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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 309/2023, avente ad oggetto Separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
NT IA (PT) alla via Ugo Foscolo n. 1/a, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Niccolò Giusti, presso lo studio del quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT) al Corso Roma n. 71;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(PT) alla via Ugo Foscolo n. 1/a, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Claudia Conforti e Paola Innocenti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Montecatini Terme (PT) alla Piazza
XXIV Maggio n. 7/8/9;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 1.2.2023, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio il 3.1.2009 in IE ZZ (PT) con
[...]
e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il CP_1 Persona_1
11.7.2009).
La ricorrente deduceva come tra i coniugi insorgevano contrasti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, così che addivenivano alla separazione consensuale, giusto decreto di omologa del 2.10.2014.
Successivamente i coniugi si riconciliavano, anche formalmente, come da dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IE
ZZ in data 31.3.2018, sino a quando, visto il riacuirsi delle incomprensioni e stante una relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente, non si separavano nuovamente nel gennaio 2022. La ricorrente, quindi, si trasferiva ad Altopascio, ove conduceva in locazione un appartamento.
Dopo la separazione di fatto, il resistente si rendeva autore di vari episodi di violenza sia fisica che verbale;
in particolare, il 25.4.2022, dopo avere pranzato e cenato con marito e figlio nella ex casa coniugale, la ricorrente si recava a far visita a una sua amica, e, al suo ritorno, il resistente tentava un approccio sessuale contro la sua volontà, così che lei era costretta a scappare di casa.
Dopo avere inviato diffida al resistente, la ricorrente faceva rientro presso la casa coniugale, e, durante il periodo di convivenza, il resistente aveva atteggiamenti tesi a incuterle timore. Verso la fine di maggio 2022, il resistente trasferiva altrove il proprio domicilio, prima presso la sua compagna e poi in immobile a Monsummano.
Da quel momento, il resistente dettava unilateralmente i propri tempi di frequentazione col figlio, e quest'ultimo affermava di non volere più trascorrere del tempo col padre, viste le condotte tenute da quest'ultimo.
Quanto alla propria situazione reddituale, la ricorrente deduceva di essere stata dipendente di una lavanderia, e di essere attualmente inoccupata, percependo la
2 NASPI per € 400 mensili. Il resistente, invece, è socio lavoratore della Energy
Impianti s.r.l., di cui è titolare di quota del 16%.
La ricorrente richiedeva, quindi, contributo di mantenimento in proprio favore pari ad € 600 mensili, l'assegnazione della casa familiare, e contributo di mantenimento per il figlio minore pari ad € 500 mensili.
Pertanto, la ricorrente concludeva così:
1) confermare la già dichiarata separazione personale dei coniugi;
2) confermare l'assegnazione in favore della ricorrente la casa coniugale posta in 51019 NT IA (PT) Via Ugo Foscolo n. 1/a, con i relativi arredi;
3) porre a carico del sig. quale contributo per il mantenimento del CP_1 coniuge un assegno mensile dell'importo di € 600,00, o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: [...] 513820 564380 5686;
4) disporre l'affido condiviso del figlio fra entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, proponendo in ogni caso che le visite si svolgano in base al criterio dell'alternanza del fine settimana presso l'uno e l'altro genitore, con previsione che il tenga CP_1
presso di sé il figlio da sabato mattina ora 13:30 a domenica sera ore 18:00, prelevandolo e riportandolo presso la casa coniugale;
- IN OGNI CASO, richiamato quanto già richiesto in tema di visite settimanali, si chiede che si disponga come segue: durante le vacanze natalizie il padre ad anni alterni terrà con se il figlio dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il figlio trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
durante il periodo estivo sia il padre che la madre trascorreranno con il figlio tre settimane di vacanze, anche non consecutive, che dovranno da entrambi essere comunicate all'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del bambino si seguirà il criterio dell'alternanza annuale eventualmente predisponendo il monitoraggio attivo da parte del Coordinatore
Genitoriale già indicato nel provvedimento Presidenziale del 26 febbraio 2024.
3 Saranno possibili modifiche al diario di visita sopra elencato da parte di entrambi i genitori, modifiche che dovranno essere comunicate dal/dalla richiedente almeno 24 ore prima e concordate tra le parti, e che dovranno sempre e comunque tenere conto degli impegni del figlio.
5) porre a carico del Sig. quale contributo ordinario per il CP_1 mantenimento del minore un assegno mensile dell'importo di € 500,00 o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese mediante bonifico bancario in favore della ricorrente alle coordinate bancarie di seguito indicate: IBAN: [...] 513820
564380 5686; oltre al 50% delle spese straordinarie concordate (salvo urgenza) come per legge, da corrispondere secondo le medesime modalità indicate per il mantenimento ordinario;
6) autorizzare ciascuno dei genitori a chiedere l'erogazione dell'Assegno
Unico Universale per i Figli nella misura del 50% di spettanza;
con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, salvo il versamento all'erario dell'importo liquidando in favore della parte ammessa al p.s.s.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.4.2023, si costituiva in giudizio il quale evidenziava la contraddittorietà Controparte_1 del contegno assunto dalla ricorrente, che richiedeva l'affidamento condiviso, pur in presenza di gravi fatti di violenza allegati. Il resistente allegava come le parti avessero raggiunto un accordo, poi rinunciato dalla ricorrente, e che, da allora, quest'ultima aveva assunto comportamenti tesi ad allontanare il figlio da lui.
Il resistente evidenziava che la crisi familiare si era manifestata già dall'estate
2021, e contestava tutto quanto dedotto da controparte, anche in merito a presunti episodi di violenza, rappresentando come sia stata la ricorrente a allontanare progressivamente il figlio da lui.
Il resistente deduceva come la ricorrente ben potesse svolgere un'attività lavorativa e, in merito alle proprie condizioni economiche, contestava quanto dedotto da controparte.
Il resistente, quindi, concludeva così:
4 Voglia il Tribunale di Pistoia, contrariis rejectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinando le Controparte_1 Parte_1
necessarie annotazioni e trascrizioni presso gli Uffici competenti e conseguentemente:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con dimora Persona_1
anagrafica prevalente dello stesso presso la madre;
3. stabilire che il padre possa incontrare e intrattenersi con il figlio secondo le seguenti modalità:
Nel fine settimana di pertinenza del padre:
A. il Lunedì il figlio starà con il padre fino al mercoledì dopo la scuola, quando tornerà dalla madre. Il giovedì dopo la scuola il figlio andrà dal padre e verrà ripreso il venerdì dopo la scuola dalla madre. Il sabato mattina dopo la scuola il figlio andrà dal padre per passare con lui il fine settimana.
Nel fine settimana di pertinenza della madre:
B. il Lunedì il figlio starà con la madre;
il martedì dopo la scuola andrà dal padre, dove rimarrà fino al mercoledì quando, dopo la scuola, tornerà dalla madre. Il giovedì andrà dal padre dopo la scuola, dove starà fino al sabato dopo la scuola, quando andrà dalla madre per passare con la stessa il fine settimana, fino al lunedì dopo la scuola.
C. Il figlio passerà ad anni alterni le festività natalizie e pasquali con la madre
o con il padre, il giorno di Pasqua, e di Natale saranno trascorsi dal figlio ad anni alterni con il padre o con la madre, così come il giorno del compleanno del figlio;
idem per le altre festività da calendario, starà con il padre e con la madre in base all'alternanza;
D. durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi;
4. stabilire un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del Signor pari ad € 300,00 mensili, o nella misura maggiore o minore, da CP_1
rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati in base all'ISTAT, ponendo a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese extra assegno, o nella diversa percentuale, maggiore o minore, che il Tribunale vorrà disporre, secondo il protocollo del
Tribunale di Pistoia;
5
5. rigettare le richieste di un contributo al mantenimento della NO Pt_1
da parte del Signor per le ragioni indicate in atti;
nel caso in cui il CP_1
Tribunale riconosca un contributo, si chiede che lo stesso sia previsto in misura minima, tenuto conto dell'età e delle capacità lavorative della NO
, peraltro pure documentate dalla stessa. Pt_1
In data 3.5.2023, le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale, il quale disponeva consulenza tecnica d'ufficio e ordinava al resistente di corrispondere alla ricorrente € 300 per il suo mantenimento ed € 350 per il mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie. All'esito della ctu, il Presidente pronunciava ordinanza presidenziale del 26.2.2024, con la quale disponeva l'affidamento condiviso del minore, e ordinava al resistente di corrispondere € 300 per il mantenimento del minore (con spese straordinarie al 50% ciascuno) ed € 150 per il mantenimento della moglie.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
A seguito del deposito di relazione dei Servizi Sociali, la causa giungeva all'udienza del 21.1.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. Entrambe le parti richiedono l'affidamento condiviso del figlio minore.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
6 Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
In merito alla idoneità genitoriale delle parti, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Il ctu, quando alla figura materna, evidenziava che la stessa mostra importanti difficoltà a livello psicologico: un forte senso di sfiducia nei confronti degli altri, forti difficoltà di introspezione e riconoscimento dei propri stati emotivi, aspetti di rabbia in parte repressa, forte ambivalenza a livello emotivo e relazionale, aspetti importante di dissociazione nei momenti di maggiore tensione emotiva, senso di inaiutabilità e percezione tendenzialmente negativa del futuro, tendenza all'attribuzione esterna della colpa. Inoltre, appare evidente al momento il forte senso di rabbia che la signora prova nei confronti del sig. , attribuendogli enormi responsabilità per la fine della loro storia CP_1
d'amore (…) quest'ultima parte mette fortemente a rischio e a volte rende pressoché impossibile una fattiva collaborazione dei due genitori nella gestione
e nella presa in carico del figlio (cfr. pag. 6 della ctu). Nel corso della Per_1 consulenza, la madre mostrava un atteggiamento apparentemente collaborativo, che tuttavia non ha determinato cambiamenti reali nel comportamento e nelle modalità relazioni con e con (…) ha CP_1 Per_1 frequentemente dato un'immagine molto negativa e squalificante di CP_1 come marito e come padre e non è riuscita ad attivare modalità relazionali ed interattive diverse (cfr. pag. 9 della ctu).
7 Il ctu, quanto alla figura paterna, evidenziava il quadro di una persona con alcune difficoltà di espressione e condivisione delle proprie emozioni e dei propri stati interni, ma con un buon equilibrio e livello psicologico (cfr. pag. 6 della ctu). Egli mostrava, nel corso della consulenza, un cambiamento ed un'evoluzione dei propri sentimenti, delle proprie emozioni e dei propri vissuti
(…) ha compiuto un percorso che lo ha portato a considerare i propri comportamenti del passato, ammettendo i propri errori, riuscendo ad esprimere in maniera chiara i propri sentimenti nei confronti del figlio e chiedendo scusa per gli errori fatti in passato, cercando di creare un clima nuovo, di ripartenza, nei rapporti con il figlio e con (cfr. pag. 9 della ctu). Pt_1
Il consulente, in merito ad entrambi i genitori, rappresentava la loro scarsa capacità di sintonizzazione, comunicazione e connessione con il figlio Per_1 ed i suoi bisogni, specialmente nel momento in cui il livello di conflittualità tra
i genitori stessi si alza. La collaborazione genitoriale nell'interesse del minore risulta particolarmente complessa, in quanto mostra evidente un senso Pt_1 di rabbia e frustrazione nei confronti di , mentre fa forte difficoltà CP_1 CP_1 ad esprimere in maniera chiara le proprie emozioni e reagisce spesso in maniera remissiva e depressiva di fronte alle accuse di (cfr. pag. 8 Pt_1 della ctu).
In merito alla condizione psicologica del figlio minore, il consulente evidenziava il suo disagio, avendo egli forti aspetti di chiusura, con difficoltà ad entrare in relazione con l'adulto, forte senso di sfiducia nei confronti degli altri e coartazione affettiva; il minore appare stretto in mezzo alla situazione di forte conflittualità presente tra i genitori, ed è arrabbiato con il padre, perché ritiene che la nuova situazione di vita e affettiva che il padre ha creato con la nuova compagna sia un abbandono nei confronti della “vecchia” famiglia. Il minore, poi, rispetto alla madre risulta ambivalente, con aspetti di rabbia, ma anche con tendenza alla protezione nei suoi confronti (cfr. pag. 7 della ctu).
Il consulente, quindi, stante l'alta conflittualità ancora esistente, suggeriva un percorso di sostegno psicologico per il figlio minore, un percorso psicoterapeutico per la madre, e un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre.
La ricorrente ha dedotto di avere concluso il percorso psicoterapeutico, già avviato in corso di causa, ma si ritiene di disporre che entrambe le parti attivino
8 un percorso di sostegno alla genitorialità, atteso che solo la risoluzione della conflittualità ancora esistente potrà condurre ad un miglioramento dei rapporti padre/figlio.
Attesa la richiesta di entrambe le parti in tal senso, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso l'abitazione materna, mantenendo, però, il monitoraggio dei competenti Servizi Sociali, i quali vigileranno sulla prosecuzione degli indicati percorsi da parte dei genitori e del minore. I Servizi Sociali inoltreranno relazione semestrale al Giudice
Tutelare in sede.
Quanto ai rapporti tra il minore e il padre, occorre osservare che ha Per_1 manifestato la volontà di non volerlo incontrare e, anche a fronte della proposta degli operatori del Servizio Sociale di svolgere incontri in modalità osservata, il minore affermava di non essere interessato (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 15.11.2024, è emerso che il minore ha un vissuto di abbandono nei confronti del padre, che ritiene responsabile di averli
“abbandonati” per stare con la “nuova famiglia” (…) ha raccontato (…) di non voler né vedere né sentire il padre perché “a lui non gli interessa di me”
(…) ha dichiarato di non voler parlare con il padre e di non essere Per_1 interessato in questo momento a ripristinare il rapporto con il padre).
