Articolo 70 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 69Articolo 71
Versione
15 marzo 1974
Art. 70.
I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1974, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974