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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5609/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5609/2013 promossa da:
(p.i. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del curatore p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Simona Gaeta, giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
Attrice
e
Avv. Michele Alfano (c.f. ), rapp.to e difeso, giusta procura in C.F._1
atti, dall'avv. Giuseppe Romanelli, giusta procura ed elezione di domicilio in atti
Convenuto
OGGETTO: revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate per l'udienza della precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la curatela del Controparte_1
ha convenuto in giudizio l'avv. Michele Alfano, al fine di ottenere la
[...]
declaratoria di inefficacia del pagamento effettuato a mezzo assegno bancario, in data
18.01.10, per l'importo di euro 17.685,00 nonché l'ulteriore pagamento di euro 3375,00
pagina 1 di 6 sulla suddetta somma a titolo di r.a., di cui alla fattura n. 1 del 19.01.2010, effettuato in suo favore.
A sostegno della domanda la Curatela ha dedotto: a) che in data 22.12.2010, il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato il fallimento della società Controparte_1
b) che in data 02.02.2010, la società in bonis aveva presentato domanda di
[...]
concordato preventivo a cui aveva fatto seguito decreto di apertura del concordato, iscritto in data 20.04.2010; c) che nei sei mesi precedenti la società, aveva effettuato in favore del convenuto il suddetto pagamento, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale prestata per la elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ai sensi del D.Lgs 239/01; d) che la controparte era a conoscenza dello stato decotivo della controparte .
Regolarmente si è costituita in giudizio la convenuta, instando per il rigetto della domanda e deducendo in via preliminare l'inammissibilità ed improcedibilità per carenza dello ius postulandi, nel merito che il credito de quo era relativo al pagamento per l'espletamento dell'attività professionale, consistita nella elaborazione del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 e quindi per una attività che non comportava la conoscenza della documentazione contabile della società. Ha instato quindi per il rigetto della domanda per la sua inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza, con vittoria delle spese. Instaurato il contraddittorio, la causa, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 cpc 6° comma, è stata istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova testi come ammesse. All'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 15.10.2024, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Si evidenzia che solo parte convenuta ha provveduto al deposito delle comparse conclusionali autorizzate.
*
Ciò posto in punto di fatto, va preliminarmente rilevata l'infondatezza in merito alla sollevata questione di inammissibilità ed improcedibilità del presente giudizio per carenza dello ius postulandi sollevata da parte convenuta. Invero, sebbene la procura pagina 2 di 6 esibita nell'atto introduttivo del giudizio reca una firma illeggibile, tale nullità relativa, ritualmente sollevata dalla parte convenuta, la cui possibilità di sanatoria è stata pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di merito, è stata sanata dalla parte istante con la prima replica integrando la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara notizia del nome dell'autore della firma illeggibile.
Nel merito la domanda non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
La odierna azione è stata promossa, in via principale dalla Curatela, ex at.67 II co L.F. ed ha ad oggetto il pagamento effettuato dalla società in bonis in adempimento dell'obbligazione inerente alla prestazione professionale resa dall'Avv. Michele Alfano, circostanza quest'ultima incontestata.
Detto pagamento è avvenuto nell'arco dei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo (pubblicata nel RRII il 20.04.2010), periodo cui far riferimento giacchè la procedura concordataria non ha avuto esito positivo ma è seguita invece dichiarazione di fallimento (67 bis II co lf, secondo la portata applicativa ulteriormente precisata da Cass.n. 21909/2019). Tale circostanza risulta incontestata.
L'interesse della Procedura discende direttamente dal fatto che l'eventus damni è da ritenersi in re ipsa, consistendo nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum che a sua volta è ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito. Consegue che sul Curatore grava solo l'onere di provare lo stato di conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens.
L'art. 67 l.f. distingue due diverse tipologie sostanziali di atti impugnabili: una prima categoria, caratterizzata per diversi aspetti dalla anomalia del rapporto tra fallendo ed accipiens, dalla quale deriva una presunzione di percezione dell'insolvenza che impone al soggetto in bonis l'onere di provare l'inscientia ed una seconda categoria in cui ad essere presunto è solo l'eventus damni, laddove invece la conoscenza dell'insolvenza deve essere dimostrata dal curatore che peraltro potrà giovarsi anche della prova presuntiva. A mente dell'art. 67 comma 2 :” …Sono altresì revocati, se il curatore prova pagina 3 di 6 che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi alla dichiarazione di fallimento”. La curatela fallimentare che agisce in revocatoria dovrà quindi, oltre che fornire la prova del fatto storico del componimento nel “periodo sospetto” dell'atto revocando, dimostrare che il convenuto in revocatoria fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore successivamente fallito all'epoca dell'atto. Bisogna altresì specificare che lo stato di insolvenza, di cui deve essere a conoscenza il convenuto in revocatoria, deve corrispondere alla incapacità dell'imprenditore ad assolvere regolarmente, e con normali mezzi solutori, alle obbligazioni assunte per il venir meno della liquidità e della disponibilità di credito occorrenti per il normale svolgimento dell'impresa. La norma fallimentare richiede, quindi, la prova della conoscenza effettiva, e non della semplice conoscibilità, dell'insolvenza, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica (conoscenza effettiva) dello stato di decozione. Nella valutazione presuntiva deve aversi riguardo alla ordinaria prudenza e avvedutezza parametrate in relazione alle concrete qualità personali e professionali di colui che ha ricevuto il pagamento oggetto di revocatoria nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare. (Cass. 1101/2014-Cass.
26935/2006). L'identificazione della conoscenza dello stato di insolvenza in una revocatoria fallimentare discende da una analisi accurata e contestualizzata di vari indici presuntivi. La rilevanza e l'interpretazione di questi indizi dipendono dalla tipologia del creditore coinvolto e dalla natura della loro relazione con l'azienda debitrice in quanto i creditori istituzionali, come le banche, possono avere risorse e processi più sofisticate per monitorare e interpretare questi segnali mentre, i creditori comuni, potrebbero non avere, né le capacità, né l'abitudine, ad effettuare tali valutazioni approfondite. Inoltre,
l'esistenza di uno o più indizi, non determina automaticamente la conoscenza dello stato di insolvenza ma deve essere valutata all'interno del contesto più ampio della situazione finanziaria e operativa dell'azienda. Fatte queste necessarie premesse occorre rilevare pagina 4 di 6 come, nella fattispecie che ci occupa, non risulta provata la conoscenza dello stato di decozione da parte del convenuto. La prestazione professionale svolta dall'avv. Alfano, infatti, si è limitata alla predisposizione di un atto (MOG) che non ha comportato alcuna acquisizione di documentazione contabile o finanziaria che in qualche modo abbia potuto comportare una conoscenza, anche indiretta, dello stato di insolvenza in cui versava, all'epoca dell'incarico ricevuto, la società debitrice.
Ma vi è di più!
Anche la istruttoria effettuata nel corso del giudizio ha confermato che, il convenuto, nello svolgimento dell'attività espletata nessun accesso ha avuto alla contabilità della società. In particolare, il Presidente della società fallita , ha dichiarato:” … preciso che gli aspetti finanziari di bilanci e bancari erano esclusi dall'incarico”….” Nessuna documentazione o informazione di carattere finanziario relativa alla situazione economica della società fu fornita dall'avv. Michele Alfano anche perché tale tipo di informazione non era rilevante rispetto all'incarico conferito”.
Del pari non può trovare accoglimento la domanda ex art. 2901 c.c., proposta in via subordinata dalla curatela, non essendo fornita prova dell'eventus damni, da parte della
Curatela.
È orientamento pacifico ormai quello secondo cui “In materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'"eventus damni", ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare;
la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19515 del 19/07/2019; conf. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 14478 del 26/05/2021).
Nel caso di specie, alcuna prova in tal senso è stata fornita.
pagina 5 di 6 Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con la maggiorazione del 30% delle spese processuali per la redazione degli atti in modalità telematica, come richiesta, che hanno agevolato la consultazione degli atti di causa, delle singole udienze e dei provvedimenti adottati, apportando utilità allo studio del procedimento e alla sua decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, disattesa e reietta, così definitivamente dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2540,00 per compenso professionale, 762,00 per aumento del
30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti e allegati nell'ambito del PCT, oltre rimborso spese generali, iva e cap con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Nocera Inferiore, 23.05.2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Genny De Cesare
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5609/2013 promossa da:
(p.i. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del curatore p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Simona Gaeta, giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
Attrice
e
Avv. Michele Alfano (c.f. ), rapp.to e difeso, giusta procura in C.F._1
atti, dall'avv. Giuseppe Romanelli, giusta procura ed elezione di domicilio in atti
Convenuto
OGGETTO: revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate per l'udienza della precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la curatela del Controparte_1
ha convenuto in giudizio l'avv. Michele Alfano, al fine di ottenere la
[...]
declaratoria di inefficacia del pagamento effettuato a mezzo assegno bancario, in data
18.01.10, per l'importo di euro 17.685,00 nonché l'ulteriore pagamento di euro 3375,00
pagina 1 di 6 sulla suddetta somma a titolo di r.a., di cui alla fattura n. 1 del 19.01.2010, effettuato in suo favore.
A sostegno della domanda la Curatela ha dedotto: a) che in data 22.12.2010, il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato il fallimento della società Controparte_1
b) che in data 02.02.2010, la società in bonis aveva presentato domanda di
[...]
concordato preventivo a cui aveva fatto seguito decreto di apertura del concordato, iscritto in data 20.04.2010; c) che nei sei mesi precedenti la società, aveva effettuato in favore del convenuto il suddetto pagamento, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale prestata per la elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ai sensi del D.Lgs 239/01; d) che la controparte era a conoscenza dello stato decotivo della controparte .
Regolarmente si è costituita in giudizio la convenuta, instando per il rigetto della domanda e deducendo in via preliminare l'inammissibilità ed improcedibilità per carenza dello ius postulandi, nel merito che il credito de quo era relativo al pagamento per l'espletamento dell'attività professionale, consistita nella elaborazione del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 e quindi per una attività che non comportava la conoscenza della documentazione contabile della società. Ha instato quindi per il rigetto della domanda per la sua inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza, con vittoria delle spese. Instaurato il contraddittorio, la causa, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 cpc 6° comma, è stata istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova testi come ammesse. All'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 15.10.2024, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Si evidenzia che solo parte convenuta ha provveduto al deposito delle comparse conclusionali autorizzate.
*
Ciò posto in punto di fatto, va preliminarmente rilevata l'infondatezza in merito alla sollevata questione di inammissibilità ed improcedibilità del presente giudizio per carenza dello ius postulandi sollevata da parte convenuta. Invero, sebbene la procura pagina 2 di 6 esibita nell'atto introduttivo del giudizio reca una firma illeggibile, tale nullità relativa, ritualmente sollevata dalla parte convenuta, la cui possibilità di sanatoria è stata pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di merito, è stata sanata dalla parte istante con la prima replica integrando la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara notizia del nome dell'autore della firma illeggibile.
Nel merito la domanda non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
La odierna azione è stata promossa, in via principale dalla Curatela, ex at.67 II co L.F. ed ha ad oggetto il pagamento effettuato dalla società in bonis in adempimento dell'obbligazione inerente alla prestazione professionale resa dall'Avv. Michele Alfano, circostanza quest'ultima incontestata.
Detto pagamento è avvenuto nell'arco dei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo (pubblicata nel RRII il 20.04.2010), periodo cui far riferimento giacchè la procedura concordataria non ha avuto esito positivo ma è seguita invece dichiarazione di fallimento (67 bis II co lf, secondo la portata applicativa ulteriormente precisata da Cass.n. 21909/2019). Tale circostanza risulta incontestata.
L'interesse della Procedura discende direttamente dal fatto che l'eventus damni è da ritenersi in re ipsa, consistendo nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum che a sua volta è ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito. Consegue che sul Curatore grava solo l'onere di provare lo stato di conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens.