Allo stato, quindi, visto il fermo rifiuto manifestato dal minore, non appare possibile prevedere un calendario di frequentazioni, ma i Servizi Sociali sono incaricati di favorire la relazione padre/figlio, organizzando, quando il minore si mostrerà disponibile, incontri osservati e, poi, gradualmente liberi.
Si precisa che non si è proceduto all'ascolto del minore da parte del Giudice, essendo lo stesso già stato sentito sia in sede di consulenza che dagli operatori del Servizio Sociale, apparendo, quindi, un ulteriore ascolto contrario al suo interesse.
4. Stante la residenza prevalente del figlio minore presso la madre, a quest'ultima deve essere assegnata la casa coniugale sita in NT IA in via Ugo Foscolo n. 1/A.
5. La ricorrente richiede contributo di mantenimento per il figlio minore pari ad
€ 500 e contributo di mantenimento per sé pari ad € 600.
5.1. La ricorrente è stata, negli anni 2021 e 2022, dipendente di una lavanderia, con stipendio di circa € 1.600 mensili (cfr. doc. 12 allegato al ricorso). Dal mese
9 di novembre 2022, interrotta la precedente attività lavorativa, percepiva indennità di disoccupazione per € 400 mensili (cfr. doc. 13 allegato al ricorso), poi cessata (cfr. doc. 26 allegato alla memoria integrativa).
Ad oggi ancora non svolge attività lavorativa.
5.2. Il resistente è socio per una quota del 16% della Energi Impianti s.r.l. (cfr. doc. 14 allegato al ricorso), la quale ha registrato, nell'anno 2021, utili per €
670.475 (cfr. doc. 14.1 allegato al ricorso) e, nell'anno 2022, utili per € 976.190
(cfr. doc. 30 allegato alla memoria integrativa).
Il resistente risulta avere percepito redditi lordi, per l'anno 2020, pari ad €
102.513, per l'anno 2021, pari ad € 140.067, per l'anno 2022, pari ad €
31.731,74 (cfr. docc 30, 31 e 32 allegati alla comparsa), per l'anno 2023, pari ad € 31.286,43 (cfr. doc. 38 allegato alla memoria integrativa), per l'anno 2024, pari ad € 31.157,90 (cfr. doc. depositato il 20.1.2025).
Il resistente corrisponde la rata mensile di € 550 relativa al mutuo insistente sulla casa familiare.
5.3. Tenuto conto delle rispettive condizioni reddituali e vista la disparità sussistente, si ritiene congruo disporre un contributo paterno per il mantenimento del figlio minore pari ad € 350 mensili, oltre che un contributo per il mantenimento del coniuge pari ad € 150 mensili.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e l'assegno unico sarà ripartito a metà tra le parti, così come richiesto.
6. Le spese di lite sono compensate, considerato che le reciproche pretese sono state solo parzialmente accolte.
Le spese di ctu sono poste a carico solidale delle parti. Essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, le spese di ctu, per la sua quota, sono poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
TI (Romania) il 30.10.1989 e nato a [...] il Controparte_1
26.7.1976, che hanno contratto matrimonio in IE ZZ (PT) il
3.1.2009;
2) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Persona_1
10 collocamento presso l'abitazione materna;
3) dispone l'attivazione di un supporto psicologico per il figlio minore;
4) invita entrambe le parti a proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità;
5) dispone che i percorsi attivati saranno indirizzati a favorire i rapporti padre/figlio e che i Servizi Sociali, quando ve ne saranno i presupposti, organizzino incontri osservati alla presenza di un educatore;
6) dispone il monitoraggio del Servizio Sociale sul nucleo familiare, con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare;
7) assegna la casa coniugale, sita in NT IA (PT) alla via Ugo Foscolo
n. 1/a, a;
Parte_1
8) dispone l'obbligo di di versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €
350 mensili, oltre rivalutazione Istat;
9) dispone che le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
11 b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
10) dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 50% da ciascun genitore;
11) dispone l'obbligo di di versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 suo mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 150 mensili, oltre rivalutazione Istat;
12) compensa le spese di lite;
13) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale delle parti;
14) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IE ZZ (PT)
12 per l'annotazione di ci all'art. 69 lett. d) D.P.E.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1, p. I, anno 2009).
Si comunichi ai Servizi Sociali della Valdinievole.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 19.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 309/2023, avente ad oggetto Separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
NT IA (PT) alla via Ugo Foscolo n. 1/a, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Niccolò Giusti, presso lo studio del quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT) al Corso Roma n. 71;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(PT) alla via Ugo Foscolo n. 1/a, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Claudia Conforti e Paola Innocenti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Montecatini Terme (PT) alla Piazza
XXIV Maggio n. 7/8/9;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 1.2.2023, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio il 3.1.2009 in IE ZZ (PT) con
[...]
e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il CP_1 Persona_1
11.7.2009).
La ricorrente deduceva come tra i coniugi insorgevano contrasti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, così che addivenivano alla separazione consensuale, giusto decreto di omologa del 2.10.2014.
Successivamente i coniugi si riconciliavano, anche formalmente, come da dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IE
ZZ in data 31.3.2018, sino a quando, visto il riacuirsi delle incomprensioni e stante una relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente, non si separavano nuovamente nel gennaio 2022. La ricorrente, quindi, si trasferiva ad Altopascio, ove conduceva in locazione un appartamento.
Dopo la separazione di fatto, il resistente si rendeva autore di vari episodi di violenza sia fisica che verbale;
in particolare, il 25.4.2022, dopo avere pranzato e cenato con marito e figlio nella ex casa coniugale, la ricorrente si recava a far visita a una sua amica, e, al suo ritorno, il resistente tentava un approccio sessuale contro la sua volontà, così che lei era costretta a scappare di casa.
Dopo avere inviato diffida al resistente, la ricorrente faceva rientro presso la casa coniugale, e, durante il periodo di convivenza, il resistente aveva atteggiamenti tesi a incuterle timore. Verso la fine di maggio 2022, il resistente trasferiva altrove il proprio domicilio, prima presso la sua compagna e poi in immobile a Monsummano.
Da quel momento, il resistente dettava unilateralmente i propri tempi di frequentazione col figlio, e quest'ultimo affermava di non volere più trascorrere del tempo col padre, viste le condotte tenute da quest'ultimo.
Quanto alla propria situazione reddituale, la ricorrente deduceva di essere stata dipendente di una lavanderia, e di essere attualmente inoccupata, percependo la
2 NASPI per € 400 mensili. Il resistente, invece, è socio lavoratore della Energy
Impianti s.r.l., di cui è titolare di quota del 16%.
La ricorrente richiedeva, quindi, contributo di mantenimento in proprio favore pari ad € 600 mensili, l'assegnazione della casa familiare, e contributo di mantenimento per il figlio minore pari ad € 500 mensili.
Pertanto, la ricorrente concludeva così:
1) confermare la già dichiarata separazione personale dei coniugi;
2) confermare l'assegnazione in favore della ricorrente la casa coniugale posta in 51019 NT IA (PT) Via Ugo Foscolo n. 1/a, con i relativi arredi;
3) porre a carico del sig. quale contributo per il mantenimento del CP_1 coniuge un assegno mensile dell'importo di € 600,00, o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: [...] 513820 564380 5686;
4) disporre l'affido condiviso del figlio fra entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, proponendo in ogni caso che le visite si svolgano in base al criterio dell'alternanza del fine settimana presso l'uno e l'altro genitore, con previsione che il tenga CP_1
presso di sé il figlio da sabato mattina ora 13:30 a domenica sera ore 18:00, prelevandolo e riportandolo presso la casa coniugale;
- IN OGNI CASO, richiamato quanto già richiesto in tema di visite settimanali, si chiede che si disponga come segue: durante le vacanze natalizie il padre ad anni alterni terrà con se il figlio dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il figlio trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
durante il periodo estivo sia il padre che la madre trascorreranno con il figlio tre settimane di vacanze, anche non consecutive, che dovranno da entrambi essere comunicate all'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del bambino si seguirà il criterio dell'alternanza annuale eventualmente predisponendo il monitoraggio attivo da parte del Coordinatore
Genitoriale già indicato nel provvedimento Presidenziale del 26 febbraio 2024.
3 Saranno possibili modifiche al diario di visita sopra elencato da parte di entrambi i genitori, modifiche che dovranno essere comunicate dal/dalla richiedente almeno 24 ore prima e concordate tra le parti, e che dovranno sempre e comunque tenere conto degli impegni del figlio.
5) porre a carico del Sig. quale contributo ordinario per il CP_1 mantenimento del minore un assegno mensile dell'importo di € 500,00 o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese mediante bonifico bancario in favore della ricorrente alle coordinate bancarie di seguito indicate: IBAN: [...] 513820
564380 5686; oltre al 50% delle spese straordinarie concordate (salvo urgenza) come per legge, da corrispondere secondo le medesime modalità indicate per il mantenimento ordinario;
6) autorizzare ciascuno dei genitori a chiedere l'erogazione dell'Assegno
Unico Universale per i Figli nella misura del 50% di spettanza;
con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, salvo il versamento all'erario dell'importo liquidando in favore della parte ammessa al p.s.s.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.4.2023, si costituiva in giudizio il quale evidenziava la contraddittorietà Controparte_1 del contegno assunto dalla ricorrente, che richiedeva l'affidamento condiviso, pur in presenza di gravi fatti di violenza allegati. Il resistente allegava come le parti avessero raggiunto un accordo, poi rinunciato dalla ricorrente, e che, da allora, quest'ultima aveva assunto comportamenti tesi ad allontanare il figlio da lui.
Il resistente evidenziava che la crisi familiare si era manifestata già dall'estate
2021, e contestava tutto quanto dedotto da controparte, anche in merito a presunti episodi di violenza, rappresentando come sia stata la ricorrente a allontanare progressivamente il figlio da lui.
Il resistente deduceva come la ricorrente ben potesse svolgere un'attività lavorativa e, in merito alle proprie condizioni economiche, contestava quanto dedotto da controparte.
Il resistente, quindi, concludeva così:
4 Voglia il Tribunale di Pistoia, contrariis rejectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinando le Controparte_1 Parte_1
necessarie annotazioni e trascrizioni presso gli Uffici competenti e conseguentemente:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con dimora Persona_1
anagrafica prevalente dello stesso presso la madre;
3. stabilire che il padre possa incontrare e intrattenersi con il figlio secondo le seguenti modalità:
Nel fine settimana di pertinenza del padre:
A. il Lunedì il figlio starà con il padre fino al mercoledì dopo la scuola, quando tornerà dalla madre. Il giovedì dopo la scuola il figlio andrà dal padre e verrà ripreso il venerdì dopo la scuola dalla madre. Il sabato mattina dopo la scuola il figlio andrà dal padre per passare con lui il fine settimana.
Nel fine settimana di pertinenza della madre:
B. il Lunedì il figlio starà con la madre;
il martedì dopo la scuola andrà dal padre, dove rimarrà fino al mercoledì quando, dopo la scuola, tornerà dalla madre. Il giovedì andrà dal padre dopo la scuola, dove starà fino al sabato dopo la scuola, quando andrà dalla madre per passare con la stessa il fine settimana, fino al lunedì dopo la scuola.
C. Il figlio passerà ad anni alterni le festività natalizie e pasquali con la madre
o con il padre, il giorno di Pasqua, e di Natale saranno trascorsi dal figlio ad anni alterni con il padre o con la madre, così come il giorno del compleanno del figlio;
idem per le altre festività da calendario, starà con il padre e con la madre in base all'alternanza;
D. durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi;
4. stabilire un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del Signor pari ad € 300,00 mensili, o nella misura maggiore o minore, da CP_1
rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati in base all'ISTAT, ponendo a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese extra assegno, o nella diversa percentuale, maggiore o minore, che il Tribunale vorrà disporre, secondo il protocollo del
Tribunale di Pistoia;
5
5. rigettare le richieste di un contributo al mantenimento della NO Pt_1
da parte del Signor per le ragioni indicate in atti;
nel caso in cui il CP_1
Tribunale riconosca un contributo, si chiede che lo stesso sia previsto in misura minima, tenuto conto dell'età e delle capacità lavorative della NO
, peraltro pure documentate dalla stessa. Pt_1
In data 3.5.2023, le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale, il quale disponeva consulenza tecnica d'ufficio e ordinava al resistente di corrispondere alla ricorrente € 300 per il suo mantenimento ed € 350 per il mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie. All'esito della ctu, il Presidente pronunciava ordinanza presidenziale del 26.2.2024, con la quale disponeva l'affidamento condiviso del minore, e ordinava al resistente di corrispondere € 300 per il mantenimento del minore (con spese straordinarie al 50% ciascuno) ed € 150 per il mantenimento della moglie.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
A seguito del deposito di relazione dei Servizi Sociali, la causa giungeva all'udienza del 21.1.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. Entrambe le parti richiedono l'affidamento condiviso del figlio minore.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
6 Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
In merito alla idoneità genitoriale delle parti, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Il ctu, quando alla figura materna, evidenziava che la stessa mostra importanti difficoltà a livello psicologico: un forte senso di sfiducia nei confronti degli altri, forti difficoltà di introspezione e riconoscimento dei propri stati emotivi, aspetti di rabbia in parte repressa, forte ambivalenza a livello emotivo e relazionale, aspetti importante di dissociazione nei momenti di maggiore tensione emotiva, senso di inaiutabilità e percezione tendenzialmente negativa del futuro, tendenza all'attribuzione esterna della colpa. Inoltre, appare evidente al momento il forte senso di rabbia che la signora prova nei confronti del sig. , attribuendogli enormi responsabilità per la fine della loro storia CP_1
d'amore (…) quest'ultima parte mette fortemente a rischio e a volte rende pressoché impossibile una fattiva collaborazione dei due genitori nella gestione
e nella presa in carico del figlio (cfr. pag. 6 della ctu). Nel corso della Per_1 consulenza, la madre mostrava un atteggiamento apparentemente collaborativo, che tuttavia non ha determinato cambiamenti reali nel comportamento e nelle modalità relazioni con e con (…) ha CP_1 Per_1 frequentemente dato un'immagine molto negativa e squalificante di CP_1 come marito e come padre e non è riuscita ad attivare modalità relazionali ed interattive diverse (cfr. pag. 9 della ctu).
7 Il ctu, quanto alla figura paterna, evidenziava il quadro di una persona con alcune difficoltà di espressione e condivisione delle proprie emozioni e dei propri stati interni, ma con un buon equilibrio e livello psicologico (cfr. pag. 6 della ctu). Egli mostrava, nel corso della consulenza, un cambiamento ed un'evoluzione dei propri sentimenti, delle proprie emozioni e dei propri vissuti
(…) ha compiuto un percorso che lo ha portato a considerare i propri comportamenti del passato, ammettendo i propri errori, riuscendo ad esprimere in maniera chiara i propri sentimenti nei confronti del figlio e chiedendo scusa per gli errori fatti in passato, cercando di creare un clima nuovo, di ripartenza, nei rapporti con il figlio e con (cfr. pag. 9 della ctu). Pt_1
Il consulente, in merito ad entrambi i genitori, rappresentava la loro scarsa capacità di sintonizzazione, comunicazione e connessione con il figlio Per_1 ed i suoi bisogni, specialmente nel momento in cui il livello di conflittualità tra
i genitori stessi si alza. La collaborazione genitoriale nell'interesse del minore risulta particolarmente complessa, in quanto mostra evidente un senso Pt_1 di rabbia e frustrazione nei confronti di , mentre fa forte difficoltà CP_1 CP_1 ad esprimere in maniera chiara le proprie emozioni e reagisce spesso in maniera remissiva e depressiva di fronte alle accuse di (cfr. pag. 8 Pt_1 della ctu).
In merito alla condizione psicologica del figlio minore, il consulente evidenziava il suo disagio, avendo egli forti aspetti di chiusura, con difficoltà ad entrare in relazione con l'adulto, forte senso di sfiducia nei confronti degli altri e coartazione affettiva; il minore appare stretto in mezzo alla situazione di forte conflittualità presente tra i genitori, ed è arrabbiato con il padre, perché ritiene che la nuova situazione di vita e affettiva che il padre ha creato con la nuova compagna sia un abbandono nei confronti della “vecchia” famiglia. Il minore, poi, rispetto alla madre risulta ambivalente, con aspetti di rabbia, ma anche con tendenza alla protezione nei suoi confronti (cfr. pag. 7 della ctu).
Il consulente, quindi, stante l'alta conflittualità ancora esistente, suggeriva un percorso di sostegno psicologico per il figlio minore, un percorso psicoterapeutico per la madre, e un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre.
La ricorrente ha dedotto di avere concluso il percorso psicoterapeutico, già avviato in corso di causa, ma si ritiene di disporre che entrambe le parti attivino
8 un percorso di sostegno alla genitorialità, atteso che solo la risoluzione della conflittualità ancora esistente potrà condurre ad un miglioramento dei rapporti padre/figlio.
Attesa la richiesta di entrambe le parti in tal senso, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso l'abitazione materna, mantenendo, però, il monitoraggio dei competenti Servizi Sociali, i quali vigileranno sulla prosecuzione degli indicati percorsi da parte dei genitori e del minore. I Servizi Sociali inoltreranno relazione semestrale al Giudice
Tutelare in sede.
Quanto ai rapporti tra il minore e il padre, occorre osservare che ha Per_1 manifestato la volontà di non volerlo incontrare e, anche a fronte della proposta degli operatori del Servizio Sociale di svolgere incontri in modalità osservata, il minore affermava di non essere interessato (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 15.11.2024, è emerso che il minore ha un vissuto di abbandono nei confronti del padre, che ritiene responsabile di averli
“abbandonati” per stare con la “nuova famiglia” (…) ha raccontato (…) di non voler né vedere né sentire il padre perché “a lui non gli interessa di me”
(…) ha dichiarato di non voler parlare con il padre e di non essere Per_1 interessato in questo momento a ripristinare il rapporto con il padre).
