Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola- Pres. Rel.
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2023, con il numero d'ordine RG
787/2023 la seguente
SENTENZA
Tra: (c.f. e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Altamura alla via Madrid civ. 83, presso e nello studio dell'Avv. Pierfrancesco VITI (c.f. dal quale sono rappresentati e difesi C.F._3 in forza di mandato in atti;
pec: Email_1
-appellante avverso la sentenza n. 1249/2023 pubbl. il 06/04/2023 - RG n. 12627/2019 - del Tribunale di Bari
E
– (partita i.v.a. n. , c.f. e Parte_3 P.IVA_1
n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma ), società con socio unico P.IVA_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentata e difesa, in forza di procura ex art. 83, terzo comma, c.p.c. materialmente congiunta all'atto di costituzione, dall'Avv. Prof. Luciano MARTUCCI (c.f.
[...]
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Via Andrea da Bari n. 125 C.F._4
(n. di fax: 0805217037; indirizzo pec: Email_2
-appellata nonché nei confronti
C.F. e P.I. , elettivamente domiciliata in Bari- Controparte_2 P.IVA_3
Carbonara alla via A. Quaranta 5/A presso e nello studio dell'Avv. Nicola ABBINANTE (C.F.
fax 080/5652988, PEC che dichiara di voler ricevere C.F._5 Email_3 tramite PEC non solo le comunicazioni di Cancelleria ma anche le notificazioni di atti ad istanza di parte) che la rappresenta e difende giusta procura speciale, a margine dell'atto di costituzione
-appellata -
*** All'esito dell'udienza collegiale svolta mediante trattazione scritta del 25.03.2025, la causa è stata riservata e decisa con sentenza ex art. 281 sexies cpc, sentite le parti cui sono stati concessi i termini per il deposito di memorie e repliche, depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
e l' per sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_4 conclusioni:
“I. In via preliminare, concedersi per i motivi di cui in narrativa, la sospensione degli effetti degli atti impugnati e dell'esecuzione intrapresa dalle convenute;
II. Nel merito, in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte delle convenute a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sigg.ri e per i crediti pretesi Parte_1 Parte_2 da previo annullamento degli atti impugnati;
Controparte_3
III. Di conseguenza ordinare alle convenute la cancellazione del fermo amministrativo su tutti i veicoli intestati agli attori e la cancellazione dell'eventuali ipoteche iscritte sui beni immobili di proprietà degli stessi, in relazione ai crediti pretesi da Controparte_3
IV. condannare le convenute in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio da assegnarsi al sottoscritto procuratore anticipatario”. Costituitesi le convenute chiedeva il rigetto dell'opposizione.
L'opponente deduceva che:
✓ quale titolare dell'omonima ditta individuale, nel 2012 stipulava con l'istituto bancario M.P.S.
s.p.a. un contratto di finanziamento/mutuo per € 200.000,00 per effettuare alcune migliorie aziendali;
tale finanziamento era garantito in ragione del 70% dal “Servizio Fondi di garanzia e interventi per capitali a rischio” gestito dalla Controparte_3 per conto del Ministero dello Sviluppo;
✓ a seguito del ritardo nel pagamento di alcune rate, l'istituto di credito, con lettera del
17.04.2014 gli comunicava la risoluzione del contratto, rivalendosi per il capitale residuo non pagato sul predetto fondo di garanzia per € 127.010,10 oltre interessi;
✓ versato l'importo di cui sopra e surrogatasi alla nei Controparte_3 Controparte_5 diritti conseguenti il finanziamento da questa concessogli, in forza del combinato disposto dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20-6-2005, e dell'art. 17 D.lgs. 26/2/1999 n. 46, iscriveva a ruolo tali importi (maggiorati degli interessi) che venivano riversati inizialmente in due cartelle di pagamento notificate da (oggi Controparte_6 Controparte_2
) contraddistinte dal n. 014.2016.0021167616000 notificata il 19.09.2016 e n.
[...]
014.2016.0032161731000 notificata il 23.11.2016 rispettivamente per € 55.240,18 ed € 125.405,49 (doc. 5 fascicolo di primo grado parte appellante – doc. 5B fasc. primo grado). iscriveva a ruolo altresì la somma di € Controparte_7
126.717,90 nei confronti di quale coniuge del debitore principale in Parte_2 comunione dei beni che veniva poi riservata nella cartella di pagamento n. 014.2016.0032161731001 notificata il 03.04.2017 notificata sempre dall'agente di riscossione (doc. 6 fascicolo di primo grado parte appellante).
✓ Successivamente - sempre sulla base di tale debitoria - venivano notificate in ordine cronologico una serie di atti esecutivi da parte dell'agente di riscossione agli odierni attori di cui:
• una “comunicazione preavviso di fermo amministrativo” n. 01480201700000234000 del 07.06.2017 notificatagli per l'autovettura di sua proprietà targata FG816PF (doc. 3 fascicolo di primo grado parte appellante);
• una “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” n. 01476201800001653000 del 28.06.2018 notificata ad esso;
Parte_1
2 • una “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” n. 01476201900002031000 notificata il 05.08.2019 a . Parte_2
Con sentenza n. n. 1249/2023 pubbl. il 06/04/2023 - RG n. 12627/2019 -, Il Tribunale di Bari, rigettava l'opposizione all'esecuzione, dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 14.06.2023, e ha Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la sentenza n. 1249/23 del Tribunale di Bari, chiedendo di:
- A. accertare e dichiarare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo idoneo a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sigg.ri e per i crediti Parte_1 Parte_2 pretesi da da parte delle convenute, Controparte_3 previo annullamento degli atti impugnati;
- B. di conseguenza, ordinare alle convenute la cancellazione del fermo amministrativo su tutti i veicoli intestati agli attori e la cancellazione delle eventuali ipoteche iscritte sui beni immobili di proprietà degli stessi, in relazione ai crediti pretesi da
[...] che dovrà avvenire a cure e spese delle stesse;
Controparte_3
- C. condannare le appellate, in solido tra loro, alle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da assegnarsi al sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario..
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2023 si è costituita
[...]
impugnando e contestando l'avverso gravame, in quanto destituito Controparte_3 di ogni fondamento, chiedendone la totale reiezione, con la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali. L' si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 13.10.2023 Controparte_2 anch'essa chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza odierna del 25.03.2025 la causa è stata decisa ex art. 281 sexies, lette le memorie difensive depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con l'unico, articolato motivo, gli appellanti, che hanno limitato l'impugnazione alla parte della decisione con la quale è stata dichiarata infondata l'opposizione all'esecuzione, rimproverano al primo giudice di aver ritenuto legittimo l'accesso alla procedura di riscossione esattoriale da parte del Fondo pubblico senza la necessaria precostituzione di un titolo esecutivo giudiziario. Tanto sul presupposto della natura privatistica del credito del Fondo pubblico, da cui discenderebbe la necessità per quest'ultimo di acquisizione di titolo esecutivo prima di accedere all'esecuzione esattoriale. Il motivo è infondato.
