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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 578-2024 R.G.L., promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(BZ) VIA RAFENSTEIN N°1 Codice Fiscale rappresentato e C.F._1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni (Codice
Fiscale: ), PEC: C.F._2 Email_1
Filippo Tomassoli (codice fiscale ), PEC: C.F._3
del Foro di Rimini, con studio in Corso Email_2
D'Augusto n.° 134, con domicilio eletto nel loro studio in Rimini, Corso D'Augusto n°134
giusta procura in calce al ricorso;
numero fax 0541.21517 e pec sopra indicate, per le comunicazioni e notificazioni di legge.
pagina 1 di 21 -Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in
[...] P.IVA_1
Roma, Via Mantova, n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore della stessa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca
(C.F. pec: e Marco Conti (C.F. C.F._4 Email_3
; pec: ed elettivamente domiciliata C.F._5 Email_4
presso lo studio legale dell'avv. Paola Marconi (C.F. pec: C.F._6
, sito in Bolzano, Via Orazio, n. 59 (39100), in virtù di Email_5
mandato rilasciato, su separato foglio unito telematicamente in calce alla comparsa di costituzione, dal Presidente dott. Ferdinando Boccia.
-Convenuta-
In punto: ricalcolo del trattamento previdenziale e disapplicazione del massimale pensionistico – pensione di anzianità in totalizzazione causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.03.2022025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare la nullità ed inefficacia delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al CP_1
pagina 2 di 21 calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003 per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa.
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis,
affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte
di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
C.N.P.A.D.C. è tenuta a corrispondere al ricorrente la quota retributiva della pensione di
VECCHIAIA nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, e comunque alla normativa più favorevole antecedente ad essa.
In conseguenza CONDANNARE la alla corresponsione a favore del Dottor CP_1
della pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema Parte_1
retributivo antecedenti all'impugnato regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004,
relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, con disapplicazione del massimale pensionistico di cui alla delibera C.d.A. del 15 – 16/04/2003 dalla data di proposizione del presente ricorso in avanti.
Quindi, condannare la a corrispondere in favore del dottore il trattamento CP_1
pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori pagina 3 di 21 al 2001 sulla base della normativa vigente più favorevole senza l'applicazione di alcun massimale.
Quanto sopra con conseguente restituzione degli arretrati derivanti dal pregresso calcolo più favorevole e dalla disapplicazione del massimale pensionistico, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dieci anni a ritroso dalla proposizione del presente ricorso.
Vengano, quindi, dichiarate prescritte le differenze pensionistiche tutte dei 10 anni a ritroso dalla data di proposizione del presente ricorso, essendo lo stesso l'unico atto esistente interruttivo dei termini prescrizionali.
Dichiarata nulla la delibera di conferimento della pensione nella parte in cui non provvede alla liquidazione della stessa in ottemperanza e nel rispetto del principio del pro rata.
Ai sensi degli art.li 23 c.c. 70 e 71 c. p.c. copia del presente ricorso viene notificata al sig.
P.M. affinché possa intervenire .
Spese rifuse.
Salvis iuribus late.
di parte convenuta:
“In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza e/o l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970, dell'art. 443 c.p.c. e delle disposizioni speciali del
Regolamento applicato dalla CP_1
pagina 4 di 21 In via preliminare, disporre la riunione ex art. 274 c.p.c. del presente procedimento con il giudizio recante n. R.G. 577/2024, pendente innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale, per connessione soggettiva e parziale connessione oggettiva.
In via preliminare, per i motivi esposti in atti, dichiarare inammissibili le domande rassegnate nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio.
Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti.
In subordine, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte ricorrente di vedersi ricalcolare e riliquidare le quote del trattamento pensionistico anteriori al 14.11.2019
(quinquennio antecedente alla notifica del ricorso), ovvero, in via di ulteriore subordine,
anteriori al 14.11.2014 (decennio antecedente alla notifica del ricorso).
In ogni caso, escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi sulle somme eventualmente riconosciute.
Ed ancora, in ogni caso, respingere la domanda di condanna della al pagamento / CP_1
alla liquidazione diretta in favore della parte ricorrente, in relazione alla circostanza che al dott. è riconosciuta la pensione di anzianità in totalizzazione. Pt_1
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
pagina 5 di 21 Con ricorso depositato il 2.10.2024 il sig. si è rivolto a questo Tribunale, per Parte_1
sentire dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia erogatagli dalla mediante Parte_2
ricalcolo della quota retributiva nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente al regime previdenziale approvato con D.I. 14.7.2004 per l'anzianità maturata sino al 31.12.2003, disapplicando il massimale pensionistico di cui alla delibera del C.d.a.
del 15-16.4.2003. Ha chiesto, quindi, che la resistente venga condannata a versargli il trattamento così rideterminato con il pagamento degli arretrati “...decorrenti dieci anni a ritroso dalla proposizione del presente ricorso...”. Ha riferito che la ha deliberato in CP_1
proprio favore la liquidazione della pensione di vecchiaia dal 1.2.2006 e che, in violazione del principio menzionato, ha applicato a tutti i versamenti relativamente alle anzianità
contributive maturate sino al 31.12.2003, i criteri di calcolo del regolamento dell'ente approvato con D.I. del 14.7.2004. Ha spiegato, infatti, che la liquidazione è stata effettuata,
come previsto dal decreto richiamato, attuativo dell'art. 3, comma 12, della legge n.
335/1995, per l'anzianità maturata fino al 2003, in base al sistema retributivo e, per il resto,
in base al sistema contributivo e, per la prima parte, utilizzando come base di calcolo i 20
redditi dichiarati prima del 2004. Il ricorrente ha obiettato che, secondo il sistema precedente (artt.
2-15 della legge 21/1986 e art. 3 regolamento previdenziale), vigente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, il reddito di riferimento per la prima quota della pensione era costituito dalla media dei 10 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, con predeterminati meccanismi di rivalutazione ed applicazione di aliquote. Osserva, pertanto, che la pensione è stata liquidata senza osservare il principio del pro rata temporis che ha costituito uno dei principi ispiratori della riforma canonizzato dal già citato art. 3, comma 12, della legge 335/1995.
pagina 6 di 21 Ha evidenziato che la normativa sopravvenuta (art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006)
ha soltanto attenuato la portata del pro rata temporis, bilanciandolo con i criteri di gradualità ed equità intergenerazionale, facendo salva l'efficacia delle delibere precedenti ed ha osservato che si tratta di una normativa innovativa che non può trovare applicazione alle liquidazioni precedenti tenuto anche conto della clausola di salvaguardia ivi contenuta.
