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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai
Sigg.ri: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
dott. Manuela Presidente rel. est. (ivi compresa l'azione Per_1 ex art. 1669 c.c.)
dott. Daniela Consigliere
CP_1
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile r.g. n. 265/2022 promossa
da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...]
Pirro Antonella
APPELLANTE
contro
con gli avv.ti Frangipane Andrea e Ferrandi Andrea CP_2
APPELLATO
pagina 1 di 10 In punto appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione terza civile, n. 2228/2021 pubblicata in data 8.9.2021
Conclusioni dell'appellante
In via principale: - respingere con qualsiasi statuizione l'avversa
opposizione al decreto ingiuntivo n. 8260/2015 emesso dal tribunale di
Brescia e pubblicato il 14.12.2015, in quanto irricevibile e/o infondata,
confermando il decreto ingiuntivo opposto limitatamente al credito pari
ad € 16.950,00 oltre IVA, ovvero a quell'importo minore e/o ridotto
ritenuto di giustizia;
- riformare la parte relativa alla condanna alle
spese, condannando il sig. al pagamento delle spese del CP_2
primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato del doppio grado di giudizio
con richiesta di distrazione degli stessi a favore del sottoscritto avvocato.
Conclusioni dell'appellato
In via principale, rigettare l'impugnazione proposta da
[...]
perché infondata in fatto ed in Parte_1
diritto e confermare per l'effetto la sentenza n. 2228/21 (RG 2036/2016)
pubblicata dal Tribunale di Brescia in data 8 settembre 2021.
In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di ritenuto parziale
fondamento delle doglianze attoree, previa revoca del decreto opposto,
rideterminare il quantum del corrispettivo eventualmente dovuto dal sig.
alla società appellante, tenuto conto: degli acconti da CP_2
pagina 2 di 10 questi già versati nel corso del rapporto, della condotta tenuta dalla
società appaltatrice negli anni successivi alla consegna dell'opera, dei
vizi-difetti dell'opera dalla stessa realizzata, sì come emersi
dall'istruttoria del giudizio di primo grado, e della mancata
corrispondenza, accertata dalla CTU ivi espletata, dei serramenti forniti
e posati rispetto a quelli concordati.
In ogni caso, spese di giudizio, anche di primo grado, integralmente
rifuse.
In via istruttoria, solo occorrendo e senza inversione dell'onere
probatorio, ammettersi prova per interpello del legale rappresentante
della società convenuta, e per testi, sulle circostanze di fatto non
ammesse, di cui alla memoria istruttoria 28 novembre 2016.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto il 3.12.2015 da Parte_1
di € 16.950 a saldo di quanto dovutole in
[...]
esecuzione del contratto di appalto 15.9.2008 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di serramenti, ritenendo che il credito dell'opponente per l'eliminazione dei vizi di cui era CP_2
affetta l'opera fosse di pari importo.
La causa era stata istruita mediante espletamento di CTU ed assunzione di prove orali.
pagina 3 di 10 Il CTU, dopo avere visionato il contratto di appalto, in cui il corrispettivo era previsto a corpo, ha quantificato in € 7.620 + iva la spesa necessaria per l'eliminazione dei vizi e difetti, considerando € 28
l'ora la manodopera, e in particolare:
circa la porta scorrevole, ha constatato che non era stata consegnata
(dalla fattura n. 110/2008 azionata in via monitoria andavano detratti €
400);
circa le ante ad oscuro in Okumè, ha accertato “evidenti imprecisioni nell'ancoraggio a muro dei cardini e dei fermi, nonché del fissaggio della ferramenta tramite perforazione con trapano elettrico ed inghisaggio nella muratura” (€ 4.500);
circa i serramenti in pino e alluminio e n. 8 vetrate con tenda modello
SunBell + Attuatore, ha accertato che “alcune parti e componenti, come guarnizioni, tappi e borchie in plastica, profili esterni etc. sono state montate in malo modo ed in alcuni casi mancano addirittura… nelle due porte finestre a forma trapezoidale poste al piano primo durante il montaggio sul falso con schiuma espansiva è stato imbratto il profilo in alluminio … le n° 8 vetrate con inserita la tenda modello SunBell non funzionano correttamente (€ 2.446);
circa le porte blindate “nel portoncino d'ingresso è stato isolato il vetro centrale privo di idonea siliconatura e risulta quindi essersi fessurato nel tempo rendendosi necessaria la sostituzione .. il vetro … si doveva pagina 4 di 10 presentare vincolato con apposite guarnizioni a tenuta e non da fissaggi con silicone” (€ 674).
