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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n° 752/2023 promossa in grado d'appello DA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Angelo Balsamo presso il cui studio in Parte_1
Licata, Corso Roma n.96 è elettivamente domiciliata appellante CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Ferraro presso il cui studio in CP_1
Caltanissetta via Malta n.73 è elettivamente domiciliata appellato CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv.to Maurizio Di Benedetto presso il cui CP_2 indirizzo telematico è elettivamente domiciliata appellato
CONTRO
CP_3 appellato contumace CONTRO
CP_4 appellato contumace all'udienza del 11 settembre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.481/2023, emessa in data 23.5.2023, il Tribunale G.L di Agrigento rigettava il ricorso col quale – dipendente della con Parte_1 CP_1 inquadramento nel livello V del C.C.N.L. di categoria – aveva chiesto, assumendo lo svolgimento di mansioni superiori, l'inquadramento nel livello VII e la condanna della parte datoriale, in solido con la al pagamento delle differenze retributive pari CP_5
Pag.1 ad euro 154.197,91 (a titolo di differenze retributive, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute, compenso per lavoro straordinario e festivo, TFR), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Anzitutto, il primo Giudice, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della all'uopo rilevando che la ricorrente non aveva “allegato né tantomeno dimostrato CP_2 in giudizio l'elemento tipico che … contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, ossia la subordinazione, intesa quale disponibilità nei confronti della con assoggettamento alle CP_2 direttive dalla stessa impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa”. Riteneva prescritti i pretesi crediti antecedenti al 28.6.2007 e, quanto al prospettato
“espletamento di mansioni superiori”, dopo aver richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza circa gli oneri di allegazione e prova incombenti sul lavoratore, osservava che mancavano “nell'attività descritta dalla ricorrente in ricorso i peculiari requisiti che connotano il personale appartenente al livello VII (ovvero “i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire”), e, in particolare, l'autonomia e la discrezionalità di poteri e iniziativa nonché l'assunzione della responsabilità di obiettivi e risultati richieste dalla declaratoria del suddetto livello, dal momento che alcuna allegazione né tantomeno alcuna prova è stata fornita sul punto”; che, pertanto, “in mancanza di sufficienti elementi concreti atti a dimostrare la discrezionalità di poteri e iniziativa nonché l'assunzione della responsabilità di obiettivi e risultati e, dunque, lo svolgimento, da parte della ricorrente, di mansioni superiori con continuità e prevalenza rispetto alle mansioni tipiche del suo livello di inquadramento, non vi” era “motivo di dubitare dell'adeguatezza dell'inquadramento nel livello V”. Quanto al lavoro straordinario asseritamente svolto, richiamati gli esiti della prova orale espletata, riteneva che non fosse “emersa in giudizio alcuna prova dello svolgimento di attività lavorativa secondo i tempi e le modalità allegati in ricorso”; analogamente, disattendeva, la
“domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, atteso che, secondo la giurisprudenza (ex multis, Cassazione 19 aprile 2013 n. 9599), grava sulla parte ricorrente l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati poiché l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e che tuttavia, nella specie, tale onere non” era “stato assolto dall'odierna ricorrente”. Avverso tale decisione ha interposto appello , con ricorso depositato in Parte_1 cancelleria in data 20.7.2023. Richiamato integralmente il tenore del ricorso di primo grado, parte appellante lamenta, in via preliminare, la mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati nell'atto introduttivo del giudizio avendo il Tribunale ammesso soltanto il capitolo F con esclusione degli altri (ossia lett. a, b, c, d, e, g, h). Assume che trattavasi di capitoli di prova rilevanti e conducenti in quanto idonei a dimostrare sia le mansioni superiori sia la “commistione esistente tra la e la CP_1 CP_5
e la gestione da parte della sig.ra dei cantieri di entrambe le società”.
[...] Pt_1
Pag.2 Censura, pertanto, col primo e col secondo motivo, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della e il mancato riconoscimento delle mansioni CP_2 superiori, non essendole stato concessa la possibilità di dimostrare, con le prove testimoniali richieste, i fatti posti a fondamento delle domande. Con il terzo motivo, impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha disatteso il “riconoscimento delle differenze retributive, lavoro” festivo “lavoro straordinario, ferie non godute e TFR”. Sostiene di aver indicato nel ricorso introduttivo l'orario di lavoro effettivamente svolto, di non aver fruito di ferie né di permessi e di aver “spesso lavorato in giorni festivi”. Con distinte memorie depositate il 7.4.2025 e il 16.4.2025, si sono costituite in giudizio, rispettivamente, la e la chiedendo il rigetto del gravame. CP_1 CP_2
L' e l' sebbene regolarmente citati, sono rimasti contumaci. CP_3 CP_4
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è infondato e, come tale, deve essere disatteso. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., ord. n. 30580/2019). Sicchè “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cassazione civile, Sezione Lavoro, ord. n. 26593/2020). In altri termini, l'onere probatorio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore grava in capo al lavoratore e, a tal fine, “non è sufficiente descrivere le mansioni svolte e richiamare le previsioni contrattuali, ma è anche necessario operare il raffronto tra dette mansioni e quelle proprie dei livelli contrattuali nel cui ambito le prime dovrebbero, in tesi, essere ricomprese, illustrando e offrendo la prova degli specifici elementi fattuali che, attraverso le opportune comparazioni, giustificherebbero il rivendicato superiore inquadramento” (Cassazione civile, Sezione Lavoro, sent. n. 26742/2014). Pertanto, non basta indicare i compiti svolti e la disposizione contrattuale invocata
“ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale…. Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda….” (Cassazione civile,
Pag.3 Sezione Lavoro, 21.5.2003 n.8025) e invocare tale intervento d'ufficio sarebbe una “pretesa di esonero dall'onere della prova” (Cass., sez. lav., sent. 431/2000). Orbene, nel caso di specie - per come emerge dalla piana lettura del ricorso di primo grado, correttamente ritenuto nella sentenza di primo grado e pure evidenziato in memoria dalla - la si è fermata alla mera (generica) descrizione delle CP_1 Pt_1 mansioni di fatto asseritamente svolte, ha indicato le declaratorie contrattuali dei due diversi livelli ma ha omesso di evidenziarne i relativi tratti distintivi e di operare quel necessario raffronto richiesto dalla giurisprudenza sopra citata. In altri termini la si è limitata, in punto di fatto, ad asserire genericamente che Pt_1
“in piena autonomia, nello svolgimento delle sue mansioni, impartiva disposizioni ai dipendenti, organizzava il lavoro ed i turni, predisponeva le ferie, controllava e sopraintendeva il personale sul luogo di lavoro, teneva contatti con la Direzione Sanitaria, con i Primari con i Caposala, con gli Uffici tecnici ed amministrativi del P.O. e del DSB di Licata e del Poliambulatorio di Palma di Montechiaro” (cfr. pag. 2 ricorso di primo grado). Per come è evidente, dunque, l'odierna appellante ha omesso di descrivere compiutamente l'effettivo e concreto contenuto delle mansioni di fatto espletate e non ha neanche operato quella indispensabile operazione di raffronto dell'attività lavorativa concretamente svolta sia con quelle previste per il proprio livello di inquadramento sia con quelle previste per il profilo auspicato, non fornendo alcuna argomentazione circa le ragioni per le quali reputava di dover rientrare nella qualifica superiore. Deve, pertanto, concludersi, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che la non abbia fornito compiuta allegazione sia in ordine al concreto contenuto delle Pt_1 mansioni asseritamente svolte, sia in ordine alla coincidenza delle stesse con quelle descritte dalla fonte pattizia invocata ai fini del superiore inquadramento. Ciò in contrasto con quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità dianzi citata secondo cui, in casi del tipo di quello che occupa, il lavoratore è tenuto ad
“indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Onere allegatorio che ove “non sufficientemente adempiuto, determina l'impossibilità di valutarne le pretese non essendo a tal fine utili le sole indicazioni delle mansioni svolte e dell'inquadramento invocato in quanto non complete per garantire l'effettivo raffronto tra i parametri cui necessariamente riferirsi (mansioni svolte, inquadramento rivestito, inquadramento preteso)” (Cass., sez. lav., sent. 23354/2018). Deve, in ultima analisi, ritenersi condivisibile sul punto la sentenza impugnata essendo, già ab origine, carente l'allegazione del fatto costitutivo del diritto azionato in sede giurisdizionale. Né tale lacuna appare emendabile con la prova testimoniale (della cui mancata ammissione il si lamenta) in quanto la stessa riproduce i medesimi profili di Pt_1 genericità dell'attività assertoria.
Pag.4 Analoghe considerazioni devono farsi rispetto alla doglianza che si appunta sulla declaratoria di difetto di legittimazione passiva della giacchè, a ben vedere, CP_2 al di là della mera prospettazione di aver gestito e coordinato sia i dipendenti del proprio datore di lavoro (ossia la che della la non ha allegato CP_1 CP_2 Pt_1
(prima ancora che provato) l'esistenza e l'esercizio, nei suoi confronti, di un potere di eterodirezione (di tipo gerarchico e disciplinare) da parte di quest'ultima società e, in ogni caso, gli elementi sintomatici della subordinazione.
Anche l'ulteriore motivo di gravame che si appunta sul mancato riconoscimento dello straordinario, delle ferie e dei permessi non goduti e del lavoro festivo, deve essere disatteso. Al riguardo si osserva che a fronte della specifica contestazione sollevata dalla parte datoriale in memoria difensiva, era preciso onere della lavoratrice dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa supplementare nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio. Quanto or ora detto, trova puntuale conforto nel consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione civile sez. lav., 20.02.2018, n.4076, Cassazione Civile, sezione lavoro, 19.9.2024 n.25207). Nel medesimo solco, i Giudici di legittimità hanno sottolineato come sia onere del lavoratore “provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare a un'inversione dell'onere della prova;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 9.2.2009 n.3194 – cfr. anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 28.1.2016 n.1595).
Facendo, dunque, corretta applicazione di tali criteri direttivi, rileva questa Corte che la compiuta disamina delle risultanze processuali porti ad escludere che il rapporto di lavoro tra le parti in causa si fosse svolto nei termini prospettati dalla nel corpo del Pt_1 ricorso introduttivo di primo grado. In particolare, dalla prova orale espletata in primo grado non è emersa la prova rigorosa dello svolgimento di lavoro straordinario in costanza di rapporto. Del tutto irrilevante al riguardo deve reputarsi la testimonianza di Testimone_1
(cfr. verbale di udienza 21.12.2022) in quanto non è dato comprendersi come la
[...] ON stessa (dipendente della con “contratto a tempo parziale” e che lavora “quasi sempre il pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 17.00”) possa aver avuto diretta conoscenza degli orari di lavoro osservati dalla nei termini prospettati in ricorso (ossia dal lunedì Pt_1 al sabato dalle ore 5.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18,00 fino al giugno 2018; dal lunedì al venerdì dalle ore 5.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00, a far data dal luglio 2018).
Pag.5 Parimenti priva di qualsivoglia valenza probatoria si appalesa la testimonianza di
(cfr. verbale di udienza 21.12.2022) in quanto costui ha dichiarato di Testimone_2 aver lavorato per la PFE “dal 2013-2014 fino al 2017” con “contratto a tempo parziale”, osservando un orario di lavoro dalle “
6.00 fino alle 9.00” e “qualche volta …. fino alle 12.00”, senza aver “mai lavorato nel pomeriggio”. Deve, pertanto, escludersi che le testimonianze del e della siano Tes_2 Tes_1 idonee a dimostrare l'esistenza e la consistenza del dedotto svolgimento di lavoro straordinario;
tanto meno hanno efficacia dimostrativa del disimpegno di attività lavorativa nei giorni festivi (cfr. dichiarazione “penso che facesse dei turni anche nei Tes_2 giorni festivi, ma non l'ho vista perché a me non capitava di lavorare nei giorni festivi”) o della mancata fruizione delle ferie (cfr. teste “non so riferire se la ricorrente abbia usufruito di Tes_2 ferie”; cfr. dich. “che io sappia non ha mai usufruito di giorni di ferie”). Tes_1
Del tutto condivisibile, pertanto, deve reputarsi il percorso motivazionale seguito nella sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso che la avesse Pt_1 fornito la prova sia dell'esistenza di lavoro straordinario sia del preteso riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti Il gravame va, quindi, disatteso con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3) Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano in favore della e della nei termini di cui in parte CP_2 CP_1 dispositiva. Nulla sulle spese di questo grado nei confronti dell' e dell' in ragione CP_3 CP_4 della loro contumacia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' e dell' che CP_3 CP_4 dichiara, conferma la sentenza n.481/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento in data 23.5.2023. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore delle controparti costituite che liquida, per ciascuna, in complessivi
€4.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute. Nulla sulle spese di questo grado nei confronti delle altre parti rimaste contumaci. Palermo 11 settembre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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