Considerazioni del medesimo tenore ha svolto con riguardo alla legge 147/2013,
aggiungendo che, anche volendo attribuirgli un carattere interpretativo della legge
296/2006, gli effetti non dovrebbero potere riguardare le delibere della emesse prima CP_1
del 2007 ed ha invocato in proposito la sentenza n. 17742 dell'8.9.2015 pronunciata dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite e la successiva sentenza n. 27028/2018 della Sezione
lavoro.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la in via preliminare, ha Controparte_1
eccepito l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. per omessa presentazione della domanda di riliquidazione e del ricorso amministrativo previsto dalle disposizioni regolamentari dell'ente, la decadenza dall'azione ex art. 47 d.p.r. 639/1970,
l'inammissibilità per carenza di interesse perché alcun tetto massimale è stato applicato alla pensione e la prescrizione del diritto alle differenze sui ratei ipoteticamente spettanti al ricorrente per il periodo antecedente al 14.11.2019, dovendosi applicare la disciplina speciale della prevista dall'art. 19 della legge n. 21/1986 o, al più, Controparte_1
l'art. 47 bis del d.p.r. n. 639/1970. Da ultimo eccepiva l'inammissibilità della richiesta di condanna al pagamento da parte della stante il regime di totalizzazione. Nel CP_1
merito, ha confutato il fondamento della pretesa avanzata dal ricorrente, affermando che:
pagina 7 di 21 - la legge 335/1995 ha circoscritto l'ambito di applicazione del principio pro-rata temporis al mantenimento del sistema retributivo e non alla modalità della determinazione della quota di pensione corrispondente;
- già nel 1997, la modificando il regolamento previdenziale, ha Controparte_1
elevato da 10 a 15 anni l'arco temporale della base reddituale di riferimento, portandolo a
30 con la legge 296/2006;
- la legge 296/2006 impone di tenere presente il principio del pro-rata non considerandolo più assolutamente inderogabile ed ha superato il principio del numerus clausus dei provvedimenti adottabili dalle Casse che gestiscono la previdenza dei professionisti,
facendo salvi gli effetti di quelli già approvati dai Ministeri vigilanti prima della sua entrata in vigore;
- la modifica del regolamento previdenziale ha perseguito l'obiettivo, prefissato dalla legge in vista della necessità di autofinanziamento delle Casse, di garantire l'equilibrio del bilancio e ciò è avvenuto modificando la base di calcolo delle onerose quote retributive della pensione ed introducendo un contributo di solidarietà;
- ha contestato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità invocato dal ricorrente,
richiamando pronunce di merito che, anche per le pensioni erogate prima del 2007,
ritengono legittimi i meccanismi di calcolo della quota retributiva stabiliti dal regolamento previdenziale del 2004 sulla base del principio, affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, della liceità di disposizioni retroattive che non producano effetti irragionevoli ed ha ricordato che l'intangibilità assoluta delle pensioni è postulabile solo con riferimento alle pensioni liquidate con il sistema contributivo;
pagina 8 di 21 - nell'eventualità di condanna al pagamento di differenze, è vietato dall'art. 16, comma 6,
della legge 412/1991, applicabile anche alle Fondazioni private che gestiscono casse professionali, il cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria;
- sarebbe inammissibile la richiesta di condanna al pagamento da parte della CP_1
siccome si versa in fattispecie di pensione in totalizzazione.
All'udienza del 17.12.2024, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 28.03.2025, concedendo termine per il deposito di note.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo in calce.
Motivi
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento nei termini che si andranno a chiarire.
Richiesta di riunione
I due giudizi di cui parte convenuta chiede la riunione hanno diversa causa petendi
(contributo di solidarietà e criteri di calcolo della questione) e diversi petitum;
pertanto, si ritiene che non sussistano le condizioni per disporre la riunione dei giudizi ex art. 274 cpc.
Eccezione di decadenza della domanda giudiziale e/o improcedibilità del ricorso
Va disattesa in premessa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda amministrativa e successivo ricorso amministrativo agli organi della resistente. Al di là della sovrapposizione, che l'eccezione evidenzia, fra CP_1
improponibilità dell'azione per difetto di preventiva domanda amministrativa (fattispecie regolata dall'art. 7 della legge n. 533/1973) e semplice, rimediabile, improcedibilità per difetto di esaurimento delle preventive vie di ricorso amministrativo (fattispecie regolata dall'art. 443 c.p.c.), va osservato, per un verso, che l'art. 18 del regolamento previdenziale della resistente dalla stessa invocato, non contempla, fra i provvedimenti impugnabili pagina 9 di 21 dinanzi al Consiglio di amministrazione, quelli che liquidano i trattamenti pensionistici e,
per altro verso, che la fattispecie richiamata è contenuta in un regolamento approvato dal
Ministero vigilante e non in una delle “leggi speciali” contemplate dall'art. 443 c.p.c.
Va altresì disattesa l'eccezione di decadenza dalla domanda giudiziale ex art. 47 dpr
639/1970
Come osservato dalla Suprema Corte di cassazione (sent. 982/2019) “l'art. 47 d.p.r.
639/1970 contiene una disciplina decadenziale, in relazione ai rapporti tra domanda e ricorsi amministrativi e la successiva proposizione dell'azione giudiziaria, che riguarda i
"ricorsi e controversie in materia di prestazioni" (così il Titolo III, al cui interno la norma è
inserita), ma con riferimento all' , come è reso Controparte_2
evidente dal corpo normativo, dedicato appunto all' al cui interno la norma è CP_3
collocata come anche dalle norme del Titolo III predetto (art. 44-46), che riguardavano tutte la materia delle prestazioni e dei ricorsi così come poi la norma (art. 46 L. CP_3
88/1989) che ne ha regolato ex novo la materia.
Non è qui necessario approfondire la complessa questione sulla natura (pubblicistica o privatistica) delle Casse c.d. privatizzate di cui al d.Igs. 509/1994 o soffermarsi sulla natura obbligatoria della iscrizione o della contribuzione ad esse dovuta, bastando sottolineare che la previsione decadenziale non può essere estesa al di là dell'ambito (prestazioni CP_3
per le quali la stessa è dettata (implicitamente, per l'esclusione dell'applicabilità
all' dell'art. 47 cit., seppure in diverso ambito di contenzioso, v. Cass. 26 marzo CP_4
1987, n. 2959, nonché per l'applicazione della stessa norma all' ma per effetto CP_5 di estensione espressa del regime v. Cass., S.U., 9 marzo 1987, n. 2458)”. CP_3
Eccezione di inammissibilità / infondatezza della domanda di disapplicazione del
massimale pensionistico
pagina 10 di 21 Per quanto concerne l'applicazione del massimale pensionistico e l'eccepito difetto di interesse di agire in capo al ricorrente, si osserva quanto segue.
