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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1656/2024 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 e vertente tra
, rappresentato e difesa dall'avv. Paolo Bellomo Parte_1
RECLAMANTE
E
non Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
costituiti
RECLAMATI
Fatto e diritto
Con reclamo depositato il 18 novembre 2024 ha impugnato la sentenza di apertura Parte_1
della liquidazione controllata adotta dal Tribunale di Crotone n. 26/2024 limitatamente alla determinazione degli importi mensili da versare al ceto creditorio ritenuti non in linea con la conservazione delle somme necessarie al proprio fabbisogno minimo familiare. Nel reclamo il ricorrente ha precisato di avere presentato analoga istanza, sotto forme di domanda di correzione dell'errore materiale, al Tribunale di Crotone ma che, non avendo ancora ricevuto alcun provvedimento ed essendo prossimo il termine per impugnare, riteneva di proporre cautelativamente anche il reclamo.
Veniva fissata con decreto l'udienza d comparizione, ma né il decreto né il reclamo risultano mai notificati alle controparti.
L'udienza del 12 febbraio 2025 originariamente fissate per la decisione veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione e, quindi, veniva differita per l'assenza del relatore al 12 marzo 2025. Anche questa udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione. Il reclamante, tuttavia, non ha depositato note per nessuna delle due udienze.
La Corte rileva che la natura del reclamo preclude la dichiarazione di improcedibilità o di estinzione del giudizio ( cfr. Cass. 8227/2012) imponendo la decisione nel merito.
Ciò premesso deve tuttavia rilevarsi che dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che con decreto di correzione dell'errore materiale del 19 novembre 2024, registrato il 19 dicembre 2024, il
Tribunale di Crotone ha accolto l'istanza qui proposta dal reclamante, disponendo che a disposizione del ceto creditorio venissero poste solo le somme eccedenti l'importo di E 1200 mensili da riservare al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Deve pertanto ritenersi che la mancata coltivazione dell'istanza in questa sede è dipesa dal venir meno dell'interesse alla decisione da parte del reclamante, per essere stato detto interesse già soddisfatto dal menzionato decreto di correzione dell'errore.
Ricorre quindi una situazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La mancata instaurazione del contraddittorio non richiede pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso Parte_1
la sentenza di apertura della liquidazione controllata del Tribunale di Crotone n. 26 del 2024 così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
nulla per le spese.
Così deciso il 23 aprile 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero