Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 4509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4509 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04509/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01086/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2025, proposto da
Michele Liguori, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori, Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’ottemperanza a giudicato per l’esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 14/3/2022 n. 1662
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 14/3/2022 n. 1662, con cui è stato condannato, per quello che qui rileva, il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente, quale difensore della parte privata e distrattario delle spese di lite, dell’importo di € 400,00 per compensi oltre accessori di legge (spese generali, C.A. e I.V.A.).
Sostiene il ricorrente che la sentenza è stata ritualmente notificata in copia informatica al Ministero della Giustizia con modalità telematiche il 30/3/2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata estratto da un pubblico elenco con espressa richiesta di pagamento delle spese di lite liquidate con la sentenza, dei relativi oneri accessori e degli interessi legali dalla sentenza; non è stata impugnata nel termine breve di 15 giorni dalla notifica e, pertanto, è passata in cosa giudicata ed è diventata irrevocabile, come risulta dal certificato di mancata proposizione di gravame che si deposita; il Ministero ha dato esecuzione solo alla esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ex L. 24/3/2001 n. 89 (che ha dato origine al procedimento di ottemperanza) pagando integralmente alla parte privata quanto liquidato con lo stesso decreto, ma non ha eseguito la sentenza in epigrafe per quanto attiene al pagamento delle spese di lite all’odierno ricorrente, né i relativi interessi legali, da computarsi sui compensi e sulle spese generali dal deposito della sentenza (14/3/2022) al soddisfo.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente rilevato che il ricorrente non è un creditore ex L. 24/3/2001 n. 89 in quanto il titolo azionato è una sentenza del Tribunale amministrativo regionale, per la parte avente ad oggetto la condanna alle spese in favore del ricorrente. Il caso in esame, pertanto, non rientra nella previsione di cui all’art. 5 sexies, comma 12 bis, L. 24/3/2001 n. 89, cosicché non deve essere disposta alcuna sospensione del giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
La sentenza della cui ottemperanza si controverte è infatti passata in cosa giudicata (come risulta dal certificato di mancata proposizione di gravame in atti); detta sentenza è stata ritualmente notificata dal ricorrente in copia informatica al Ministero della Giustizia con modalità telematiche il 30/3/2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata estratto da un pubblico elenco e, ai fini del giudizio di ottemperanza, ed è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo equivalente a quello esecutivo, ex art. 14, comma 1, D.L. 31/12/1996 n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28/2/1997 n. 30.
Il ministero, pur ritualmente intimato, non ha dimostrato di aver eseguito il pagamento richiesto.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a., poiché, a fronte dell’allegazione del titolo giudiziale fonte del diritto di credito il Ministero non ha provato di aver adempiuto al suo debito.
In conclusione, deve condannarsi l’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione.
Per quanto riguarda gli interessi sul credito vantato, come richiesto dal ricorrente, essi possono essere riconosciuti a far da dal passaggio in giudicato della sentenza, come da certificato in atti.
Sono inoltre dovuti, come statuito nella sentenza, tutti gli oneri di legge ( IVA, contributo alla Cassa Avvocati ma anche le spese generali, dovute ai sensi del DM 55/2014).
Esso pertanto deve essere condannato al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, che, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.
Si ricorda che, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 5-sexies della legge n. 89/2001, l’autodichiarazione “ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.”.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
Le spese del presente procedimento possono essere compensate, attesa la natura e le caratteristiche della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui alla motivazione e per l’effetto ordina al Ministero intimato al pagamento delle somme indicate in motivazione entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina sin d'ora Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, che, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO