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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 183 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
p.iva , (c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. MACRI' PELLIZZERI
GIOVAN BATTISTA , come da procura in atti. opponente, contro
p.IVA Controparte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Avv. P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTAMARIA MARIA CONCETTA come da Controparte_2
procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni delle parti: parte opposta concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore di adiva il Pt_1 Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G. per proporre opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 392/2022, emesso il 5 dicembre 2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.302,39, oltre interessi e spese ed eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione dell'ing. il difetto di CP_3
legittimazione attiva dell'IRCA e della CRIAS , mancanza dei requisiti necessari per emettere il decreto ingiuntivo e la carenza probatoria della documentazione prodotta in violazione ex art 50 TUB,, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via preliminare rigettare la richiesta provvisoria esecuzione perché non fondata in fatto ed in diritto
- Nel merito rigettare la pretesa vantata dal ricorrente in quanto per le motivazioni so-praindicate, il decreto ingiuntivo non doveva essere emesso, essendo sprovvisto dei pre-supposti prescritti dalla legge
- Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o annullabile, in-fondato in fatto e in diritto atteso, altresì, che le somme ivi richieste non sono dovute né esigibili per i motivi esposti
Si costituiva premettendo che in data 3.01.2011 il Sig. a bordo del ciclomotore di Pt_2 CP_4
, a causa di una buca e di un successivo avvallamento, rovinavs a terra, chiedevano
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
pro-tempore, nella causazione del sinistro de quo per avere omesso di curare la necessaria manutenzione della strada di sua proprietà e trascurato di segnalare adeguatamente l'anomalia della stessa, che costituiva una pericolosa insidia per i pedoni;
Per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig. attinenti e conseguenti Parte_3
alle lesioni riportate nel sinistro de quo, ivi compreso danno biologico, danno morale, invalidità permanente e temporanea ed
ogni altro danno attinente e/o conseguente alle lesioni dallo stesso subite in conseguenza del sinistro per cui è causa e che, a qualsiasi titolo, risulteranno accertati anche a seguito delle risultanze della espletanda CTU, il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria ed interessi in misura e decorrenza di legge, dalla data dell'evento fino al soddisfo;
Sempre per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare Controparte_5
al Sig. la somma di 81,96 € per spese mediche, sostenute da liquidarsi sulla base della documentazione Parte_3
che sarà prodotta in corso di giudizio e salva, comunque, la liquidazione in via equitativa per gli esborsi non documentabili, ovvero, quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equo liquidare in corso di causa;
Si costituiva l'Ente convenuto che contestava le domande di parte attrice e ne chiedeva il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, veniva ammessa la prova testimoniale.
In data 23.02.2016 il giudizio veniva dichiarato interrotto per la morte del procuratore del CP_5
Controparte_5
Regolarmente riassunta, la causa proseguiva con l'escussione dei testi e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
La domanda attorea non è fondata e, pertanto, va rigettata.
e hanno chiamato in giudizio il Parte_3 Controparte_4 Controparte_5
chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso in data 3 gennaio 2011 alle ore 20,30 circa in Via Falcone Borsellino. Controparte_5
Deducevano che la caduta era riconducibile alla presenza sulla strada percorsa dal ciclomotore di una buca e seguente avvallamento.
La vicenda per cui è causa va inquadrata nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
In diritto, occorre evidenziare che per lungo tempo la Suprema Corte, con riguardo alla responsabilità dell'Ente gestore o proprietario di un strada per i danni subiti dagli utenti, ha affermato che la pubblica amministrazione - nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche - è soggetta non soltanto ai limiti derivanti da norme di legge, regolamentari e tecniche, ma anche alle regole di comune prudenza e diligenza, fra le quali spicca il principio del neminem laedere.
In ottemperanza a tale principio, la pubblica amministrazione era tenuta a far sì che l'opus publicum non integrasse per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo;
pericolo che poteva concretizzarsi – con conseguente responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c. – allorquando nella situazione nella quale era avvenuto il sinistro fossero rinvenibili le caratteristiche dell'insidia o del trabocchetto, vale a dire quando lo stato dei luoghi fosse caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (v. Cass. Civ., sent.
n. 10132 del 26.05.2004; Cass. Civ., sent. n. 19653 del 01.10.2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha intrapreso un deciso revirement del precedente orientamento, affermando che la responsabilità dell'Ente per i danni subiti dagli utenti in relazione a carenza di manutenzione di beni demaniali deve essere, più correttamente, sussunta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo questo orientamento, la configurabilità della responsabilità da cose in custodia è giuridicamente più corretta rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale (Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006; sent. n. 20427 del 25.07.2008; sent. n. 8157 del 3.04.2009; sent. n. 24419 del 19.11.2009).
I principi di diritto enunciati nel tempo in tema di responsabilità per i danni causati da beni in custodia e di distribuzione dei relativi oneri probatori, come puntualmente esplicitati dalla Corte di Cassazione, sono i seguenti: è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11/05/2017, n. 11526); la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. Cass. Civ., sez. III,
05/02/2013, n. 2660); allorché venga accertato che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. Cass. Civ, sez. III, 22/06/2016, n. 12895; Cass. Civ., sez. III, del 17/10/2013, n.
23584).
Per l'appunto, la più recente giurisprudenza di legittimità è andata ponendo in evidenza, in materia, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la res in custodia.
La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio
è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. n. 11526/2017 cit.; cfr, anche, Cass. Civ., sez. III,
20/01/2014, n. 999; Cass. Civ., sez. III, 22/10/2013, n. 23919; Cass. Civ., ord. sez. VI, 09/03/2015, n.
4661; Cass. Civ., ord. sez. VI, 06/07/2015, n. 13930).
Dunque, l'Ente proprietario del bene in custodia risponde del danno, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo;
nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più
il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Sulla scorta dei richiamati principi e della loro applicazione nel caso di specie, non vi è prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso.
Non è sufficiente, ai fini del riconoscimento della pretesa risarcitoria, il mero accadimento dell'occorso e la qualità di custode in capo ai convenuti.
Come già sopra osservato, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli Enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile interazione della cosa con l'agire umano. Detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre ove raggiunta detta prova, resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, potendo il fortuito consistere anche nel comportamento del danneggiato (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 13/07/2011, n. 15389).
Sulla base delle risultanti processuali in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, ovvero, secondo quanto emerso in corso di escussione dei testi, non vi sono gli estremi per ritenere provata la pericolosità della cosa inerte ovvero non vi è prova del rapporto eziologico tra detta pericolosità ed il danno.
Nessuno dei testimoni ha assistito al sinistro così da poterne riferire le modalità. I testi escussi, nulla hanno riferito circa le modalità di accadimento dell'evento, non avendo nessuno di questi assistito alla caduta dell'attore. Invero risultano incerte le effettive modalità con cui si è verificata la caduta e, pertanto, non può considerarsi assolto l'onere gravante in capo a parte attrice di provare il rapporto di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia.
Dalle dichiarazioni dei testi è emerso che, seppur intervenuti a prestare soccorso all'attore, nessuno ha assistito alla caduta. Non è emersa la dinamica del sinistro, ovvero che l'evento e l'insidia del tombino abbia concretizzato una situazione di c.d. “insidia o trabocchetto” o “pericolo occulto”, con carattere obiettivo della “non visibilità” e soggettivo della “non prevedibilità dell'evento” da parte dell'attore.
In conclusione non è stato dimostrato né il nesso di causalità né l'insidia.
