Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 714/2023 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_3 C.F._3 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avvocato Enrico Calabrese,
elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Catania, Via Carcaci, 7
APPELLANTI
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. , CP_1 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cannavò, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 73
APPELLATO
- nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), erede con beneficio di inventario del padre , C.F._6 CP_1
nato a [...] il [...], deceduto il 29.02.2024, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Antonio Belfiore, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, via Della Fiaccola n. 18
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1889/2023 pubblicata l'1.5.2023, in accoglimento della domanda proposta da così disponeva: 1) CP_1
dichiarava la simulazione relativa della donazione del 20.2.2006 per atto notaio
, con dissimulazione della riserva di usufrutto vita natural durante in Persona_1
favore di sulla bottega a piano terra in Catania, piazza San Luigi n. CP_1
8/14, in catasto al foglio 21, part. 407, sub 1, senza alcun diritto in favore dei donatari fino alla morte di , mallevandolo da qualsiasi onere fiscale;
2) CP_1
dichiarava che ha diritto ai canoni percepiti dai predetti donatari in CP_1
dipendenza del contratto di locazione stipulato con la Banca Agricola di Ragusa Soc.
Coop., e, per l'effetto, condannava i medesimi al pagamento, in favore dell'attore, di
€ 112.500,00 ciascuno, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) condannava
[...]
, , e al pagamento in favore Parte_1 Pt_2 Parte_3 CP_2 Pt_4
dell'attore , della somma di € 26.080,00 ciascuno, oltre interessi dalla CP_1
domanda al soddisfo, a titolo di canoni, fino all'aprile 2023, del contratto di locazione stipulato nel mese di settembre 2020 relativo alla bottega, a piano terra,
2 facente parte dell'edificio sito in Catania, piazza San Luigi n. 8/14 nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore di . CP_1
Hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
con atto di citazione notificato il 29.5.2023. Parte_4
Si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello, spese vinte. CP_1
A seguito del decesso di la causa veniva interrotta e riassunta su CP_1
istanza degli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4
Dopo la riassunzione si costituiva e domandava la Controparte_2
declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'appello, comunque il rigetto,
spese vinte. All'udienza del 3.3.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non si pronuncia sull'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione relativa.
Deducono gli appellanti che in diversi atti processuali essi hanno eccepito la prescrizione dell'azione di simulazione, posta in essere per la prima volta con una lettera del 09.07.2020, oramai preclusa in quanto la scrittura risale al 20.2.2006.
Il Tribunale ha affrontato l'argomento solo relativamente alla prescrizione dell'usufrutto per non uso ventennale e in riferimento ad un'ipotetica prescrizione del diritto di accettazione della donazione di usufrutto. Pertanto gli appellanti reiterano tale eccezione chiedendo, previa riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attorea.
3 Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 1326 e 1362 c.c. ed errata interpretazione della scrittura privata-
Gli appellanti ribadiscono anche in appello che la scrittura privata invocata non era un contratto “perfetto” in quanto mancante dell'accettazione del presunto usufruttuario.
Proseguono gli appellanti che comunque l'impegno contrattuale a loro carico non è
satisfattivamente esplicitato nella scrittura medesima e che, in realtà, l'atto di donazione rappresentava solo la formalizzazione giuridica della già ampiamente palesata volontà del padre di donare il suddetto immobile ai propri figli, senza riserva alcuna, testimoniata dal fatto che già nel 1983 concedeva CP_1
l'immobile di cui trattasi in godimento agli appellati, i quali ivi svolgevano, fino al
2008, l'attività commerciale di vendita al dettaglio e all'ingrosso di ceramiche per pavimenti e sanitari: ciò è del tutto illogico con la firma della controdichiarazione simulatoria oggetto di causa.
Gli appellanti, inoltre, contestano la valenza attribuita dal Tribunale alla dichiarazione di figlio convivente di , in Controparte_2 CP_1
quanto essa ha certamente valore confessorio contro il dichiarante mentre nei confronti degli appellanti poteva solo essere liberamente apprezzata dal giudice trattandosi di fattispecie relativa a litisconsorzio facoltativo e non necessario.
Nonostante il primo giudice non l'abbia ritenuta credibile quanto al pagamento del corrispettivo dell'usufrutto, tuttavia è stata dal medesimo utilizzata contro gli odierni
4 appellanti, ma essa deve rimanere inopponibile nei loro confronti (artt. 1306 e 1309
c.c.).
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice per violazione art. 1350, n.2, c.c.
Sostengono ancora gli appellanti che la contro scrittura contenente il riferimento alla riserva di usufrutto in favore del padre è sottoscritta solo dai donatari e ciò
costituisce violazione della norma in epigrafe in quanto andava sottoscritta anche dal donante e tanto determina una nullità dell'accordo di trasferimento CP_1
differito dell'usufrutto per mancanza della forma prescritta dalla legge.
Contrariamente alle considerazioni del Tribunale, a mente del quale la controdichiarazione costituirebbe comunque un atto di riconoscimento o di accertamento scritto gli appellanti deducono che le sentenze indicate si riferiscono al caso di simulazione assoluta e non relativa, come nel caso di specie.
Con il quarto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha stabilito il quantum dovuto e laddove ha violato gli articoli 982 e 1002
c.c.
Avrebbe errato il decidente, a mente degli appellanti, a condannarli al pagamento, in
Parte_ favore di , dei canoni di locazione versati dalla Società dal CP_1
04.09.2020, con scadenza contrattuale al 03.09.2026. Diversamente il Tribunale
avrebbe dovuto ordinare, se richiesto e ne sussistesse il diritto, il rilascio dell'immobile, subordinandolo comunque alla redazione dell'inventario in ottemperanza dell'ex art. 1002 c.c. e seguenti, allo scopo indispensabile di stabilire il
5 dies a quo dell'usufrutto, decorrente da quando l'usufruttuario ne reclama il possesso.
Neppure il primo giudice ha tenuto conto che ha dichiarato, con la CP_1
prima memoria ex art. 183 cpc, che tutti i Germani hanno pagato al medesimo il corrispettivo dell'usufrutto, pari al canone della locazione in favore della Banca
Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop.: ne scaturisce l'effetto “confessorio”, con la conseguenza che nulla gli odierni appellati dovevano al padre per la locazione dell'immobile alla Banca Agricola Popolare di Ragusa. Sotto altro profilo la sentenza sarebbe altresì errata poiché nella quantificazione delle somme non ha estrapolato gli importi versati per tasse.
*****
La Corte rappresenta ancora che, come più sopra cennato, a seguito del decesso di
[...]
la causa è stata dichiarata interrotta e poi riassunta a cura degli appellanti, CP_1
i quali hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché
l'usufrutto si è riunito alla nuda proprietà, ed hanno insistito per il resto.
Dopo la riassunzione si è costituito ed ha chiesto Controparte_2
dichiararsi l'appello inammissibile ed infondato, e comunque il rigetto.
*****
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Tanto, tenuto conto del decesso di e quindi della circostanza che CP_1
l'usufrutto si è riunito alla nuda proprietà e che gli stessi appellanti, nonché
l'appellato pure donatario del bene in questione, Controparte_2
6 hanno sottoscritto tutti la contro dichiarazione simulatoria relativa, sono tutti eredi di
, come risulta dal testamento pubblico, in atti, e quindi tutti CP_1
dovrebbero, in ipotesi restituire a sé stessi i canoni locativi di che si tratta.
Al riguardo questa Corte rammenta che la Suprema Corte ha più volte precisato che allorquando la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove sia dimostrato, non può
concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore,
in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà
dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (Cass., II,
29/7/2021, n. 21757; III, 8/6/2005, n. 11962).
A ciò si aggiunga che altra giurisprudenza non ritiene necessario l'accordo delle parti per la declaratoria di cessazione del contendere, e ciò vale, nel caso a mani, per la posizione di fatto ricoperta e per quella assunta con la costituzione in giudizio in questo grado da che può essere pronunciata d'ufficio Controparte_2
(Cass., II, 24/1/2020 n.1625; trib., 4/8/2017 n.19568; VI, 16/3/2015 n.5188; III,
8/9/2008, n.22650).
Alla Corte null'altro compete di delibare in quanto la causa concerneva esclusivamente i beni oggetto della donazione e la relativa contro dichiarazione e non anche quelli di cui ha disposto ulteriormente con il testamento CP_1
pubblico, pure in atti.
*****
7 Rimangono, infine, da regolare le spese dei due gradi di lite che la Corte, tenuto conto del principio di globalità, degli esiti, della posizione delle parti, del relativo comportamento processuale nonché della causa della cessazione, estranea alla lite,
ritiene equo compensare integralmente per entrambi i gradi (Cass., III, 30/1/2024,
n.2828).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 714/2023 R.G.,
sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Parte_6
1889/2023 pubblicata l'1.5.2023, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese dei due gradi integralmente compensate.
Così deciso in Catania il 7 marzo 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello svoltasi a mezzo applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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