo).
Disattendendo le intese raggiunte, il non aveva invece modificato il CP_1
piano di gestione inoltrato all' con l'indicazione del sito dell'attrice come CP_6
deposito intermedio, mantenendolo invece come sito definitivo come chiaramente emergeva dalla nota SIS del 3.4.2013 (doc. 7 del fascicolo attoreo).
Ora, sebbene la difesa della convenuta sia stata alquanto manchevole sul tema e sebbene – in assenza di puntuali contestazioni – debba ritenersi provato (ex art. 115
10 r.g. 14212/2021
do. 1 c.p.c.) quanto asserito dall'attrice riguardo alle interlocuzioni e alle intese verbali raggiunte, non può mancarsi di osservare che proprio con la nota del 3 aprile
2013 SIS scpa, facendo seguito alla pregressa corrispondenza e ai colloqui intercorsi, informava la controparte che, in considerazione della necessità del di CP_1
procedere all'integrazione dell'attuale Piano di gestione terre e rocce da scavo prevedendo l'inserimento di nuovi siti di destinazione di materiale da scavo, in data
22 marzo 2013 si era tenuta una riunione presso il Controparte_14
dell' a seguito del quale era emersa la possibilità di inserire
[...] Parte_4
nuovi destinatari nell'ambito dell'attuale piano in corso di esecuzione, come modifica non sostanziale, e tra essi il progetto di utilizzo dei materiali da scavo per il ripristino ambientale della cava Saraceno – Carini, attivando tuttavia una fornitura potenziale massima di 150.000 mc di materiali da scavo provenienti dai cantieri della tratta C.
Veniva quindi chiesta a copia del provvedimento di Pt_1 Pt_2
autorizzazione al ripristino ambientale eventualmente integrato, in caso di non immediato utilizzo dei materiali, da copia dell'autorizzazione al deposito dei materiali in attesa di utilizzo per un periodo massimo di un anno, e le si comunicava che la modifica del progetto sarebbe stata oggetto di verifica di ottemperanza da parte dell'Autorità
Ambientale, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 152/06, e avrebbe richiesto una consultazione con i comuni interessati dal transito dei camion (in particolare i comuni di Capaci, Torretta e Carini) e in caso di esito positivo sarebbe stata attivata la fornitura.
Per l'attrice, tale richiesta sarebbe stata meramente strumentale, stante piuttosto l'onere di SIS scpa di prevedere sic et simpliciter il conferimento presso la cava quale deposito intermedio.
L'assunto non è però in alcun modo argomentato se non con il puro e semplice richiamo dell'art. 10 DM 161/2012 a norma del quale Il deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), avviene all'interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione. Il Piano di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio.
L'argomento trascura tuttavia che:
11 r.g. 14212/2021
in ragione del potenziale impatto ambientale dei depositi di materiale da scavo, la relativa gestione è stata regolamentata in modo puntuale già dal D. Lgs. 152/06 prevedendo le condizioni alle quali tali materiali non costituiscono “rifiuto” e la sottoposizione del piano di gestione ed utilizzo alla valutazione d'impatto ambientale del relativo progetto, ove prevista, ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'Art. 15 ”Disposizioni finali e transitorie” del DM 161/2012, Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del
2006 e successive modificazoni a quella prevista dal presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006; il DM 161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo” – emanato ai sensi dell'art. 49 DL 1/2012 - è stato pubblicato sulla GURI n. 221 del 21.9.2012, per cui alla data della riunione tenutasi presso l'Assessorato regionale TT.AA. il 22.3.2013, era già decorso il termine di
180 gg. per la presentazione di un Piano di utilizzo ai sensi dell'art. 5 dello stesso
Regolamento e la gestione del materiale escavato (considerato quale sottoprodotto) era quindi disciplinata dall'art. 186 D Lgs. 152/06 che, al comma 2, prevedeva cheOve la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi
12 r.g. 14212/2021
dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento;
l'integrazione/modifica del piano di gestione delle terre e rocce da scavo in essere (approvato dall'Assessorato TTAA con prot. 20692 del 23.3.2010) avrebbe dovuto essere autorizzata/approvata dall'autorità preposta e, per tale ragione,
l'opzione per una modifica “non sostanziale” (ossia meno incisiva) del piano avrebbe verosimilmente accelerato il relativo iter (si veda in proposito il contenuto dell'art. 8
DM 161/2012);
l'efficacia del contratto, con riguardo alle operazioni di conferimento, era sottoposta alla condizione sospensiva del provvedimento relativo all'integrazione del “Progetto di gestione delle terre e rocce da scavo” da parte dell' , Parte_4
delle cui indicazioni occorreva quindi tener conto nel predisporre la proposta di modifica da sottoporre all'approvazione. Co Ebbene, considerato che, nel riscontrare la richiesta formulata da con la nota del 3.4.2013, our si era limitata a stigmatizzare la contraddittorietà del Pt_1
comportamento del che, con nota del 20.3.2013, aveva dapprima chiesto CP_1
all'amministrazione giudiziaria documenti necessari per l'elaborazione del piano di
Utilizzo ai sensi del DM 161/2012, per poi richiedere invece documentazione per l'integrazione dell'attuale Piano di Gestione ai sensi del D. Lgs. 152/2006, che tale mutato atteggiamento si spiegava invece – come sopra evidenziato – con l'intervenuta perenzione del termine previsto dalla citata norma transitoria, che non risulta che l'attrice abbia avviato alcuna ulteriore interlocuzione fino alla comunicazione, nel dicembre del 2016 – ossia oltre tre anni più tardi – dell'adozione del provvedimento autorizzativo dell'amministrazione regionale, non v'è modo di addebitare alla convenuta alcuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale in relazione alla sopravvenuta impossibilità di dare esecuzione alla fornitura oggetto del contratto del 24.7.2012.