Le incertezze circa la modalità in cui si è verificata la caduta si risolvono nel mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore, secondo lo schema in tema di danno da cose in custodia, investendo un elemento costitutivo della fattispecie non altrimenti surrogabile. È onere dell'attore provare in modo rigoroso i fatti posti a fondamento della sua pretesa risarcitoria e dimostrare come le modalità dell'evento possa considerarsi conseguenza immediata e diretta dello stato insidioso della strada, ravvisare un nesso causale. La natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art 2051 c.c. esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita.
Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.
Dalle risultanze istruttorie, in definitiva, è emerso che nessun tipo di responsabilità può imputarsi al citato per le conseguenze dannose CP_5
riferite, atteso che il danneggiato non ha prioritariamente fornito la prova del “nesso di causalità” tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia e non avendo trovato riscontro di ciò nelle prove testimoniali escusse.
Non vi è prova, pertanto, che il sinistro sia avvenuto come conseguenza della particolare condizione della strada, ovvero che si sia verificato a causa di una situazione di obiettiva pericolosità, tale da rendere molto probabile ed inevitabile il danno, invero percepibile ed evitabile.
In mancanza della prova della pericolosità della cosa inerte e del rapporto eziologico tra detta pericolosità ed il danno, la cosa deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente.
Per tutto quanto sopra esposto in fatto e in diritto, deve concludersi, quindi, nel senso che già ex actis non emergono circostanze idonee a far maturare il convincimento circa la sussistenza di una situazione concreta di pericolo inevitabile ed imprevedibile, non superabile con la diligenza richiesta dalle caratteristiche della via percorsa.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, nella vicenda processuale sottoposta all'attenzione del decidente, va esclusa la configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. alla luce delle circostanze del caso concreto, cui consegue il rigetto della domanda attorea, con assorbimento del vaglio dei profili inerenti le voci di danno ristorabili e la loro quantificazione. 3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico degli attori e Parte_3
in favore del convenuto in giudizio, nella misura Controparte_4 Controparte_5
liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 183 2023 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di e;
Parte_3 Controparte_4
- condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal
[...]
P.G., liquidate in €.2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e CP_5
c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 24/06/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 183 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
p.iva , (c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. MACRI' PELLIZZERI
GIOVAN BATTISTA , come da procura in atti. opponente, contro
p.IVA Controparte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Avv. P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTAMARIA MARIA CONCETTA come da Controparte_2
procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni delle parti: parte opposta concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore di adiva il Pt_1 Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G. per proporre opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 392/2022, emesso il 5 dicembre 2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.302,39, oltre interessi e spese ed eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione dell'ing. il difetto di CP_3
legittimazione attiva dell'IRCA e della CRIAS , mancanza dei requisiti necessari per emettere il decreto ingiuntivo e la carenza probatoria della documentazione prodotta in violazione ex art 50 TUB,, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- In via preliminare rigettare la richiesta provvisoria esecuzione perché non fondata in fatto ed in diritto
- Nel merito rigettare la pretesa vantata dal ricorrente in quanto per le motivazioni so-praindicate, il decreto ingiuntivo non doveva essere emesso, essendo sprovvisto dei pre-supposti prescritti dalla legge
- Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o annullabile, in-fondato in fatto e in diritto atteso, altresì, che le somme ivi richieste non sono dovute né esigibili per i motivi esposti
Si costituiva premettendo che in data 3.01.2011 il Sig. a bordo del ciclomotore di Pt_2 CP_4
, a causa di una buca e di un successivo avvallamento, rovinavs a terra, chiedevano
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
pro-tempore, nella causazione del sinistro de quo per avere omesso di curare la necessaria manutenzione della strada di sua proprietà e trascurato di segnalare adeguatamente l'anomalia della stessa, che costituiva una pericolosa insidia per i pedoni;
Per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig. attinenti e conseguenti Parte_3
alle lesioni riportate nel sinistro de quo, ivi compreso danno biologico, danno morale, invalidità permanente e temporanea ed
ogni altro danno attinente e/o conseguente alle lesioni dallo stesso subite in conseguenza del sinistro per cui è causa e che, a qualsiasi titolo, risulteranno accertati anche a seguito delle risultanze della espletanda CTU, il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria ed interessi in misura e decorrenza di legge, dalla data dell'evento fino al soddisfo;
Sempre per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare Controparte_5
al Sig. la somma di 81,96 € per spese mediche, sostenute da liquidarsi sulla base della documentazione Parte_3
che sarà prodotta in corso di giudizio e salva, comunque, la liquidazione in via equitativa per gli esborsi non documentabili, ovvero, quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equo liquidare in corso di causa;
Si costituiva l'Ente convenuto che contestava le domande di parte attrice e ne chiedeva il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, veniva ammessa la prova testimoniale.
In data 23.02.2016 il giudizio veniva dichiarato interrotto per la morte del procuratore del CP_5
Controparte_5
Regolarmente riassunta, la causa proseguiva con l'escussione dei testi e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
La domanda attorea non è fondata e, pertanto, va rigettata.
e hanno chiamato in giudizio il Parte_3 Controparte_4 Controparte_5
chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso in data 3 gennaio 2011 alle ore 20,30 circa in Via Falcone Borsellino. Controparte_5
Deducevano che la caduta era riconducibile alla presenza sulla strada percorsa dal ciclomotore di una buca e seguente avvallamento.
La vicenda per cui è causa va inquadrata nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
In diritto, occorre evidenziare che per lungo tempo la Suprema Corte, con riguardo alla responsabilità dell'Ente gestore o proprietario di un strada per i danni subiti dagli utenti, ha affermato che la pubblica amministrazione - nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche - è soggetta non soltanto ai limiti derivanti da norme di legge, regolamentari e tecniche, ma anche alle regole di comune prudenza e diligenza, fra le quali spicca il principio del neminem laedere.
In ottemperanza a tale principio, la pubblica amministrazione era tenuta a far sì che l'opus publicum non integrasse per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo;
pericolo che poteva concretizzarsi – con conseguente responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c. – allorquando nella situazione nella quale era avvenuto il sinistro fossero rinvenibili le caratteristiche dell'insidia o del trabocchetto, vale a dire quando lo stato dei luoghi fosse caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (v. Cass. Civ., sent.
n. 10132 del 26.05.2004; Cass. Civ., sent. n. 19653 del 01.10.2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha intrapreso un deciso revirement del precedente orientamento, affermando che la responsabilità dell'Ente per i danni subiti dagli utenti in relazione a carenza di manutenzione di beni demaniali deve essere, più correttamente, sussunta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo questo orientamento, la configurabilità della responsabilità da cose in custodia è giuridicamente più corretta rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale (Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006; sent. n. 20427 del 25.07.2008; sent. n. 8157 del 3.04.2009; sent. n. 24419 del 19.11.2009).
I principi di diritto enunciati nel tempo in tema di responsabilità per i danni causati da beni in custodia e di distribuzione dei relativi oneri probatori, come puntualmente esplicitati dalla Corte di Cassazione, sono i seguenti: è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11/05/2017, n. 11526); la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. Cass. Civ., sez. III,
05/02/2013, n. 2660); allorché venga accertato che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. Cass. Civ, sez. III, 22/06/2016, n. 12895; Cass. Civ., sez. III, del 17/10/2013, n.
23584).
Per l'appunto, la più recente giurisprudenza di legittimità è andata ponendo in evidenza, in materia, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la res in custodia.
La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio
è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. n. 11526/2017 cit.; cfr, anche, Cass. Civ., sez. III,
20/01/2014, n. 999; Cass. Civ., sez. III, 22/10/2013, n. 23919; Cass. Civ., ord. sez. VI, 09/03/2015, n.
4661; Cass. Civ., ord. sez. VI, 06/07/2015, n. 13930).
Dunque, l'Ente proprietario del bene in custodia risponde del danno, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo;
nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più
il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Sulla scorta dei richiamati principi e della loro applicazione nel caso di specie, non vi è prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso.
