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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/08/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6185/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6185/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZARINI Parte_1 C.F._1 FILIPPO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LANZARINI FILIPPO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZARINI Parte_2 C.F._2 FILIPPO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LANZARINI FILIPPO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05.05.2025 il SI. (nato a Parte_1 CA (PD) in data 26.08.1991) e la SI.ra (nata a [...] il Parte_2 18.10.1997) proponevano domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte. Si premette che a seguito della convivenza more uxorio è nata a [...] Persona_1 (06.08.2022), regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori. Il Giudice delegato fissava per il 27.06.2025, termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc) come da espressa richiesta delle parti che rinunciavano a comparire personalmente. Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice tratteneva la causa in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento: pagina 1 di 6 Per_
1. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua educazione, istruzione, salute e residenza abituale, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. onere dei genitori quello di tenersi Per_2 reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. La minore avrà collocazione prevalente presso la madre, presso l'abitazione dalla stessa condotta in locazione sita in Bologna, via Di Corticella n. 207/4. La SI.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga Pt_2 Per_ opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra sarà tenuta a darne Pt_2 notizia al SI. con congruo preavviso. Pt_1
3. Considerata la tenera età della minore (2 anni) e la distanza geografica tra i genitori, vengono stabilite le seguenti modalità di frequentazione con il padre:
• Videochiamate quotidiane in orari compatibili con i ritmi della bambina, indicativamente nella fascia oraria 19.00-21.00;
• Incontri in presenza in Italia, presso l'abitazione dei genitori del padre sita in Vigodarzere (PD), Via Don Milani n. 18 o altro luogo idoneo previamente concordato tra i genitori (a titolo esemplificativo una futura abitazione del padre a Bologna o dintorni):
- due fine settimana al mese (a seconda di disponibilità di entrambi i genitori), dal venerdì sera a domenica sera;
- durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale e il giorno di Natale (24 e 25 dicembre) con un genitore e il Capodanno (31 dicembre e 1° gennaio) con l'altro;
- durante le vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
- vacanze estive e nel corso dell'anno: con ciascun genitore tre settimane da concordare e da comunicare con almeno un mese di anticipo. In caso di disaccordo la decisione dei periodi spetterà alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari. Le parti forniscono il reciproco consenso a poter effettuare le vacanze estive e/o invernali anche in territorio estero.
- il giorno del proprio compleanno: entrambi i genitori si impegnano a trascorrere la giornata con la figlia. Qualora uno dei due non fosse più d'accordo, il compleanno sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore;
trascorreranno, inoltre, i ponti e le festività di ogni anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno ecc. ecc. ...) con ciascun genitore in maniera alternata;
- Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche Per_ degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di .
4. Il calendario delle visite potrà essere progressivamente ampliato con il crescere della bambina, previo accordo tra i genitori e tenendo conto delle sue esigenze o modificato in caso di trasferimento in Italia, provincia di Bologna, del sig. come segue: Pt_1
- collocamento paritario con ciascun genitore il 50% del tempo, secondo uno schema di visita 2 - 2 - 3 a settimane alternate.
5. Il signor si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Pt_1 somma mensile di € 500,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre. Tale importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno. Inoltre, i ricorrenti danno atto che il cd. assegno unico sarà versato direttamente sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_2
pagina 2 di 6 (doc.ti n. 8 e n. 9); Le parti concordano di regolamentare e modificare, previo accordo in forma scritta, il contributo di mantenimento qualora si modifichino le condizioni lavorative dei genitori;
6. Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. Si considerano straordinarie le seguenti spese:
- Spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN (visite specialistiche, cure dentistiche, occhiali, ecc.);
- Spese scolastiche di inizio anno (libri, materiale didattico, ecc.);
- Attività extrascolastiche (sport, corsi di lingua, ecc.);
- Viaggi di istruzione e vacanze studio;
- Spese per baby sitter in caso di documentata necessità. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo quelle aventi carattere di urgenza. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
7. Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia Pt_1 fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
8. Le spese di viaggio per gli incontri padre-figlia saranno a carico del padre.
9. I genitori si impegnano a:
- mantenere tra loro una comunicazione costante e costruttiva nell'interesse della figlia;
- informarsi reciprocamente su tutte le questioni di rilievo riguardanti la minore;
- favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato della figlia con entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine;
- astenersi da comportamenti che possano essere di pregiudizio al sereno sviluppo della minore.
- prestare sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto
10. Le parti concordano di rivalutare le presenti condizioni al compimento del sesto anno di età della minore, per adeguare il regime di frequentazione alle sue mutate esigenze.
11. I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
***** Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, a seguito di attenta valutazione riguardante le determinazioni attinenti alla figlia della coppia, ancora piccola, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporti con entrambi i genitori, nella salvaguardia del diritto degli stessi alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della prole la collocazione prevalente presso la casa familiare con la madre (sita in Bologna, via Di Corticella n. 207/4) dove avrà residenza anagrafica. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascuno separatamente. La frequentazione avverrà secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo. Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
pagina 3 di 6 Si accorda altresì a che le spese straordinarie siano ripartite in maniera proporzionale tra i ricorrenti, nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre secondo la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di Bologna. Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto. Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi a che le spese del presente procedimento siano compensate fra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: Per_ dà atto e dispone che la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua educazione, istruzione, salute e residenza abituale, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
dà atto e dispone che la minore avrà collocazione prevalente presso la madre, presso l'abitazione dalla stessa condotta in locazione sita in Bologna, via Di Corticella n. 207/4. La SI.ra avrà la facoltà Pt_2 Per_
- ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra sarà Pt_2 tenuta a darne notizia al SI. con congruo preavviso;
Pt_1 dà atto e dispone le seguenti modalità di frequentazione padre/figlia considerata la tenera età della stessa e la distanza geografica tra i due genitori:
• Videochiamate quotidiane in orari compatibili con i ritmi della bambina, indicativamente nella fascia oraria 19.00-21.00;
• Incontri in presenza in Italia, presso l'abitazione dei genitori del padre sita in Vigodarzere (PD), Via Don Milani n. 18 o altro luogo idoneo previamente concordato tra i genitori (a titolo esemplificativo una futura abitazione del padre a Bologna o dintorni):
- due fine settimana al mese (a seconda di disponibilità di entrambi i genitori), dal venerdì sera a domenica sera;
- durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale e il giorno di Natale (24 e 25 dicembre) con un genitore e il Capodanno (31 dicembre e 1° gennaio) con l'altro;
- durante le vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
- vacanze estive e nel corso dell'anno: con ciascun genitore tre settimane da concordare e da comunicare con almeno un mese di anticipo. In caso di disaccordo la decisione dei periodi spetteràalla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari. Le parti forniscono il reciproco consenso a poter effettuare le vacanze estive e/o invernali anche in territorio estero.
- il giorno del proprio compleanno: entrambi i genitori si impegnano a trascorrere la giornata con la figlia. Qualora uno dei due non fosse più d'accordo, il compleanno sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore;
trascorreranno, inoltre, i ponti e le festività di ogni anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno ecc. ecc. ...) con ciascun genitore in maniera alternata;
pagina 4 di 6 - Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche Per_ degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di . dà atto che il calendario delle visite potrà essere progressivamente ampliato con il crescere della bambina, previo accordo tra i genitori e tenendo conto delle sue esigenze o modificato in caso di trasferimento in Italia, provincia di Bologna, del sig. come segue: Pt_1
- collocamento paritario con ciascun genitore il 50% del tempo, secondo uno schema di visita 2 - 2 - 3 a settimane alternate;
dà atto e dispone che il signor si impegna a corrispondere a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della figlia la somma mensile di € 500,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre. Tale importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno. Inoltre, i ricorrenti danno atto che il cd. assegno unico sarà versato direttamente sul conto corrente intestato alla sig.ra (doc.ti n. 8 e n. 9); Le parti concordano di regolamentare e modificare, previo accordo in Pt_2 forma scritta, il contributo di mantenimento qualora si modifichino le condizioni lavorative dei genitori;
dà atto e dispone che le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. Si considerano straordinarie le seguenti spese:
- Spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN (visite specialistiche, cure dentistiche, occhiali, ecc.); - Spese scolastiche di inizio anno (libri, materiale didattico, ecc.);
- Attività extrascolastiche (sport, corsi di lingua, ecc.);
- Viaggi di istruzione e vacanze studio;
- Spese per baby sitter in caso di documentata necessità. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo quelle aventi carattere di urgenza. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 5 di 6 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
dà atto che il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della Pt_1 figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
dà atto che le spese di viaggio per gli incontri padre-figlia saranno a carico del padre;
dà atto che i genitori si impegnano a:
- mantenere tra loro una comunicazione costante e costruttiva nell'interesse della figlia;
- informarsi reciprocamente su tutte le questioni di rilievo riguardanti la minore;
- favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato della figlia con entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine;
- astenersi da comportamenti che possano essere di pregiudizio al sereno sviluppo della minore.