La garanzia del “pro rata” prevista dall'art. 3, comma 12, l. 335 del 1995, nella formulazione precedente le modifiche introdotte dalla legge n. 296 del 2006, non comporta solo il divieto di apportare in via regolamentare modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione, ma esclude altresì il potere delle Casse di introdurre tetti all'importo del trattamento pensionistico.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che “l'imposizione del massimale esula, infatti, dai provvedimenti previsti da detto art. 3, comma 12 (nella versione precedente alla modifica
del 2007: "...provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione
dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento
pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”) e risulta incompatibile con "il rispetto del principio del pro rata" (Cass. 1338/2022 e altre ivi richiamate).
Né può ritenersi il difetto di interesse ad agire del ricorrente, posto che l'accertamento del diritto alla disapplicazione del massimale è profilo che viene in rilievo in relazione al ricalcolo del trattamento pensionistico, oggetto della domanda principale di condanna generica, e costituisce corollario del principio del pro rata dedotto quale titolo delle pretese azionate.
Eccezione di prescrizione
Da ultimo, anche l'eccezione di prescrizione è infondata. Il ricorrente ha limitato la sua richiesta di pagamento delle differenze sui ratei ricevuti all'arco temporale decennale dall'esperimento dell'azione e, pertanto, alla data del 14.11.2014, atteso che la notifica pagina 11 di 21 dell'atto introduttivo della lite (non bastando il deposito del ricorso ad interrompere il decorso della prescrizione, cfr, per tutte, Cass., sez. VI-III, 27944/2022, 6343/2004) e del pedissequo ricorso è avvenuta a mezzo posta certificata il 14.11.2024 come si desume dal file in formato eml depositato dalla resistente.
Ciò posto, si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento assunto sul punto dal S.C. nella composizione a Sezioni Unite, secondo cui “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n.
509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.....” (Cass., sez. unite,
17742/2015). Tale conclusione non è modificata dall'invocazione dell'art. 47 bis del d.p.r.
n. 639/1970, introdotto dal d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge
111/2011, che prevede l'estinzione per decorso di un termine di prescrizione quinquennale il diritto a ratei arretrati “...ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale...”, che, come si desume dal complessivo quadro normativo in cui è inserita,
CP_ riguarda solo i trattamenti pensionistici erogati dall' Al riguardo si condivide quanto affermato, ad esempio dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 574 del
26.10.2022, che, nel ribadire l'esattezza dell'orientamento anche qui sostenuto, ha aggiunto che “...Neppure può essere applicato l'art. 47-bis D.P.R. 639/1970, introdotto dall'art. 38
D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011...trattandosi di norma che riguarda i “ricorsi e controversie in materia di prestazioni” (così il Titolo III, al cui interno la norma è inserita), ma con riferimento al solo , come si ricava dal corpo normativo, dedicato appunto CP_3
pagina 12 di 21 all' , al cui interno la norma è collocata, come anche dalle norme del Titolo III predetto CP_3
(art. 44-46), che riguardano tutte la materia delle prestazioni e dei ricorsi (cfr con CP_3
riferimento alla decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970, Cass. 982/19 che richiama Cass.
2959/1987 per l'inapplicabilità all' ). CP_4
Merito
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti e per le considerazioni di seguito brevemente esposte.
Con decorrenza 1.2.2006 è stata liquidato a favore del ricorrente il trattamento di pensione di vecchiaia, in regime misto retributivo/contributivo, in dichiarata applicazione del regolamento previdenziale approvato con D.I. del 14.7.2004, determinando la quota di pensione annua con il sistema reddituale prendendo a riferimento una base imponibile di venti anni, debitamente rivalutati.
L'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, nella versione vigente al tempo della liquidazione, stabiliva che: “Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove pagina 13 di 21 inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1,
commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge....” Il richiamato comma 17 dell'art. 1, invariato nel tempo, prevede che: “...Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto....”.
Il quadro descritto è stato modificato, in data successiva alla liquidazione che ci occupa,
dall'art. 1, comma 763, della legge 296/2006 che ha modificato il trascritto comma 12
dell'art. 3 della legge 335/1995 nel modo che segue: "...Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n.
509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni pagina 14 di 21 elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo
2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge...”. L'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013 stabilisce, infine, che “...L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma
763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine...”.
Se ne evince che il disposto originario della legge di riforma delle pensioni del 1995, prescriveva con chiarezza l'obbligo di rispetto del regime del c.d. “pro rata” e cioè la conservazione, rispetto alle anzianità contributive già maturate, della disciplina vigente, con applicazione solo pro futuro e cioè alle anzianità maturande dei provvedimenti di variazione. Con la disciplina successiva, vigente dal 1.1.2007, invece, il legislatore, per salvaguardare in modo più incisivo l'equilibrio di bilancio delle casse, ha imposto solo che pagina 15 di 21 si “tenesse conto” del principio del pro rata, bilanciandolo con parametri di gradualità e solidarietà intergenerazionale.
La corretta ed uniforme interpretazione del quadro normativo riportato è assicurata dalla già
citata sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 17742 dell'8.9.2015 con cui la Suprema Corte di
Cassazione, definendo un contenzioso intrapreso da un assicurato di una diversa cassa professionale, ha statuito che: “In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, come interpretata dall'art. 1, comma 488,
della l. n. 147 del 2013....”. Nella motivazione si legge, tra l'altro, che: “...Il principio del pro rata opera, infatti, solo dall'entrata in vigore di detto art. 3, c. 12, "ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità" (v. Cass. 26.10.12 n. 18478 e 29.10.12n. 18559)....” e, con riguardo alla novella del 2006, “...La disposizione quindi facoltizza la CNRP ad adottare delibere in cui il principio del pro rata venga temperato rispetto ai criteri originali di cui alla L. n. 335
del 1995. Tuttavia ciò non può che valere per il futuro, cioè per le delibere della CP_1
adottate successivamente all'entrata in vigore della legge, ossia dal primo gennaio 2007"
(tra le tante, v. Cass. 18.04.11 n. 8847, 7.03.12 n. 3613 e 30.07.12 n. 13607, 14.02.14 nn.
pagina 16 di 21 3514 e 3520)...”, precisando che “...L'ultimo periodo del c. 713, per il quale "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma [ovvero degli enti di cui al digs. 30 giugno 1994, n. 509] ed approvati dai Ministeri
vigilanti prima data di entrata in vigore della presente legge", non costituisce una validazione successiva delle disposizioni regolamentari delle Casse interessate nella parte in cui non ottemperavano alla prescrizione del "rispetto del principio del pro rata". Esso va,
invece, interpretato nel senso che la disposta salvezza, non vale a sanare la eventuale illegittimità dei precedenti provvedimenti regolamentari, ove essi siano stati adottati in violazione della legge vigente al momento della maturazione del trattamento pensionistico,
"di talché gli atti ed i provvedimenti adottati dagli enti prima della disposizione del 2006
rimangono efficaci e la loro legittimità, per i pensionamenti attuati entro il 2006, ...deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione in quanto normativa da applicare ratione temporis” (sentenza n. 8847 del 2011 cit.), ovvero, "le precedenti disposizioni regolamentari adottate dalle Casse privatizzate, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, sono valutate avendo come parametro di legittimità il nuovo c.