Allo stato, quindi, visto il fermo rifiuto manifestato dal minore, non appare possibile prevedere un calendario di frequentazioni, ma i Servizi Sociali sono incaricati di favorire la relazione padre/figlio, organizzando, quando il minore si mostrerà disponibile, incontri osservati e, poi, gradualmente liberi.
Si precisa che non si è proceduto all'ascolto del minore da parte del Giudice, essendo lo stesso già stato sentito sia in sede di consulenza che dagli operatori del Servizio Sociale, apparendo, quindi, un ulteriore ascolto contrario al suo interesse.
4. Stante la residenza prevalente del figlio minore presso la madre, a quest'ultima deve essere assegnata la casa coniugale sita in NT IA in via Ugo Foscolo n. 1/A.
5. La ricorrente richiede contributo di mantenimento per il figlio minore pari ad
€ 500 e contributo di mantenimento per sé pari ad € 600.
5.1. La ricorrente è stata, negli anni 2021 e 2022, dipendente di una lavanderia, con stipendio di circa € 1.600 mensili (cfr. doc. 12 allegato al ricorso). Dal mese
9 di novembre 2022, interrotta la precedente attività lavorativa, percepiva indennità di disoccupazione per € 400 mensili (cfr. doc. 13 allegato al ricorso), poi cessata (cfr. doc. 26 allegato alla memoria integrativa).
Ad oggi ancora non svolge attività lavorativa.
5.2. Il resistente è socio per una quota del 16% della Energi Impianti s.r.l. (cfr. doc. 14 allegato al ricorso), la quale ha registrato, nell'anno 2021, utili per €
670.475 (cfr. doc. 14.1 allegato al ricorso) e, nell'anno 2022, utili per € 976.190
(cfr. doc. 30 allegato alla memoria integrativa).
Il resistente risulta avere percepito redditi lordi, per l'anno 2020, pari ad €
102.513, per l'anno 2021, pari ad € 140.067, per l'anno 2022, pari ad €
31.731,74 (cfr. docc 30, 31 e 32 allegati alla comparsa), per l'anno 2023, pari ad € 31.286,43 (cfr. doc. 38 allegato alla memoria integrativa), per l'anno 2024, pari ad € 31.157,90 (cfr. doc. depositato il 20.1.2025).
Il resistente corrisponde la rata mensile di € 550 relativa al mutuo insistente sulla casa familiare.
5.3. Tenuto conto delle rispettive condizioni reddituali e vista la disparità sussistente, si ritiene congruo disporre un contributo paterno per il mantenimento del figlio minore pari ad € 350 mensili, oltre che un contributo per il mantenimento del coniuge pari ad € 150 mensili.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e l'assegno unico sarà ripartito a metà tra le parti, così come richiesto.
6. Le spese di lite sono compensate, considerato che le reciproche pretese sono state solo parzialmente accolte.
Le spese di ctu sono poste a carico solidale delle parti. Essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, le spese di ctu, per la sua quota, sono poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
TI (Romania) il 30.10.1989 e nato a [...] il Controparte_1
26.7.1976, che hanno contratto matrimonio in IE ZZ (PT) il
3.1.2009;
2) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Persona_1
10 collocamento presso l'abitazione materna;
3) dispone l'attivazione di un supporto psicologico per il figlio minore;
4) invita entrambe le parti a proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità;
5) dispone che i percorsi attivati saranno indirizzati a favorire i rapporti padre/figlio e che i Servizi Sociali, quando ve ne saranno i presupposti, organizzino incontri osservati alla presenza di un educatore;
6) dispone il monitoraggio del Servizio Sociale sul nucleo familiare, con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare;
7) assegna la casa coniugale, sita in NT IA (PT) alla via Ugo Foscolo
n. 1/a, a;
Parte_1
8) dispone l'obbligo di di versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €
350 mensili, oltre rivalutazione Istat;
9) dispone che le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
11 b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
10) dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 50% da ciascun genitore;
11) dispone l'obbligo di di versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 suo mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 150 mensili, oltre rivalutazione Istat;
12) compensa le spese di lite;
13) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale delle parti;
14) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IE ZZ (PT)
12 per l'annotazione di ci all'art. 69 lett. d) D.P.E.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1, p. I, anno 2009).
Si comunichi ai Servizi Sociali della Valdinievole.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 19.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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