- prestare sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
dà atto che le parti concordano di rivalutare le presenti condizioni al compimento del sesto anno di età della minore, per adeguare il regime di frequentazione alle sue mutate esigenze;
dà atto che i genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6185/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZARINI Parte_1 C.F._1 FILIPPO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LANZARINI FILIPPO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANZARINI Parte_2 C.F._2 FILIPPO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LANZARINI FILIPPO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05.05.2025 il SI. (nato a Parte_1 CA (PD) in data 26.08.1991) e la SI.ra (nata a [...] il Parte_2 18.10.1997) proponevano domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte. Si premette che a seguito della convivenza more uxorio è nata a [...] Persona_1 (06.08.2022), regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori. Il Giudice delegato fissava per il 27.06.2025, termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc) come da espressa richiesta delle parti che rinunciavano a comparire personalmente. Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice tratteneva la causa in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento: pagina 1 di 6 Per_
1. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua educazione, istruzione, salute e residenza abituale, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. onere dei genitori quello di tenersi Per_2 reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. La minore avrà collocazione prevalente presso la madre, presso l'abitazione dalla stessa condotta in locazione sita in Bologna, via Di Corticella n. 207/4. La SI.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga Pt_2 Per_ opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra sarà tenuta a darne Pt_2 notizia al SI. con congruo preavviso. Pt_1
3. Considerata la tenera età della minore (2 anni) e la distanza geografica tra i genitori, vengono stabilite le seguenti modalità di frequentazione con il padre:
• Videochiamate quotidiane in orari compatibili con i ritmi della bambina, indicativamente nella fascia oraria 19.00-21.00;
• Incontri in presenza in Italia, presso l'abitazione dei genitori del padre sita in Vigodarzere (PD), Via Don Milani n. 18 o altro luogo idoneo previamente concordato tra i genitori (a titolo esemplificativo una futura abitazione del padre a Bologna o dintorni):
- due fine settimana al mese (a seconda di disponibilità di entrambi i genitori), dal venerdì sera a domenica sera;
- durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale e il giorno di Natale (24 e 25 dicembre) con un genitore e il Capodanno (31 dicembre e 1° gennaio) con l'altro;
- durante le vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
- vacanze estive e nel corso dell'anno: con ciascun genitore tre settimane da concordare e da comunicare con almeno un mese di anticipo. In caso di disaccordo la decisione dei periodi spetterà alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari. Le parti forniscono il reciproco consenso a poter effettuare le vacanze estive e/o invernali anche in territorio estero.
- il giorno del proprio compleanno: entrambi i genitori si impegnano a trascorrere la giornata con la figlia. Qualora uno dei due non fosse più d'accordo, il compleanno sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore;
trascorreranno, inoltre, i ponti e le festività di ogni anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno ecc. ecc. ...) con ciascun genitore in maniera alternata;
- Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche Per_ degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di .
4. Il calendario delle visite potrà essere progressivamente ampliato con il crescere della bambina, previo accordo tra i genitori e tenendo conto delle sue esigenze o modificato in caso di trasferimento in Italia, provincia di Bologna, del sig. come segue: Pt_1
- collocamento paritario con ciascun genitore il 50% del tempo, secondo uno schema di visita 2 - 2 - 3 a settimane alternate.
5. Il signor si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Pt_1 somma mensile di € 500,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre. Tale importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno. Inoltre, i ricorrenti danno atto che il cd. assegno unico sarà versato direttamente sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_2
pagina 2 di 6 (doc.ti n. 8 e n. 9); Le parti concordano di regolamentare e modificare, previo accordo in forma scritta, il contributo di mantenimento qualora si modifichino le condizioni lavorative dei genitori;
6. Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. Si considerano straordinarie le seguenti spese:
- Spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN (visite specialistiche, cure dentistiche, occhiali, ecc.);
- Spese scolastiche di inizio anno (libri, materiale didattico, ecc.);
- Attività extrascolastiche (sport, corsi di lingua, ecc.);
- Viaggi di istruzione e vacanze studio;
- Spese per baby sitter in caso di documentata necessità. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo quelle aventi carattere di urgenza. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
7. Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia Pt_1 fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
8. Le spese di viaggio per gli incontri padre-figlia saranno a carico del padre.
9. I genitori si impegnano a:
- mantenere tra loro una comunicazione costante e costruttiva nell'interesse della figlia;
- informarsi reciprocamente su tutte le questioni di rilievo riguardanti la minore;
- favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato della figlia con entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine;
- astenersi da comportamenti che possano essere di pregiudizio al sereno sviluppo della minore.
- prestare sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto
10. Le parti concordano di rivalutare le presenti condizioni al compimento del sesto anno di età della minore, per adeguare il regime di frequentazione alle sue mutate esigenze.