12, art. 3, cit., senza necessità di essere reiterate" (sentenza n. 13612 del 2012, cit.). La
disposizione del c. 713, in altre parole, riguarda le delibere future, successive al 1° gennaio
2007, ma non può operare retroattivamente, per rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui erano state emanate. Ai fini della liquidazione della pensione, la legittimità delle delibere va valutata a seconda del periodo in cui il diritto sia maturato (prima o dopo quella data) e del concetto di pro rata accolto dalla legislazione al momento vigente...”. Con riferimento, da ultimo, all'interpretazione autentica della legge del 2013, ha precisato che “...Il legislatore del 2013,
secondo questa opzione interpretativa, interviene per puntellare la stabilità finanziaria della pagina 17 di 21 riforma previdenziale, e lo fa senza influire sulla portata del pro rata contenuta nell'originaria formulazione dell'art. 3, c. 12, della legge 335, bensì esplicitando la portata che ha la formulazione successiva, introdotta dall'art. 1, c. 763, della legge 296, ed incidente solo sulle fattispecie pensionistiche decorrenti da data successive al 1° gennaio
2007. In sostanza la norma interpretativa del 2013 interviene su un punto rimasto in ombra dopo la riforma del 2006, e cioè quale fosse la sorte delle deliberazioni adottate dagli enti privatizzati prima del 1° gennaio 2007 e ritenute illegittime dalla giurisprudenza perché
adottate in violazione del principio del pro rata con riferimento alle pensioni maturate prima di quella data. Il c. 488 interviene su questo punto e precisa che la legittimità di quelle stesse delibere, con riferimento alle fattispecie pensionistiche maturate dopo il 1°
gennaio 2007 (data di entrata in vigore del "nuovo" art. 3, c. 12), va valutata alla luce del nuovo parametro costituito dall'art. 1, c. 763 della 1. 296, ovvero alla luce della già rilevata garanzia "attenuata" del pro rata....”.
Dai principi di diritto esposti, che lo scrivente condivide, consegue che la liquidazione della pensione del ricorrente, essendo intervenuta prima del 1.1.2007, deve avvenire nella piena osservanza del principio del pro rata pienamente garantito dalla versione originaria dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, di talché le anzianità contributive maturate sino al
2003 sono da considerarsi impermeabili alle modifiche in pejus approvate con D.I. del
14.7.2004. Va da sé che la base reddituale di calcolo della quota retributiva della pensione non può essere costituita dalle 20 annualità stabilite nel 2004, ma neppure dalle 10 previste dall'art. 2 della legge n. 21/1986, bensì dalle 15 mensilità previste dai meccanismi di progressivo adeguamento dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 sulla base di quanto stabilito da apposite delibere del CdA 17-18.4.1997 e 8-9.5.1997. La pretesa del ricorrente di ottenere l'applicazione del regime della legge del 1986 è infondata perché il pagina 18 di 21 principio del pro rata che è alla base della sua pretesa è canonizzato dall'art. 3, comma 12,
della legge n. 335/1995 che va applicato, quindi, per intero anche nella parte in cui fa rinvio ai meccanismi di progressivo adeguamento della base reddituale di riferimento della quota retributiva della pensione, portati a n. 15 dalle delibere richiamate ai fini che ci occupano.
Ora dal 1.01.2004 il parametro della media dei 10 migliori anni era già stato superato dovendosi fare riferimento agli ultimi 15 anni secondo i criteri di cui all'articolo 1 commi
17 e 18 legge n. 335/1995, norme recepite dalle Delibere del C.d.A della ..” (cfr App. CP_1
Torino, n. 475 del 23.9.2022).
Eccezione di inammissibilità della richiesta di condanna al pagamento da parte
della . CP_1
Anche quest'ultima eccezione va disattesa.
Se è infatti vero che la pensione in regime di totalizzazione viene erogata dall' , è CP_3
altresì vero che grava sulla convenuta l'onere del trattamento pensionistico, con la CP_1
conseguenza che sarà la convenuta (su cui grava il relativo onere) ad adempiere al pagamento, seppure attraverso l' , Ente deputato al pagamento. CP_3
.-.-.-.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico riconosciutogli dal 1.2.2006 mediante ricalcolo della quota retributiva sulla base del regime precedente al D.I. 14.7.2004 e cioè prendendo a riferimento, ai sensi della delibera del C.d.a. della dell'8-9.5.1997 e Controparte_1
dell'art. 2 della legge 21/1986, per le anzianità contributive maturate sino al 2003, la media dei redditi dichiarati negli ultimi quindici anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, con conseguente condanna della resistente a corrispondere al ricorrente le differenze maturate sui singoli ratei, da maggiorarsi con il valore più elevato tra interessi pagina 19 di 21 legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, sesto comma della legge 412/1991,
dalla spettanza di ciascun rateo al saldo.
Spese
Le spese di lite, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento in relazione alla fase di studio e introduttiva e ai valori minimi in relazione alla fase istruttoria e decisionale (considerato che non ha avuto luogo istruttoria orale e le note conclusionali si sono limitate in buona sostanza a riproporre gli stessi argomenti di cui agli atti introduttivi),
seguono integralmente la soccombenza, non potendosi ipotizzare una reciprocità in ragione della quantificazione della base reddituale in misura diversa da quella prospettata nel ricorso, trattandosi pur sempre della riduzione del perimetro di una pretesa unitaria (cfr
Cass., sez. unite, 32061/22 sez. unite) e tenuto conto della sollevazione, da parte della di diverse eccezioni e di una difesa sulla questione principale in punto di diritto CP_1
sconfessata da una pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite circa nove anni prima del deposito del ricorso.
p.q.m.
Il giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 578/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 2.10.2024 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
ogni diversa eccezione, istanza e domanda respinta,
- dichiara che il ricorrente ha diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento dal 1.2.2006 mediante ricalcolo della quota retributiva sulla base del regime precedente al D.I. 14.7.2004, prendendo a riferimento, per le anzianità contributive pagina 20 di 21 maturate sino al 2003, la media dei redditi dichiarati negli ultimi quindici anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione;
- condanna la resistente a versare al ricorrente le differenze sui ratei liquidati che derivano dal ricalcolo indicato, da maggiorarsi con il valore più elevato fra interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esigibilità di detti ratei al saldo, decorrenti dieci anni a ritroso dalla notifica del ricorso;
- condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nella somma di € 6.089,00.- per compenso professionale, oltre euro 43,00 per c.u., 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, con distrazione a favore degli avv.ti Gianfranco
Garattoni e Filippo Tomassoli antistatari.
