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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
S E Z I O N E I I I C I V I L E
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa INTINI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1872/22 R.G.
promosso da
Parte_1
in persona del Curatore pro tempore, C.F.
[...] P.IVA_1
difeso dall'Avv. Gianfanco Inzirillo
PARTE ATTRICE
contro
C.F.: difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Mariagrazia Rabuazzo
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante Controparte_2
1 pro tempore, C.F. , difesa dall'Avv. Raffaella Greco P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: divisione di beni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice e parte convenuta come da CP_1
verbale di udienza del 17.1.25;
come da comparsa di costituzione Controparte_2
e risposta
* * * * *
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a e CP_1
il Controparte_3 [...]
ha chiesto lo scioglimento Parte_2
della comunione ordinaria sull'immobile dei predetti Parte_1
e - in proprietà indivisa in misura del
[...] CP_1
50% ciascuno - sito in Aci BonaccorsiVia Papa Giovanni XXIII n.
9, censito al NCEU Aci Bonaccorsi al fg. 5, p.lla 340, sub 6, cat.
A/7, classe 3, vani catastali 7, sup. cat. totale e sup. escluse aree scoperte mq. 206, R.C. € 578,43, con annessa area urbana di mq. 33 sita in Aci Bonaccorsi, Via Papa Giovanni XXIII n. 9, censito al N.C.E.U. del Comune di Aci Bonaccorsi al fg. 5, p.lla
340, sub 7, mq. 33, area urbana.
A fondamento della domanda la procedura concorsuale ha dedotto di avere acquisito ½ del predetto cespite alla massa
2 attiva a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento di
[...]
emessa in data Parte_2
21.4.16.
Attesa la necessità di liquidare il patrimonio appreso all'attivo, pertanto, il Curatore ha introdotto la presente azione rappresentando che l'immobile è gravato da ipoteca iscritta contro il e la in favore di Pt_1 CP_1 Controparte_3
(creditore non insinuato allo stato passivo del
[...]
) nonché da un diritto di abitazione ormai solo Parte_1
cartolare, atteso che esso scaturiva da un procedimento di separazione tra i coniugi condividenti estintosi ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; circostanza, quest'ultima, non contestata tra le parti.
Parte attrice, infine, ha dato atto della sussistenza di abusi da cui il bene è affetto, regolarizzabili ai sensi dell'art. 37 d.p.r.
n. 380/01e della ritenuta indivisibilità dell'immobile.
Parte convenuta, si è costituita in giudizio CP_1
opponendosi alla domanda di divisione, ritenuta inaccoglibile a causa degli abusi edilizi presenti.
Il creditore ipotecario cessionario del Controparte_2
credito vantato da costituitosi Controparte_3
in giudizio, in primo luogo ha dato atto di un originario credito nei confonti dei comproprietari pari ad € 150.000,00 solo parzialmente soddisfatto, senza indicare la misura
3 dell'adempimento; in secondo luogo il creditore ipotecario, nella comparsa di costituzione e risposta ha chiesto di essere soddisfatto in via privilegiata sul ricavato della vendita.
La causa è stata istruita tramite CTU e, all'udienza del
17.1.25 le parti hanno precisato le conclusioni.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la domanda è fondata e merita accoglimento così come proposta.
Non può infatti essere messo in dubbio il diritto del condividente alla divisione, sancito espressamente dall'art. 1111 c.c.
In senso ostativo non possono essere valorizzati neppure i rilevati abusi edilizi prospettati da parte convenuta CP_1
infatti “In forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46,
comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione
(ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si
renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi
(divisione cd. "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali
(divisione cd. "endoconcorsuale") è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47” (cfr. Cass. Civ., S.U. sent. n. 25021/19).
4 Con riguardo al compendio immobiliare oggetto di division, costituito da un villino, il CTU nominato, ing. con Per_1
argomentazioni logiche e condivisibili, innanzitutto, ha ritenuto che esso non sia comodamente divisibile in considerazione delle modeste porzioni del bene che spetterebbero a ciascun condividente all'esito del frazionamento, della necessità di costituire servitù di passaggio, delle elevate spese per rendere autonome le porzioni dell'immobile.
Per costante giurisprudenza, infatti, non sussiste il requisito della comoda divisibilità “nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando,
pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto
l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni
suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali
che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 27984/23).
Il Consulente, inoltre, ha altrettanto condivisibilmente stimato il compendio immobiliare avuto riguardo agli abusi da cui è affetto e ai costi necessari alla regolarizzazione calcolati dal CTP di parte attrice e condivisi dal CTU e da questo Giudice.
Nel dettaglio le difformità rispetto alla concessione edilizia in
5 sanatoria relativa al cespite, rilevate nell'immobile sono costituite da: 1) divesa distribuzione degli spazi interni;
2)
diversa ubicazione della scala di accesso al piano primo;
3) realizzazione di un servizio igienico non previsto nel progetto;
4) realizzazione di nuove aperture esterne al primo piano.
Le predette irregolarità – che non avando comportato modifiche delle altezze utili, sagoma, cubatura o ampliamento delle superfici, risultano sanabili mediante presentazione di
S.C.I.A in sanatoria ex art. 37, d.p.r. 380/01) – necessitano di un esborso di € 60.000,00 circa, nonché di opere di demolizione delle opere affette da abusi non sanabili e comportano una riduzione della superficie utile del villino da mq. 252,26 a
197,50.
Sulla scorta delle superiori sopra evidenziate, quindi, il CTU ha stimato con argomentazioni logiche e coerenti, il valore di mercato effettivo del bene in € 190.000,00.
In sintesi la domanda di divisione deve essere accolta e deve essere disposta la vendita del bene in considerazione della sua indivisibilità.
Con riguardo alla domanda del creditore ipotecario, si ritiene che essa non possa trovare accoglimento con riguardo alla quota di spettanza della parte attrice, in quanto, trattandosi di creditore del fallito, la regolamentazione del credito dovrà avvenire in sede concorsuale (cfr. Cass. Civ., sent. n.
6 23482/18), mentre per quanto riguarda la quota del bene spettante alla la soddisfazione del credito ipotecario, in CP_1
sede di riparto avverrà in conformità alla disciplina di cui all'art. 2825 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, CP_1
deve essere condannata alla rifusione in favore del
[...]
Parte_2
delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, con esclusione del rimborso del contributo unificato, che va posto a carico della massa, trattandosi di spesa comunque da sostenere per incardinare il giudizio e che prescinde dall'opposizione alla divisione della CP_1
Non essendo stata spiegata alcuna opposizione alla divisione da parte del creditore ipotecario, devono essere compensate le spese del giudizio tra lo stesso e le altre parti.
Le spese di CTU devono essere poste a carico della massa,
trattandosi di uno strumento istruttorio che doveva essere disposto a prescindere dall'opposizione allo scioglimento delle comunione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone lo scioglimento della comunione per cui è causa, attribuendo al Controparte_4
[...] e a in misura ½
[...] CP_1
ciascuno, l'immobile sito in Aci Bonaccorsi, Via Papa
Giovanni XXIII n. 9, censito al NCEU Aci Bonaccorsi al fg.
5, p.lla 340, sub 6, cat. A/7, classe 3, vani catastali 7, sup. cat. totale e sup. escluse aree scoperte mq. 206, R.C.
€ 578,43, con annessa area urbana di mq. 33 sita in Aci
Bonaccorsi, Via Papa Giovanni XXIII n. 9, censito al
N.C.E.U. del Comune di Aci Bonaccorsi al fg. 5, p.lla 340, sub 7, mq. 33, area urbana;
- condanna alla rifusione in favore del CP_1
Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi €
[...]
7.052,00, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge per onorari;
- compensa le spese di lite tra e Controparte_2
Parte_1
nonché nei confronti di
[...] CP_1
- pone le spese di CTU già liquidate con separato decreto e del contributo unificato definitivamente a carico della massa;
- dispone la vendita dell'immobile sito in Aci Bonaccorsi,
Via Papa Giovanni XXIII n. 9, censito al NCEU Aci
Bonaccorsi al fg. 5, p.lla 340, sub 6, cat. A/7, classe 3,
vani catastali 7, sup. cat. totale e sup. escluse aree scoperte mq. 206, R.C. € 578,43, con annessa area
8 urbana di mq. 33 sita in Aci Bonaccorsi, Via Papa
Giovanni XXIII n. 9, censito al N.C.E.U. del Comune di Aci
Bonaccorsi al fg. 5, p.lla 340, sub 7, mq. 33, area urbana, come da separata ordinanza;
Catania, 26.5.25 il giudice
Dott.ssa Luisa INTINI
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