L'argomento difensivo addotto dalla comparente, secondo cui il contratto non aveva mai acquistato efficacia a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva entro un tempo ragionevole, compatibile con l'avanzamento dei lavori
13 r.g. 14212/2021
Contr oggetto della Convenzione intercorsa con e con l'esigenza di allocazione del materiale proveniente dagli scavi, trova infatti sostrato nell'indirizzo giurisprudenziale – condiviso da chi giudica – secondo cui per valutare secondo i canoni di buona fede oggettiva la correttezza del comportamento di una parte che asserisca di ritenere inefficace un contratto per il mancato avveramento di condizione sospensiva priva di termine specifico, occorre considerare gli interessi dedotti in contratto per verificare se era ormai decorso un lasso di tempo ragionevole entro il quale, secondo il regolamento contrattuale, si sarebbe dovuta verificare la condizione sospensiva, ovvero se al momento della dichiarazione della parte poteva ritenersi presente l'interesse contrattuale al suo mantenimento.
Come ritenuto dal Tribunale di Genova (nella sentenza pronunciata il
23.9.2019), nei casi in cui le parti non abbiano provveduto ad individuare il termine ultimo entro il quale verificare l'avveramento della condizione, spetta al Giudice intervenire in via suppletiva stabilendo se, alla luce delle caratteristiche e delle peculiarità della vicenda di volta in volta in esame, sia già o meno trascorso un termine congruo e ragionevole tale da poter ritenere definitivamente mancato l'avveramento della condizione. Difatti, la carenza dell'indicazione di un termine entro il quale la condizione sospensiva o risolutiva debba verificarsi o mancare non comporta necessariamente un vincolo a tempo indeterminato delle parti, ben potendosi il termine desumere implicitamente dalle esigenze di tutela degli opposti interessi delle parti;
con la conseguenza che, quando il rapporto giuridico sia sospensivamente condizionato al verificarsi di un evento del quale non sia indicato il termine entro il quale possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione – senza che decorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice – dal momento in cui sia decorso un lasso di tempo congruo entro il quale la condizione avrebbe dovuto avverarsi (nel medesimo senso, Trib. Milano, 26.11.2019)
Ed invero, che l'interesse di SIS scpa al conferimento delle terre e da CP_7
scavo fosse correlato all'avanzamento dei lavori di realizzazione del Passante
Ferroviario era circostanza nota alle parti, esplicitata nelle premesse e motivo di una particolare convenienza, per entrambe le parti, dei corrispettivi della fornitura e
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dell'”abbancamento” pattuiti. Donde l'interesse della convenuta a che la modifica del
Piano di Gestione del materiale escavato avvenisse in tempo utile, come peraltro chiaramente rappresentato già con la nota del dicembre 2012.
E' allora del tutto plausibile – e neppure contestato dall'attrice (che infatti colloca l'inadempimento della controparte in un tempo anteriore, ossia ai primi mesi del 2013, allorquando il Piano di gestione avrebbe, a suo dire, dovuto essere modificato nel senso voluto) – che a distanza di oltre 4 anni dalla conclusione del contratto il conferimento delle terre e rocce da scavo quale sottoprodotto dei lavori in questione non rispondesse più all'interesse della convenuta (e non fosse addirittura realizzabile), a motivo dello stadio avanzato dei lavori, come comunicato con la nota del 16.1.2017
La convenuta, producendo il SAL 90 relativo all'avanzamento dei lavori al
10.12.2016 (avverso il quale nessun rilievo è stato formulato), ha infatti sostenuto che alla data in cui era stato ottenuto da our il provvedimento autorizzativo Pt_1
condizionante l'efficacia del contratto i lavori di scavo relativi alle tratte interessate si erano conclusi, per la necessaria prosecuzione dei lavori non procastinabili, e le rocce scavate erano state ormai utilizzate diversamente per non ostacolare il progredire della commessa di cui alla Convenzione del 2004.
Deve dunque escludersi che il abbia assunto una condotta non CP_1
improntata a correttezza in pendenza della condizione e si sia reso inadempiente al momento del suo oltremodo tardivo avveramento.
Non ricorrono dunque i presupposti per l'invocata risoluzione contrattuale e per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, né ex art. 1218 c.c. né ex art. 2043 c.c
Al rigetto delle domande attoree consegue, in ossequio al criterio fissato dall'art. 91 cpv c.p.c., la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese di lite che, tenuto conto del valore della causa, dei parametri fissati dall'art. 4 DM
55/2014, dell'infondatezza delle eccezioni preliminari di parte convenuta, della natura documentale del giudizio e della sostanziale ripetitività degli scritti difensivi di parte convenuta, appare congro liquidare applicando per le prime due fasi i compensi medi previsti dall'ultimo scaglione della tabella n. 2 DM 147/2022
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aumentati del 10% ex art. 6 del Regolamento e per le altre due fasi i compensi minimi ragguagliati allo scaglione fino ad euro 520.000,00, aumentati del 10%.
Non ricorrono infine gli elementi costitutivi della responsabilità processuale aggravata dell'attrice, non apparendo l'esercizio dell'azione risarcitoria sorretto da colpa grave stante la complessità della vicenda e del quadro normativo di riferimento. Va pertanto rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da SIS scpa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
rigetta le domande proposte da nei confronti del Pt_1 Pt_2 Controparte_15
con l'atto di citazione notificato il 26 ottobre 2021;
[...]
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta;
condanna l'attrice alla rifusione delle spese dell'odierno giudizio, che liquida in complessivi € 15.586,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso in Palermo, il 31 marzo 2025
Il Giudice
Giovanna Nozzetti Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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