Il primo Giudice ha ritenuto di applicare il diverso costo orario della manodopera necessaria per l'eliminazione dei vizi in € 39,50 - quale valore unitario di mercato per opere simili indicato nel Prezziario OO.EE
delle Provincia di Brescia in vigore. Applicando le dovute correzioni, in luogo di € 7.620 + iva erano necessari per l'eliminazione dei vizi €
10.800 + iva (€ 400 + € 5.420 + € 4.214 + € 766).
Se a ciò si aggiungeva il fatto, ammesso dal Ctu, il quale tuttavia non aveva modificato le sue conclusioni, che le ante ad oscuro in Okumè non erano più utilizzabili per gravi errori di progettazione e andavano sostituite nonchè la circostanza provata con i testi e Tes_1 Tes_2
secondo cui la fornitura era stata fatta in ritardo, si giungeva al sostanziale azzeramento del credito, pari a € 16.950 iva al 10% compresa.
Avverso la sentenza ha proposto appello
[...]
insistendo per l'accoglimento della Parte_1
domanda di rigetto dell'opposizione.
Ha resistito . CP_2
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 23
ottobre 2024.
MOTIVI della DECISIONE
Con motivo unico l'appellante censura la sentenza sotto plurimi pagina 5 di 10 profili.
1. Si duole che il tribunale abbia ritenuto di detrarre € 400 per mancata consegna della porta scorrevole, mentre non poteva escludersi che CP_2
avesse cambiato idea optando per una porta normale.
La censura è infondata poiché trattasi di mera supposizione e non di circostanza soggetta all'onere della prova.
2. Si duole che il tribunale abbia considerato costi per € 5.420 circa inesatta esecuzione di due porte ad oscuro in Okumè, poiché se errore vi era stato questo era imputabile anche al direttore dei lavori arch. Tes_1
e, pertanto, al committente.
La censura è infondata essendo l'appaltatore di opere tenuto a dimostrare di avere adoperato la perizia tecnica e la diligenza dovuta,
essendo quella richiesta contenuta nella disposizione di cui all'art. 1176
c.c., ossia quella del buon padre di famiglia che comporta inadempimento contrattuale anche per colpa lieve.
3. Si duole che il tribunale abbia considerato costi per € 4.214 circa le vetrate con inserita la tenda modello SunBell non correttamente funzionante, non potendosi escludere che il cattivo funzionamento della veneziana dipendesse da un uso sbagliato dell'appellato.
La censura è infondata poiché trattasi di mera supposizione e non di circostanza soggetta all'onere della prova.
4. Si duole che il tribunale abbia considerato costi per € 766 quanto a pagina 6 di 10 fornitura di porte blindate, nonostante non vi fosse coincidenza fra quanto riscontrato dal Ctu (mancanza di parti) e quanto lamentato dal committente con fax del 9.1.2009 (maniglie e spioncini).
La censura è infondata per quanto rilevato dal Ctu.
5. Si duole che il tribunale abbia considerato non contestata la circostanza dell'avvenuto riconoscimento dei vizi da parte sua,
desumibile dal ritardo con cui essa nel 2013 aveva chiesto il saldo relativo a lavori effettuati nel 2009 e chiede che siano espletate prove orali anche sui capitoli non ammessi.
La censura è infondata essendo generica la richiesta dell'ammissione di capitoli di prova non ammessi.
6. Si duole che il tribunale abbia considerato il costo orario per artigiano pari a € 39,50 l'ora contro quello più basso di € 28,00 applicato dal Ctu.
La censura è infondata. Le parti non avevano indicato il costo unitario delle opere ma avevano convenuto su prezzo “a corpo”. Il Ctu
successivamente al deposito della relazione, era stato invitato a indicare
“le fonti ovvero i criteri utilizzati per la quantificazione del costo delle opere necessarie per l'eliminazione delle difformità e dei vizi dell'opera”
e nella relazione integrativa aveva chiarito che aveva “ritenuto di applicare un costo orario €/ora 28,00 per artigiano, quale valore unitario di mercato per opere simili e già “scontato” rispetto a quanto indicato nel pagina 7 di 10 Prezziario OO.EE, della Provincia di Brescia in vigore che è pari a €/ora
39,50 per operaio specializzato”.
Correttamente, quindi, il tribunale ha applicato la tariffa piena.
7. Si duole che il tribunale abbia ritenuto che la data della consegna dei lavori sarebbe stata concordata per la fine settembre/inizio ottobre 2008
quando non vi è traccia di ciò, e anzi è inverosimile stante la conclusione del contratto d'appalto in data ravvicinata il 15.9.2008 e le richieste di modifica effettuate dal committente.
8. Si duole in ogni caso che il danno da ritardo sia stato equitativamente quantificato in € 5.000 se tale era l'importo che da €
10.800 più iva doveva diventare € 16.950 iva compresa.
Il settimo e l'ottavo motivo possono essere trattati unitariamente e sono fondati.
Il ritardo nella consegna dell'opera costituisce inadempimento risarcibile, che prescinde dall'azione risolutoria, solo se ricorrono i presupposti degli artt. 1453 e 1455 c.c. e, a mente dell'art. 1455 c.c., è
risarcibile solo il grave ritardo avuto riguardo all'interesse della parte che deve ricevere la fornitura.
Pur volendo ritenere che il conferimento dell'incarico risalisse a data precedente a quella della stipula del contratto concluso il 15.9.2008, la consegna avvenuta, secondo ddt prodotti, fra il 17.9.2008 e il 2.12.2008 o anche più tardi (agosto 2009), secondo testimonianze e Tes_1 Tes_2
pagina 8 di 10 non può integrare grave inadempimento da ritardo in assenza di prova che le parti avessero concordato un termine essenziale o che il committente avesse perso l'opportunità di dare in locazione l'immobile a persona a cui l'aveva promesso: nessun capitolo di prova sostiene detta ultima circostanza ritenuta plausibile dal tribunale.
€ 4.455 trovano giustificazione secondo il tribunale, oltre che nel ritardo, anche nei maggiori costi per una sostituzione, ma con riguardo a ciò il Ctu, pur riconoscendo il rilievo del Ctp di ha ritenuto di CP_2
confermare gli importi già espressi.
La sentenza va confermata in punto revoca del decreto ingiuntivo ma va riformata con condanna di a pagare a 2 € 4.455 (€ 15.255 CP_2 Pt_1
importo portato dal decreto ingiuntivo dedotta l'iva meno € 10.800), oltre interessi dalla domanda al saldo.
Alla riforma della sentenza segue una diversa decisione in punto spese di lite.
Si ritiene, per entrambi i gradi, di compensarle per 2/3 e di condannare a rifondere a per 1/3. CP_2 Pt_1
Nell'intero si liquidano in € 5.077 (di cui 919 per studio della controversia, € 777 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680 per la fase istruttoria ed € 1.701 per la fase decisionale), quelle del primo grado,
e in € 3.966 (di cui € 1.134 per lo studio della controversia, € 921 per l'introduzione del giudizio, € 1.911 per la fase decisionale), quelle del pagina 9 di 10 presente grado.
Resta confermata la statuizione sulle spese di ctu.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
condanna a pagare in favore di CP_2 Parte_1
€ 4.455 oltre interessi dalla domanda al Parte_1
saldo;
compensa per 2/3 le spese di lite del primo grado e condanna CP_2
a rifonderle a controparte per 1/3 che liquida in € 1.693 oltre
[...]
rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa per 2/3 le spese di lite del presente grado e condanna CP_2
a rifonderle al difensore di controparte che ne ha fatto domanda
[...]
per 1/3 che liquida in € 1.322 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 15 gennaio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai
Sigg.ri: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
dott. Manuela Presidente rel. est. (ivi compresa l'azione Per_1 ex art. 1669 c.c.)
dott. Daniela Consigliere
CP_1
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile r.g. n. 265/2022 promossa
da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...]
Pirro Antonella
APPELLANTE
contro
con gli avv.ti Frangipane Andrea e Ferrandi Andrea CP_2
APPELLATO
pagina 1 di 10 In punto appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione terza civile, n. 2228/2021 pubblicata in data 8.9.2021
Conclusioni dell'appellante
In via principale: - respingere con qualsiasi statuizione l'avversa
opposizione al decreto ingiuntivo n. 8260/2015 emesso dal tribunale di
Brescia e pubblicato il 14.12.2015, in quanto irricevibile e/o infondata,
confermando il decreto ingiuntivo opposto limitatamente al credito pari
ad € 16.950,00 oltre IVA, ovvero a quell'importo minore e/o ridotto
ritenuto di giustizia;
- riformare la parte relativa alla condanna alle
spese, condannando il sig. al pagamento delle spese del CP_2
primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato del doppio grado di giudizio
con richiesta di distrazione degli stessi a favore del sottoscritto avvocato.
Conclusioni dell'appellato
In via principale, rigettare l'impugnazione proposta da
[...]
perché infondata in fatto ed in Parte_1
diritto e confermare per l'effetto la sentenza n. 2228/21 (RG 2036/2016)
pubblicata dal Tribunale di Brescia in data 8 settembre 2021.
In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di ritenuto parziale
fondamento delle doglianze attoree, previa revoca del decreto opposto,
rideterminare il quantum del corrispettivo eventualmente dovuto dal sig.
alla società appellante, tenuto conto: degli acconti da CP_2
pagina 2 di 10 questi già versati nel corso del rapporto, della condotta tenuta dalla
società appaltatrice negli anni successivi alla consegna dell'opera, dei
vizi-difetti dell'opera dalla stessa realizzata, sì come emersi
dall'istruttoria del giudizio di primo grado, e della mancata
corrispondenza, accertata dalla CTU ivi espletata, dei serramenti forniti
e posati rispetto a quelli concordati.
In ogni caso, spese di giudizio, anche di primo grado, integralmente
rifuse.
In via istruttoria, solo occorrendo e senza inversione dell'onere
probatorio, ammettersi prova per interpello del legale rappresentante
della società convenuta, e per testi, sulle circostanze di fatto non
ammesse, di cui alla memoria istruttoria 28 novembre 2016.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto il 3.12.2015 da Parte_1
di € 16.950 a saldo di quanto dovutole in
[...]
esecuzione del contratto di appalto 15.9.2008 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di serramenti, ritenendo che il credito dell'opponente per l'eliminazione dei vizi di cui era CP_2
affetta l'opera fosse di pari importo.
La causa era stata istruita mediante espletamento di CTU ed assunzione di prove orali.
pagina 3 di 10 Il CTU, dopo avere visionato il contratto di appalto, in cui il corrispettivo era previsto a corpo, ha quantificato in € 7.620 + iva la spesa necessaria per l'eliminazione dei vizi e difetti, considerando € 28
l'ora la manodopera, e in particolare:
circa la porta scorrevole, ha constatato che non era stata consegnata
(dalla fattura n. 110/2008 azionata in via monitoria andavano detratti €
400);
circa le ante ad oscuro in Okumè, ha accertato “evidenti imprecisioni nell'ancoraggio a muro dei cardini e dei fermi, nonché del fissaggio della ferramenta tramite perforazione con trapano elettrico ed inghisaggio nella muratura” (€ 4.500);
circa i serramenti in pino e alluminio e n. 8 vetrate con tenda modello
SunBell + Attuatore, ha accertato che “alcune parti e componenti, come guarnizioni, tappi e borchie in plastica, profili esterni etc. sono state montate in malo modo ed in alcuni casi mancano addirittura… nelle due porte finestre a forma trapezoidale poste al piano primo durante il montaggio sul falso con schiuma espansiva è stato imbratto il profilo in alluminio … le n° 8 vetrate con inserita la tenda modello SunBell non funzionano correttamente (€ 2.446);
circa le porte blindate “nel portoncino d'ingresso è stato isolato il vetro centrale privo di idonea siliconatura e risulta quindi essersi fessurato nel tempo rendendosi necessaria la sostituzione .. il vetro … si doveva pagina 4 di 10 presentare vincolato con apposite guarnizioni a tenuta e non da fissaggi con silicone” (€ 674).
Il primo Giudice ha ritenuto di applicare il diverso costo orario della manodopera necessaria per l'eliminazione dei vizi in € 39,50 - quale valore unitario di mercato per opere simili indicato nel Prezziario OO.EE
delle Provincia di Brescia in vigore. Applicando le dovute correzioni, in luogo di € 7.620 + iva erano necessari per l'eliminazione dei vizi €
10.800 + iva (€ 400 + € 5.420 + € 4.214 + € 766).
Se a ciò si aggiungeva il fatto, ammesso dal Ctu, il quale tuttavia non aveva modificato le sue conclusioni, che le ante ad oscuro in Okumè non erano più utilizzabili per gravi errori di progettazione e andavano sostituite nonchè la circostanza provata con i testi e Tes_1 Tes_2
secondo cui la fornitura era stata fatta in ritardo, si giungeva al sostanziale azzeramento del credito, pari a € 16.950 iva al 10% compresa.
Avverso la sentenza ha proposto appello
[...]
insistendo per l'accoglimento della Parte_1
domanda di rigetto dell'opposizione.
Ha resistito . CP_2
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 23
ottobre 2024.
MOTIVI della DECISIONE
Con motivo unico l'appellante censura la sentenza sotto plurimi pagina 5 di 10 profili.
1. Si duole che il tribunale abbia ritenuto di detrarre € 400 per mancata consegna della porta scorrevole, mentre non poteva escludersi che CP_2
avesse cambiato idea optando per una porta normale.
La censura è infondata poiché trattasi di mera supposizione e non di circostanza soggetta all'onere della prova.
2. Si duole che il tribunale abbia considerato costi per € 5.420 circa inesatta esecuzione di due porte ad oscuro in Okumè, poiché se errore vi era stato questo era imputabile anche al direttore dei lavori arch. Tes_1
e, pertanto, al committente.
La censura è infondata essendo l'appaltatore di opere tenuto a dimostrare di avere adoperato la perizia tecnica e la diligenza dovuta,
essendo quella richiesta contenuta nella disposizione di cui all'art. 1176
c.c., ossia quella del buon padre di famiglia che comporta inadempimento contrattuale anche per colpa lieve.
3. Si duole che il tribunale abbia considerato costi per € 4.214 circa le vetrate con inserita la tenda modello SunBell non correttamente funzionante, non potendosi escludere che il cattivo funzionamento della veneziana dipendesse da un uso sbagliato dell'appellato.
La censura è infondata poiché trattasi di mera supposizione e non di circostanza soggetta all'onere della prova.
4. Si duole che il tribunale abbia considerato costi per € 766 quanto a pagina 6 di 10 fornitura di porte blindate, nonostante non vi fosse coincidenza fra quanto riscontrato dal Ctu (mancanza di parti) e quanto lamentato dal committente con fax del 9.1.2009 (maniglie e spioncini).
La censura è infondata per quanto rilevato dal Ctu.
5. Si duole che il tribunale abbia considerato non contestata la circostanza dell'avvenuto riconoscimento dei vizi da parte sua,
desumibile dal ritardo con cui essa nel 2013 aveva chiesto il saldo relativo a lavori effettuati nel 2009 e chiede che siano espletate prove orali anche sui capitoli non ammessi.
La censura è infondata essendo generica la richiesta dell'ammissione di capitoli di prova non ammessi.
6. Si duole che il tribunale abbia considerato il costo orario per artigiano pari a € 39,50 l'ora contro quello più basso di € 28,00 applicato dal Ctu.
La censura è infondata. Le parti non avevano indicato il costo unitario delle opere ma avevano convenuto su prezzo “a corpo”. Il Ctu
successivamente al deposito della relazione, era stato invitato a indicare
“le fonti ovvero i criteri utilizzati per la quantificazione del costo delle opere necessarie per l'eliminazione delle difformità e dei vizi dell'opera”
e nella relazione integrativa aveva chiarito che aveva “ritenuto di applicare un costo orario €/ora 28,00 per artigiano, quale valore unitario di mercato per opere simili e già “scontato” rispetto a quanto indicato nel pagina 7 di 10 Prezziario OO.EE, della Provincia di Brescia in vigore che è pari a €/ora
39,50 per operaio specializzato”.
Correttamente, quindi, il tribunale ha applicato la tariffa piena.
7. Si duole che il tribunale abbia ritenuto che la data della consegna dei lavori sarebbe stata concordata per la fine settembre/inizio ottobre 2008
quando non vi è traccia di ciò, e anzi è inverosimile stante la conclusione del contratto d'appalto in data ravvicinata il 15.9.2008 e le richieste di modifica effettuate dal committente.
8. Si duole in ogni caso che il danno da ritardo sia stato equitativamente quantificato in € 5.000 se tale era l'importo che da €
10.800 più iva doveva diventare € 16.950 iva compresa.
Il settimo e l'ottavo motivo possono essere trattati unitariamente e sono fondati.
Il ritardo nella consegna dell'opera costituisce inadempimento risarcibile, che prescinde dall'azione risolutoria, solo se ricorrono i presupposti degli artt. 1453 e 1455 c.c. e, a mente dell'art. 1455 c.c., è
risarcibile solo il grave ritardo avuto riguardo all'interesse della parte che deve ricevere la fornitura.
Pur volendo ritenere che il conferimento dell'incarico risalisse a data precedente a quella della stipula del contratto concluso il 15.9.2008, la consegna avvenuta, secondo ddt prodotti, fra il 17.9.2008 e il 2.12.2008 o anche più tardi (agosto 2009), secondo testimonianze e Tes_1 Tes_2
pagina 8 di 10 non può integrare grave inadempimento da ritardo in assenza di prova che le parti avessero concordato un termine essenziale o che il committente avesse perso l'opportunità di dare in locazione l'immobile a persona a cui l'aveva promesso: nessun capitolo di prova sostiene detta ultima circostanza ritenuta plausibile dal tribunale.
€ 4.455 trovano giustificazione secondo il tribunale, oltre che nel ritardo, anche nei maggiori costi per una sostituzione, ma con riguardo a ciò il Ctu, pur riconoscendo il rilievo del Ctp di ha ritenuto di CP_2
confermare gli importi già espressi.
La sentenza va confermata in punto revoca del decreto ingiuntivo ma va riformata con condanna di a pagare a 2 € 4.455 (€ 15.255 CP_2 Pt_1
importo portato dal decreto ingiuntivo dedotta l'iva meno € 10.800), oltre interessi dalla domanda al saldo.
Alla riforma della sentenza segue una diversa decisione in punto spese di lite.
Si ritiene, per entrambi i gradi, di compensarle per 2/3 e di condannare a rifondere a per 1/3. CP_2 Pt_1
Nell'intero si liquidano in € 5.077 (di cui 919 per studio della controversia, € 777 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680 per la fase istruttoria ed € 1.701 per la fase decisionale), quelle del primo grado,
e in € 3.966 (di cui € 1.134 per lo studio della controversia, € 921 per l'introduzione del giudizio, € 1.911 per la fase decisionale), quelle del pagina 9 di 10 presente grado.
Resta confermata la statuizione sulle spese di ctu.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
condanna a pagare in favore di CP_2 Parte_1
€ 4.455 oltre interessi dalla domanda al Parte_1
saldo;
compensa per 2/3 le spese di lite del primo grado e condanna CP_2
a rifonderle a controparte per 1/3 che liquida in € 1.693 oltre
[...]
rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa per 2/3 le spese di lite del presente grado e condanna CP_2
a rifonderle al difensore di controparte che ne ha fatto domanda
[...]
per 1/3 che liquida in € 1.322 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 15 gennaio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
pagina 10 di 10