È necessario premettere, in ordine alla garanzia pubblica - concessa a , di cui la Parte_1 coniuge SI.ra è garante in via autonoma - del Fondo ex art. 2, comma cento, della Parte_2
l. 23 dicembre 1996 n. 662 e al relativo regime normativo, al cui interno si inscrive il credito in questione, che il Fondo di Garanzia è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è
3 finanziato con denaro pubblico e ha lo scopo di assicurare una parziale garanzia ai finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese. Esso agisce per il tramite dell'Istituto di credito esponente, che ne ricopre la veste di gestore. Il Fondo, pertanto, non diviene parte diretta del rapporto banca/cliente ma, nell'ottica di sostegno pubblico all'economica nella quale è stato concepito e opera, agevola il beneficiario finale (il destinatario del finanziamento) poiché influisce favorevolmente sull'importo massimo delle garanzie acquisibili dalla CA erogatrice. Il Fondo interviene, quindi, direttamente nella vicenda creditizia solo in caso di inadempimento del beneficiario finale e a seguito di denuncia da parte della che ha erogato il prestito garantito. CP_3
A seguito dell'escussione della garanzia da parte della che ha erogato detto il credito CP_3 all'impresa, si determina la surrogazione del Fondo nella parte di credito liquidata alla che CP_3 determina la successione del Fondo nella parte di credito garantita. Essa, tuttavia, deroga in parte alla generale disciplina dell'art. 1203 cod. civ., poiché è regolata anche da alcune norme speciali, che mutano, sotto alcuni aspetti, i normali effetti previsti dalla disposizione codicistica. Segnatamente,
✓ l'art. 2, quarto comma, del decreto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Innovazione e delle Tecnologie del 20 giugno 2005, ove si sancisce che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”, così autorizzando il ricorso alla procedura esattoriale senza influire sulla fonte del credito, che non è tributaria poiché non lo era ab origine e conferisce allo stesso tempo al credito natura pubblica nonché il privilegio di cui all'art. 9 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 123, come tale preferito “a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”;
✓ l'art. 8 bis del d.l. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modifiche dalla l. 24 marzo 2015 n. 33
(doc. 4 all.to al fascicolo di primo grado), il quale sancisce espressamente che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. In forza delle suddette disposizioni, pertanto, la surroga del Fondo nel rapporto di credito originariamente instaurato da e impresa fa sì che il credito: CP_3
a) acquisti natura differente, essendo adesso volto al recupero di contributi pubblici;
4 b) debba essere riscosso mediante la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; c) acquisti natura privilegiata -e perda quindi la sua originaria connotazione chirografaria- prevalendo su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile. Dall'esame di tali fonti normative emerge chiaramente che il credito, portato dalla cartella esattoriale opposta, ha natura pubblica e dunque privilegiata. La Suprema Corte, sul punto (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 25 novembre 2019 ord. n. 30621) ha affermato che l'art. 8 bis l. 24 marzo 2015 n. 33 costituisce disposizione “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente (Cass., 31 maggio 2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d. lgs. n. 123/1998”. Tale principio è stato ribadito dalla S.C. con la pronuncia Cass. Civ., Sez. III, 16 gennaio 2023, ord. n. 1005. Quale conseguenza del peculiare regime normativo richiamato, si rileva che la surrogazione genera una successione dal lato attivo del rapporto creditizio (sia pure con le suddette particolarità derivanti dalle leggi speciali applicabili), nel senso che la figura del creditore muta -in tutto o in parte- dal punto di vista soggettivo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20 settembre 1984 n. 4808). A tanto consegue, come si evince anche dall'art. 1204 cod. civ., la permanenza delle garanzie (segnatamente, delle fideiussioni e del patrimonio di coloro che si sono costituiti garanti) anche dopo la surrogazione e la loro “migrazione” -assieme ed in proporzione alla sorte capitale garantita- verso la funzione di garanzie del surrogante che subentra in tutto o in parte nel lato attivo del credito.
Nella specie, , imprenditore individuale, ha beneficiato della garanzia pubblica Parte_1 in questione con riferimento a due distinte operazioni di finanziamento, contraddistinte dai numeri identificativi 89801 e 173693. In particolare:
✓ Pos. 89801. Con richiesta del 26.10.2009, Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (MP) domandava l'accesso al Fondo di cui alla l. 23 dicembre 1996 n. 662 per un finanziamento richiesto dall'imprenditore individuale dell'importo di euro 100.000,00. Parte_1
Al finanziamento accedeva garanzia prestata in via personale da , Parte_2 contenente espressa clausola di obbligo di pagamento “a prima richiesta”. Allegata alla domanda di ammissione alla garanzia pubblica vi era anche dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal . Parte_1
Ammessa l'operazione alla garanzia del Fondo con delibera del 12.01.2010, con successiva comunicazione del 16.07.2014, MP richiedeva l'attivazione della garanzia, adducendo l'inadempimento del debitore principale alle proprie obbligazioni per un importo di Euro 139.125,86. L'importo garantito veniva poi liquidato nella misura di euro 111.300,68 con delibera del 03.12.2014, oggetto di immediata comunicazione e pagamento. In data 17.04.2014, MP aveva provveduto a costituire in mora parte debitrice e a tale intimazione seguiva, in data 13.03.2014, atto di ingiunzione nei confronti della parte debitrice principale e della garante;
✓ Pos. 173693.
5 Part Con richiesta del 04.05.2011 CA RI (oggi domandava l'accesso al Fondo di cui alla l. 23 dicembre 1996 n. 662 per altro finanziamento richiesto dall'imprenditore individuale
, dell'importo di euro 100.000,00 e allegata alla domanda di ammissione alla Parte_1 garanzia pubblica vi era anche dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal
. Parte_1
Ammessa l'operazione alla garanzia del Fondo con delibera del 16.06.2011, con successiva Part comunicazione del 01.10.2014 richiedeva l'attivazione della garanzia stante l'inadempimento del debitore principale alle proprie obbligazioni per un importo di euro 69.632,59. L'importo garantito veniva poi liquidato nella misura di euro 48.735,81 con delibera del 04.02.2015, oggetto di immediata comunicazione e pagamento. Part
In data 19.06.2014, aveva provveduto a costituire in mora parte debitrice e a tale intimazione seguiva, in data 23.02.2016, atto di ingiunzione nei confronti della parte debitrice principale.
L'appellante erroneamente ritiene che il credito di trovi titolo nel contratto di Pt_5 finanziamento stipulato con l'istituto bancario M.P.S. s.p.a.., e quindi, in un rapporto di natura privatistica, mentre il credito portato dalla cartella impugnata ha ad oggetto il recupero dell'intervento agevolativo accordato all'operazione finanziaria dal Fondo di Garanzia, e cioè delle somme che , nella sua veste di gestore del Fondo, ha versato all'istituto finanziatore a titolo Pt_5 di liquidazione della perdita, così come espressamente chiarito dall'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05. Infatti, nelle ipotesi di finanziamento mediante l 'intervento del Fondo ex L. n.662/96 devono essere tenuti ben distinti il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore e l 'impresa beneficiaria, fondato sul contratto di mutuo, e il rapporto riguardante e l'impresa beneficiaria e gli eventuali Pt_5 coobbligati, fondato, invece, sulla garanzia del Fondo e sulla surroga ex lege. Tale rapporto ha natura prettamente pubblicistica, in ragione della fonte normativa di regolamentazione del rapporto e della funzione di sostegno pubblico all'economia svolta dalla garanzia del Fondo. Sul punto assai di recente la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_3 garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023, Rv. 666687 - 01) In motivazione la Corte regolatrice ha spiegato di avere avuto modo in più occasioni di ribadire che
“la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie §§ 11.6, 11.7); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo
6 (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. Del tutto improprio è allora riferimento al dettato di cui all 'art. 21 del D. Lgs. n.46/99, in quanto la necessità che l'iscrizione a ruolo sia preceduta dalla formazione di un titolo avente efficacia esecutiva è riferita ai soli crediti “aventi causa in un rapporto di diritto privato” e che l 'art. 9 co. 5 costituisce la deroga tipizzata alla disciplina prevista dalla norma citata, che fa espressamente salvo quanto
“diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”.
L'appello è respinto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
e , in solido, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al
[...] Parte_2
DM 147/22 (V scaglione valori medi ad eccezione che per la fase della trattazione, da liquidarsi al minimo, stante il mancato svolgimento di istruttoria). Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da e , avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1249/2023 Parte_1 Parte_2 pubbl. il 06/04/2023, a definizione del procedimento RG n. 12627/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di Controparte_3
e – e per essa del difensore
[...] Controparte_8 distrattario Avv. Nicola ABBINANTE - delle spese del presente giudizio liquidate, in complessivi
€ 12.154,00 = ciascuna, oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.03.2025
Il Presidente rel. est.
Maria Mitola
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