Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/1968, n. 365
CASS
Sentenza 5 febbraio 1968

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Per aversi attivita artigiana, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1956,n 860, contenente le norme per la disciplina giuri- dica delle imprese artigiane,occorre che l'impresa presenti i requisiti di cui alle lettere a), b) e C) dell'art. 1 della predetta legge, prescindendosi dal numero massimo di lavoratori dipendenti. L'impresa e, pertanto, artigiana se sussistano i seguenti requisiti fondamentali a)che abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi di natura artistica o usuale b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari C) che il titolare abbia la piena responsabilita dell'azienda ed assuma tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/1968, n. 365
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 365
    Data del deposito : 5 febbraio 1968

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