TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 261/2024 P.U. sub/1 R.R.D.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Annafrancesca Capone
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII .
letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 28 novembre 2024 nell'interesse di Parte_1
considerato che la proposta così come riformulata a seguito delle osservazioni al piano a cura della società CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, quale mandataria del creditore
[...]
prevede il pagamento del creditore ipotecario al 100%, il pagamento Parte_2
dei creditori privilegiati ex art. 2752 e 2754 cc al 50 % e il pagamento dei chirografari al 10%, con il versamento di un importo complessivo di € 157.953,34 in rate mensili di € 883,00 (per i primi due anni) di € 1.111,83 (dal terzo al quinto anno) ed € 895,83 (dal sesto al quattordicesimo anno);
letta la relazione presentata dal gestore della crisi, dott. , ai sensi dell'art. 70 Persona_1
CCII;
esaminate le contestazioni in ordine alla moratoria biennale applicata al proprio credito sollevate dal creditore ipotecario;
visto l'art. 67, CCII nella parte in cui prevede espressamente, a seguito dell'ultimo correttivo del
13 settembre 2024, che “è possibile prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”;
visto quindi che la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti può avvenire attraverso qualsiasi forma, potendosi declinare le scadenze e le modalità di pagamento dei crediti nella maniera più funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori secondo le oggettive possibilità del debitore;
vista anche la giurisprudenza più recente secondo cui “la possibilità di prevedere una moratoria, intesa quale sospensione del pagamento delle rate in conto capitale e/o interessi per il termine concedibile, può risultare assai utile a rimettere in carreggiata il debitore, ad aiutarlo a ricalibrare i flussi attivi necessari per l'adempimento del piano” (Cfr Suprema Corte, Cass., Sez.
I, n. 17834/2019)
valutata, altresì, l'alternativa liquidatoria, stante il fisiologico e pesante deprezzamento del bene alienato in fase di liquidazione per cui sarà sempre preferibile una procedura di regolazione della crisi, che preveda la piena soddisfazione del creditore ipotecario e nella quale il debitore sarà spronato a rispettare il piano ad ogni costo, ben sapendo che l'alternativa liquidatoria imporrebbe la perdita del bene immobile da liquidare, rappresentato dalla propria abitazione;
ritenuto, quindi, condivisibile quanto ricostruito dal gestore della crisi con la relazione finale;
rilevato, infatti, che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti hanno soddisfatto i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 67 e seguenti CCII e difatti, in data 10.01.2025 il presente Tribunale promuoveva con decreto l'ammissibilità della procedura in esame;
rilevato che, alla luce delle recenti linee-guida adottate da questo Tribunale e tenuto conto della disposizione di cui all'art. 6 CCII come modificato con l'ultimo correttivo, le uniche spese in prededuzione sono i compensi dell'OCC/Gestore della Crisi, mentre vanno riconosciuti in via privilegiata, ma non in prededuzione, i compensi dell'advisor legale (che, in virtù delle previsioni delle linee-guida suddette, non potranno – di norma – superare il 60% del compenso riconoscibile all'OCC e dovranno essere liquidati secondo la Tariffa “volontaria giurisdizione” di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto delle concrete utilità conseguibili dal richiedente, ossia della differenza tra passivo e attivo della procedura);
ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata;
che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare.
Il piano proposto rappresenta infine un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato.
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da come esposto nella relazione presentata dal dott. , Parte_1 Persona_1
professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi,
dispone
che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;
dispone
più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_1
www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);
dà atto
che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC;
dichiara
chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 17.03.2025 Il Giudice Delegato
Dott.ssa Annafrancesca Capone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Annafrancesca Capone
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ARTT. 67 e segg. CCII .
letta l'istanza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e segg. CCII depositato in data 28 novembre 2024 nell'interesse di Parte_1
considerato che la proposta così come riformulata a seguito delle osservazioni al piano a cura della società CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, quale mandataria del creditore
[...]
prevede il pagamento del creditore ipotecario al 100%, il pagamento Parte_2
dei creditori privilegiati ex art. 2752 e 2754 cc al 50 % e il pagamento dei chirografari al 10%, con il versamento di un importo complessivo di € 157.953,34 in rate mensili di € 883,00 (per i primi due anni) di € 1.111,83 (dal terzo al quinto anno) ed € 895,83 (dal sesto al quattordicesimo anno);
letta la relazione presentata dal gestore della crisi, dott. , ai sensi dell'art. 70 Persona_1
CCII;
esaminate le contestazioni in ordine alla moratoria biennale applicata al proprio credito sollevate dal creditore ipotecario;
visto l'art. 67, CCII nella parte in cui prevede espressamente, a seguito dell'ultimo correttivo del
13 settembre 2024, che “è possibile prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”;
visto quindi che la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti può avvenire attraverso qualsiasi forma, potendosi declinare le scadenze e le modalità di pagamento dei crediti nella maniera più funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori secondo le oggettive possibilità del debitore;
vista anche la giurisprudenza più recente secondo cui “la possibilità di prevedere una moratoria, intesa quale sospensione del pagamento delle rate in conto capitale e/o interessi per il termine concedibile, può risultare assai utile a rimettere in carreggiata il debitore, ad aiutarlo a ricalibrare i flussi attivi necessari per l'adempimento del piano” (Cfr Suprema Corte, Cass., Sez.
I, n. 17834/2019)
valutata, altresì, l'alternativa liquidatoria, stante il fisiologico e pesante deprezzamento del bene alienato in fase di liquidazione per cui sarà sempre preferibile una procedura di regolazione della crisi, che preveda la piena soddisfazione del creditore ipotecario e nella quale il debitore sarà spronato a rispettare il piano ad ogni costo, ben sapendo che l'alternativa liquidatoria imporrebbe la perdita del bene immobile da liquidare, rappresentato dalla propria abitazione;
ritenuto, quindi, condivisibile quanto ricostruito dal gestore della crisi con la relazione finale;
rilevato, infatti, che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti hanno soddisfatto i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 67 e seguenti CCII e difatti, in data 10.01.2025 il presente Tribunale promuoveva con decreto l'ammissibilità della procedura in esame;
rilevato che, alla luce delle recenti linee-guida adottate da questo Tribunale e tenuto conto della disposizione di cui all'art. 6 CCII come modificato con l'ultimo correttivo, le uniche spese in prededuzione sono i compensi dell'OCC/Gestore della Crisi, mentre vanno riconosciuti in via privilegiata, ma non in prededuzione, i compensi dell'advisor legale (che, in virtù delle previsioni delle linee-guida suddette, non potranno – di norma – superare il 60% del compenso riconoscibile all'OCC e dovranno essere liquidati secondo la Tariffa “volontaria giurisdizione” di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto delle concrete utilità conseguibili dal richiedente, ossia della differenza tra passivo e attivo della procedura);
ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e volto ad ottenere un soddisfacimento superiore a quello che si verrebbe a realizzare concretamente con la procedura alternativa di liquidazione controllata;
che non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita strettamente personale e familiare.
Il piano proposto rappresenta infine un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare e, come tale, può quindi essere omologato.
p. q. m.
visto l'art. 70 CCII., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da come esposto nella relazione presentata dal dott. , Parte_1 Persona_1
professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi,
dispone
che l'OCC risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento del debitore e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;
dispone
più specificatamente che il debitore provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi;
i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie;
eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato;
l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;
dispone
l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di
Lecce a cura del e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito Controparte_1
www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);
dà atto
che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC;
dichiara
chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.
Lecce, 17.03.2025 Il Giudice Delegato
Dott.ssa Annafrancesca Capone