L'art. 67 l.f. distingue due diverse tipologie sostanziali di atti impugnabili: una prima categoria, caratterizzata per diversi aspetti dalla anomalia del rapporto tra fallendo ed accipiens, dalla quale deriva una presunzione di percezione dell'insolvenza che impone al soggetto in bonis l'onere di provare l'inscientia ed una seconda categoria in cui ad essere presunto è solo l'eventus damni, laddove invece la conoscenza dell'insolvenza deve essere dimostrata dal curatore che peraltro potrà giovarsi anche della prova presuntiva. A mente dell'art. 67 comma 2 :” …Sono altresì revocati, se il curatore prova pagina 3 di 6 che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi alla dichiarazione di fallimento”. La curatela fallimentare che agisce in revocatoria dovrà quindi, oltre che fornire la prova del fatto storico del componimento nel “periodo sospetto” dell'atto revocando, dimostrare che il convenuto in revocatoria fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore successivamente fallito all'epoca dell'atto. Bisogna altresì specificare che lo stato di insolvenza, di cui deve essere a conoscenza il convenuto in revocatoria, deve corrispondere alla incapacità dell'imprenditore ad assolvere regolarmente, e con normali mezzi solutori, alle obbligazioni assunte per il venir meno della liquidità e della disponibilità di credito occorrenti per il normale svolgimento dell'impresa. La norma fallimentare richiede, quindi, la prova della conoscenza effettiva, e non della semplice conoscibilità, dell'insolvenza, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica (conoscenza effettiva) dello stato di decozione. Nella valutazione presuntiva deve aversi riguardo alla ordinaria prudenza e avvedutezza parametrate in relazione alle concrete qualità personali e professionali di colui che ha ricevuto il pagamento oggetto di revocatoria nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare. (Cass. 1101/2014-Cass.
26935/2006). L'identificazione della conoscenza dello stato di insolvenza in una revocatoria fallimentare discende da una analisi accurata e contestualizzata di vari indici presuntivi. La rilevanza e l'interpretazione di questi indizi dipendono dalla tipologia del creditore coinvolto e dalla natura della loro relazione con l'azienda debitrice in quanto i creditori istituzionali, come le banche, possono avere risorse e processi più sofisticate per monitorare e interpretare questi segnali mentre, i creditori comuni, potrebbero non avere, né le capacità, né l'abitudine, ad effettuare tali valutazioni approfondite. Inoltre,
l'esistenza di uno o più indizi, non determina automaticamente la conoscenza dello stato di insolvenza ma deve essere valutata all'interno del contesto più ampio della situazione finanziaria e operativa dell'azienda. Fatte queste necessarie premesse occorre rilevare pagina 4 di 6 come, nella fattispecie che ci occupa, non risulta provata la conoscenza dello stato di decozione da parte del convenuto. La prestazione professionale svolta dall'avv. Alfano, infatti, si è limitata alla predisposizione di un atto (MOG) che non ha comportato alcuna acquisizione di documentazione contabile o finanziaria che in qualche modo abbia potuto comportare una conoscenza, anche indiretta, dello stato di insolvenza in cui versava, all'epoca dell'incarico ricevuto, la società debitrice.
Ma vi è di più!
Anche la istruttoria effettuata nel corso del giudizio ha confermato che, il convenuto, nello svolgimento dell'attività espletata nessun accesso ha avuto alla contabilità della società. In particolare, il Presidente della società fallita , ha dichiarato:” … preciso che gli aspetti finanziari di bilanci e bancari erano esclusi dall'incarico”….” Nessuna documentazione o informazione di carattere finanziario relativa alla situazione economica della società fu fornita dall'avv. Michele Alfano anche perché tale tipo di informazione non era rilevante rispetto all'incarico conferito”.
Del pari non può trovare accoglimento la domanda ex art. 2901 c.c., proposta in via subordinata dalla curatela, non essendo fornita prova dell'eventus damni, da parte della
Curatela.
È orientamento pacifico ormai quello secondo cui “In materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'"eventus damni", ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare;
la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19515 del 19/07/2019; conf. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 14478 del 26/05/2021).
Nel caso di specie, alcuna prova in tal senso è stata fornita.
pagina 5 di 6 Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con la maggiorazione del 30% delle spese processuali per la redazione degli atti in modalità telematica, come richiesta, che hanno agevolato la consultazione degli atti di causa, delle singole udienze e dei provvedimenti adottati, apportando utilità allo studio del procedimento e alla sua decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, disattesa e reietta, così definitivamente dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2540,00 per compenso professionale, 762,00 per aumento del
30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti e allegati nell'ambito del PCT, oltre rimborso spese generali, iva e cap con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Nocera Inferiore, 23.05.2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Genny De Cesare
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