11. I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
***** Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, a seguito di attenta valutazione riguardante le determinazioni attinenti alla figlia della coppia, ancora piccola, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporti con entrambi i genitori, nella salvaguardia del diritto degli stessi alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della prole la collocazione prevalente presso la casa familiare con la madre (sita in Bologna, via Di Corticella n. 207/4) dove avrà residenza anagrafica. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascuno separatamente. La frequentazione avverrà secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo. Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
pagina 3 di 6 Si accorda altresì a che le spese straordinarie siano ripartite in maniera proporzionale tra i ricorrenti, nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre secondo la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di Bologna. Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto. Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi a che le spese del presente procedimento siano compensate fra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: Per_ dà atto e dispone che la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua educazione, istruzione, salute e residenza abituale, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
dà atto e dispone che la minore avrà collocazione prevalente presso la madre, presso l'abitazione dalla stessa condotta in locazione sita in Bologna, via Di Corticella n. 207/4. La SI.ra avrà la facoltà Pt_2 Per_
- ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra sarà Pt_2 tenuta a darne notizia al SI. con congruo preavviso;
Pt_1 dà atto e dispone le seguenti modalità di frequentazione padre/figlia considerata la tenera età della stessa e la distanza geografica tra i due genitori:
• Videochiamate quotidiane in orari compatibili con i ritmi della bambina, indicativamente nella fascia oraria 19.00-21.00;
• Incontri in presenza in Italia, presso l'abitazione dei genitori del padre sita in Vigodarzere (PD), Via Don Milani n. 18 o altro luogo idoneo previamente concordato tra i genitori (a titolo esemplificativo una futura abitazione del padre a Bologna o dintorni):
- due fine settimana al mese (a seconda di disponibilità di entrambi i genitori), dal venerdì sera a domenica sera;
- durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale e il giorno di Natale (24 e 25 dicembre) con un genitore e il Capodanno (31 dicembre e 1° gennaio) con l'altro;
- durante le vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
- vacanze estive e nel corso dell'anno: con ciascun genitore tre settimane da concordare e da comunicare con almeno un mese di anticipo. In caso di disaccordo la decisione dei periodi spetteràalla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari. Le parti forniscono il reciproco consenso a poter effettuare le vacanze estive e/o invernali anche in territorio estero.
- il giorno del proprio compleanno: entrambi i genitori si impegnano a trascorrere la giornata con la figlia. Qualora uno dei due non fosse più d'accordo, il compleanno sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore;
trascorreranno, inoltre, i ponti e le festività di ogni anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno ecc. ecc. ...) con ciascun genitore in maniera alternata;
pagina 4 di 6 - Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche Per_ degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di . dà atto che il calendario delle visite potrà essere progressivamente ampliato con il crescere della bambina, previo accordo tra i genitori e tenendo conto delle sue esigenze o modificato in caso di trasferimento in Italia, provincia di Bologna, del sig. come segue: Pt_1
- collocamento paritario con ciascun genitore il 50% del tempo, secondo uno schema di visita 2 - 2 - 3 a settimane alternate;
dà atto e dispone che il signor si impegna a corrispondere a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della figlia la somma mensile di € 500,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre. Tale importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno. Inoltre, i ricorrenti danno atto che il cd. assegno unico sarà versato direttamente sul conto corrente intestato alla sig.ra (doc.ti n. 8 e n. 9); Le parti concordano di regolamentare e modificare, previo accordo in Pt_2 forma scritta, il contributo di mantenimento qualora si modifichino le condizioni lavorative dei genitori;
dà atto e dispone che le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. Si considerano straordinarie le seguenti spese:
- Spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN (visite specialistiche, cure dentistiche, occhiali, ecc.); - Spese scolastiche di inizio anno (libri, materiale didattico, ecc.);
- Attività extrascolastiche (sport, corsi di lingua, ecc.);
- Viaggi di istruzione e vacanze studio;
- Spese per baby sitter in caso di documentata necessità. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo quelle aventi carattere di urgenza. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 5 di 6 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
dà atto che il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della Pt_1 figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
dà atto che le spese di viaggio per gli incontri padre-figlia saranno a carico del padre;
dà atto che i genitori si impegnano a:
- mantenere tra loro una comunicazione costante e costruttiva nell'interesse della figlia;
- informarsi reciprocamente su tutte le questioni di rilievo riguardanti la minore;
- favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato della figlia con entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine;
- astenersi da comportamenti che possano essere di pregiudizio al sereno sviluppo della minore.
- prestare sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
dà atto che le parti concordano di rivalutare le presenti condizioni al compimento del sesto anno di età della minore, per adeguare il regime di frequentazione alle sue mutate esigenze;
dà atto che i genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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