Così deciso, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 578-2024 R.G.L., promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(BZ) VIA RAFENSTEIN N°1 Codice Fiscale rappresentato e C.F._1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Gianfrancesco Garattoni (Codice
Fiscale: ), PEC: C.F._2 Email_1
Filippo Tomassoli (codice fiscale ), PEC: C.F._3
del Foro di Rimini, con studio in Corso Email_2
D'Augusto n.° 134, con domicilio eletto nel loro studio in Rimini, Corso D'Augusto n°134
giusta procura in calce al ricorso;
numero fax 0541.21517 e pec sopra indicate, per le comunicazioni e notificazioni di legge.
pagina 1 di 21 -Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in
[...] P.IVA_1
Roma, Via Mantova, n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore della stessa, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca
(C.F. pec: e Marco Conti (C.F. C.F._4 Email_3
; pec: ed elettivamente domiciliata C.F._5 Email_4
presso lo studio legale dell'avv. Paola Marconi (C.F. pec: C.F._6
, sito in Bolzano, Via Orazio, n. 59 (39100), in virtù di Email_5
mandato rilasciato, su separato foglio unito telematicamente in calce alla comparsa di costituzione, dal Presidente dott. Ferdinando Boccia.
-Convenuta-
In punto: ricalcolo del trattamento previdenziale e disapplicazione del massimale pensionistico – pensione di anzianità in totalizzazione causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.03.2022025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare la nullità ed inefficacia delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al CP_1
pagina 2 di 21 calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003 per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa.
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis,
affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte
di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
C.N.P.A.D.C. è tenuta a corrispondere al ricorrente la quota retributiva della pensione di
VECCHIAIA nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, e comunque alla normativa più favorevole antecedente ad essa.
In conseguenza CONDANNARE la alla corresponsione a favore del Dottor CP_1
della pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo col sistema Parte_1
retributivo antecedenti all'impugnato regolamento approvato con D.I. del 14 luglio 2004,
relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003, con disapplicazione del massimale pensionistico di cui alla delibera C.d.A. del 15 – 16/04/2003 dalla data di proposizione del presente ricorso in avanti.
Quindi, condannare la a corrispondere in favore del dottore il trattamento CP_1
pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori pagina 3 di 21 al 2001 sulla base della normativa vigente più favorevole senza l'applicazione di alcun massimale.
Quanto sopra con conseguente restituzione degli arretrati derivanti dal pregresso calcolo più favorevole e dalla disapplicazione del massimale pensionistico, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dieci anni a ritroso dalla proposizione del presente ricorso.
Vengano, quindi, dichiarate prescritte le differenze pensionistiche tutte dei 10 anni a ritroso dalla data di proposizione del presente ricorso, essendo lo stesso l'unico atto esistente interruttivo dei termini prescrizionali.
Dichiarata nulla la delibera di conferimento della pensione nella parte in cui non provvede alla liquidazione della stessa in ottemperanza e nel rispetto del principio del pro rata.
Ai sensi degli art.li 23 c.c. 70 e 71 c. p.c. copia del presente ricorso viene notificata al sig.
P.M. affinché possa intervenire .
Spese rifuse.
Salvis iuribus late.
di parte convenuta:
“In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la decadenza e/o l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970, dell'art. 443 c.p.c. e delle disposizioni speciali del
Regolamento applicato dalla CP_1
pagina 4 di 21 In via preliminare, disporre la riunione ex art. 274 c.p.c. del presente procedimento con il giudizio recante n. R.G. 577/2024, pendente innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale, per connessione soggettiva e parziale connessione oggettiva.
In via preliminare, per i motivi esposti in atti, dichiarare inammissibili le domande rassegnate nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio.
Nel merito, rigettare il ricorso ex adverso promosso in quanto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti.
In subordine, dichiarare prescritta la pretesa avanzata dalla parte ricorrente di vedersi ricalcolare e riliquidare le quote del trattamento pensionistico anteriori al 14.11.2019
(quinquennio antecedente alla notifica del ricorso), ovvero, in via di ulteriore subordine,
anteriori al 14.11.2014 (decennio antecedente alla notifica del ricorso).
In ogni caso, escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi sulle somme eventualmente riconosciute.
Ed ancora, in ogni caso, respingere la domanda di condanna della al pagamento / CP_1
alla liquidazione diretta in favore della parte ricorrente, in relazione alla circostanza che al dott. è riconosciuta la pensione di anzianità in totalizzazione. Pt_1
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
pagina 5 di 21 Con ricorso depositato il 2.10.2024 il sig. si è rivolto a questo Tribunale, per Parte_1
sentire dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia erogatagli dalla mediante Parte_2
ricalcolo della quota retributiva nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente al regime previdenziale approvato con D.I. 14.7.2004 per l'anzianità maturata sino al 31.12.2003, disapplicando il massimale pensionistico di cui alla delibera del C.d.a.
del 15-16.4.2003. Ha chiesto, quindi, che la resistente venga condannata a versargli il trattamento così rideterminato con il pagamento degli arretrati “...decorrenti dieci anni a ritroso dalla proposizione del presente ricorso...”. Ha riferito che la ha deliberato in CP_1
proprio favore la liquidazione della pensione di vecchiaia dal 1.2.2006 e che, in violazione del principio menzionato, ha applicato a tutti i versamenti relativamente alle anzianità
contributive maturate sino al 31.12.2003, i criteri di calcolo del regolamento dell'ente approvato con D.I. del 14.7.2004. Ha spiegato, infatti, che la liquidazione è stata effettuata,
come previsto dal decreto richiamato, attuativo dell'art. 3, comma 12, della legge n.
335/1995, per l'anzianità maturata fino al 2003, in base al sistema retributivo e, per il resto,
in base al sistema contributivo e, per la prima parte, utilizzando come base di calcolo i 20
redditi dichiarati prima del 2004. Il ricorrente ha obiettato che, secondo il sistema precedente (artt.
2-15 della legge 21/1986 e art. 3 regolamento previdenziale), vigente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, il reddito di riferimento per la prima quota della pensione era costituito dalla media dei 10 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, con predeterminati meccanismi di rivalutazione ed applicazione di aliquote. Osserva, pertanto, che la pensione è stata liquidata senza osservare il principio del pro rata temporis che ha costituito uno dei principi ispiratori della riforma canonizzato dal già citato art. 3, comma 12, della legge 335/1995.
pagina 6 di 21 Ha evidenziato che la normativa sopravvenuta (art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006)
ha soltanto attenuato la portata del pro rata temporis, bilanciandolo con i criteri di gradualità ed equità intergenerazionale, facendo salva l'efficacia delle delibere precedenti ed ha osservato che si tratta di una normativa innovativa che non può trovare applicazione alle liquidazioni precedenti tenuto anche conto della clausola di salvaguardia ivi contenuta.
Considerazioni del medesimo tenore ha svolto con riguardo alla legge 147/2013,
aggiungendo che, anche volendo attribuirgli un carattere interpretativo della legge
296/2006, gli effetti non dovrebbero potere riguardare le delibere della emesse prima CP_1
del 2007 ed ha invocato in proposito la sentenza n. 17742 dell'8.9.2015 pronunciata dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite e la successiva sentenza n. 27028/2018 della Sezione
lavoro.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, la in via preliminare, ha Controparte_1
eccepito l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. per omessa presentazione della domanda di riliquidazione e del ricorso amministrativo previsto dalle disposizioni regolamentari dell'ente, la decadenza dall'azione ex art. 47 d.p.r. 639/1970,
l'inammissibilità per carenza di interesse perché alcun tetto massimale è stato applicato alla pensione e la prescrizione del diritto alle differenze sui ratei ipoteticamente spettanti al ricorrente per il periodo antecedente al 14.11.2019, dovendosi applicare la disciplina speciale della prevista dall'art. 19 della legge n. 21/1986 o, al più, Controparte_1
l'art. 47 bis del d.p.r. n. 639/1970. Da ultimo eccepiva l'inammissibilità della richiesta di condanna al pagamento da parte della stante il regime di totalizzazione. Nel CP_1
merito, ha confutato il fondamento della pretesa avanzata dal ricorrente, affermando che:
pagina 7 di 21 - la legge 335/1995 ha circoscritto l'ambito di applicazione del principio pro-rata temporis al mantenimento del sistema retributivo e non alla modalità della determinazione della quota di pensione corrispondente;
- già nel 1997, la modificando il regolamento previdenziale, ha Controparte_1
elevato da 10 a 15 anni l'arco temporale della base reddituale di riferimento, portandolo a
30 con la legge 296/2006;
- la legge 296/2006 impone di tenere presente il principio del pro-rata non considerandolo più assolutamente inderogabile ed ha superato il principio del numerus clausus dei provvedimenti adottabili dalle Casse che gestiscono la previdenza dei professionisti,
facendo salvi gli effetti di quelli già approvati dai Ministeri vigilanti prima della sua entrata in vigore;
- la modifica del regolamento previdenziale ha perseguito l'obiettivo, prefissato dalla legge in vista della necessità di autofinanziamento delle Casse, di garantire l'equilibrio del bilancio e ciò è avvenuto modificando la base di calcolo delle onerose quote retributive della pensione ed introducendo un contributo di solidarietà;
- ha contestato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità invocato dal ricorrente,
richiamando pronunce di merito che, anche per le pensioni erogate prima del 2007,
ritengono legittimi i meccanismi di calcolo della quota retributiva stabiliti dal regolamento previdenziale del 2004 sulla base del principio, affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, della liceità di disposizioni retroattive che non producano effetti irragionevoli ed ha ricordato che l'intangibilità assoluta delle pensioni è postulabile solo con riferimento alle pensioni liquidate con il sistema contributivo;
pagina 8 di 21 - nell'eventualità di condanna al pagamento di differenze, è vietato dall'art. 16, comma 6,
della legge 412/1991, applicabile anche alle Fondazioni private che gestiscono casse professionali, il cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria;
- sarebbe inammissibile la richiesta di condanna al pagamento da parte della CP_1
siccome si versa in fattispecie di pensione in totalizzazione.
All'udienza del 17.12.2024, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 28.03.2025, concedendo termine per il deposito di note.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo in calce.
Motivi
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento nei termini che si andranno a chiarire.
Richiesta di riunione
I due giudizi di cui parte convenuta chiede la riunione hanno diversa causa petendi
(contributo di solidarietà e criteri di calcolo della questione) e diversi petitum;
pertanto, si ritiene che non sussistano le condizioni per disporre la riunione dei giudizi ex art. 274 cpc.
Eccezione di decadenza della domanda giudiziale e/o improcedibilità del ricorso
Va disattesa in premessa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda amministrativa e successivo ricorso amministrativo agli organi della resistente. Al di là della sovrapposizione, che l'eccezione evidenzia, fra CP_1
improponibilità dell'azione per difetto di preventiva domanda amministrativa (fattispecie regolata dall'art. 7 della legge n. 533/1973) e semplice, rimediabile, improcedibilità per difetto di esaurimento delle preventive vie di ricorso amministrativo (fattispecie regolata dall'art. 443 c.p.c.), va osservato, per un verso, che l'art. 18 del regolamento previdenziale della resistente dalla stessa invocato, non contempla, fra i provvedimenti impugnabili pagina 9 di 21 dinanzi al Consiglio di amministrazione, quelli che liquidano i trattamenti pensionistici e,
per altro verso, che la fattispecie richiamata è contenuta in un regolamento approvato dal
Ministero vigilante e non in una delle “leggi speciali” contemplate dall'art. 443 c.p.c.
Va altresì disattesa l'eccezione di decadenza dalla domanda giudiziale ex art. 47 dpr
639/1970
Come osservato dalla Suprema Corte di cassazione (sent. 982/2019) “l'art. 47 d.p.r.
639/1970 contiene una disciplina decadenziale, in relazione ai rapporti tra domanda e ricorsi amministrativi e la successiva proposizione dell'azione giudiziaria, che riguarda i
"ricorsi e controversie in materia di prestazioni" (così il Titolo III, al cui interno la norma è
inserita), ma con riferimento all' , come è reso Controparte_2
evidente dal corpo normativo, dedicato appunto all' al cui interno la norma è CP_3
collocata come anche dalle norme del Titolo III predetto (art. 44-46), che riguardavano tutte la materia delle prestazioni e dei ricorsi così come poi la norma (art. 46 L. CP_3
88/1989) che ne ha regolato ex novo la materia.
Non è qui necessario approfondire la complessa questione sulla natura (pubblicistica o privatistica) delle Casse c.d. privatizzate di cui al d.Igs. 509/1994 o soffermarsi sulla natura obbligatoria della iscrizione o della contribuzione ad esse dovuta, bastando sottolineare che la previsione decadenziale non può essere estesa al di là dell'ambito (prestazioni CP_3
per le quali la stessa è dettata (implicitamente, per l'esclusione dell'applicabilità
all' dell'art. 47 cit., seppure in diverso ambito di contenzioso, v. Cass. 26 marzo CP_4
1987, n. 2959, nonché per l'applicazione della stessa norma all' ma per effetto CP_5 di estensione espressa del regime v. Cass., S.U., 9 marzo 1987, n. 2458)”. CP_3
Eccezione di inammissibilità / infondatezza della domanda di disapplicazione del
massimale pensionistico
pagina 10 di 21 Per quanto concerne l'applicazione del massimale pensionistico e l'eccepito difetto di interesse di agire in capo al ricorrente, si osserva quanto segue.
La garanzia del “pro rata” prevista dall'art. 3, comma 12, l. 335 del 1995, nella formulazione precedente le modifiche introdotte dalla legge n. 296 del 2006, non comporta solo il divieto di apportare in via regolamentare modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione, ma esclude altresì il potere delle Casse di introdurre tetti all'importo del trattamento pensionistico.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che “l'imposizione del massimale esula, infatti, dai provvedimenti previsti da detto art. 3, comma 12 (nella versione precedente alla modifica
del 2007: "...provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione
dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento
pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”) e risulta incompatibile con "il rispetto del principio del pro rata" (Cass. 1338/2022 e altre ivi richiamate).
Né può ritenersi il difetto di interesse ad agire del ricorrente, posto che l'accertamento del diritto alla disapplicazione del massimale è profilo che viene in rilievo in relazione al ricalcolo del trattamento pensionistico, oggetto della domanda principale di condanna generica, e costituisce corollario del principio del pro rata dedotto quale titolo delle pretese azionate.
Eccezione di prescrizione
Da ultimo, anche l'eccezione di prescrizione è infondata. Il ricorrente ha limitato la sua richiesta di pagamento delle differenze sui ratei ricevuti all'arco temporale decennale dall'esperimento dell'azione e, pertanto, alla data del 14.11.2014, atteso che la notifica pagina 11 di 21 dell'atto introduttivo della lite (non bastando il deposito del ricorso ad interrompere il decorso della prescrizione, cfr, per tutte, Cass., sez. VI-III, 27944/2022, 6343/2004) e del pedissequo ricorso è avvenuta a mezzo posta certificata il 14.11.2024 come si desume dal file in formato eml depositato dalla resistente.
Ciò posto, si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento assunto sul punto dal S.C. nella composizione a Sezioni Unite, secondo cui “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n.
509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.....” (Cass., sez. unite,
17742/2015). Tale conclusione non è modificata dall'invocazione dell'art. 47 bis del d.p.r.
n. 639/1970, introdotto dal d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge
111/2011, che prevede l'estinzione per decorso di un termine di prescrizione quinquennale il diritto a ratei arretrati “...ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale...”, che, come si desume dal complessivo quadro normativo in cui è inserita,
CP_ riguarda solo i trattamenti pensionistici erogati dall' Al riguardo si condivide quanto affermato, ad esempio dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 574 del
26.10.2022, che, nel ribadire l'esattezza dell'orientamento anche qui sostenuto, ha aggiunto che “...Neppure può essere applicato l'art. 47-bis D.P.R. 639/1970, introdotto dall'art. 38
D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011...trattandosi di norma che riguarda i “ricorsi e controversie in materia di prestazioni” (così il Titolo III, al cui interno la norma è inserita), ma con riferimento al solo , come si ricava dal corpo normativo, dedicato appunto CP_3
pagina 12 di 21 all' , al cui interno la norma è collocata, come anche dalle norme del Titolo III predetto CP_3
(art. 44-46), che riguardano tutte la materia delle prestazioni e dei ricorsi (cfr con CP_3
riferimento alla decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970, Cass. 982/19 che richiama Cass.
2959/1987 per l'inapplicabilità all' ). CP_4
Merito
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti e per le considerazioni di seguito brevemente esposte.
Con decorrenza 1.2.2006 è stata liquidato a favore del ricorrente il trattamento di pensione di vecchiaia, in regime misto retributivo/contributivo, in dichiarata applicazione del regolamento previdenziale approvato con D.I. del 14.7.2004, determinando la quota di pensione annua con il sistema reddituale prendendo a riferimento una base imponibile di venti anni, debitamente rivalutati.
L'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, nella versione vigente al tempo della liquidazione, stabiliva che: “Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove pagina 13 di 21 inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1,
commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge....” Il richiamato comma 17 dell'art. 1, invariato nel tempo, prevede che: “...Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto....”.
Il quadro descritto è stato modificato, in data successiva alla liquidazione che ci occupa,
dall'art. 1, comma 763, della legge 296/2006 che ha modificato il trascritto comma 12
dell'art. 3 della legge 335/1995 nel modo che segue: "...Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n.
509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni pagina 14 di 21 elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo
2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge...”. L'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013 stabilisce, infine, che “...L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma
763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine...”.
Se ne evince che il disposto originario della legge di riforma delle pensioni del 1995, prescriveva con chiarezza l'obbligo di rispetto del regime del c.d. “pro rata” e cioè la conservazione, rispetto alle anzianità contributive già maturate, della disciplina vigente, con applicazione solo pro futuro e cioè alle anzianità maturande dei provvedimenti di variazione. Con la disciplina successiva, vigente dal 1.1.2007, invece, il legislatore, per salvaguardare in modo più incisivo l'equilibrio di bilancio delle casse, ha imposto solo che pagina 15 di 21 si “tenesse conto” del principio del pro rata, bilanciandolo con parametri di gradualità e solidarietà intergenerazionale.
La corretta ed uniforme interpretazione del quadro normativo riportato è assicurata dalla già
citata sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 17742 dell'8.9.2015 con cui la Suprema Corte di
Cassazione, definendo un contenzioso intrapreso da un assicurato di una diversa cassa professionale, ha statuito che: “In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, come interpretata dall'art. 1, comma 488,
della l. n. 147 del 2013....”. Nella motivazione si legge, tra l'altro, che: “...Il principio del pro rata opera, infatti, solo dall'entrata in vigore di detto art. 3, c. 12, "ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità" (v. Cass. 26.10.12 n. 18478 e 29.10.12n. 18559)....” e, con riguardo alla novella del 2006, “...La disposizione quindi facoltizza la CNRP ad adottare delibere in cui il principio del pro rata venga temperato rispetto ai criteri originali di cui alla L. n. 335
del 1995. Tuttavia ciò non può che valere per il futuro, cioè per le delibere della CP_1
adottate successivamente all'entrata in vigore della legge, ossia dal primo gennaio 2007"
(tra le tante, v. Cass. 18.04.11 n. 8847, 7.03.12 n. 3613 e 30.07.12 n. 13607, 14.02.14 nn.
pagina 16 di 21 3514 e 3520)...”, precisando che “...L'ultimo periodo del c. 713, per il quale "Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma [ovvero degli enti di cui al digs. 30 giugno 1994, n. 509] ed approvati dai Ministeri
vigilanti prima data di entrata in vigore della presente legge", non costituisce una validazione successiva delle disposizioni regolamentari delle Casse interessate nella parte in cui non ottemperavano alla prescrizione del "rispetto del principio del pro rata". Esso va,
invece, interpretato nel senso che la disposta salvezza, non vale a sanare la eventuale illegittimità dei precedenti provvedimenti regolamentari, ove essi siano stati adottati in violazione della legge vigente al momento della maturazione del trattamento pensionistico,
"di talché gli atti ed i provvedimenti adottati dagli enti prima della disposizione del 2006
rimangono efficaci e la loro legittimità, per i pensionamenti attuati entro il 2006, ...deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione in quanto normativa da applicare ratione temporis” (sentenza n. 8847 del 2011 cit.), ovvero, "le precedenti disposizioni regolamentari adottate dalle Casse privatizzate, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, sono valutate avendo come parametro di legittimità il nuovo c.
12, art. 3, cit., senza necessità di essere reiterate" (sentenza n. 13612 del 2012, cit.). La
disposizione del c. 713, in altre parole, riguarda le delibere future, successive al 1° gennaio
2007, ma non può operare retroattivamente, per rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui erano state emanate. Ai fini della liquidazione della pensione, la legittimità delle delibere va valutata a seconda del periodo in cui il diritto sia maturato (prima o dopo quella data) e del concetto di pro rata accolto dalla legislazione al momento vigente...”. Con riferimento, da ultimo, all'interpretazione autentica della legge del 2013, ha precisato che “...Il legislatore del 2013,
secondo questa opzione interpretativa, interviene per puntellare la stabilità finanziaria della pagina 17 di 21 riforma previdenziale, e lo fa senza influire sulla portata del pro rata contenuta nell'originaria formulazione dell'art. 3, c. 12, della legge 335, bensì esplicitando la portata che ha la formulazione successiva, introdotta dall'art. 1, c. 763, della legge 296, ed incidente solo sulle fattispecie pensionistiche decorrenti da data successive al 1° gennaio
2007. In sostanza la norma interpretativa del 2013 interviene su un punto rimasto in ombra dopo la riforma del 2006, e cioè quale fosse la sorte delle deliberazioni adottate dagli enti privatizzati prima del 1° gennaio 2007 e ritenute illegittime dalla giurisprudenza perché
adottate in violazione del principio del pro rata con riferimento alle pensioni maturate prima di quella data. Il c. 488 interviene su questo punto e precisa che la legittimità di quelle stesse delibere, con riferimento alle fattispecie pensionistiche maturate dopo il 1°
gennaio 2007 (data di entrata in vigore del "nuovo" art. 3, c. 12), va valutata alla luce del nuovo parametro costituito dall'art. 1, c. 763 della 1. 296, ovvero alla luce della già rilevata garanzia "attenuata" del pro rata....”.
Dai principi di diritto esposti, che lo scrivente condivide, consegue che la liquidazione della pensione del ricorrente, essendo intervenuta prima del 1.1.2007, deve avvenire nella piena osservanza del principio del pro rata pienamente garantito dalla versione originaria dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, di talché le anzianità contributive maturate sino al
2003 sono da considerarsi impermeabili alle modifiche in pejus approvate con D.I. del
14.7.2004. Va da sé che la base reddituale di calcolo della quota retributiva della pensione non può essere costituita dalle 20 annualità stabilite nel 2004, ma neppure dalle 10 previste dall'art. 2 della legge n. 21/1986, bensì dalle 15 mensilità previste dai meccanismi di progressivo adeguamento dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 sulla base di quanto stabilito da apposite delibere del CdA 17-18.4.1997 e 8-9.5.1997. La pretesa del ricorrente di ottenere l'applicazione del regime della legge del 1986 è infondata perché il pagina 18 di 21 principio del pro rata che è alla base della sua pretesa è canonizzato dall'art. 3, comma 12,
della legge n. 335/1995 che va applicato, quindi, per intero anche nella parte in cui fa rinvio ai meccanismi di progressivo adeguamento della base reddituale di riferimento della quota retributiva della pensione, portati a n. 15 dalle delibere richiamate ai fini che ci occupano.
Ora dal 1.01.2004 il parametro della media dei 10 migliori anni era già stato superato dovendosi fare riferimento agli ultimi 15 anni secondo i criteri di cui all'articolo 1 commi
17 e 18 legge n. 335/1995, norme recepite dalle Delibere del C.d.A della ..” (cfr App. CP_1
Torino, n. 475 del 23.9.2022).
Eccezione di inammissibilità della richiesta di condanna al pagamento da parte
della . CP_1
Anche quest'ultima eccezione va disattesa.
Se è infatti vero che la pensione in regime di totalizzazione viene erogata dall' , è CP_3
altresì vero che grava sulla convenuta l'onere del trattamento pensionistico, con la CP_1
conseguenza che sarà la convenuta (su cui grava il relativo onere) ad adempiere al pagamento, seppure attraverso l' , Ente deputato al pagamento. CP_3
.-.-.-.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico riconosciutogli dal 1.2.2006 mediante ricalcolo della quota retributiva sulla base del regime precedente al D.I. 14.7.2004 e cioè prendendo a riferimento, ai sensi della delibera del C.d.a. della dell'8-9.5.1997 e Controparte_1
dell'art. 2 della legge 21/1986, per le anzianità contributive maturate sino al 2003, la media dei redditi dichiarati negli ultimi quindici anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, con conseguente condanna della resistente a corrispondere al ricorrente le differenze maturate sui singoli ratei, da maggiorarsi con il valore più elevato tra interessi pagina 19 di 21 legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, sesto comma della legge 412/1991,
dalla spettanza di ciascun rateo al saldo.
Spese
Le spese di lite, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento in relazione alla fase di studio e introduttiva e ai valori minimi in relazione alla fase istruttoria e decisionale (considerato che non ha avuto luogo istruttoria orale e le note conclusionali si sono limitate in buona sostanza a riproporre gli stessi argomenti di cui agli atti introduttivi),
seguono integralmente la soccombenza, non potendosi ipotizzare una reciprocità in ragione della quantificazione della base reddituale in misura diversa da quella prospettata nel ricorso, trattandosi pur sempre della riduzione del perimetro di una pretesa unitaria (cfr
Cass., sez. unite, 32061/22 sez. unite) e tenuto conto della sollevazione, da parte della di diverse eccezioni e di una difesa sulla questione principale in punto di diritto CP_1
sconfessata da una pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite circa nove anni prima del deposito del ricorso.
p.q.m.
Il giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 578/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 2.10.2024 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
ogni diversa eccezione, istanza e domanda respinta,
- dichiara che il ricorrente ha diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento dal 1.2.2006 mediante ricalcolo della quota retributiva sulla base del regime precedente al D.I. 14.7.2004, prendendo a riferimento, per le anzianità contributive pagina 20 di 21 maturate sino al 2003, la media dei redditi dichiarati negli ultimi quindici anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione;
- condanna la resistente a versare al ricorrente le differenze sui ratei liquidati che derivano dal ricalcolo indicato, da maggiorarsi con il valore più elevato fra interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esigibilità di detti ratei al saldo, decorrenti dieci anni a ritroso dalla notifica del ricorso;
- condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nella somma di € 6.089,00.- per compenso professionale, oltre euro 43,00 per c.u., 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, con distrazione a favore degli avv.ti Gianfranco
Garattoni e Filippo Tomassoli antistatari.
Così deciso, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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