Non è sufficiente, ai fini del riconoscimento della pretesa risarcitoria, il mero accadimento dell'occorso e la qualità di custode in capo ai convenuti.
Come già sopra osservato, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli Enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile interazione della cosa con l'agire umano. Detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre ove raggiunta detta prova, resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, potendo il fortuito consistere anche nel comportamento del danneggiato (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 13/07/2011, n. 15389).
Sulla base delle risultanti processuali in ordine alle modalità di verificazione del sinistro, ovvero, secondo quanto emerso in corso di escussione dei testi, non vi sono gli estremi per ritenere provata la pericolosità della cosa inerte ovvero non vi è prova del rapporto eziologico tra detta pericolosità ed il danno.
Nessuno dei testimoni ha assistito al sinistro così da poterne riferire le modalità. I testi escussi, nulla hanno riferito circa le modalità di accadimento dell'evento, non avendo nessuno di questi assistito alla caduta dell'attore. Invero risultano incerte le effettive modalità con cui si è verificata la caduta e, pertanto, non può considerarsi assolto l'onere gravante in capo a parte attrice di provare il rapporto di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia.
Dalle dichiarazioni dei testi è emerso che, seppur intervenuti a prestare soccorso all'attore, nessuno ha assistito alla caduta. Non è emersa la dinamica del sinistro, ovvero che l'evento e l'insidia del tombino abbia concretizzato una situazione di c.d. “insidia o trabocchetto” o “pericolo occulto”, con carattere obiettivo della “non visibilità” e soggettivo della “non prevedibilità dell'evento” da parte dell'attore.
In conclusione non è stato dimostrato né il nesso di causalità né l'insidia.
Le incertezze circa la modalità in cui si è verificata la caduta si risolvono nel mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore, secondo lo schema in tema di danno da cose in custodia, investendo un elemento costitutivo della fattispecie non altrimenti surrogabile. È onere dell'attore provare in modo rigoroso i fatti posti a fondamento della sua pretesa risarcitoria e dimostrare come le modalità dell'evento possa considerarsi conseguenza immediata e diretta dello stato insidioso della strada, ravvisare un nesso causale. La natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art 2051 c.c. esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita.
Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.
Dalle risultanze istruttorie, in definitiva, è emerso che nessun tipo di responsabilità può imputarsi al citato per le conseguenze dannose CP_5
riferite, atteso che il danneggiato non ha prioritariamente fornito la prova del “nesso di causalità” tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia e non avendo trovato riscontro di ciò nelle prove testimoniali escusse.
Non vi è prova, pertanto, che il sinistro sia avvenuto come conseguenza della particolare condizione della strada, ovvero che si sia verificato a causa di una situazione di obiettiva pericolosità, tale da rendere molto probabile ed inevitabile il danno, invero percepibile ed evitabile.
In mancanza della prova della pericolosità della cosa inerte e del rapporto eziologico tra detta pericolosità ed il danno, la cosa deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente.
Per tutto quanto sopra esposto in fatto e in diritto, deve concludersi, quindi, nel senso che già ex actis non emergono circostanze idonee a far maturare il convincimento circa la sussistenza di una situazione concreta di pericolo inevitabile ed imprevedibile, non superabile con la diligenza richiesta dalle caratteristiche della via percorsa.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, nella vicenda processuale sottoposta all'attenzione del decidente, va esclusa la configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. alla luce delle circostanze del caso concreto, cui consegue il rigetto della domanda attorea, con assorbimento del vaglio dei profili inerenti le voci di danno ristorabili e la loro quantificazione. 3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico degli attori e Parte_3
in favore del convenuto in giudizio, nella misura Controparte_4 Controparte_5
liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 183 2023 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di e;
Parte_3 Controparte_4
- condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal
[...]
P.G., liquidate in €.2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e CP_5
c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 24/06/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola